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[Incentivo mobilita']


Da: Accordo

Vedere anche : Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti


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Addi' 3 ottobre 2000

ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO

Tra

la Direzione di IBM Italia S.p.A., IBM Sema Sud, IBM Servizi Finanziari, rappresentate dai sigg. Dr. Luigi Bagordo, D.ssa Cecilia Santos, Dr. Umberto Zannier e Dr. Luca Citterio

e

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A..

si e' concordato quanto segue.

Integrazioni al trattamento di mobilita'

In applicazione dell'accordo firmato in Assolombarda il 3 ottobre 2000 (per un percorso di mobilita' che riguardera' esclusivamente il personale che dichiarera' di non opporsi), ai lavoratori che saranno collocati in mobilità a conclusione della procedura ex art. 24, L.223/91, da aprirsi per circa 300 dipendenti entro la terza decade di ottobre e da esperirsi con accordo entro il 15 novembre 2000, la Societa' eroghera', al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ad integrazione del T.F.R. ed in aggiunta al trattamento di mobilita', una incentivazione all'esodo lorda, comprensiva dell'indennità di preavviso, risultante dalla somma delle seguenti componenti:

A) 16 (sedici) mensilità della retribuzione mensile come più avanti specificata

più

B) 0,5 mensilità per ogni mese di permanenza in mobilità oltre il 12° (dodicesimo);

la somma derivante dall'applicazione dei punti A) e B) non sarà comunque inferiore a 18 mensilità della retribuzione come più avanti specificato.

più (solo se necessario ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici durante la mobilita')

C) una somma utile al riscatto contributivo della laurea o di altri periodi contributivi pregressi.La Societa' rimborsera' il valore del riscatto dei soli anni strettamente necessari con il massimo di lire 50.000.000 lordi. Tale ammontare sara' erogato dietro presentazione di quietanza/ricevuta di avvenuto pagamento all'Istituto Previdenziale. Non si darà luogo a rimborsi richiesti ai fini di anticipazione della decorrenza del pensionamento.

Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui ai punti A), B) e, se necessario, C) il lavoratore dovra' presentare le evidenze della propria posizione assicurativa INPS sulla base della quale possano essere determinate con certezza le date di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore dovra' rilasciare quietanza liberatoria presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti norme di legge (L.533/73).

Il valore della mensilita' presa a riferimento per i conteggi dei trattamenti di cui sopra e' quello della retribuzione lorda del mese di agosto 2000 (voce totale competenze o, per il personale ad incentivo, retribuzione complessiva lorda come specificato nella lettera "Retribuzione 2000") riproporzionato alle ore effettivamente lavorate.

Per il solo personale turnista che alla data del presente accordo effettua con regolarita' turni di lavoro avvicendati da almeno due anni e per la sola erogazione aggiuntiva di cui al punto A), la retribuzione di riferimento per i conteggi sara' comprensiva del 75% delle competenze erogate a titolo di indennita' turno e maggiorazioni associate calcolate sulla media delle ultime 26 mensilita' come segue:

retibuz. base di rif. + 0.75 x compet. turni ultimi 2 anni (*)
_________________________________________________
26

(*) erogate nel periodo di paga da Luglio'98 a Agosto '00 compresi

Limitatamente al personale posto in mobilita', in applicazione del presente accordo, essendo in possesso di posizione contributiva che consenta di maturare i requisiti per il raggiungimento della pensione durante la mobilita', le Parti raccomanderanno al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le prestazioni di rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contributi dovuti. Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:

-siano cancellati dalle liste di mobilita' per motivi diversi dal pensionamento;

-alla data prevista di decorrenza non accedano al trattamento di pensione secondo la normativa in vigore

Resta inteso che non saranno collocati in mobilità i lavoratori che non avranno, alla data di prevista cessazione dei rapporti di lavoro le condizioni normative per maturare durante il periodo di mobilita' ed entro il termine dello stesso i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Letto confermato e sottoscritto

p.la Direzione

p.il Coordinamento