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Il giorno 23.3.2007 in Segrate si sono incontrati:
la IBM Italia S.p.A., nella persone di: Gian Luigi Cattaneo
e
FIOM CGIL provinciali e le RSU di IBM Italia competenti per territorio nelle persone che sottoscrivono.
Premesso che:
- MRO Roma: 2 quadri,
- MRO Torino: 4 quadri e 6 impiegati;
nell'ambito della procedura informativa ex art. 47 l. n. 428/90 e sulla base dei successivi incontri tenutisi a livello aziendale nelle date del 6 marzo 2007 e 23 marzo 2007, sono state concordate le modalità di armonizzazione tra le due società.
Tutto ciò premesso:
la FIOM CGIL di Milano, Roma e Torino nonché le RSU interessate prendono atto dell'avvenuto esperimento della procedura e le parti tutte concordano sulla seguente armonizzazione dei trattamenti.
1. Trattamento Economico - Armonizzazione
La retribuzione mensile presso IBM sarà determinata come segue:
(Totale competenze mensili cedolino MRO mese passaggio -1) x 13
13
Per totale competenze mensili cedolino MRO si intende la sommatoria delle seguenti voci di testata del cedolino: Paga Base, Pr. Prod. Co., E.D.R., El. Retrib., Scatti di Anzianità, S.M. Assorbibile.
La retribuzione, così come risulterà dall'applicazione della formula di cui sopra, sarà oggetto di armonizzazione come segue:
2. Sede di lavoro
Il passaggio da MRO a IBM comporterà il trasferimento dei lavoratori impattati presso le sedi IBM di Torino, Segrate (MI) , Bologna e di Roma Torrino come da All. 1 [omesso per riservatezza GT].
Restano confermati gli accordi individuali in essere relativamente allo svolgimento dell'attività lavorativa da casa per i dipendenti indicati nell'All. 1 [omesso per riservatezza GT]. Laddove questi dipendenti optassero, entro 30 giorni dalla data della presa in carico da parte di IBM, per il Telelavoro IBM rinunciando formalmente agli accordi individuali in essere, l'azienda si impegna ad accettare la richiesta, applicando da quel momento le modalità e i termini dell'accordo sul telelavoro del 10.7.2003 vigente in IBM.
3. Leasing
Ai dipendenti MRO trasferiti in IBM, titolari di auto aziendale, sarà mantenuto il trattamento vigente al momento del passaggio fino alla scadenza del contratto di leasing.
Successivamente alla scadenza del contratto di leasing MRO, la retribuzione mensile individuale di detti dipendenti sarà incrementata da IBM a compensazione delle diverse modalità di trattamento esistenti nelle due Aziende, secondo la seguente formula: a decorrere dal mese di riconsegna del veicolo, verificato il permanere della necessità organizzativa di avere in dotazione un'auto aziendale per motivi di lavoro - espressamente connessi alla mansione svolta -, la voce totale competenze mensile sarà incrementata di una somma lorda non assorbibile pari alla differenza netta fra le trattenute effettuate a titolo di tasse e contributi sul Valore Convenzionale Auto, come applicato in MRO, e il canone mensile leasing a carico del dipendente dell'auto IBM assegnata. Tale trattamento sarà applicato per tutta la durata del contratto di locazione dell'autovettura.
4. Retribuzione variabile per personale definito "Professional Services"/"Technical Services"
Per tutto il 2007, ai dipendenti MRO definiti "Professional Services"/"Technical Services" sarà mantenuto in essere il trattamento di retribuzione variabile secondo le attuali modalità MRO.
Per l'anno 2008, qualora IBM non intenda proseguire tale programma, per questi dipendenti sarà effettuato il confronto con il trattamento di retribuzione variabile applicabile alla data in IBM (Premio di Risultato incluso), ai fini di un'eventuale compensazione. Tale compensazione sarà operata incrementando la retribuzione annua lorda di un ammontare non assorbibile pari alla differenza degli importi teorici al 100% dei due programmi, erogato pro rata mensile (13 mensilità), tale da non superare comunque la cifra di 500 (cinquecento/00) euro mensili; relativamente al programma MRO, ai fini del calcolo dell'ammontare teorico, sarà considerato un numero massimo di giorni lavorativi così calcolato: giorni di calendario meno giorni non lavorativi - sabati, domeniche, festività - meno giorni teorici di ferie e "codici 99").
5. Rinunce e transazioni
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e 411 C.P.C. e secondo quanto previsto dall'art. 2113 C. C., a titolo di transazione e rinuncia delle condizioni MRO non interamente replicabili presso IBM, ai dipendenti che sottoscriveranno la conciliazione relativa alle sopracitate norme saranno applicati i seguenti trattamenti:
- erogazione di una somma di euro 40 (quaranta/00) lordi a titolo di aumento non assorbibile della retribuzione mensile;
- trasformazione di parte del superminimo individuale assorbibile, come determinato al punto 1 del presente accordo, a superminimo individuale non assorbibile fino a concorrenza di un ammontare massimo di euro 400 (quattrocento/00) mensili lordi.
6. Trattamento fiscale
Ciascun pagamento si intende al lordo di ogni ritenuta applicabile per legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Segrate, 23.3.2007
IBM FIOM - CGIL e RSU competenti per sede