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TELELAVORO

[Proposta di accordo]


Da: Telelavoro


Le parti convengono sulla seguente definizione delle prestazioni professionali fornite con la modalità del TELELAVORO:

TELELAVORO E' UNA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA CON REGOLARITÀ, INTERAMENTE O IN PARTE, FUORI DALLA SEDE DI LAVORO, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN SEDE, CON L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE CHE PERMETTONO LA SEPARAZIONE E FACILITANO LE COMUNICAZIONI.

Le parti concordano che le prestazioni professionali rese mediante telefoni cellulari ed elaboratori portatili (nel seguito, per brevità definiti "portatili") assegnati da IBM ai propri dipendenti, sono riconducibili al telelavoro come sopra definito..

Il presente accordo ha lo scopo di regolare lo svolgimento del telelavoro da parte dei dipendenti IBM .

Le parti concordano che tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di TELELAVORO comprese nel presente accordo devono ricevere dall'azienda una comunicazione formale che li abiliti a svolgere le loro mansioni professionali con la modalità definita del TELELAVORO.

IBM e Coordinamento Nazionale RSU concordano sull'applicazione delle normative qui di seguito riportate:

SEDE DI LAVORO

L'inserimento del dipendente nella condizione di TELELAVORO non costituisce ragione di variazione della sua sede di lavoro.

ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TELELAVORO

Il testo delle lettere di assegnazione degli strumenti di TELELAVORO (portatile, telefono cellulare e accessori) sono riportate in calce. Eventuali variazioni di tale testo verranno sottoposte alla commissione paritetica di cui nel seguito; i rappresentati dei lavoratori potranno accogliere tali variazioni o chiedere una verifica da parte del Coordinamento.

UTILIZZO DEL PORTATILE E REGIMI D'ORARIO

E' ammesso che la prestazione professionale fornita attraverso l'utilizzo di un portatile avvenga in orari diversamente distribuiti rispetto al normale orario di lavoro, fermo restando le 40 ore settimanali, 8 ore al giorno, e comunque dal lunedì al venerdì.

La prestazione deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle Leggi, dei Contratti Nazionali ed Aziendali sull'orario di lavoro stesso e, di conseguenza, delle norme sulle prestazioni di lavoro straordinario a qualsiasi titolo fornite.

Nel caso in cui tali prestazioni in orari diversamente distribuiti siano frutto di una libera scelta del dipendente e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell'azienda, non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo.

Nel caso in cui ciò avvenisse per motivi tecnici o organizzativi o fosse richiesto anche in maniera implicita, dalla linea 'manageriale', ferma restando l'eccezionalità di tale prestazione. saranno applicati i trattamenti previsti dalle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.

ATTIVITÀ' LAVORATIVA AL DI FUORI DELLE SEDI IBM

Quando l'attività lavorativa viene svolta al di fuori delle sedi IBM, il dipendente deve rendere noto dove si trova, anche mediante l'utilizzo dell'agenda elettronica disponibile nei sistemi informatici aziendali.

Il dipendente può scegliere a sua discrezione, fermo restando la reversibilità in qualsiasi momento su richiesta del medesimo, di lavorare anche presso il proprio domicilio.

In tal caso, se la prestazione è prolungata ed include la pausa pranzo, la consumazione del pasto presso l'abitazione del dipendente viene rimborsata a pié di lista con un importo pari a Euro 5.

Se IBM e dipendente concordano che l'attività lavorativa venga svolta anche presso l'abitazione del dipendente, IBM deve anche farsi carico dell'installazione di una linea telefonica dedicata o di altri strumenti tecnologici atti allo scopo, e provvedere comunque affinché la postazione di lavoro risponda alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

I programmi assicurativi devono essere estesi in modo da coprire l'attività lavorativa al di fuori delle sedi IBM in modo del tutto analogo alla copertura dell'attività nelle sedi.

CONTROLLO ATTIVITÀ'

L'azienda ha facoltà di verificare le prestazioni professionali fornite attraverso il TELELAVORO fermo restando il pieno rispetto di quanto concordato aziendalmente in materia di accesso ai dati gestiti elettronicamente (accordo aziendale 23 Febbraio 1982 e successivi documenti integrativi).

