Da: Documentazione sul contratto [*]
Nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici
Istruzioni per l'uso
A cura di A. Riboni
[* Versione aggiornata al testo effettivo firmato fra le parti]
MINIMI RETRIBUTIVI MENSILI
CAT. MIMIMO CONTR. AUMENTO NUOVO MIN. AUMENTO NUOVO MIN.
FINO A CONTING. DAL CONT. DAL DAL CONT. DAL
30/6/1999 1/7/1999 1/7/1999 1/4/2000 1/4/2000
1 694.500 989.962 27.038 1.711.500 26.000 1.737.500
2 812.500 995.300 31.200 1.839.000 31.000 1.870.000
3 941.000 999.245 36.755 1.977.000 36.500 2.013.500
4 1.006.000 1.002.652 39.348 2.048.000 38.000 2.086.000
5 1.114.000 1.008.950 43.050 2.166.000 42.000 2.208.000
5S 1.219.000 1.013.533 47.467 2.280.000 46.500 2.326.500
6 1.368.500 1.020.386 52.614 2.441.500 50.500 2.492.000
7 1.540.500 1.027.979 58.521 2.627.000 57.000 2.684.000
Scatti di anzianità
(aumenti periodici di anzianità)
L'importo di ciascuno scatto viene fissato in cifra al valore in essere al 31 dicembre 1998fino a tutto il 31 dicembre 2000; i valori saranno quindi i seguenti:
CATEG. |
IMPORTI |
1 |
34.725 |
2 |
40.625 |
3 |
47.050 |
4 |
50.300 |
5 |
55.700 |
5s |
60.950 |
6 |
68.425 |
7 |
77.025 |
A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo di ogni scatto assumerà il valore riportato nella tabella che segue:
CATEG. |
IMPORTI |
1 |
35.800 |
2 |
41.800 |
3 |
48.500 |
4 |
51.800 |
5 |
57.400 |
5s |
62.800 |
6 |
70.500 |
7 |
79.300 |
Codici 99
(permessi annui retribuiti per riduzioni d'orario, in sostituzione delle festività abolite e di quelle cadenti in giornata festiva e trasferite a godimento).
- Chiusure collettive: a decorrere dal 1 gennaio 2000, potranno essere utilizzate per le chiusure collettive un massimo di 6 giornate previo esame congiunto con le R.S.U. da svolgersi, di norma, entro maggio;
- Godimento individuale: le giornate non utilizzate per chiusure collettive saranno a disposizione del lavoratore che potrà utilizzarle a sua insindacabile decisione nel caso di comunicazione preventiva di almeno 25 giorni e di assenza al medesimo titolo di una quota non superiore al 5% degli addetti (in questo caso si andrà in ordine cronologico di presentazione della richiesta); in tutti gli altri casi la fruizione avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
- Residui a fine anno: le giornate non fruite entro il 31 dicembre confluiscono in un apposito Conto Ore individuale per un periodo ulteriore di 24 mesi e saranno fruibili alle stesse condizioni sopra esposte; gli eventuali residui al termine del periodo saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Straordinario
- Limite annuale: viene elevato a 200 ore a partire dal 2000.
- Banca ore: tutte le ore di straordinario, fatta salva una franchigia di 32 ore, possono confluire in una Banca Ore con decorrenza 1 gennaio 2000.
- Disciplina della Banca Ore: se la volontà di fruire il riposo compensativo non viene dichiarata entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la prestazione di straordinario, l'azienda pagherà la prestazione medesima, con le maggiorazioni previste, decorsi due mesi; se il lavoratore, nel corso del mese in cui è stata effettuata la prestazione di lavoro straordinario, dichiara la volontà di volere il pagamento , le relative competenze, con le maggiorazioni previste, vengono liquidate nello stesso mese; qualora invece il lavoratore, entro un mese dalla data di effettuazione dello straordinario, dichiari formalmente la volontà di fruire del riposo compensativo, le ore confluiranno nella Banca, potranno essere fruite sotto forma di riposi compensativi con la stessa regolamentazione prevista per il Conto Ore e saranno retribuite con una maggiorazione pari alla metà di quella prevista per gli straordinari;
- Informazione sulla Banca Ore: l'azienda dovrà informare il lavoratore sulle modalità applicative prima dell'avvio e prima del semestre successivo; dovrà inoltre fornire informazioni trimestrali alle R.S.U. sull'accantonato in banca ore.
Part Time
- Aventi Diritto: nell'ambito del 2% degli addetti e della "fungibilità" del lavoratore interessato, l'azienda dovrà concedere il passaggio da tempo pieno a parziale nei seguenti casi: assistenza dei genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
- Fungibilità (interpretazione): compatibilità della mansione svolta con il part-time, oppure elasticità nella sostituzione del lavoratore interessato con altro lavoratore e/o disponibilità/possibilità di impiegare il lavoratore interessato in altra mansione.
- Scostamento dal 2% o infungibilità: in questi casi deve essere svolto un incontro con le R.S.U. finalizzato ad individuare una soluzione idonea.
- Casi diversi: in relazione alle richieste motivate per casi diversi da quelli sopra elencati, rimane la discrezionalità dell'azienda che le valuterà in base alle esigenze tecnico/organizzative e fino ad un massimo complessivo del 4%.
Aspettativa
- Attività di volontariato, lavori di cura e studio: scende da 10 a 7 anni di anzianità il limite per poter fare richiesta.
- Cura dei bambini fino a 7 anni: scende a 4 anni di anzianità il limite per poter fare richiesta.
Segrate, 13 luglio 1999.