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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; IBM come azienda-rete

VERBALE DI ACCORDO

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Il giorno 9 marzo 2007 in Milano si sono incontrati

la IBM Italia S.p.A, nella persone del sig. Giuseppe Diodati

e

FIM - CISL, FIOM – CGIL territoriali e le RSU di IBM Italia

nelle persone dei Sigg. Alfio Riboni e Nevio Rossello

Premesso che

Nell'ambito della procedura informativa di cui in premessa, e degli incontri svoltisi sono state illustrate, da IBM e Filenet, le motivazioni e strategie alla base di tale progetto.

Tutto ciò premesso

Le OO.SS. FIM, FIOM, territoriali e le RSU interessate prendono atto dell'avvenuto esperimento della procedura e le parti tutte concordano sulla seguente armonizzazione dei trattamenti.

1. Inquadramento

Per il personale trasferito, la conversione delle categorie, nell'ambito del CCNL Metalmeccanici (CCNLM), avverrà secondo la tabella di seguito indicata:

Livello Filenet Livello IBM
Q
7°Q

2. Trattamento Economico - Armonizzazione

La retribuzione mensile presso IBM sarà determinata come segue:

(Totale competenze mensili cedolino FileNet mese passaggio -1) x 14

—————————————————————————————

13

La retribuzione così come risulterà dall'applicazione della formula di cui sopra sarà oggetto di armonizzazione come segue:

Ÿ Nel caso che la retribuzione risultante dalla formula di cui sopra sia superiore alla retribuzione contrattuale IBM (ovvero alla somma delle seguenti voci del cedolino IBM: Minimo Contrattuale, Elemento Salariale Aggiuntivo/Indennità di Funzione, Scatti di Anzianità, Complemento Scatti, Terzo Elemento, Quarto elemento, EDR, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale vigente alla data del passaggio), essa sarà oggetto di assorbimento fino a concorrenza della retribuzione contrattuale IBM stessa, così come sopra specificata;

Ÿ Nel caso permangano eccedenze retributive a seguito dell'assorbimento di cui al punto precedente, esse, viste le condizioni in essere dal succitato contratto del Commercio, saranno attribuite come superminimo individuale non assorbibile a fronte di aumenti contrattuali;

Ÿ l'EDR ex Protocollo 31.7.1992 per l'importo di € 10,32, incluso da FileNet nel totale delle retribuzioni, sarà corrisposto da IBM in voce specifica.

3. Sede di lavoro

Il passaggio da FileNet a IBM comporterà il trasferimento dei lavoratori impattati presso le sedi IBM di Segrate (MI) e di Roma Torrino secondo quanto indicato all'All. 1.

4. Orario di lavoro, ferie e festività

Con riferimento alla diversa composizione dell'orario di lavoro annuo, ferie e festività esistenti nelle due Aziende, al personale inquadrato in Filenet nelle qualifiche Impiegato e Quadro sarà riconosciuto un incremento della retribuzione annuale individuale non assorbibile pari a 2 gg di retribuzione per i dipendenti con anzianità inferiore ai 10 anni di servizio ed 1 a quelli con anzianità superiore ai 10 anni ed entro i 18 anni di servizio. Per il solo personale della sede di Milano verrà inoltre riconosciuto un incremento della retribuzione individuale non assorbibile pari ad un giorno in sostituzione della festività prevista dall'accordo Provincia di Milano del 2 dicembre 1971 e l'art.2 dell'accordo per la Provincia di Milano del 17 maggio 1983 sulle festività, Tale incremento sarà suddiviso pro rata nella normale retribuzione mensile.

5. Anzianità

L'anzianità di servizio maturata in FileNet verrà conservata in IBM ai fini dei relativi istituti contrattuali secondo le correnti disposizioni CCNLM.Ai fini della maturazione degli aumenti periodici da maturare in IBM si procederà come segue:

La data di maturazione del prossimo scatto attribuibile viene conservata, con un massimo di 24 mesi dalla data di trasferimento in IBM. In caso di passaggio di categoria si applicheranno le disposizioni del vigente CCNLM. Nel caso in cui alla data di passaggio siano stati maturati più di 24 mesi dalla data dell'ultimo scatto, il successivo aumento periodico sarà riconosciuto al completamento del triennio.

6. Leasing

1.a Ai dipendenti Filenet trasferiti in IBM titolari di auto aziendale, verrà mantenuto il trattamento vigente al momento del passaggio fino alla scadenza del contratto di leasing.

Successivamente alla scadenza del contratto di leasing, la retribuzione mensile individuale di detti dipendenti verrà incrementata da IBM a compensazione delle diverse modalità di trattamento esistenti nelle due Aziende, secondo il seguente schema: a decorrere dal mese di riconsegna del veicolo, verificato quindi il permanere della necessità organizzativa di avere in dotazione un'auto aziendale per motivi di lavoro, la voce totale competenze mensile sarà incrementata di una somma lorda non assorbibile pari alla differenza netta fra le trattenute effettuate a titolo di tasse e contributi sul Valore Convenzionale Auto, come applicato in FileNet, e il canone mensile leasing a carico del dipendente dell'auto IBM assegnata . Tale trattamento sarà applicato per tutta la durata del contratto di locazione dell'autovvettura.

1.b Successivamente alla scadenza del contratto di Leasing originario, ai dipendenti nella cui lettera di assunzione in FileNet fosse stata prevista l'assegnazione di una una auto aziendale in Filenet, e per i quali, successivamente alla scadenza del contratto, non dovessero sussistere le condizioni di eleggibilità al piano leasing IBM la retribuzione annua sarà incrementata, con voce specifica a cedolino per 12 mensilità, di un valore annuo pari a euro 5000,00 lordi. Nel caso in cui il dipendente diventi successivamente eleggibile al programma leasing IBM e richieda l'assegnazione di un'auto aziendale, la sopra specificata voce retributiva sarà azzerata, e sarà riconosciuto il trattamento di cui al punto 1a

7. Rinunce e transazioni

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e 411 C.P.C. e secondo quanto previsto dall'art. 2113, a titolo di transazione e rinuncia delle condizioni FileNet non interamente replicabili presso IBM, anche, ma non solo, con riferimento bar e ticket restaurant IBM e differenti trattamenti assicurativi erogherà ai dipendenti che sottoscriveranno la conciliazione relativa alle sopracitate norme, la somma di € 60,00 lordi a titolo di aumento non assorbibile della retribuzione mensile.

8. Trattamento fiscale

Ciascun pagamento si intende al lordo di ogni ritenuta applicabile per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 9 marzo 2007

Per IBM Italia S.p.A.

per FIM – CISL FIOM - CGIL

e RSU IBM