Retribuzione
Il "terzo elemento" di cui all'accordo del 22 febbraio 1982 (art. 7), sarà incrementato come di seguito specificato:
- 140 per tutti i lavoratori inquadrati fino alla categoria 5s del C.C.N.L.M.;
- 170 per tutti i lavoratori inquadrati nella 6a categoria del C.C.N.L.M.;
- 200 per tutti i lavoratori inquadrati nella 7a categoria del C.C.N.L.M..
Detti incrementi saranno dovuti a partire dal primo giorno di lavoro (la norma avrà valore retroattivo) e non saranno assorbibili a fronte di nessun incremento della retribuzione globale di fatto a qualsiasi titolo dovuta e/o attribuita.
Orario di lavoro "on demand"
Ogni qualvolta sia richiesta ai lavoratori di 6a e 7a categoria una prestazione professionale che vada oltre il normale orario di lavoro (8 ore giornaliere e 40 settimanali), agli stessi sarà riconosciuto un "bonus" pari alla retribuzione corrispondente all'orario supplementare maggiorata del 45%. Tale richiesta potrà essere fatta direttamente dal superiore diretto oppure originata da una situazione oggettiva che, ad insindacabile giudizio del lavoratore interessato, avrà reso necessaria la prestazione per improrogabili esigenze tecniche, organizzative o di soddisfazione di utenti interni e/o clienti e/o, infine, per il raggiungimento degli obiettivi di vendita.
Resta inteso che tale trattamento non si applica alle prestazioni fornite negli orari normati dagli accordi del 13 giugno 2002 (art. 6, lettere (c) e (d)) e del 17 luglio 1985.
Formazione
Ogni lavoratore avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di formazione professionale, complessivamente non inferiore alle 80 ore, per una delle seguenti finalità:
- Approfondimento e accrescimento delle conoscenze professionali inerenti all'attività di lavoro svolta;
- Acquisizione di conoscenze professionali utili a facilitare cambiamenti dell'attività professionale svolta e/o l'acquisizione di profili professionali e/o l'accesso a percorsi di carriera diversi da quelli attuali;
- Conoscenza e/o miglioramento della lingua inglese.
Ogni lavoratore, ad inizio anno, concorderà col superiore diretto un piano corsi rispondente ai criteri sopra descritti.
Resta inteso che tale attività di formazione professionale dovrà essere svolta durante l'orario di lavoro e che finalità diverse da quelle sopra esposte potranno essere concordate dall'interessato con il suo superiore diretto.
La normativa di cui all'art. 29, lettera a), disciplina generale, sezione terza del C.C.N.L.M., è estesa ai corsi universitari e post-universitari.
E' istituita una casella postale presso la Commissione Formazione a cui tutti i dipendenti che non vedranno soddisfatte le proprie aspettative di formazione professionale potranno segnalare la propria situazione.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'azienda deve fornire alla Commissione formazione i dati statistici riferiti ai tre anni precedenti, divisi per anno, sia sulla fruizione globale dei corsi sia sui dipendenti che nei tre anni precedenti sono rimasti al di sotto delle 80 ore di corso l'anno, con l'indicazione dei reparti di appartenenza di tali dipendenti. L'azienda è anche tenuta a fornire dati statistici di fonte IDP per aiutare a identificare eventuali aree critiche nella disponibilità di abilità e competenze.
Telelavoro a domicilio
Istituzione di una casella postale cui dovranno essere tassativamente inviate tutte le richieste di Telelavoro a domicilio, le rispettive risposte da parte della linea manageriale e gli eventuali ricorsi cui i lavoratori avranno diritto in caso di risposta negativa.
La commissione telelavoro istituita in conseguenza di quanto previsto dall'accordo sindacale del 10 luglio 2003 (art. 11) avrà i seguenti compiti:
- Accesso alla casella postale per l'esame delle richieste e delle rispettive risposte fornite dalla linea manageriale al lavoratore interessato;
- Riesame delle risposte negative ai fini di verificare l'effettiva incompatibilità del telelavoro con l'attività professionale svolta dal lavoratore interessato;
- Verifica sulla possibilità di cambiamento dell'attività professionale svolta, qualora la medesima sia incompatibile con il telelavoro;
- Accesso all'elenco delle linee veloci attivate presso le abitazioni dei dipendenti per verificarne la congruenza con i rapporti di telelavoro a domicilio effettivamente sottoscritti;
- Redazione di un verbale delle riunioni e dei giudizi ultimativamente espressi dalla commissione riguardo ai contenziosi aperti.
L'indennità di cui all'accordo del 10 luglio 2003 è elevata a 6.5 al giorno.
Disagio sul lavoro
In sede locale, Direzione aziendale e R.S.U. effettueranno verifiche semestrali per monitorare i fenomeni di disagio sul lavoro.
Diritti informativi
IBM comunicherà alle singole strutture locali di R.S.U. o, in assenza di queste, al Coordinamento Nazionale, l'elenco delle terze parti e/o fornitori con i quali intrattiene rapporti e le forme contrattuali applicate presso i medesimi. In particolare, saranno congiuntamente stabilite le informazioni che l'azienda fornirà riguardo alle partecipate, il rapporto tra queste e la presenza di IBM nei territori.
Assegnazione (comando di distacco)
Tutte le assegnazioni, ovvero i comandi di distacco presso strutture interne ed esterne all'azienda, potranno essere disposti esclusivamente a fronte del consenso del lavoratore interessato qualora ciò debba comportare una modifica, anche temporanea, della sede di lavoro e/o del territorio dove è fornita la prestazione professionale.
Contratti di lavoro individuali
IBM, in conseguenza della sua struttura e organizzazione aziendale e del lavoro, s'impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, personale con contratto di lavoro del tipo "lavoratori a progetto" (ex co.co.co.), "staff leasing", "job on call" e simili.
FIOM Nazionale
FIOM Lombardia
FIOM di Milano
CGIL Lombardia
Altri siti sindacali:
FIM-CISL
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