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RICORSO EX ART. 433 C.P.C.
promosso dalla Federazione sindacale: FIOM-CGIL di Milano


Da:
La questione degli assorbimenti
Documentazione giuridica




CORTE DI APPELLO DI MILANO


SEZIONE LAVORO


RICORSO EX ART. 433 C.P.C.


Promosso dalla Federazione sindacale:

FIOM-CGIL di Milano , in persona del Segretario generale territoriale pro tempore, signor Ermes RIVA, rappresentato, assistito e difeso per delega a margine del presente atto dall'avvocato Cosimo Francioso, dall'avvocato professor Franco Scarpelli e dall'avvocato Giovanni Sozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, largo Richini, 4;



CONTRO


IBM ITALIA S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Tolmezzo, 15, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Milano, via Podgora, 1, presso lo Studio degli avv.ti Vincenzo e Romolo Stanchi.


***


OGGETTO appello sentenza Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico del Lavoro, del 25/1-10/2/2000, n. 363, non notificata (qui allegata sub doc. 1).

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LA FATTISPECIE


Poco prima dell'ultimo rinnovo del CCNL dell'industria metalmeccanica privata (avvenuto poi nel mese di giugno del 1999), il datore di lavoro IBM ITALIA S.p.A. aveva unilateralmente elargito alla maggioranza dei propri numerosi dipendenti aumenti retributivi “parametrati” secondo il livello di inquadramento di ciascuno dei destinatari, erogandoli in due tranche (così riproducendo esattamente lo stesso "modello" dell'imminente rinnovo del contratto collettivo nazionale), ma "comprensivi" degli aumenti retributivi nascenti dal rinnovo del CCNL e anzi con la precisazione che gli ulteriori "assorbimenti" sarebbero stati posti in essere in occasione dei futuri ulteriori rinnovi della contrattazione sia nazionale che aziendale.

Tale condotta datoriale è oggettivamente idonea a ledere il bene (protetto dall'ordinamento) dell'attività sindacale, di cui gli aumenti retributivi collettivi sono momento essenziale, in quanto essa determina l'estraneazione dei dipendenti IBM dai risultati economici dell'attività sindacale di tipo negoziale: la vanificazione dei risultati dell'attività sindacale.



FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


A) Con ricorso ex art. 28 S.L. depositato il giorno 15/6/1999 (R.G.L. n. 3802/99), la FIOM-CGIL di Milano deduceva testualmente quanto segue:
  1. la convenuta -società di diritto italiano facente capo al notissimo Gruppo americano, leader mondiale del settore informatico- applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’industria metalmeccanica privata;

  2. la convenuta occupa nelle due unità produttive milanesi oltre 2.500 dipendenti, di cui circa 1.900 in quella di Segrate (MI) e circa 650 in quella di Milano (via Tolmezzo, 15);

  3. la maggioranza degli addetti delle unità produttive milanesi è inquadrata ai livelli 6° e 7° del CCNL di categoria (i livelli più alti);

  4. come risulta dal verbale d’accordo 4 febbraio 1997 tra Federmeccanica e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL (rinnovo della parte economica del CCNL), la scadenza del CCNL di categoria era stata fissata al 31 dicembre 1998 (v. doc. 1);

  5. alla fine del mese di ottobre 1998, le OO.SS. di categoria avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del CCNL, che conteneva –tra le altre- le seguenti richieste di aumento dei minimi contrattuali: lire 104.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 6° livello; lire 116.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 7° livello (v. doc. 2);

  6. l’aumento medio rivendicato, considerando tutti gli inquadramenti (dal 1° al 7° livello) risultava pari a circa 87.000 lire (cfr. sempre doc. 2);

  7. nel corso dei quattro mesi di “tregua” (v. sub doc. 3, l’art. 37, Disc. Gen., sez. terza, del CCNL), le parti non raggiungevano alcuna intesa e così, a partire dalla fine di febbraio 1999, le OO.SS. del settore metalmeccanico iniziavano gli scioperi;

  8. in data 8 giugno 1999, le parti hanno infine aderito alla mediazione del Ministro del lavoro;