E' ammesso l'uso dell'elaboratore per scopi personali, purché tale uso non pregiudichi la piena disponibilità e funzionalità dell'elaboratore stesso ai fini dello svolgimento dell'attività professionale;

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER IL TELE LAVORO

Tutte le attività necessarie per il mantenimento in attività ed efficienza della strumentazione elettronica usata, nel caso in cui comportino il coinvolgimento del dipendente, sono considerate lavorative e quindi riconducibili ai trattamenti previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed aziendali.

ADDESTRAMENTO

IBM deve provvedere ai necessari corsi di formazione professionale per tutti i dipendenti che svolgeranno attività con la modalità del TELELAVORO.

COMUNITÀ AZIENDALE

Fermo restando che i dipendenti in TELE LAVORO partecipano a pieno titolo a tutte le attività aziendali, essi, di norma, dovranno garantire una presenza minima di 40 ore mensili medie nell'arco di un anno presso le rispettive sedi aziendali di lavoro, al fine di garantire un reciproco scambio di competenze professionali.

RICONOSCIMENTO ECONOMICO

IBM riconosce ai dipendenti che svolgeranno attività lavorativa anche dal proprio domicilio la cifra forfettaria di Euro 25 mensili.

ERGONOMIA E SICUREZZA

IBM provvederà a far sì che gli strumenti elettronici utilizzati per le prestazioni professionali in TELELAVORO abbiano almeno gli stessi requisiti ergonomici presenti negli analoghi strumenti utilizzati presso le sedi di lavoro.

Per quanto riguarda il trasporto, il lavoratore può richiedere una borsa a zaino e/o con rotelle al posto della borsa a tracolla.

IBM deve inoltre assicurarsi che gli stessi strumenti, ed in particolare il portatile, vengano utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle Leggi in materia (626 e altro) e normalmente applicate presso le sedi di lavoro.

Il lavoratore può rifiutarsi di utilizzare gli strumenti di TELELAVORO in luoghi giudicati, fino a prova contraria, inidonei rispetto all'ergonomia, alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni, e rispetto alla legge 626.

L'azienda deve fornire strumenti e accessori di telefonia cellulare tali dare rendere legale e sicuro il collegamento dall'automobile, e informare i dipendenti dei rischi e delle conseguenza legali derivanti dal mancato utilizzo di tali strumenti e accessori.

L'introduzione di strumenti di TELELAVORO non esime IBM dal rendere disponibile nelle proprie sedi un numero di scrivanie attrezzate sufficiente ad evitare contese e sovraffollamenti fra i dipendenti comunque necessitati a frequentare detti luoghi di lavoro.

CASI PARTICOLARI

IBM accorderà il telelavoro a domicilio, entro la percentuale del 4 % della forza lavoro totale, ai lavoratori disabili che lo richiederanno e a coloro che necessitano di assistere figli minori di 8 anni, familiari, etc. Richieste che comportino il superamento della percentuale sopra indicata saranno oggetto di esame con le Rappresentanze Sindacali Unitarie locali o, in assenza delle medesime, con il Coordinamento Nazionale.

DIRITTI SINDACALI

In considerazione della ridotta presenza in azienda dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali coinvolti nelle prestazioni professionali svolte con la modalità del TELELAVORO, le R.S.U. potranno utilizzare l'applicazione di posta elettronica per comunicazioni ai dipendenti, anche a livello europeo, su materie di interesse sindacale e del lavoro.

I dipendenti in TELELAVORO potranno comunque partecipare a tutte le iniziative sindacali presso le sedi aziendali.

Allo scopo di monitorare e verificare gli effetti e le conseguenze del presente accordo sulla organizzazione del lavoro e sulla qualità della vita dei dipendenti interessati:

1. IBM fornirà annualmente i dati di traffico relativi all'utilizzo degli strumenti di TELELAVORO, e dati statistici il numero, la categoria CCNL, il sesso e la sede di lavoro di riferimento dei dipendenti abilitati al TELELAVORO

2. Si costituirà una commissione paritaria di 6 incaricati, nominati 3 dal Coordinamento Nazionale RSU e 3 da IBM, che si preoccuperà di:

a. verificare l'applicazione del presente accordo;

b. gestire e risolvere piccoli problemi di natura tecnica e organizzativa;

c. verificare gli impatti economici, organizzativi, sindacali e psicologici della sperimentazione in corso, raccogliendo tutti i dati necessari.