Home | Lista RSU | Guida Sindacale | Accordi Importanti | Indici Tematici | Storico | Contattaci | Iscriviti | Sindacati | Ricerca |
Fin dall’inizio degli anni ’80
le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Milano si sono occupate - e
preoccupate - delle metodologie utilizzate da IBM Italia per consentire ai suoi
dipendenti l’accesso ai dati gestiti elettronicamente: in estrema sintesi, il
problema all’attenzione era costituito dall’utilizzo, da parte di ciascun
lavoratore, di chiavi elettroniche individuali per l’accesso alle banche dati
messe a disposizione dalla Società per l’espletamento delle attività
professionali.
Come è noto, l'articolo 4
dello
Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), protegge il bene della
dignità, della libertà e della riservatezza del lavoratore. In particolare,
tale norma, al secondo comma, recita: “Gli impianti e le apparecchiature
di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”
Il non rispetto di tale
norma di legge diede luogo all’apertura di una lunga vertenza sindacale che
poté essere conciliata solo in seguito ad una vertenza legale conclusasi con
sentenza del Pretore Dr. Walter Saresella in data 5/12/84 (Reg. Inserz. N. 9780
- N. 337/82 Reg. Gen.). In quella sentenza, infatti, il Giudice aveva
affermato che il sistema informatico di IBM rientrava a pieno titolo fra i
dispositivi di potenziale controllo occulto del lavoratore, il cui utilizzo era
lecito soltanto in presenza dell'accordo con le RSA.
L’accordo sindacale,
stipulato tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali e IBM Italia S.p.A, e le
sue successive modifiche ed integrazioni, prevede, per il trattamento
informatico dei dati aziendali, di norma, la crittografia (sistema di
cifratura dell’identificativo dell’utente che ha effettuato la transazione) o,
in alternativa, l’utilizzo di utenze di gruppo; sono fatti salvi casi
eccezionali riguardanti transazioni e/o dati particolarmente riservati o
critici per i quali le parti negoziali possono convenire sull’utilizzo di
utenze individuali . In pratica l’accordo citato e allegato in copia impedisce
all’azienda di poter costantemente monitorare l’attività professionale di
ciascun lavoratore all’insaputa del medesimo, realizzando così lo scopo di tutela
previsto dallo Statuto dei Lavoratori, mentre le consente di tutelarsi
rispetto all’utilizzo improprio e/o doloso dei dati effettivamente importanti
per la sua attività produttiva, commerciale e per la sua competitività.
In queste settimane, IBM ha trasformato
tutte le utenze di gruppo in utenze individuali, in violazione dell'accordo
sindacale con le RSA di attuazione dell'art. 4, 2° comma, Statuto dei
Lavoratori.
Secondo l'azienda, detta iniziativa si sarebbe resa necessaria in
applicazione dell' articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica
28-7-1999 n. 318 (attuativo dell’art. 15, comma 2 della legge 31-12-1996,
n.675, che prescrive l'utilizzo di utenze individuali a chi tratta in modo
informatico dati personali non soggetti a diffusione.
Si precisa, inoltre, che
l'azienda non ha provveduto a generalizzare il sistema di crittografia alle
applicazioni fino ad oggi escluse.
Tutto ciò premesso, si
chiede al Garante come si possa conciliare il rispetto dell'art. 4 del DPR
675/99 -che inibirebbe l'uso delle utenze collettive- con la protezione del
bene della dignità, della libertà e della riservatezza del lavoratore, tutelato
dallo Statuto dei Lavoratori, protezione resa effettiva in IBM dall'accordo con
la RSA, in attuazione della disposizione dell'art. 4, 2° comma, dello stesso
Statuto dei Lavoratori.