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ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO MOBILITA’ PER OPERAZIONI TECNICHE


Da: Accordo sul trasferimento di azienda

Vedere anche : Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate


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 Addi' 31 marzo 2000

 Integrazioni al trattamento di mobilita'

Tra

la Direzione di IBM Italia S.p.A. rappresentata dai sigg. Dr. Luigi Bagordo, Ing. Antonio Dragotto, Dr. Umberto Zannier, Sig. Francesco Spada e Dr. Luca Citterio

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A..

si e' concordato quanto segue.

 

In applicazione dell'accordo firmato in Assolombarda il 31 marzo 2000 (per un percorso di mobilita' che riguardera' esclusivamente il personale che dichiarera' di non opporsi), ai lavoratori che a conclusione della procedura ex art. 24, L.223/91, da aprire per 160 dipendenti entro la prima decade di aprile e da esperire con accordo entro il 30 aprile 2000, saranno collocati in mobilita', la Societa' eroghera', ad integrazione del T.F.R. ed in aggiunta al trattamento di mobilita', una incentivazione all'esodo lorda dimensionata come segue:

 A)ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 ammontare(comprensivo dell'indennita' sostitutiva del preavviso) risultante dalla somma di:

 32 mensilita'

 piu'

 0,5 mensilita' per ogni anno di eta' mancante ai 60 anni con un massimo di 4 mensilita'

 piu'

 il numero di mensilita' pari alla differenza (espressa in milioni) fra la retribuzione mensile ed il valore di 4.000.000

B) RISCATTO DELLA LAUREA E/O ALTRI PERIODI CONTRIBUTIVI PREGRESSI

Nel caso che al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici durante la mobilita' si rendesse necessario anche il riscatto contributivo della laurea o di altri periodi contributivi pregressi, la Societa' rimborsera' il valore del riscatto dei soli anni strettamente necessari con il massimo di lire100.000.000 lordi. Tale ammontare sara' erogato dietro presentazione di quietanza/ricevuta di avvenuto pagamento all'Istituto Previdenziale.

 Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui ai punti A) B) , il lavoratore dovra' presentare le evidenze della propria posizione assicurativa INPS sulla base della quale possano essere determinate con certezza le date di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Ai fini di quanto previsto al punto A) per eta' si deve intendere convenzionalmente quella compiuta al 31/12/2000

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e della erogazione del trattamento aggiuntivo come sopra definito, il lavoratore dovra' rilasciare quietanza liberatoria presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti norme di legge (L.533/73).

Il valore della mensilita' presa a riferimento per i conteggi dei trattamenti di cui sopra e' quello della retribuzione lorda del mese di marzo 2000 (voce totale competenze) riproporzionato alle ore effettivamente lavorate.

Per il solo personale turnista che alla data del presente accordo effettua con regolarita' turni di lavoro avvicendati da almeno due anni la retribuzione di riferimento per i conteggi sara' comprensiva del 75% delle competenze erogate a titolo di indennita' turno e maggiorazioni associate calcolate sulla media delle ultime 26 mensilita' come segue:

retibuz. base di rif + ( 0.75 x compet. turni ultimi 2 anni (*)) / 26

 (*) erogate nel periodo di paga da Aprile '98 a Marzo 2000 compresi

Limitatamente al personale posto in mobilita', in applicazione del presente accordo, essendo in possesso di posizione contributiva che consenta di maturare i requisiti per il raggiungimento della pensione durante la mobilita', le Parti raccomanderanno al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le prestazioni di rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contributi dovuti.

Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:

 -siano cancellati dalle liste di mobilita' per motivi diversi dal  pensionamento;

 -alla data prevista di decorrenza non accedano al trattamento di pensione  secondo la normativa in vigore

Le Parti si incontreranno prima di ogni scadenza mensile di licenziamento per verificare l'esattezza dei conteggi relativi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la lista dei lavoratori da collocare in mobilita' alla data e la conseguente incentivazione derivante da quanto previsto ai punti A) B).

Resta inteso che, nell'eventualita' che alla data di prevista cessazione dei rapporti di lavoro non esistessero le condizioni normative per maturare durante il periodo di mobilita' ed entro il termine dello stesso i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, ai lavoratori interessati non sara' risolto il rapporto di lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

p.la Direzione                                     p.il Coordinamento