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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Lavoro temporaneo; Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate

Accordo per l'assunzione di temporanei

Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate

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Premesso che le R.S.U. di Vimercate e S. Palomba, prendono atto delle necessità evidenziate dalle rispettive Direzioni di elevare il numero di assunzioni dei temporanei nel rispetto di quanto previsto dal C.C. N.L.M. al punto B dell'art. 1bis - disciplina generale - sez. III e di quanto previsto dalle Leggi e dai Contratti Collettivi vigenti in materia,

tra le R.S.U. di Vimercate e S. Palomba e le rispettive Direzioni Aziendali si concorda quanto segue:

A) Potranno essere presenti contemporaneamente nello Stabilimento di Vimercate un numero massimo di lavoratori a tempo determinato nelle varie tipologie pari a 540 lavoratori nel 1999 e 520 nel corso del 2000 così come di seguito specificato:

La suddivisione per aree di produzione dei lavoratori sopra specificati sarà la seguente:

Contratti a tempo determinato a tempo pieno 1999 2000

Apprendisti 1999 2000

Contratti a tempo determinato a tempo parziale ( Week - end Job) 1999 2000

B) Potranno essere presenti contemporaneamente nello Stabilimento di S.Palomba un numero massimo di lavoratori a tempo determinato nelle varie tipologie pari a 545 lavoratori nel 1999 e 515 nel corso del 2000 così come di seguito specificato:

La suddivisione per aree di produzione dei lavoratori sopra specificati sarà la seguente:

C) Per quanto riguarda i C.F.L. in essere che avranno completato positivamente il progetto di formazione lavoro, la Società si adopererà al fine di consentirne l'inserimento definitivo nei due siti produttivi con rapporto di lavoro full time (40 ore settimanali).
Qualora nelle aree di Roma e di Milano la Società dovesse assumere personale con contratto di Formazione e Lavoro in settori diversi dal manufacturing, sarà data priorità in fase di selezione al personale già impiegato con contratto a tempo determinato in virtù del presente accordo rispettivamente presso i siti produttivi di Santa Palomba e Vimercate.

D) Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in virtù del presente accordo, saranno applicati i regimi di orario in vigore nei rispettivi stabilimenti .

E) Contestualmente alla stipula del presente accordo saranno istituite due Commissioni, rispettivamente a Vimercate e S.Palomba, composte ognuna da 3 rappresentanti della Direzione Aziendale e 3 membri della R.S.U. dalla medesima designati.
Dette Commissioni avranno i seguenti compiti:

1 - verificare, al momento del rinnovo o proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere, i criteri di professionalità acquisita che hanno determinato il rinnovo o proroga del medesimo;

2 - verificare la corretta gestione dei turni di lavoro in relazione alle informazioni fornite dalle rispettive Direzioni: andamento straordinari, regimi di orario ed eventuali modifiche.

3 - verifica dell'effettivo mantenimento del regime d'orario a turni per i lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda.

4 - verifica del numero dei lavoratori atipici presenti in azienda.

Le rispettive Commissioni si riuniranno durante l'orario di lavoro, di norma una volta per trimestre, e/o su richiesta di almeno il 50% dei componenti di ogni commissione; in quest'ultimo caso la riunione si svolgerà non oltre 4 giorni dalla data della richiesta.
Le conclusioni delle Commissioni sono redatte su apposito verbale in duplice copia e sono in tutti i casi da ritenersi vincolanti.
Ogni semestre le Commissioni di S.Palomba e Vimercate, si riuniranno con le Direzioni degli stabilimenti congiuntamente, intendendosi che le relative spese di viaggio e soggiorno sono a totale carico di IBM.

F) Nell'ambito delle norme di assunzione dei contratti a tempo determinato e secondo la normativa di Legge, la Società si impegna ad accedere, per una percentuale di almeno il 12% per ciascuno degli stabilimenti, alle liste di mobilita' disponibili presso i competenti uffici territoriali del Ministero del Lavoro, dandone informazione preventiva alle rispettive R.S.U.

G) In occasione del corso di formazione in materia di prevenzione degli infortuni che i nuovi assunti dovranno frequentare, sarà a disposizione delle rispettive R.S.U. un apposito spazio, della durata di un'ora, per trattare argomenti inerenti materie del lavoro; tale incontro si terrà entro i primi mesi lavorativi concordandone di volta in volta le modalità e le date.

H) La Società si impegna a fornire preventivamente a ciascuna R.S.U. per i rispettivi stabilimenti in occasione di ogni assunzione:

* il numero delle persone assunte;
* la specifica tipologia contrattuale;
* la categoria di assunzione;
* la durata di ciascun contratto;
* la specificazione dell'orario di lavoro;
* il settore produttivo a cui i nuovi assunti verranno assegnati e successive eventuali modificazioni.

I) Le rispettive Direzioni confermano il proprio impegno a ridurre per i lavoratori a tempo indeterminato, del 15% per lo Stabilimento di Vimercate e del 10% per quello di S.Palomba , (rispetto al 1998) il ricorso al lavoro straordinario rel ativo al 1999, nelle aree produttive interessate dall'introduzione di lavoratori a tempo determinato.

L) La Direzione non ricorrerà, fino a tutto il 30-06-2000, in maniera unilaterale negli stabilimenti di Vimercate e S. Palomba all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 1, 4 e 24 della Legge 223/91

M)
1) Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in virtù del presente accordo il terzo elemento della retribuzione istituito con accordo 27.6.1974 e successive modificazioni verrà erogato co seguenti modalità:

2) Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in virtù del presente accordo il premio di risultato, istituito con accordo del 22.7.1998, verrà erogato, pro rata in funzione della durata del contratto, eventuale proroga inclusa, all'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono fatti salvi tutti gli altri istituti normativi ed economici previsti dalle Leggi vigenti, dal C.C.N.L.M. e dai contratti collettivi aziendali qui non menzionati.

Il presente accordo avrà validità dall'1 luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Le parti si incontreranno congiuntamente entro gennaio 2000 al fine di verificare il corretto andamento del presente accordo; si incontreranno inoltre, sempre congiuntamente, entro il maggio 2000 per verificare l'eventuale rinnovo del medesimo.
Resta inteso che le spese di viaggio e soggiorno relative a tali incontri saranno a totale carico di IBM.

Vimercate 11 giugno 1999

per IBM Italia S.p.A. per le R.S.U. di Vimercate e S.Palomba