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In più di una occasione, il Coordinamento Nazionale e le R.S.U. locali, hanno sollecitato l'apertura di un negoziato con IBM in relazione alla reperibilità che, da tempo, è stata introdotta unilateralmente dall'azienda e si prevede verrà utilizzata pesantemente anche per affrontare le problematiche connesse all'anno 2000.
Per quanto riguarda le ferie residue, il Coordinamento ha da tempo sollecitato l'introduzione di una regolamentazione chiara e trasparente
Poiché sul primo argomento IBM ha sempre eluso la discussione e sul secondo ha comunicato di non volerlo discutere, è stata formalizzata una richiesta urgente di incontro per aprire il negoziato.
Segrate, 11 ottobre 1999.
Coordinamento Nazionale R.S.U.
IBM Italia S.p.A.
Il Coordinamento Nazionale RSU e la Direzione I.B.M.
con il presente accordo regolano in IBM il ricorso all'istituto della reperibilità, applicabile a tutti i settori aziendali, limitatamente ai casi in cui esistono comprovate esigenze tecnico organizzative che richiedono attività oltre il normale orario di lavoro. La reperibilità non è da intendersi alternativa ai turni e va applicata solo nei casi in cui i volumi di intervento siano prevedibilmente contenuti.
Per reperibilità si intende la disponibilità, richiesta dall'azienda e accordata dal singolo lavoratore, a essere contattato, in un predeterminato arco temporale, per intervenire su problematiche HW e SW relative a clienti e /o ambienti aziendali.
Ulteriori turni di reperibilità, oltre a quelli riportati nell'allegato A (mappa alla data), saranno oggetto di accordo preventivo con la RSU locale e/o il Coordinamento nel caso riguardino più unità produttive.
Trimestralmente verrà fornito alla RSU un consuntivo sulla reperibilità effettuata e sulle prestazioni effettive, suddivise per singolo lavoratore.
Il calendario delle reperibilità dovrà essere reso noto almeno con un mese di anticipo.
La reperibilità non potrà avere frequenza superiore ad una volta nell'arco di un mese.
Ai lavoratori coinvolti nella reperibilità verranno forniti in comodato temporaneo, se non ne dispongano abitualmente, un port-it ed un telefono cellulare.
Il trattamento previsto per il lavoratore impegnato nella reperibilità è il seguente:
In caso di intervento effettivo:
Nel caso di prestazione effettiva superiore alle due ore in orario notturno o in qualunque caso alle sei ore complessive, il recupero dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo, successivo a quello della prestazione.
L'azienda provvederà, nei tempi tecnicamente necessari, e comunque entro due mesi dalla data, a definire:
Il presente accordo ha la durata di sei mesi. Dopo sei mesi le parti si incontreranno per la eventuale ricontrattazione dell'accordo.
Allo scopo di affrontare la scadenza dell' "anno duemila" , IBM e Coordinamento Nazionale delle RSU concordano quanto segue.
L'azienda potrà predisporre l'utilizzo di personale durante le festività ed i sabati compresi tra il 18/12/1999 ed il 9/1/2000, con le seguenti modalità:
A fronte di attività legate alla scadenza dell' "anno duemila" , tra Coordinamento Nazionale delle RSU e IBM si concorda inoltre quanto segue.
I lavoratori che, avendo predisposto l'utilizzo delle ferie e/o dei codici 99, fossero, per richiesta aziendale, nelle condizioni di non utilizzarli completamente entro il 31/12/1999, potranno goderne fino ad un massimo di 7, secondo la prassi aziendale, entro il 31/3/2000.