  9. per quanto riguarda l’aumento dei minimi contrattuali, il recentissimo rinnovo del CCNL prevede un aumento medio mensile di lire 85.000, di cui lire 43.000 a decorrere dal 1° luglio 1999 e altre lire 42.000 dal 1° aprile 2000 (v. doc. 4);

  10. nel corso del mese di maggio 1999, i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria di Milano e di Segrate erano venuti a conoscenza del fatto che, nelle settimane immediatamente precedenti, numerosi colleghi delle predette unità produttive avevano ricevuto tutti una lettera, datata 1/4/99 (cfr. sub doc. 5, la lettera-tipo), con la quale IBM gli aveva spontaneamente comunicato un aumento della retribuzione mensile, che sarebbe stato corrisposto in due rate (aprile 1999 e ottobre 1999);

  11. sulla base delle informazioni pervenute alla RSU, gli aumenti erogati dall’azienda risultavano di entità compresa tra le 200.000 e le 350.000 lire complessive, a seconda del livello di inquadramento (vedi sub doc. 6, la lettera indirizzata ad un lavoratore inquadrato al 6° livello);

  12. tali lettere contenevano tuttavia tutte la seguente testuale dichiarazione: "questi miglioramenti retributivi le vengono corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti stabiliti dalle fonti normative applicabili al suo rapporto di lavoro e sono integralmente destinati ad assorbirli, salvo diversa espressa comunicazione per iscritto da parte di IBM" (cfr. sempre docc. 5 e 6);

  13. in base al gran numero di colleghi che nel mese di maggio hanno chiesto delucidazioni circa la c.d. assorbibilità, i componenti della RSU di Milano e Segrate hanno stimato che siffatti aumenti assorbibili dovevano essere stati accordati ad oltre il 50 % del totale degli addetti;

  14. con raccomandata a mano in data 31 maggio 1999, indirizzata per conoscenza anche alla ricorrente Federazione sindacale (v. doc. 7), la RSU di Milano e Segrate ha chiesto allora alla Direzione aziendale di poter conoscere l’esatto numero dei dipendenti delle predette unità produttive destinatari degli aumenti individuali “ assorbibili”;

  15. in data 1° giugno 1999, la Direzione aziendale ha indirizzato alla RSU la seguente, testuale risposta: "Facciamo seguito alla Vostra lettera del 31 maggio u.s. per informarVi di essere spiacenti di non poter aderire alla Vostra richiesta circa il numero dei dipendenti destinatari di lettere concernenti aumenti retributivi individuali" (v. doc. 8);

  16. il tenore di tale risposta assume sicuro valore confessorio circa il fatto che devono essere stati davvero “molti” i dipendenti dell’unità produttive di Segrate e di via Tolmezzo che hanno ricevuto l’aumento preventivo (assorbibile) della loro retribuzione mensile;

  17. l’erogazione di aumenti retributivi “parametrati” ad un numero rilevante di dipendenti, per di più in coincidenza con la fase di conflitto sindacale legata al rinnovo del contratto nazionale, è oggettivamente idonea a pregiudicare la capacità di mobilitazione del Sindacato, in quanto i lavoratori destinatari degli aumenti non avrebbero motivo di sopportare il sacrificio patrimoniale dell’adesione agli scioperi, senza alcun possibile vantaggio futuro.

    Ma soprattutto, la preventiva dichiarazione di assorbibilità di tali aumenti, in relazione ai successivi aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), è ontologicamente lesiva dei risultati della stessa contrattazione collettiva, che costituisce lo scopo fondamentale dell’attività sindacale.

    La condotta datoriale, attraverso la quale il risultato dell’attività sindacale (gli aumenti collettivi dei minimi retributivi) viene completamente posto nel nulla (dall’assorbimento degli aumenti individuali, preventivamente ed unilateralmente erogati dall’Azienda), dà luogo ad un’ipotesi di antisindacalità radicale, giacché il ruolo, la funzione, la stessa ragion d’essere del sindacato vengono di fatto vanificati agli occhi dei lavoratori.

    Siffatta condotta datoriale, non soltanto azzera gli effetti del recentissimo rinnovo contrattuale, ma appare obiettivamente idonea ad escludere in radice anche la possibilità di una futura contrattazione aziendale, in quanto IBM dichiara, fin d’ora, che qualsiasi risultato della contrattazione collettiva sarà comunque annullato dal superminimo individuale già corrisposto “in anticipo”.

