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SezionePrima
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 3. – Osservatori paritetici in sedea aziendale.
Nelle aziende che occupano complessivamente piu` di 3.000 dipendenti saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
L’attivita` degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri dell’Osservatorio, agli adempimenti di cui al-l’art. 7, Sezione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Art. 4. – Formazione professionale.
[omesso]
Nelle Aziende che occupano complessivamente piu` di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unita` produttiva, sara` costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non piu` di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria, con il compito di:
a)verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nel-l’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b)valutare la realizzabilita`, in funzione delle specifiche esigenze aziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nei corsi realizzati precedentemente;
c)esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo piu` adeguato ed efficace alle necessita` di mercato e di qualita` del prodotto;
d)segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonche´ ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sara` dato corso agli adempimenti per quanto riguarda i temi della formazione di cui all’art. 7, Sezione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
[omesso]
Nelle Aziende che occupano complessivamente piu` di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unita` produttiva, sara` costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunita`, formata da non piu` di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
La Commissione: a)valuta la possibilita` di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
– prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverra`, come previsto alla lettera d) del punto 5.2., in collaborazione con la Commissione territoriale.
b)Esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in azienda dei principi di parita` di cui al Capo II, Divieti di discriminazione, artt. 27 e seguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4. Informazioni in materia di pari opportunita`. [omesso]
Art. 6. – Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti. [omesso]
Art. 7. – Informazione e consultazione in sede aziendale.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attivita` dell’impresa e la situazione economica con riferimento:
– ai piu` significativi indicatori di bilancio
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’oc-cupazione nonche´ in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associa-zione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, in-
formazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:
Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro e` tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell’argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro dara` risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione puo` autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.
Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procedera` alla costituzione della Commissione di conciliazione che sara` composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalita` operative per un corretto funzionamento della commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione e` demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovra` esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.
Inoltre procedera` a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta` al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avra` inoltre il compito di individuare le modalita` riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l..
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti.
Le Direzioni delle unita` produttive che occupano piu` di 150 dipendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su:
– i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro;
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia.
Dichiarazioneaverbale
Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’op-portunita` di individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede aziendale.
Art. 8. – Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull’opportunita` di costituire un Gruppo di lavoro che, successivamente all’adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.
Art. 9. – Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmettera` le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Art. 10. – Istituzioni interne a carattere sociale.
L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comunichera` ai Sindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
SezioneSeconda
DIRITTI SINDACALI
Art. 4. – Strumenti informatici.
Nelle unita` produttive con oltre 350 addetti, sara` messo a disposizione della Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sara` utilizzato secondo le modalita` definite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovra` essere comunque strettamente connesso con l’attivita` sindacale, fermo restando la responsabilita` anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.
SezioneQuarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1. – Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori e` fatta in conformita` alle norme di legge. All’atto dell’assunzione l’azienda comunichera` al lavoratore per
iscritto: 1) la tipologia del contratto di assunzione; 2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si
tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato; 3) la sede di lavoro in cui prestera` la sua opera; 4) la categoria professionale della classificazione unica cui
viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e la retribuzione;
5) la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
6) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto col
lettivo di lavoro; 7) la durata dell’eventuale periodo di prova; 8) le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assun
zione e tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Al lavoratore sara` consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.
Al lavoratore sara` altresı` fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo V.
Art. 2. – Periodo di prova.
L’assunzione puo` avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Categoria professionale
Durata ordinaria
Durata ridotta
1ª .... .... ... .... .... .... ... | 1 mese | 20 giorni | |
---|---|---|---|
2ª e 3ª | .... ... .... .... .... ... | 1 mese e ½ | 1 mese |
4ª, 5ª e livello superiore . . . .... ... | 3 mesi | 2 mesi | |
6ª e 7ª | .... ... .... .... .... ... | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: a)che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b)che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attivita` lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o piu` rapporti a termine che di uno o piu` contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non puo` essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi piu` brevi la durata della prova e` ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a)e b)dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1 del presente Titolo, e non e` ammessa ne´ la protrazione, ne´ la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sara` ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro puo` aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne´ della relativa indennita` sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianita` di servizio decorrera` a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
Art. 3. – Documenti, residenza e domicilio.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovra` presentare i seguenti
documenti:
a)carta di identita` o documento equipollente;
b)libretto di lavoro o documento equipollente;
c)tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia`
provvisto; d)certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’in-teressato dovra` comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potra` richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibira`, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovra` rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovra` comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 4. – Tipologie contrattuali.
Il contratto di lavoro subordinato e` stipulato di regola a tempo indeterminato.
Fermi restando gli accordi aziendali in materia, il contratto di lavoro a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo determinato sono regolati dalla legge salvo quanto previsto alla successiva lettera A).
Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di dicembre 2008 per dar seguito all’impegno negoziale assunto con l’accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 riguardante la definizione della disciplina contrattuale per le attivita` stagionali, premio di risultato ed informazioni.
Le parti concordano di istituire una Commissione con poteri negoziali su: contratto di Inserimento, Part-time e Appalti con conclusione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.
A) Stabilizzazioneatempoindeterminatodelrapportodilavoro.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.
In fase di prima applicazione di quanto previsto dalla presente lettera A):
a)i rapporti a termine e i contratti di somministrazione in corso alla data del 1º gennaio 2008, continuano fino al termine previsto dai relativi contratti, anche in deroga alle previsioni contrattuali di cui sopra;
b)i periodi di lavoro gia` effettuati alla data del 1º gennaio 2008 si computano, insieme ai periodi di lavoro successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui alle suddette previsioni contrattuali, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
B) Part-time.
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibilita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodicesimo comma del paragrafo Permessiannuiretribuitidi cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le altre eventuali condizioni concordate.
L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipendenti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-timetenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osservera` il tempo di lavoro parziale.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sara` compensato da una maggiorazione del 10 per cento.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a
tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnicoorganizzative.
Art. 5. – Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa rinvio al contratto allegato.
dichiarazione comune.
In attesa dell’utilizzabilita` dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, come chiarito nella risposta ad Interpello n. 36 del 29 novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per i contratti stipulati con giovani di eta` compresa tra i 16 e i 18 anni, salvo il caso di possesso di qualifica professionale, la disciplina contrattuale applicabile e` quella concordata sulla base della legge n. 25 del 1955, come modificata dalla legge n. 56 del 1987 e dalla legge n. 196 del 1997, fermo restando che le percentuali di retribuzione ivi previste sono da calcolarsi sui minimi tabellari vigenti.
Art. 8. – Trasferimenti.
I lavoratori di eta` superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovra` tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Art. 9. – Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attivita` di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonche´ quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori gia` facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati durante il periodo di vigenza del presente Contratto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuita`, ma che siano relativi ad attivita` diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attivita` navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Art. 10. – Cessione,trasformazioneetrapassodiazienda.
La cessione o trasformazione dell’azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita` di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di lavoro.
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Titolo II – Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 1. – Classificazionedeilavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di eta`.
L’inquadramento dei lavoratori e` effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
A)Declaratorie,esemplificazionideiprofiliedesempi.
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, cosı` come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1ª categoria, non indicate perche´ gia` sufficientemente definite nelle declaratorie.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o piu` macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea. