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DI COSA DISCUTERA' IL PROSSIMO CONSIGLIO D'AMM.NE DELLA C.A.D.G.I.


Da: Assistenza e previdenza

Vedere anche:
Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti


Già altre volte, nel recente passato, abbiamo dovuto intervenire su comportamenti da noi ritenuti non corretti per quanto riguarda la gestione della C.A.D.G.I. e, in particolare, sull'illegittima attribuzione della qualifica di "socio onorario" anche a lavoratori andati in mobilità dopo meno di 10 anni di anzianità in società IBM. Purtroppo siamo costretti a intervenire nuovamente per dare a tutti i colleghi la possibilità di farsi un'opinione.

Questa volta la questione riguarda i lavoratori provenienti da altre aziende e, in particolare, da società incorporate: in sintesi si tratta di lavoratori che, per legge, hanno dei diritti acquisiti e quindi si portano in IBM i trattamenti in essere al momento del passaggio, oppure trattamenti assimilabili a quelli in essere, oppure vengono indennizzati per eventuali trattamenti non ripetibili in IBM. E' evidente che a questi lavoratori viene riconosciuta la cosiddetta "anzianità convenzionale" perché, altrimenti, perderebbero diritti acquisiti in base all'anzianità di servizio, ovvero: le ferie laddove esse sono quantificate in base all'anzianità, il diritto all'anticipo del T.F.R. che è dovuto non prima degli 8 anni di anzianità, il numero degli scatti d'anzianità previsti che dipendono dall'anzianità di servizio, ecc…

E' chiaro che quanto sopra, ovvero l'anzianità convenzionale, non può essere fatta valere ai fini della C.A.D.G.I. e ciò dovrebbe risultare chiaro dalla semplice lettura dell'art. 3/bis dello Statuto della medesima: "Oltre che le persone definite all'articolo precedente, possono aderire ai soli programmi sanitari anche i dipendenti delle società IBM, come definite nell'articolo precedente (possedute per più del 50% da IBM Italia S.p.A.), che abbiano lasciato le società per il pensionamento, dopo aver maturato almeno 10 anni di anzianità presso società IBM, e che ne abbiano fatto richiesta al momento del pensionamento (di seguito denominati SOCI ONORARI)". In altre parole: i lavoratori acquisiti, se non possono vantare 10 anni di anzianità presso società IBM al momento delle dimissioni per pensionamento, non possono acquisire la qualifica di soci onorari.

Il Consiglio d'Amministrazione della C.A.D.G.I., nella prossima riunione convocata per giovedì 27 novembre, si troverà a dover decidere su una proposta che, utilizzando surrettiziamente e impropriamente l'anzianità convenzionale sopra descritta, consentirebbe, anche ai lavoratori acquisiti da altre aziende, di ottenere la qualifica di soci onorari anche quando non sussista il requisito dei 10 anni di anzianità maturati presso società IBM.

Per concludere: il Consiglio d'Amministrazione della C.A.D.G.I. dovrebbe avere il coraggio di discutere e deliberare modifiche dello statuto e non interpretazioni del medesimo destituite di ogni fondamento e, nel far ciò, dovrebbe tenere sempre ben presente la non florida situazione finanziaria della Cassa (va ricordato che ai 10 anni di anzianità, nell'intenzione dei fondatori, dovevano corrispondere 10 anni di contribuzione).

Novembre 2003. Coordinamento Nazionale R.S.U.

IBM Italia S.p.A