    In altre parole, in una realtà nella quale i lavoratori vengono preventivamente “separati” dagli esiti dell’attività sindacale, non rimane spazio alcuno per la partecipazione … all’attività sindacale;

  18. sul piano delle misure per la rimozione degli effetti, la ricorrente Organizzazione sindacale ritiene idoneo l’ordine di pagare a tutti i dipendenti di Segrate e di Milano, ivi compresi i destinatari degli aumenti individuali di cui alle lettere 1/4/99, gli aumenti collettivi dei minimi retributivi decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste due scadenze di luglio 1999 e aprile 2000, nonché gli eventuali ulteriori aumenti derivanti dai futuri contratti collettivi aziendali e nazionali, senza la facoltà di operarne l’assorbimento (negli importi maggiori erogati a titolo di “anticipazione”)

B) Sulla base di tali premesse, la FIOM-CGIL di Milano rassegnava le seguenti conclusioni:
  1. dichiarare antisindacale l’erogazione degli aumenti retributivi individuali assorbibili, aventi funzione sostitutiva –in via preventiva- degli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;

  2. ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

    a) ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento negli aumenti individuali precedentemente accordati;

    b) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

  3. con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
C) Con la propria memoria di costituzione (doc. 2.B), la Società convenuta dichiarava che, nel corso del 1999, alle scadenze di aprile e ottobre, la percentuale dei propri dipendenti destinatari degli aumenti retributivi rilevanti in causa era stata pari al 47,5 % (cfr. sub doc. 2.B, la tabella alle pagine 3/4). La memoria peraltro non specificava se tale percentuale veniva ricavata dalla sola popolazione delle due unità produttive milanesi rilevanti in causa o –come è più probabile- dall’intera popolazione lavorativa IBM in Italia.

La tabella in questione forniva poi due ulteriori “informazioni”:

a) la percentuale di dipendenti destinatari di aumenti retributivi unilaterali è stata nel 1999 (l’anno del contratto) più che doppia rispetto a quella dell’anno precedente (47,5% rispetto a 22,9%);

b) soltanto con gli aumenti retributivi unilaterali del 1999 (meglio di fine 1998, ma quando ormai la fase conflittuale del rinnovo contrattuale era stata avviata), IBM aveva inserito per la prima volta l’esplicita dichiarazione di assorbibilità.

D) All’udienza del 28/6/1999, in sede di interrogatorio libero, il procuratore speciale di IBM aveva confermato che mai in passato la Società aveva previsto né praticato l’assorbibilità degli aumenti unilaterali a fronte degli aumenti derivanti dalla contrattazione sindacale (nazionale o aziendale). Soltanto in occasione degli aumenti decisi a fine 1998, ed erogati nel 1999, IBM aveva inserito per la prima volta nelle lettere di comunicazione degli aumenti stessi la dichiarazione esplicita di assorbibilità (v. lettere in atti, sub docc. 2.D.5/ D.6, nonché doc. 2.E). Insomma, la Società confessava il fatto che la dichiarata intenzione di procedere all’assorbimento degli aumenti retributivi unilaterali, a fronte degli aumenti derivanti dall’attività sindacale, costituiva una radicale novità.

E) Con decreto 30/6/1999 (doc. 2.A), il Giudice respingeva il ricorso.

F) Contro tale decreto, la FIOM-CGIL di Milano proponeva tempestivamente opposizione (v. doc. 3), in quanto:

