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Da: Assistenza, servizi sociali, cassa di previdenza, INPS

LA PENSIONE DI ANZIANITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Situazione in vigore fino al 31/12/2007 - ultimo aggiornamento: 28/6/2007


QUANDO SI HA DIRITTO

Quando si verificano le seguenti condizioni

1) CONTRIBUZIONE : 35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con l'età indicata al punto 2). Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi).
Dal 1 gennaio 2001 nel calcolo dei contributi si considerano anche i contributi figurativi per trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai lavoratori licenziati.

2) ETA' : 57 anni di età. (vedi tabella 1).

oppure

fino al 31 dicembre 2007,a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 39 anni (vedi tabella 1).

Nel calcolo di tale anzianità si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto sopra, non è utile per il diritto.

QUANDO SI PUO' ANDARE IN PENSIONE

Fino al 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione di anzianità si consegue come indicato nella sottostante tabella con il requisito dell'età anagrafica più 35 anni di contribuzione o, in alternativa, con il requisito della sola anzianità contributiva.

Tabella 1

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Anno Età anagrafica

+ anzianità

contributiva

Solo

anzianità

contributiva

2007 57 + 35 39
dal 2008 cambia tutto = =

LE FINESTRE

Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione - nella quasi totalità dei casi - non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette "finestre d'uscita" fissando le decorrenze per il pensionamento.

Fino al 31 dicembre 2007

  1. se i requisiti sono raggiunti entro il 1° trimestre dell'anno la prima finestra utile è quella di luglio dello stesso anno (questa regola non vale per coloro che non hanno compiuto i 57 anni di età anagrafica);
  2. se i requisiti sono raggiunti entro il 2° trimestre dell'anno la finestra utile è quella di ottobre dello stesso anno (questa regola non vale per coloro che non hanno compiuto i 57 anni di età anagrafica) ;
  3. se i requisiti sono raggiunti entro il 3° trimestre dell'anno la finestra utile è quella di gennaio dell'anno successivo;
  4. se i requisiti sono raggiunti entro il 4° trimestre dell'anno la finestra utile è quella di aprile dell'anno successivo.

Nella tabella  2 sono indicate dettagliatamente le date di pensionamento per i lavoratori dipendenti fino a fine 2007.

Tabella 2


DATA ENTRO LA QUALE

MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE

31.3.2006

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi

e 57 anni entro il 30.6.2006)

1.7.2006

30.6.2006

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi

e 57 anni entro il 30.9.2006)

1.10.2006

30.9.2006

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi)

1.1.2007

31.12.2006

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi)

1.4.2007

31.3.2007

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi

e 57 anni entro il 30.6.2007)

1.7.2007

30.6.2007

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi

e 57 anni entro il 30.9.2007)

1.10.2007

30.9.2007

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi)

1.1.2008

31.12.2007

(35 anni di contributi

+ 57 anni di età o 39 anni di contributi)

1.4.2008

Mobilità

Una particolare disciplina è prevista per i lavoratori in mobilità. Distinguiamo in questo capitolo due diverse categorie:

1 - Mobilità con finestre

  1. I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, compresi i dipendenti che hanno presentato domanda, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda stessa e per i quali l'accordo collettivo è intervenuto entro il 31.3.1998, conservano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità stabiliti dalla precedente normativa, al raggiungimento dei 55 anni di età e 35 di contribuzione o 37 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (tabella B legge 335/95).
  2. I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti successivamente al 3 novembre 1997 o intervenuti successivamente al 31.3.1998, conseguono la pensione di anzianità secondo la normativa introdotta dalla legge 449/97, con l'uso quindi delle finestre "normali".

2 - Mobilità senza finestre

Anteriormente alla entrata in vigore della legge finanziaria 449/97, i lavoratori che fruivano di trattamenti di mobilità lunga o che fruivano della mobilità ordinaria alla data del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale data potevano conseguire la pensione di anzianità, prescindendo dal requisito dell'età anagrafica, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni.

Continuano a conseguire la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo dei 35 anni dal primo giorno successivo a quello di perfezionamento del requisito stesso le seguenti categorie:

  1. lavoratori collocati in mobilità "lunga" entro il 1994;
  2. lavoratori collocati in mobilità "lunga" nel periodo 1 gennaio 1995/30 giugno 1997;
  3. lavoratori collocati in mobilità ordinaria che fruivano di tali prestazioni alla data del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale data.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

I DOCUMENTI CHE SERVONO

SE IL PENSIONATO LAVORA

La pensione di anzianità è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ad eccezione di quelli percepiti - a determinate condizioni - come colf, come lavoratore agricolo dipendente, come dipendente dell'Unione Europea e lavoro part-time. E' cumulabile solo parzialmente con i redditi da lavoro autonomo; le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994 e, a determinate condizioni, le pensioni con decorrenza compresa tra il 1995 e il 1997 sono totalmente cumulabili con i predetti redditi.

Dal 1 gennaio 1999 la pensione di anzianità può essere parzialmente cumulata con il reddito da lavoro dipendente e totalmente cumulata con il reddito da lavoro autonomo se il lavoratore ha maturato la pensione con 40 anni di contribuzione.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale, può essere:

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.


LAVORATORI NON VEDENTI

Per i lavoratori privi della vista - tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione - è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito sanitario richiesto. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale. I periodi sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non danno titolo al riconoscimento i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa.

La domanda

Il beneficio viene attribuito su presentazione di richiesta da parte dell'interessato, corredata da apposita documentazione:

LAVORATORI CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 74%

A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi civili, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i lavoratori sordomuti e i lavoratori invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) e gli invalidi per lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall'Inail o dall'Ipsema, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - nella misura di due mesi ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.
La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% o sordità congenita ecc.); i periodi coperti da contribuzione volontaria o figurativa, o riscatto (non legato ad attività lavorativa) non danno titolo al riconoscimento.
Il limite massimo dei cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

La domanda

Il beneficio viene attribuito dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell'interessato, corredata dall'apposita documentazione:

Il beneficio è riconosciuto dall'anno 2002 se la maggiorazione dell'anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto alla pensione.

Esclusioni

Sono esclusi da questo beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei fondi sostitutivi (elettrici, volo ecc.) in quanto l'Inps esprime soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale.