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(omissis)
DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE PRIMA – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
(omissis)
Art. 3 - Osservatori
paritetici in sede aziendale
A far data dal 1° gennaio 2000 nelle aziende
che occupano complessivamente più di 3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000
dipendenti occupati nella medesima unità produttiva, saranno costituiti, su
richiesta di una delle parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti
dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta
delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il
presente contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
L’attività degli
osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei
mercati su cui opera l’azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento
ad eventuali modifiche organizzative.
3.3. Andamento dell’occupazione con riferimento
alle possibili tipologie di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla
riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso
rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali
esistenti in materia.
Art. 4 - Formazione professionale
Nella prospettiva del processo di integrazione europea
ed alfine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull’importanza della
formazione professionale quale strumento fondamentale per l’auspicata
valorizzazione professionale delle risorse umane e per l’indispensabile
incremento della competitività internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d’accordo nell’attribuire
rilevanza alla formazione professionale, in quanto fattore necessario per
fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le
trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso
contenuti di sapere più elevati a causa dell’introduzione di nuove tecnologie e
di nuove forme organizzative;
- il mutamento di
quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento
all’ampliamento dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti nuove prospettive
di riqualificazione che si impongono obbligatoriamente alla formazione
professionale;
- l’evoluzione
del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive normative attuative, e la necessità di coglierne
tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti,
potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto
dall’Accordo interconfederale del 20 gennaio 1993 e dalle successive intese, la
Federmeccanica, l’Assistal ed i sindacati Fim, Fiom, Uilm, consapevoli che per
rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti
sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la
volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali,
iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso
di tipo settoriale alle opportunità offerte dal sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle
esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare le attività delle
Commissioni paritetiche di cui ai punti successivi.
4.1 Commissione nazionale per la formazione professionale
e l’apprendistato
La Federmeccanica, l’Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm), oltre a quelli ad essa attribuiti dall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione
professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le
specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione
di impianti, utilizzando in particolare i risultati dell’indagine sui
fabbisogni di professionalità promossa dall’Organismo Bilaterale Nazionale per
la Formazione di cui all’Accordo interconfederale del 20 gennaio 1993 e
successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle commissioni territoriali
di cui al successivo punto 4.2.;
c) promuovere presso i
Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore
metalmeccanico e della installazione di impianti;
d predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle
Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2;
e) sviluppare,
congiuntamente, come nel caso del progetto “Formazione per l’apprendistato”,
iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con
particolare riguardo a progetti finalizzati all’inserimento, all’aggiornamento
ed alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto
dall’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste
dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l’Organismo
Bilaterale Nazionale per la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali
di cui all’Accordo interconfederale del 20 gennaio 1993 ed alle successive
intese, affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione
siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché
allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra
citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello
europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi
formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di
mobilità.
4.2 Commissioni territoriali per la formazione
professionale e l’apprendistato
A far data dal I gennaio 2000,
laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali
promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle
Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di Commissioni
paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da
massimo 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati
stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a
quanto previsto dall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la
disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in
materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al
fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in
volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare
congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
della installazione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle
tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione dei
fabbisogni formativi effettuata dall’organismo paritetico regionale di cui
all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese in
collegamento con l’attività della Commissione nazionale di cui alla lettera b) del punto
4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni “ad hoc» predisposte nel
territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua
eventualmente poste in essere dalle Aziende;
c) proporre
congiuntamente in sintonia con l’organismo bilaterale regionale interventi
formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria,
anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di realizzazione,
individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i
contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle risorse
disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere
la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il
reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato dall’Accordo
interconfederale 20 gennaio 1993;
e) promuovere
la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e
di sicurezza;
f) proporre
e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in
particolare sulla base delle informazioni di cui alla lettera c) del punto 2.1.
del precedente articolo 2 le parti verificheranno le possibili iniziative
tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, proponendo
agli Enti istituzionalmente competenti in collegamento con l’organismo
bilaterale regionale di cui all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e
successive intese, corsi di qualificazione che consentano di agevolare il
reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di
professionalità delle imprese quali emergeranno dall’indagine a ciò prevista
dal citato Accordo interconfederale e degli eventuali apporti propositivi
forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere
d’intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo articolo 5
idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena
attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10 aprile 1991, n.
125, nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3 Commissioni aziendali per la
formazione professionale
A far data dal 1 gennaio 2000, nelle Aziende che occupano
complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una
stessa
unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi
realizzati nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle
giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative
dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate in
Azienda ed al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle
necessità di mercato e di qualità del prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero
dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta
utile alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà
dato corso agli adempimenti di cui al punto 6.3., secondo capoverso,
dell’articolo 6, Disciplina generale, Sezione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali
esistenti in materia.
Nota a verbale
I piani formativi aziendali e territoriali che
richiedano l’intervento della Fondazione per la formazione continua di cui al
punto 26 del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione ratificato il 1° febbraio 1999, dovranno essere concordati tra le parti
sociali.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche
disciplinate ai successivi punti 5.1. e 5.2. il compito di individuare
iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i
principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10
aprile 1991, n. 125, e di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle
condizioni di impiego e nelle formazione professionale.
5.1 Commissione
nazionale per le pari opportunità
Perla vigenza del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro viene confermata la “Commissione paritetica per le pari
opportunità” costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e
Fim-Fiom-Uilm) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e
promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che
non consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro
nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro
e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle
diverse tipologie di rappor
to di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time,
ecc.) e all’utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi,
ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati
dell’Osservatorio nazionale;
2) seguendo l’evoluzione della legislazione italiana
ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al
programma di azione della Comunità europea 1991-1995 e successivo ed al
programma di azione per l’attuazione della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza
femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove
professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate
da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con
l’organismo paritetico bilaterale di cui all’Accordo interconfederale 20
gennaio 1993 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al
precedente articolo 4 e con gli organismi istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il
reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne
la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire
l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni
positive adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica e
Assistal con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per
promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme
di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla
diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere
comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e
degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla
Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella
raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia;
g) seguire l’attività delle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 5.2. e trasmettere ogni utile informazione
per lo svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due
gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente
riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al
successivo punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente
contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri
compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto,
la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo
dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto
le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle
componenti.
5.2 Commissioni territoriali per le pari opportunità
A far data dal
1° gennaio 2000, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali
delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo
sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6
(sei) rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e
6 (sei) rappresentanti nominati dalle istanze territoriali delle Organizzazioni
sindacali stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere,
con specifico riferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli
organismi territoriali di cui all’articolo 2, attività di studio, ricerca e
promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che
non consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro
nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la
Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e
delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le
specificità territoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
b) proporre alle parti
che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la
Commissione paritetica territoriale di cui al precedente articolo 4, specifiche
iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con la
Regione e in raccordo con gli “organismi paritetici per la formazione
professionale” operanti nel territorio ai sensi dell’Accordo interconfederale
20 gennaio 1993 e successive intese;
c) promuovere interventi
idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per
maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) valutare la
possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive anche su indicazione
della Commissione nazionale ai sensi della lettera c) del punto 5.1. A
tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e
delle Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la Commissione
territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro
paritetico incaricato di seguirne l’attuazione in collaborazione con coloro i
quali hanno effettuato la richiesta;
e) considerare
l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale ricerche o indagini sulla
diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al
fine di promuovere, in collegamento con l’attività della Commissione nazionale
di cui alla lettera I) del punto 5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi
di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono
di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno
da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno,
riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui
al precedente punto 5.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione
avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i
servizi di segreteria.
5.3 Commissioni aziendali per le pari opportunità
A far data dal 1° gennaio 2000, nelle Aziende
che occupano complessiva-
mente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una
stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una
Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6
componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione ed in
rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o
territoriali, stipulanti il presente contratto e della Rappresentanza sindacale
unitaria.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli
obiettivi di:
- promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il
reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
- favorire l’occupazione
femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di
molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà,
come previsto alla lettera c~ del punto 5.2., in collaborazione con la
Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali
controversie circa l’applicazione in azienda dei principi di parità di cui
all’articolo 4, commi i e 2, legge 10 aprile 1991, n. 125, con l’obiettivo di
promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad
altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali
esistenti in materia.
5.4 Informazioni in materia di pari
opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’articolo
9, legge 10 aprile 1991, n. 125, il rapporto biennale sulla situazione del
personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle R.s.u. in
occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene
trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 6 - Informazioni in sede aziendale
6.1 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200
dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali unitarie e tramite
l’Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di
categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano
in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione
complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano
complessivamente sull’occupazione.
6.2 Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200
dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro, le Rappresentanze
sindacali unitarie e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i
Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei
nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di
lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità
collegate alle normali esigenze tecniche, organizzativeme produttive dell’attività aziendale,
ivi comprese quelle delle aziende
di installazione e di montaggio nell’ambito della loro peculiare attività.
6.3 Investimenti, occupazione ed attività indotte
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350
dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie, su
richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo sui livelli occupazionali
suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche
occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano
complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori
congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, su richiesta degli
stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione
territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione
generale dell’azienda interessata, informazioni sulle scelte e sulle previsioni
dell’attività produttiva, sulle iniziative formative in programma nonché sui
programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti
di quelli esistenti. Nel corso ditale incontro i Sindacati verranno anche
informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti
sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri
di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni sugli interventi posti in
essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere
architettoniche».
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350
dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle
Rappresentanze sindacali unitarie, nel corso dell’incontro qui disciplinato,
informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o all’attuazione dei
progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed
esterno. Inoltre saranno fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la
formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà
indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle
diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le
tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle
giornate di formazione dell’anno precedente.
6.4 Tecnologie di processo
Premesso che le disposizioni di questo punto non
riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi
di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della
attività imprenditoriale e fatte salve le procedure di informazione previste
dall’Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge n.