  1. pur avendo il Giudice della fase sommaria colto esattamente la tesi prospettata dal Sindacato (cfr. doc. 2.A, pagg. 1/2: “il sindacato lamenta che la società convenuta, attraverso la concessione unilaterale di corposi aumenti retributivi a vaste fasce di lavoratori –più o meno il 50% del totale- …… per la prima volta dichiarati espressamente destinati ad assorbire integralmente qualsivoglia aumento futuro, da qualsiasi fonte normativa stabilito (nazionale, decentrata o aziendale), abbia …… posto nel nulla a priori –per un tempo indeterminato- la funzione contrattuale del sindacato e dunque la sua funzione complessiva, tagliandogli l’erba sotto i piedi, in modo difficilmente reversibile: se il sindacato è posto nell’impossibilità di portare ai lavoratori risultati utili per un tempo indeterminato, ciò equivale ad una sua radicale esclusione dal gioco"; e ancora, alla pag. 3: " ... in questo caso c’è stata la espressa precisazione di un futuro assorbimento (salvo comunicazione contraria) di qualsiasi tipo di futuro aumento, anche se negoziato in sede aziendale; inoltre è stato dato un aumento pressocché generalizzato, articolato per fasce, a somiglianza di quanto fa usualmente un contratto collettivo, che l’azienda avrebbe preteso di sostituire con una propria determinazione unilaterale, quasi a dire: il contratto lo faccio io (con correlativa fine del ruolo del sindacato)”), lo stesso Giudice aveva tuttavia deciso la controversia come se questa fosse stata introdotta da un singolo lavoratore che –in ipotesi- avesse affermato di essere stato discriminato o di aver patìto un illegittimo “assorbimento” di trattamenti retributivi, trascurando cioé in toto il fatto che l’attore era un’organizzazione sindacale e il rapporto giuridico in gioco era quello tra i poteri dell’imprenditore ed i contropoteri del sindacato;

  2. il Giudice della fase sommaria non aveva ritenuto sufficiente che la condotta datoriale fosse oggettivamente idonea a pregiudicare il bene protetto dell'attività sindacale, reintroducendo così la necessità del requisito dell'intenzionalità della condotta antisindacale, requisito superfluo alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sub doc. 2.F la Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 5295/97, nonché, sub doc. 2.G, il commento di M. Meucci, Irrilevanza dell’intenzionalità nella condotta antisindacale, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998, 293);

  3. l’attività sindacale si estrinseca soprattutto nella determinazione dei trattamenti retributivi. In altre parole, i lavoratori percepiscono l’esistenza di un’attività sindacale in quanto essa possa dar luogo periodicamente ad un miglioramente della propria condizione economica;

  4. fino alla fine del 1998, in IBM, vi erano state due fonti di determinazione del trattamento retributivo globale: la prima –collettiva/sindacale- derivante appunto dall’attività sindacale, la seconda –unilaterale/aziendale- derivante invece dalle scelte “incentivanti” dell’Azienda;

  5. sempre fino alla fine del 1998, queste due fonti erano rimaste distinte e separate, in quanto IBM non aveva mai operato alcun assorbimento dei trattamenti unilaterali in occasione degli aumenti sindacali. In altre parole, vi erano in Azienda due sotto-sistemi retributivi indipendenti, autonomi e paralleli, entrambi percepiti come tali dai lavoratori;

  6. a partire dalla fine del 1998, in coincidenza con l’avvio della fase conflittuale di rinnovo del CCNL, la condotta aziendale oggetto di causa aveva determinato il crearsi di una situazione inedita, quella in cui il sotto-sistema aziendale aveva inglobato e annullato il sotto-sistema sindacale di determinazione dei trattamenti retributivi;

  7. questo effetto di vero e proprio “oscuramento” dell’attività sindacale (di determinazione dei nuovi trattamenti retributivi), si era realizzato attraverso l’erogazione di aumenti individuali aventi le seguenti caratteristiche: 1) erano destinati ad una percentuale assai elevata della popolazione aziendale; 2) erano parametrati per livelli contrattuali, 3) erano erogati in due rate (esattamente come quelli del CCNL);

    questo effetto di oscuramento dell’attività sindacale non si era limitato al rinnovo nazionale concluso nel 1999, ma era destinato ad incidere negativamente sulla contrattazione aziendale, privata anch’essa della possibilità di risultati economicamente “visibili”;

    l’antisindacalità in questione era radicale, in quanto (per l’appunto) “recideva le radici” del sindacato, vale a dire la sua capacità di determinare, attraverso la dinamica conflitto/contratto, i livelli retributivi di una collettività di lavoratori. Nel contempo, l’antisindacalità in questione era anche moderna, in quanto l’effetto di “oscuramento” non si realizzava attraverso la demolizione fisica del soggetto sindacale, ma attraverso lo svuotamento della sua funzione. Il sotto-sistema aziendale (di determinazione delle retribuzioni) agiva come una sorta di ameba che inglobava –letteralmente assorbiva- il sotto-sistema sindacale, metabolizzandolo al proprio interno, con il risultato che, alla fine del processo, dei due sotto-sistemi salariali ne sopravviveva uno solo, il sistema aziendale;

  8. tale condotta datoriale era pertanto oggettivamente idonea ad impedire o limitare seriamente l’esercizio dell’attività sindacale, giacché un sindacato che non fosse capace di “portare a casa quote aggiuntive di salario” apparirebbe assai poco dotato di appeal  agli occhi dei lavoratori.

