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REPERIBILITA' - ANNO 2000 - FERIE 1999


Da: Orario di lavoro


In più di una occasione, il Coordinamento Nazionale e le R.S.U. locali, hanno sollecitato l'apertura di un negoziato con IBM in relazione alla reperibilità che, da tempo, è stata introdotta unilateralmente dall'azienda e si prevede verrà utilizzata pesantemente anche per affrontare le problematiche connesse all'anno 2000.

Per quanto riguarda le ferie residue, il Coordinamento ha da tempo sollecitato l'introduzione di una regolamentazione chiara e trasparente

Poiché sul primo argomento IBM ha sempre eluso la discussione e sul secondo ha comunicato di non volerlo discutere, è stata formalizzata una richiesta urgente di incontro per aprire il negoziato.

Segrate, 11 ottobre 1999.

Coordinamento Nazionale R.S.U.

IBM Italia S.p.A.




Il Coordinamento Nazionale RSU e la Direzione I.B.M.

con il presente accordo regolano in IBM il ricorso all'istituto della reperibilità, applicabile a tutti i settori aziendali, limitatamente ai casi in cui esistono comprovate esigenze tecnico organizzative che richiedono attività oltre il normale orario di lavoro. La reperibilità non è da intendersi alternativa ai turni e va applicata solo nei casi in cui i volumi di intervento siano prevedibilmente contenuti.

Per reperibilità si intende la disponibilità, richiesta dall'azienda e accordata dal singolo lavoratore, a essere contattato, in un predeterminato arco temporale, per intervenire su problematiche HW e SW relative a clienti e /o ambienti aziendali.

Ulteriori turni di reperibilità, oltre a quelli riportati nell'allegato A (mappa alla data), saranno oggetto di accordo preventivo con la RSU locale e/o il Coordinamento nel caso riguardino più unità produttive.

Trimestralmente verrà fornito alla RSU un consuntivo sulla reperibilità effettuata e sulle prestazioni effettive, suddivise per singolo lavoratore.

Il calendario delle reperibilità dovrà essere reso noto almeno con un mese di anticipo.

La reperibilità non potrà avere frequenza superiore ad una volta nell'arco di un mese.

Ai lavoratori coinvolti nella reperibilità verranno forniti in comodato temporaneo, se non ne dispongano abitualmente, un port-it ed un telefono cellulare.

Il trattamento previsto per il lavoratore impegnato nella reperibilità è il seguente:

In caso di intervento effettivo:

  1. pagamento delle spese di viaggio come da normativa aziendale vigente alla data, ove applicabile
  2. bonus di tre ore al primo intervento nella giornata
  3. pagamento delle ore di intervento effettivo, compreso l'eventuale tempo viaggio, secondo lo schema seguente:
    • domenica/festivi
      • maggiorazione 65% in orario diurno
      • maggiorazione 80% in orario notturno
      • recupero totale delle ore, con arrotondamento alla mezza giornata superiore
    • 22.00-07.00
      • maggiorazione 65% e recupero di tutte le ore effettuate
    • sabato
      • maggiorazione 65%, recupero di metà delle ore effettuate e pagamento dell'altra metà
    • altri orari
      • maggiorazioni in uso in azienda alla data

Nel caso di prestazione effettiva superiore alle due ore in orario notturno o in qualunque caso alle sei ore complessive, il recupero dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo, successivo a quello della prestazione.

L'azienda provvederà, nei tempi tecnicamente necessari, e comunque entro due mesi dalla data, a definire:

Il presente accordo ha la durata di sei mesi. Dopo sei mesi le parti si incontreranno per la eventuale ricontrattazione dell'accordo.




Allo scopo di affrontare la scadenza dell' "anno duemila" , IBM e Coordinamento Nazionale delle RSU concordano quanto segue.

L'azienda potrà predisporre l'utilizzo di personale durante le festività ed i sabati compresi tra il 18/12/1999 ed il 9/1/2000, con le seguenti modalità:

  1. Chiedendo al singolo lavoratore la disponibilità ad essere reperibile telefonicamente, specificando date ed orari di copertura e tempi di possibile intervento. La copertura richiesta non potrà essere inferiore a 6 ore. A fronte di questa disponibilità la IBM erogherà una cifra equivalente alla retribuzione di un terzo delle ore di reperibilità richiesta. In caso di intervento effettivo si applicherà l'accordo sulla reperibilità.
  2. Chiedendo al singolo lavoratore di essere presente sul posto di lavoro. A fronte di questa presenza la IBM applicherà i trattamenti previsti dai contratti nazionali ed aziendali in atto alla data. Provvederà, ove applicabile, al pagamento della festività non goduta con le maggiorazioni dovute e concederà al lavoratore un permesso retribuito pari alle ore di prestazione effettiva, arrotondate alla mezza giornata superiore.

A fronte di attività legate alla scadenza dell' "anno duemila" , tra Coordinamento Nazionale delle RSU e IBM si concorda inoltre quanto segue.

I lavoratori che, avendo predisposto l'utilizzo delle ferie e/o dei codici 99, fossero, per richiesta aziendale, nelle condizioni di non utilizzarli completamente entro il 31/12/1999, potranno goderne fino ad un massimo di 7, secondo la prassi aziendale, entro il 31/3/2000.