164/1975 in materia di applicazione della C.I.G. ordinaria e straordinaria, di
norma annualmente entro il primo quadrimestre, o su richiesta delle
Organizzazioni sindacali provinciali, le Direzioni delle unità produttive con
più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle Rappresentanze sindacali
unitarie e tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale di competenza,
alle Organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della
definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo
fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione
del lavoro, sulle condizioni prestative e sull’occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell’anno, e dopo
che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella
per la quale erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità
produttive di cui sopra completeranno l’informazione con le medesime procedure
e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo articolo
6, la Direzione della unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi
interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica
di segreto industriale prevista per l’applicazione dell’articolo 623 del Codice
penale.
6.5 Decentramento produttivo
Di norma annualmente le aziende che occupano più di
200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente
alle Rappresentanze sindacali unitarie, su richiesta degli stessi nel corso di
un apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale nella cui area
di competenza si trova la Direzione dell’azienda interessata, informazioni
intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente
carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per
tipologie dell’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per
grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo
avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti
chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme
contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle
relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150
dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali
unitarie e tramite l’Associazione territoriale di competenza, i Sindacati
provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento
permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva
in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione: in questi
casi l’informazione riguarderà l’articolazione per tipologie dell’attività
decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree
territoriali, nonché la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350
dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e tramite
l’Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di
categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di
decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di esternalizzazione
comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione
della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di
istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste
in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico
di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto
le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al
Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche
associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio.
Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza
trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Art. 8 - Istituzioni
interne a carattere sociale
L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comunicherà ai
Sindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni
aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
(omissis)
DISCIPLINA
GENERALE
SEZIONE
TERZA - DISCIPLINA COMUNE DEL
RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è fatta tramite l’Ufficio
di collocamento in conformità alle norme di legge.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al
lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto
di lavoro;
2) con esattezza la località in
cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale
della classificazione unica cui viene assegnato, la
qualifica e la retribuzione;
4) la disciplina speciale che gli
viene applicata;
5) la durata dell’eventuale
periodo di prova di cui alle discipline speciali;
6) tutte le altre eventuali
condizioni concordate.
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art 1-bis - Contratti
di lavoro atipici
A) Contratto di lavoro part-time
Le parti stipulanti convengono sul principio che il
lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla
flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto
applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del
lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti
gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari
caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base
giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo
parziale con superamento dell’orario legale giornaliero, ma inferiore a quello
contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire
una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà oggetto di
discussione nell’incontro previsto al dodicesimo comma del paragrafo Permessi
annui retribuiti di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere
stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate, oltre quanto previsto
dall’art. i della presente parte generale, l’orario di lavoro e la sua
distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonché le altre eventuali
condizioni concordate.
Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà effettuare
variazioni della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito
acquisendo, di volta in volta ed in forma scritta, il consenso del lavoratore
con congruo preavviso. La disponibilità alla variabilità temporale dell’orario
di lavoro part-time sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente
accettata dal lavoratore, In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per
una distribuzione di orario non flessibile, fatto salvo un congruo preavviso al
datore di lavoro.
Nelle aree di cui all’Obiettivo i della U.E. tale
clausola di variabilità si applica anche ai contratti di lavoro part-time a
tempo determinato.
L’azienda, fino al limite del 2 per cento del
personale in forza a tempo pieno, valuterà positivamente, in funzione della
fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
— necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, ed altri
familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
— necessità di accudire i figli sino al compimento dei sette anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda
in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale,
sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per
individuare una idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi
precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo deI 4 per cento
del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valuterà l’accoglimento della
richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze
tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale
unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata
dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere
durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a
24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni
dalla richiesta.
In tal caso è consentito, ai sensi dell’ari. 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo
di lavoro parziale.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e
produttive è consentita, previa comunicazione alle R.s.u. e salvo comprovati
impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato
in conformità al 4° comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La deroga è consentita, secondo il principio di
proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui
al terzo e quarto comma dell’ari. 8, e quarto e quinto comma dell’art. 7,
Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo
parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente
l’orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8
ore settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari
a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è
inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è
consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento
delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per
cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una
maggiorazione del 10 per cento.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è
riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
B) Contratto
di lavoro a tempo determinato
Ai sensi e per gli effetti dell’ad. 23 della legge 28febbraio 1987, n.
56, le parti concordano che l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività derivanti dall’acquisizione di
commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di
consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali
programmi di lavoro;
3) per l’esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a
particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione
delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
4) per l’esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del
prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti
per ferie, esclusi i casi di chiusura dell’unità produttiva, oppure in aspettativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere
assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari
al:
10 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nelle unità produttive fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell’anno
precedente);
8 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nelle unità produttive con più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell’anno
precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10
contratti di lavoro a termine.
Le frazioni derivanti dalla applicazione della percentuale di cui sopra
saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti
valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del
presente C.c.n.I., la Direzione comunicherà preventivamente alla Rappresentanza
sindacale unitaria il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie
utilizzate fra quelle sopra indicate.
Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in
considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già
assunti per due volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo
contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
Norma transitoria. Contratti di inserimento
Ad integrazione del punto 10 dell’Accordo interconfederale del 18
dicembre 1988, e successive modificazioni, in attesa dell’evoluzione normativa
in materia di contratti di formazione e lavoro, i lavoratori non occupati di
età compresa tra i 25 e 29 anni possono anche essere assunti con contratto di
inserimento nell’ambito della percentuale prevista dal citato Accordo
interconfederale.
Ai suddetti lavoratori si applica quanto previsto
all’ultimo comma del presente punto B).
C) Lavoro temporaneo
Il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell’ari. 1,
lett. b) e c), della stessa legge, anche per l’aumento delle
attività nelle seguenti fattispecie:
1) punte di più
intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali
assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti
dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte
dall’attività di altri settori;
2) quando
l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un
appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati
ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
3) per
l’esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero
delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano
carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo che possono essere
utilizzati per le ipotesi contrattuali sopra individuate, non potranno superare
la media dell’8 per cento, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei
territori di cui all’Obiettivo 1 della U.E., dei lavoratori occupati
dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di
contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le frazioni derivanti dall’applicazione della
percentuale come sopra definita saranno arrotondate all’unità superiore.
Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto
professionale, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell’ad. 1, legge n.
196 del 1997, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in
applicazione dei criteri stabiliti dall’Accordo interconfederale 31 gennaio
1995 sui contratti di formazione e lavoro, tra le professionalità intermedie.
A decorrere dal 1°
gennaio 2000, per le professionalità
corrispondenti alle figure inquadrate nella 2~ categoria contrattuale con
passaggio in 3~ categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità
professionale, l’inquadramento ed il trattamento retributivo applicabile al
prestatore di lavoro temporaneo, (ai sensi del quinto comma, lettere b) ed
e), art. l, legge n. 196 del 1997) è quello riferito alla 3° categoria
contrattuale.
Nel secondo livello di contrattazione, così come
definito dal C.C.N.L. in applicazione del Protocollo del 23 luglio 1993, sono
stabiliti modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai
lavoratori temporanei delle erogazioni economiche connesse al Premio di
risultato.
La Direzione comunica, di norma cinque giorni prima,
alla Rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori interinali, la
qualifica, le modalità e la durata dell’utilizzo, ed i motivi del ricorso al
lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la
predetta comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del
contratto di fornitura.
Inoltre, una volta all’anno, anche per il tramite
dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato,
l’azienda utilizzatrice fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in
mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti
il presente contratto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall’art. 7, secondo comma,
della legge n. 196 del 1997, ai prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto
il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
Dichiarazioni a verbale
1. Le clausole sopra concordate decorrono dal 1 luglio
1999 e, salvo la specifica decorrenza di cui al sesto comma
del presente punto C), sostituiscono ed integrano la disciplina già prevista
dall’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998.
2. Le parti, nel prendere atto della natura
sperimentale della legge 24 giugno 1997, n. 196, concordano di adeguare la
presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che
interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione
collettiva.
Commissione paritetica di
studio sul telelavoro
La Federmeccanica, l’Assistal e Fim, Fiom e Uilm convengono di costituire entro il mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm), al fine di approfondire l’evoluzione normativa in materia di telelavoro.
Art. 1-ter Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui
all’art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma
dell’art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223 -
Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro - le parti convengono che al fine del calcolo della
percentuale di cui al comma i dell’art. 25, legge citata, non si tiene conto:
dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte
prima e seconda, inquadrati nella IV e V categoria e dei lavoratori di cui alla
Disciplina speciale, Parte terza, inquadrati nella V categoria e livello
superiore, e nella VI e VII categoria (personale direttivo), ai sensi all’art.
4, Disciplina generale, Sezione terza, del presente Contratto nazionale di
lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti;
non rientrano altresì nella riserva legale i
lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, nell’ambito
del sistema di mobilità professionale d cui alla lettera C), punto IV,
dell’articolo 4, Disciplina generale, Sezione terza sono inquadrati all’atto
dell’assunzione nella quarta categoria, ed inseriti nella quinta categoria dopo
24 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto
comma, dell’art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini delle
copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25, citato,
anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda agli
adempimenti conseguenti.
Art.
2 - Documenti, residenza e domicilio
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni
sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore
a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove
questo sia diverso dalla residenza). Ai sensi dell’art. 689 del Codice di
procedura penale e nei limiti di cui all’art.8 della legge n. 300 del 20 maggio
1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del
lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso,
la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che
trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di
residenza e di domicilio.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ed assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in conside razione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si
adopereranno
congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimen ti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relati vi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sani tarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavo ro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'e secuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non supe riore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipen denze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il pro gramma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servi zio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipen denze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa
-
compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive
-
non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori mini mi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli rag guagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemen te dalla differenza di età.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retri buzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esem pio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicu rativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderen ti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, e intese ad otte nere l'estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell'Assistal - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad interveni re perché non siano proposte le azioni di cui sopra.