  9. Il Giudice dell'opposizione non riteneva necessario espletare attività istruttoria, giacché erano ormai incontestate, sia la percentuale di dipendenti IBM destinatari degli aumenti assorbibili (comunque oltre il 50%), sia la "parametrazione" degli stessi in funzione degli inquadramenti contrattuali, sia l'entità degli aumenti assorbibili indicata dalla Organizzazione sindacale ricorrente (lire 300.000 ai lavoratori inquadrati al 6 ° livello: cfr. anche docc. 4 e doc. 5), nonché il fatto che mai in precedenza IBM aveva "assorbito" gli aumenti della contrattazione collettiva.

H) Con sentenza n. 363 del 25/1-10/2/2000 (doc. 1), il Giudice rigettava il ricorso in opposizione della FIOM-CGIL di Milano, sentenza che viene impugnata con il presente ricorso in appello.

MOTIVI DELL'APPELLO

  1. La sentenza appellata afferma che "non è dato rilevare dagli atti l'effettiva incidenza della condotta IBM sulla trattativa nazionale ed aziendale: sotto il primo profilo manca ogni indicazione proporzionale numerica fra forza lavoro IBM Milano e forza lavoro nazionale metalmeccanica .... né -sempre sotto questo profilo - è indicato alcun elemento idoneo a dimostrare effetti negativi in concreto sulla trattativa in corso e/o sulla azione di lotta che si deduce in atto al momento della erogazione dei superminimi da parte IBM.
    Analogamente nulla risulta in causa sulla fase della trattativa aziendale .....
    " (cfr. doc. 1, pag. 2).

    Con riferimento a questi passaggi della motivazione, occorre osservare che gli argomenti sopra riportati sarebbero forse pertinenti se la condotta antisindacale denunciata dalla FIOM-CGIL fosse stata la lesione dell'esercizio del diritto di sciopero (idoneità dell'erogazione di superminimi individuali ad indebolire la capacità di autotutela collettiva) ovvero la lesione dell'attività sindacale nel momento della formazione del contratto collettivo (idoneità dell'erogazione di superminimi individuali ad indebolire la capacità di conseguire maggiori incrementi salariali sul piano collettivo), mentre non era così.

    Come risulta dagli atti processuali del primo grado e come si è ribadito nelle premesse del presente ricorso d'appello, la condotta antisindacale dedotta e censurata dal Sindacato milanese afferiva all'attività sindacale nel momento della percezione dei risultati della contrattazione collettiva da parte dei dipendenti IBM di Milano, e cioé all'idoneità dell'assorbimento a porre nel nulla i risultati della contrattazione collettiva e a "separare" i lavoratori, rendendoli disinteressati rispetto all'attività sindacale.

    In considerazione dell'entità degli aumenti individuali erogati da IBM (assai superiore -come già detto- ai risultati salariali del contratto nazionale) il meccanismo degli "assorbimenti" era ed è destinato a perpetuarsi anche in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali (sia nazionali, sia aziendali). La "separazione" delle maestranze dai risultati dell'attività sindacale diverrà dunque permanente, pregiudicando anche la futura capacità di mobilitazione del Sindacato, giacché la stragrande maggioranza dei dipendenti IBM non avrà alcun interesse alla futura contrattazione collettiva, sapendo fin dall'inizio che questa non potrà portargli alcun vantaggio economico.

  2. La sentenza appellata afferma inoltre che "poiché l'assorbimento dei superminimi è la regola, una volta che IBM decide di seguire la stessa (innovando sul passato), la relativa comunicazione è ovvia e doverosa; quindi non in sé antisindacale" (cfr. sempre doc. 1, pag. 2).

