Nel caso di risoluzione o sospensione del rapporto
di lavoro in corso d'anno, dovrà essere effettuata , in un unica
soluzione, la trattenuta a saldo dell'importo annuo.
Nel caso di disdetta o trasferimento dell'adesione
ad altro sindacato, le quote dovranno essere comunque versate fino a fine
anno al Sindacato cui il lavoratore era iscritto all'inizio del medesimo
anno.
Per i lavoratori part-time, le quote sopra indicate
dovranno essere ridotte del 50% qualunque sia l'orario di lavoro effettuato.
Gli apprendisti vengono equiparati alla prima categoria.
Qualsiasi variazione riferita all'inquadramento dei
lavoratori interessati alla trattenuta, o relativa a dimissioni e/o pensionamenti,
dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organizzazione Sindacale
di appartenenza.
La revoca dell'adesione (disdetta) dovrà essere
comunicata tempestivamente all'Organizzazione Sindacale di appartenenza
a cui dovrà pervenire anche copia della lettera di revoca del lavoratore
interessato.