L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva sia della Federmeccanica sia dell'Assistal, a livello nazio nale, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo
avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
1a Categoria
Appartengono a questa categoria:
2a Categoria
-
i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica,
-
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando i lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezza ture, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
3a Categoria
Allevo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale, ecc. guidandone il sollevamen to, il trasporto, il deposito.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
Dattilografia/stenodattiografia
Compiti semplici di ufficio
Perforazione di schede meccanografiche
Verifica di schede meccanografiche
Centralinista telefonico.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente espe rienza di lavoro.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impe gnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aven ti carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescri zioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o prere golati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predi sposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di norma le difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale dif ficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in lavora zioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione previ sta, alla centratura con asse mandrino, ed all'inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento di macchine
operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuando, all'occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono
lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria
superiore
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,
eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere
accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
- per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -
cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni,
eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di
normale difficoltà di esecuzione
- per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa
tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro
aggiustaggio e riparazione
ovvero
- eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori,
per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/ o industriali e/o la
relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di
corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento
e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà
per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate,
o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono
con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di
normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti
elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione
o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale
difficoltà.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o
schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in
casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti,
costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni,
ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo
alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti,
sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli
elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di
materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il
trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono
trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono
precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su
macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale
ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di
servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
Dattilografia/Stenodattilografia
Compiti vari di ufficio
Perforazione e verifica di schede meccanografiche
Centralinista telefonico
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la
classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati
su moduli e/o prospetti.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni
dettagliate, ricopiano disegni.
4a Categoria
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle
quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia
del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari
capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali
lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti
alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali
sopra indicate,
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il
risultato delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo
o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste
per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che
eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase
delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento
dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle
operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine
operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale
difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di
lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti
di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione
nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni,
intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali
anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,
procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e
casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata
precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro
parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di
natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di
attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la
scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali
anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di
misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di
natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche
prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza
l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla
documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi
utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei
parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di
strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali
richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di
lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura
complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti
particolari capacità ed abilità in relazione all'attrezzamento della
macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all'impostazione
dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di
finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta
utensili ed all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori
di prima esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di
eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione,
all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota,
alla misurazione delle parti lavorate con l'impiego dei necessari strumenti
ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni
ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine
operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida
computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro
avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento delle
caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al
controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema
utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche
attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo;
intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per
l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e
per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità
che richiedano interventi di normale difficoltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti,
compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori,
lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di
reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di
pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo
del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per
riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti
telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori
riscontrati.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi
equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri
lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi
- di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con
controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa
in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune
verifiche
ovvero
- di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la
distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche
di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie,
messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente
riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di
trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse
operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio
di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione
alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati
nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche
chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura
complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando
i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e
avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano,
al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche
coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura
complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche
riferendosi all'indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la
costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti,
procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di
elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la
riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti,
o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di
impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti
di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi
utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri
lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle
posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali
saldature.
Saldatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di
natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili
o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di
quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo
necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione
o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei
sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo
all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate
d'aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura
complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima,
eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di
attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e
dimensione, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti,
sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche
esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove
necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di
installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando
manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il
trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro
parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento
con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di
registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli
interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi
disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando
anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione
ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento,
il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso
piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o
impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale,
in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture
metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di
sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario
alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso,
svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria
redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici,
corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro
smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e
su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello
specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su
moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando
situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso
effettuano imputazioni di conto.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi
preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico,
seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in
ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già
esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di
componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su
disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o
norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa
distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,
disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a
schizzi già completi.
Disegnatore particolarista
Lucidista particolarista
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure
operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le
informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti
necessari all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle
lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della
documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche
procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di
lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e
sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni
singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di
eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da
utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di
lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee
alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare semplici
modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel
primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con
maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale
competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente,
guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa
per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di
attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie
superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Livello superiore.
I lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
NOTA A VERBALE.
Le parti si danno atto che l'inquadramento dei lavoratori nel livello superiore della 5a categoria avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che è estraneo alla volontà delle parti configurare il suddetto livello come una categoria a sé stante ed intermedia tra la 5a e la 6a.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e
delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e
avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti
attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata
precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di
lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di
misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per
l'esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante
la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il
miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni
e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di
complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro
riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali
assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali
prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno
eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo
delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti,
anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti
e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la
rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari,
valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica
delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta
della successione delle operazioni e con l'ausilio di strumenti e/o
apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo
delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di
materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e
registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica
del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo
impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta
della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri
di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali
attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi
di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione e con l'interpretazione critica del
disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà per la costruzione di particolari complessi ed
impegnativi di prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi
richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, relativa
all'intera lavorazione sia per la correzione di sue fasi precedentemente
programmate o per l'eventuale integrazione di operazioni non previste da
nastro, la rilevazione da disegno di eventuali quote mancanti, la scelta
dei parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro
impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza,
di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con
interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a
conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell'impianto nel
suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo
ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure
informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un
sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed
eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di
difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni
funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare gli
effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione
della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa a
punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed ottimizzazione
dei parametri di lavorazione, ed intervengono previa individuazione ed
analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o tramite
sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai
vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l'impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di
elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori
istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o
reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,
nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di
qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali
anomalie riscontrate nell'impianto ed assicurando le caratteristiche
funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi
equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato
grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni
dettagliate, per la completa installazione
- di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione. Eseguono
qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le
necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in
bianco sull'intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la
riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad
eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche
funzionali prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale
ovvero
- la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali per
la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o
idriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le
necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo,
predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed
assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l'eventuale
delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica
delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche
chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di
forni di fusione, interventi di elevato grado di complessità per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo,
nell'ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle
modalità di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di
indicazioni, con l'interpretazione critica delle specifiche di calibrazione
o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle
caratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di
preparazione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono
registrazioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi
di elevato grado di difficoltà per le manovre di laminazione, per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di
ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica
del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al
ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado
di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non
attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti,
con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e
valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi
ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi
intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione,
manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure
per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti
elettrici o fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi
di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono
qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in
riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico
campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,
penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle
modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica
del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in
legno di elevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di
scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei
dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo
occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno,
eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a
mano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario, indicazioni
per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e per la
predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano
Animista a mano
NOTA A VERBALE.