    Con riferimento a questo passo della motivazione, occorre precisare che la FIOM-CGIL non ha mai inteso denunziare come antisindacale la dichiarazione aziendale con la quale si comunicava l'intenzione di procedere all'assorbimento. >

    L'atto di procedere all'assorbimento degli aumenti individuali a fronte degli aumenti collettivi è invece uno dei fatti costitutivi della condotta antisindacale (altro fatto costitutivo è l'erogazione di aumenti individuali "generalizzati" e "riproducenti" le forme proprie degli aumenti collettivi). Nel passato, infatti, IBM non aveva mai effettuato alcun assorbimento e così facendo aveva mantenuto distinte e separate le due fonti di determinazione del trattamento retributivo globale (quella collettiva/sindacale, derivante dall'attività sindacale, e quella unilaterale/aziendale, derivante dalle scelte "incentivanti" dell'Azienda).

    L'effettuazione degli assorbimenti in occasione dell'ultimo rinnovo del CCNL ha invece determinato l'alterazione del precedente equilibrio (basato sulla comune percezione della separatezza e della distinzione delle due fonti), alterazione che si è realizzata con pregiudizio della posizione del Sindacato, che diventa oggettivamente incapace (agli occhi dei lavoratori) di assicurare vantaggi di ordine economici.

    In altre parole, la duplice mossa operata da IBM (aumenti prima e assorbimento poi di quegli stessi aumenti) ha messo in scacco il Sindacato, paralizzandone, oggi e in futuro, l'attività e mettendone in discussione la sua stessa ragion d'essere.

  3. La sentenza appellata è errata nel momento in cui sovrappone una (supposta) regola generale di assorbibilità dei superminimi individuali alle caratteristiche della fattispecie concreta, e nel momento in cui non attribuisce rilievo alla (pur segnalata, e nei fatti pacifica) modifica del comportamento aziendale.

    Nella fattispecie concreta è pacifico - ed esplicitamente ammesso da controparte - che:

    a) precedentemente al 1999 la clausola di assorbibilità degli aumenti individuali da parte dei successivi aumenti collettivi non era mai stata inserita negli atti negoziali fonti dei superminimi stessi (lettere di aumento);

    b) un siffatto assorbimento non era stato comunque mai operato.

    Nel caso di specie dunque, alla luce dei diversi atti negoziali (senza alcuna assorbibilità i precedenti, con espressa dichiarazione di assorbibilità quelli del 1999) e del comportamento complessivo di IBM, anche posteriore agli atti stessi, deve ritenersi dimostrato (anche, se vogliamo, per un comportamento qualificabile come uso aziendale) che, precedentemente al 1999, la IBM aveva concesso aumenti individuali non assorbibili, e che per la prima volta nell'aprile 1999, in coincidenza con la fase di agitazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ha modificato la propria politica.

    Non è quindi in questione il problema teorico-astratto dell'assorbibilità del superminimo, ma lo specifico comportamento di IBM che, per la prima volta e in coincidenza con la fase più acuta del conflitto per il rinnovo del CCNL, ha attuato una diversa politica retributiva, individuale nella forma ma oggettivamente collettiva, idonea per le ragioni più volte sottolineate a impedire il normale e fisiologico sviluppo dell'attività sindacale.

    Sotto questo profilo, appaiono fuori tema e irrilevanti le osservazioni del Giudice sull'impossibilità di apprezzare l'effettiva incidenza sulle trattative contrattuali e i concreti effetti negativi della condotta di IBM. E' infatti il comportamento della Società in sé ad essere antisindacale, in quanto oggettivamente diretto (e idoneo) a "limitare l'esercizio (...) della attività sindacale" (art. 28), poiché diretto a separare la condizione dei dipendenti IBM dagli andamenti e risultati della contrattazione collettiva, inficiandone a priori qualsiasi effetto di attrazione e coinvolgimento.

    Non è in discussione il fatto che, sul piano individuale, datore di lavoro e lavoratore conservino, nel normale esercizio dei poteri negoziali, il diritto di concordare una misura specifica della retribuzione ed anche regole individualizzate di coordinamento con la fonte collettiva (ivi compresa una clausola individuale di assorbibilità). Tuttavia, una valenza completamente diversa deve assegnarsi al comportamento di IBM che, in una logica seriale e dunque oggettivamente collettiva, interviene con una radicale innovazione della propria politica salariale proprio nel momento in cui è in discussione e prossimo il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

    Vi è qui la lesione dell'interesse giuridicamente protetto delle organizzazioni sindacali - quali portatrici dell'interesse collettivo - al rispetto delle regole del gioco, al libero e incondizionato sviluppo del conflitto a fini contrattuali, che è minato dal comportamento datoriale inteso a rendere inutile a priori l'attività sindacale sul suo terreno storicamente più significativo (la fissazione delle retribuzioni standard per i lavoratori).

  4. La condotta datoriale è stata qualificata dalla FIOM-CGIL come antisindacalità radicale, in quanto oggettivamente idonea a "tagliare le radici del sindacato".

    Su questo punto centrale della prospettazione attorea, la sentenza appellata se la cava nei seguenti testuali termini: "(non) è riscontrabile quella "antisindacalità radicale", connessa in ricorso alla vanificazione di ogni risultato dell'attività sindacale (e correlata funzione del sindacato) a causa dei rilevanti aumenti retributivi concessi (del resto anche negli anni passati seppure in percentuale minore di lavoratori) da parte IBM, giacché, come ovvio, il risultato della azione e trattativa sindacale non si apprezza unicamente sul piano economico, ma anche (e soprattutto) sul piano normativo, che la condotta IBM non ha intaccato" (cfr. doc. 1, pag. 2).

    L'estensore della sentenza appellata finisce così col negare che soprattutto la contrattazione dei livelli economici sostanzia storicamente l'attività sindacale.

    In verità, poiché quelli economici sono il prodotto primo dell'attività sindacale, porli nel nulla -come ha già fatto e sta ancora facendo IBM- costituisce un'aggressione all'attività sindacale.

    La distinzione tracontrattazione sul piano economico e contrattazione sul piano normativo, affermando per di più la supremazia della seconda rispetto alla prima, è comunque erronea.

    La contrattazione collettiva nel suo complesso (indipendentemente dai singoli istituti che la compongono) svolge una funzione di tipo normativo, giacché detta le regole generali e astratte per disciplinare i contenuti dei singoli rapporti di lavoro cui si applica. Le uniche clausole dei contratti collettivi che sfuggono a tale natura normativa sono quelle che fondano situazioni giuridiche correlate (diritti e corrispettivi obblighi) direttamente in capo ai soggetti contrattuali (associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro o aziende).

    A tutto voler concedere (alle argomentazioni dell'estensore della sentenza appellata), si potrebbe giustificare la distinzione tra le clausole della contrattazione collettiva che fissano i minimi salariali inderogabili e le clausole che regolano altri istituti.

    Senonché, l'attività sindacale di contrattazione dei minimi inderogabili non soltanto è quella fondamentale e primaria, giacché il sindacato moderno nasce e si sviluppa avendo di mira proprio questa finalità, ma essa è soprattutto quella che il nostro ordinamento costituzionale riconosce e tutela: l'articolo 36 della Costituzione repubblicana (inserito significativamente sotto il titolo III, Rapporti Economici, al pari del successivo art. 39 sulla libertà sindacale) afferma il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Come noto, la giurisprudenza ha dato attuazione a tale principio riconoscendo che la contrattazione collettiva dei minimi inderogabili fornisce i parametri per l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente.

    La prospettazione della sentenza appellata deve dunque essere rovesciata: l'attività sindacale di contrattazione è soprattutto contrattazione effettiva dei minimi inderogabili e tale funzione dell'attività sindacale appare dotata della dignità di principio costituzionale. In altre parole, perché vi sia attività sindacale di contrattazione è necessario che l'associazione sindacale sia in grado di contrattare minimi inderogabili effettivi per l'insieme delle maestranze, mentre non è sufficiente che tale funzione venga svolta a vantaggio di una minoranza di lavoratori o venga surrogata dalla contrattazione di altri istituti.