Nell'ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5a categoria saranno individuati coloro che, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini.
A tali lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza dal 1° settembre 1983 e, per l'Addetto macchine a controllo numerico, con decorrenza dal 1° febbraio 1987, un elemento retributivo di professionalità di lire trentamila mensili lorde, pari ad un importo orario di lire 173,41, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1991, il suddetto elemento retributivo di professionalità viene elevato a lire cinquantacinquemila mensili lorde, pari ad un importo orario di lire 317,92, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
L'individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà
effettuata nell'ambito tassativo delle seguenti figure professionali:
Aggiustatore stampista
Modellista
Montatore - Installatore di grandi impianti
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Operatore specialista motorista
Operatore specialista montatore aeronautico
Tracciatore - Collaudatore
Addetto macchine a controllo numerico
con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalità indicati nei seguenti profili:
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed
organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio,
collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle
ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta,
alla complessità dei profili da realizzare e/o alla presenza di porti in
movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di
situazioni eccezionali e contingenti l'apporto della propria particolare e
personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di
produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle
prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle
difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla
individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e
organizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi
modello copia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione
alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da
realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle
macchine utensili, fornendo l'apporto della propria particolare e personale
competenza per la individuazione degli interventi atti ad adeguare il
modello alle effettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la
segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi correttivi
attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi
elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa
ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione
per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione,
collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari
complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e
tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando
all'addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la
segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi
adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di
iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettronica di elevato
grado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario speciale a
funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima
esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche
aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la
loro finale funzionalità mediante indicazioni per modifiche di impianto o
eventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento
del prodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo
eventualmente fuori sede alla delibera da parte del cliente.
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini, esegue in
assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari
di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo più
opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale,
rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon
funzionamento con l'utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli
interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni
interventi anche nei casi di particolare complessità. Propone inoltre
soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività
svolta con la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni
immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento
concorre ove necessario.
Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività e di quelle affini individua, con
capacità di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di
maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività svolta ed
effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o
revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente
complessa, a livello prototipico, mediante l'utilizzo di specifiche
strumentazioni di misure complesse con completa capacità
diagnostico-operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed
avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori al cui addestramento
concorre quando è necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia
operativa ed organizzativa:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
caratteristiche dimensionali, di forma e/o tecnologiche di particolari di
elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione
delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per
eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze costruttive, di
impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi
della lavorazione dando l'assistenza necessaria per una corretta esecuzione
del completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratterizzati da
complesse funzioni logiche e tecnologiche con la relativa delibera sulla
base dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi
lavorati, che richiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in
relazione al posizionamento, alla tracciatura ed all'esecuzione dei
necessari calcoli.
Tracciatore - Collaudatore
Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di
iniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di
elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a
controllo numerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione
di particolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati
da elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi
delle unità di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva,
calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla
consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e
con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della
propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in
quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per
modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare
la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono,
nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su
indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono,
curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli
per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto,
redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni
riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su
indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una
o più lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative
relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di
competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche
elaborando situazioni preventive e/o consuntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei
clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull'estratto
conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando
aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e
premi realizzando situazioni consuntive sull'andamento economico del
settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni
irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso
elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti
aziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell'ambito
del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a
criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,
approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione
dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso
avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e
concludono le trattative relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure
esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro
dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con
interventi di ordine e di rettifica;
ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a
metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile
all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i
relativi diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi
elaborati variazioni e migliorie.
Operatore
Programmatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con
riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,
nell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle
caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali,
di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie,
definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e
le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed
elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli
opportuni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori
l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o
attrezzature.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi
esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di
sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di
equivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze
mediante l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di
calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative
relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell'ambito
dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti,
ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali,
definiscono con singoli programmi il carico e l'alimentazione equilibrata
delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo
in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo stato di
avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di
compimento; in caso di variazioni dei programmi generali partecipano alla
ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed
anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito del
loro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di
lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del
miglioramento delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro)
intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei
tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e
delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle
informazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni
esistenti, definiscono, nell'ambito del loro campo di attività, con singoli
cicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza
delle operazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da
utilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono
modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure
esistenti, traducono in programmi, nei linguaggi accessibili agli
elaboratori di macchine a controllo numerico, gli elementi e le
informazioni, ricavabili e/o deducibili dai disegni, necessari alla
esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a controllo numerico a più
assi controllati, verificando i risultati e apportando ai programmi stessi
le opportune variazioni.
Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a
controllo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di
calcolo, alla descrizione del particolare all'elaboratore con l'opportuno
linguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la
validità dell'elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel
corso dell'esecuzione del primo pezzo e/o prova, l'assistenza finalizzata
alla soluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai
programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando
soluzioni migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro
settore ed anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel
loro campo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche
di lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei
mezzi e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di
lavoro.
Analista di metodi
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di
indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e
selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi
e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,
eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono
compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o
esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative;
ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni
esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono
in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una
o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di
interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di
procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla
elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla
stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso
contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale
delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o
concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed
aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi,
abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell'andamento
economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni
di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato, anche
avvalendosi della collaborazione di altri enti; predispongono gli opportuni
provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se
del caso l'eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a
metodologie relative al proprio campo di attività, effettuano
approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla
entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative
all'attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,
anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti
aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i
fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso,
partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento.
Approvvigionatore
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,
progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati
su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico,
scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro,
i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le
fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i
flussi di lavoro;
ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni
esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo
all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei
dati su elaboratore elettronico.
Analista
Programmatore analista
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati
tecnici, sviluppano nell'ambito del loro campo di attività, progetti
relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature
anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione,
i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri
enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e
per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova
esistenti.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati
tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad
apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali,
impostando, anche con l'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni
ottimali, le proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le
componenti principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se
del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di
modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
Disegnatore progettista
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie
esistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti
principali, programmi e metodologie di installazione, avviamento e
assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessità,
collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare
in caso di anomalie e/ o modifiche da apportare agli impianti e/o ai
sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assistibilità e
funzionamento, e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni
innovative delle metodologie.
Tecnico programmatore di assistenza e installazione
Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di
metodologie esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività,
nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati,
armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il
compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle
informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei
programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento
delle metodologie di programmazione della produzione.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati
tecnici ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano,
nell'ambito del loro campo di attività, studi di metodologie e/o di
processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottimali,
impostandole nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di
lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto,
collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite
ai prodotti o ai mezzi di produzione.
Analista di metodi
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti
nonché di conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilità
potenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione
complesso per macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo
controllo di risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la
lavorazione e l'utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla
possibilità ed ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire
l'opportunità di eseguire l'intera lavorazione o solo una parte di essa su
macchine a controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli
opportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo
sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di
impostazione del ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione
dell'attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di modifica
per l'adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze produttive
onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico
7a Categoria
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,
nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei
settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per
il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro
impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro,
ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso,
coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di sistemi di elaborazione dati
Specialista di pianificazione aziendale
Specialista finanziario
Specialista amministrativo
Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo punto B).
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale,
verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi
di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto con le
Rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale
non ha carattere ostativo rispetto alle norme del C.c.n.l..
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di
tempestività, l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla
comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione
relativa all’orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di
superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale
settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una
maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% per le
ore prestate dal lunedì al venerdì e del 15% per le ore prestate al sabato da
computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Permessi annui retribuiti
Ferma restando la durata dell’orario normale
contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione
di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di
esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui
72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in
sostituzione delle festività abolite).
Per i «lavoratori che prestano attività a turno» con
l’intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della
suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a
turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o
tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal l° gennaio 2000 e ulteriori 8
ore, a decorrere dal 10 gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui
retribuiti.
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico,
così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono
invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5
permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione
della 39 ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si
modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a
livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del
contenzioso derivante dal C.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1° settembre
1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso
retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai
sottosettori indicati nella «Tabella allegata» alle «Modifiche apportate
all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del C.c.n.l. 1° maggio 1976,
dall’accordo 16 luglio 1979», non più riportate nei successivi contratti
collettivi di categoria.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non
si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro
articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di
categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo,
inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate
settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in
sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno
notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere
dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore,
computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a
concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli
stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8
ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio
2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia (o
tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino
ad un massimo di 6, può essere utilizzata per la fruizione collettiva previo
esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si
svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non
utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono
fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un
tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei
lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino
tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle
stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di
preavviso di 25 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che
non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto
compreso tra l'8,5 e l'11,5 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al
comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione
alle diverse riduzioni di orario a regime.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese
tra l’8,5 e l'11,5 per cento, sarà data priorità alle richieste motivate da
lutti familiari e da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo
grado debitamente certificati.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti
potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni
avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e
produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma della
presente parte Permessi annui retribuiti per i lavoratori turnisti e fatte
salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione
dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo
degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione
di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la
creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza
sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla
possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo
conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di
permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario
annuo. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le
Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di
permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le
specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione
confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di
24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le
modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine ditale periodo, le eventuali ore che
risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto
al momento della scadenza.