    D'altro canto, la contrattazione collettiva dei trattamenti retributivi minimi inderogabili è espressamente riconosciuta nell'ambito del vigente sistema di relazioni industriali, che affida tale funzione proprio alla contrattazione collettiva di categoria (v. sub doc. 6, il protocollo del 23/7/93).

    La condotta datoriale che lede l'attività sindacale di contrattazione collettiva, ponendo nel nulla proprio il suo aspetto fondamentale di fissazione dei minimi inderogabili, si connota dunque pienamente come condotta antisindacale.

    ***

    TUTTO CIO' PREMESSO

    l'appellante FIOM-CGIL di Milano, come sopra rappresentata e difesa,

    CHIEDE

    che il Presidente della Corte di Appello voglia nominare il Giudice relatore e fissare ex art. 435 c.p.c. l'udienza di discussione alla quale dovrà comparire la Società appellata, previa costituzione nei modi e nei termini di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

    CONCLUSIONI

    Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, del 25/1-10/2/2000, n. 363, così giudicare:

    NEL MERITO

    1. dichiarare antisindacale l’erogazione unilaterale degli aumenti retributivi, nella parte in cui sostituiscono –in via preventiva- gli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;
    2. ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

      a) ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento negli aumenti unilateralmente accordati in precedenza; <

      b) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

    3. condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari, anche delle precedenti fasi sommaria e d'opposizione;
    4. con sentenza esecutiva.

      IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano le richieste già avanzate in primo grado, e quindi si chiede:

      a) ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa sub A, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dall'inciso "vero che", qualora esse fossero oggetto di contestazione. A testi, con riserva di controdedurre e indicare altri testi in relazione al capitolato avversario, i signori: Alfio Riboni , Giovanni Talpone, Valeria Bernardi, Walter Zucchelli, Francesco Mastrapasqua, Umberto Varischio, Marisa Dolci, nonché tutti gli altri dipendenti della Società opposta delle unità produttive di Milano e Segrate, previa esibizione da parte della Società degli elenchi del personale ivi assegnato;

      b) disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto opportuno al fine del decidere, ivi compresa la C.T.U., nonché l’ordine alla Società convenuta di produrre in giudizio le buste paga di tutti i dipendenti delle due unità produttive di Segrate e Milano (via Tolmezzo) nonché ogni altra documentazione idonea ad accertare l’effettiva percentuale dei dipendenti che hanno ricevuto gli aumenti unilaterali, l’entità degli stessi e la loro parametrazione in base ai livelli professionali.

      ***


      Si producono

      1. copia autentica della sentenza appellata;

      2. fascicolo di primo grado contenente:

        A) copia decreto 3/3/1999;

        B) memoria avversaria nella fase sommaria;

        C) biglietto di cancelleria notificato il 6/7/99;

        D) fascicolo della fase sommaria contenente:

        1. verbale di accordo 4/2/97;
        2. piattaforma CCNL metalmeccanico 1999 (estratto);
        3. CCNL 5/7/1994 (estratto);
        4. ipotesi di accordo 8/6/99;
        5. lettera-tipo 1/4/99;
        6. lettera IBM/Mastrapasqua 1/4/99;
        7. raccomandata RSU/IBM 31/5/99;
        8. lettera IBM/RSU 1/6/99;

        E) verbale di udienza della fase sommaria;

        F) Cass., sez. unite, n. 5925 del 12/6/1997;

        G) M. Meucci, Irrilevanza dell’intenzionalità nella condotta antisindacale, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998, 293;

      3. ricorso in opposizione;

      4. a) busta paga di lavoratore inquadrato al 6° livello (marzo 1999, prima dell'aumento unilaterale);

        b) busta paga dello stesso lavoratore (aprile 1999, dopo l'aumento unilaterale);

        c) busta paga dello stesso lavoratore (luglio 1999, prima dell'aumento del minimo contrattuale e del contestuale assorbimento);

        d) busta paga dello stesso lavoratore (agosto 1999, dopo l'aumento del minimo contrattuale ed il contestuale assorbimento);

      5. CCNL industria metalmeccanica privata (estratto: minimi retributivi mensili);

      6. Protocollo 23 luglio 1993.



        Milano, 15 gennaio 2001.

        avv. Cosimo Francioso

        avv. prof. Franco Scarpelli

        avv. Giovanni Sozzi

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