Dichiarazioni a verbale
1. I permessi annui retribuiti di cui al presente
articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi
inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39 ora per il settore siderurgico, e quelli in sostituzione delle
festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, già derivanti dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16
luglio 1979, 1° settembre 1983,18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2. Ai fini della
saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite nel presente
articolo (5 per cento, 8,5 - 11,5 per cento) le assenze derivanti dalla fruizione
dei permessi annui retribuiti maturati nell’anno e di quelli accantonati nel
Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla
fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui agli artt. 8 e 7,
Disciplina Speciale, Parte rispettivamente Prima e Terza.
Norme transitorie
1. La disciplina
riguardante i permessi annui retribuiti di cui al presente articolo decorrerà
dal 1° gennaio 2000. Fino a tale data rimarranno in vigore le
relative norme previste dal C.c.n.l. 5 luglio 1994.
2. L’attivazione
del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
sua effettiva liquidazione.
3. Nel mese di
dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede
nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare
l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di
regimi di orario, diversi da quelli previsti dall’art. 5, Disciplina generale,
Sezione terza, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di
occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
Nota a verbale
Le specifiche esigenze aziendali, laddove
espressamente richiamate, si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali
di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determino situazioni produttive che, per
il loro carattere improrogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della
fruizione medesima.
Allegato all’art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia,
riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono
compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o
pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli
impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a
questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della
disponibilità del pomeriggio del sabato.
Art. 5-bis - Contrazione
temporanea dell’orario di lavoro
Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle
differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di
Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti
convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un
comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze
sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle
procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti
esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole
imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui
retribuiti di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale, ferma
restando la particolare disciplina stabilita al secondo comma del paragrafo Permessi
annui retribuiti contenuto nello stesso articolo, nonché i residui delle
giornate di ferie di cui agli artt. 14 e 12, Disciplina Speciale,
rispettivamente Parte Prima e Terza, e la fruizione delle festività cadenti di
domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Art. 6 - Riposo
settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di
legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge,
lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il
riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni e
affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di
lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di
riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel
giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’art. 8 e
all’ad. 7 della Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e Parte terza - per il lavoro
festivo.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione
di attività e i permessi non interrompono l’anzianità di servizio dei
lavoratori a tutti gli effetti.
Nota a verbale
1) L’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per
i lavoratori in malattia e per i lavoratori che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui al precedente ad. 3-bis e agli articoli 14-bis e
12-bis, Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e Terza, è
regolata dalle norme di legge e di contratto.
2) La sospensione totale o parziale della prestazione
di lavoro per la quale sia prevista l’integrazione salariale è regolata, ai
fini del trattamento di fine rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 8 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una
delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo
individuale;
b) a cottimo
collettivo;
c) con altre
forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e
all’incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un
maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l’opportunità di estendere
le forme di retribuzione ad incentivo.
Art. 9 - Premio
di risultato
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al
presente contratto la contrattazione aziendale con contenuti economici è
consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento
economico dell’impresa.
Alfine di acquisire elementi di conoscenza comune per
la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui
al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito
incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le
relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla
determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato
saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza
con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali
criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con
riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale
unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i
lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione
aziendale fornirà alla R.s.u. informazioni circa gli andamenti delle variabili
assunte a riferimento per la determinazione del Premio.
L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non
determinabilità a priori e, a secondo dell’assunzione di uno o più criteri di
riferimento di cui al primo comma, potrà essere anche totalmente variabile in
funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente
definiti dalle parti.
Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di
competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati
conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per
individuarne l’ammontare.
Considerata la novità e le particolari caratteristiche
che l’istituto del Premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto
contrattuale, le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica
nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi
posti in essere.
Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina
per l’istituzione del «premio di produzione» di cui all’art. 9 del C.c.n.l. 14
dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell’articolo sopraccitato,
per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli
importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli
altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente già
presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in
riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30
giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui
al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che
da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende nè perdite per
i lavoratori.
Nota a verbale
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione
con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23
luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi
sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali
territoriali delle parti, le R.s.u. e le imprese, anche disgiuntamente,
potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che
terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in
oggetto.
Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in
sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo
interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la
contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare
esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di
Incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività ed
altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale,
conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Alfine di assicurare il rispetto ditali criteri,
qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di
esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal
secondo Comma dell’articolo 17, Disciplina generale, Sezione terza, a livello
delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata
complessiva di 20 giorni.
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata
a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla
qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore
che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il
denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno
essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento
affinché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle
eventuali differenze.
(omissis)
Art. 13 - Indennità per disagiata sedeQualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti armeno km 5, la parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all'Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore stato inserito.
In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alta mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza dì tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 dall'art. 4 punto C}, del presente contratto in materia di mobilità.
Di casi particolari che non rientrino tra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta dal lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettiva e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze sindacali unitane.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse. di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumulo con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Art. 17 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contralto, le Controversie individuali e collettivo tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in primo Istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Fedemeccanica o all'Assistal - per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo. a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o - per i suoi associati - dall'Assistal.
(omissis)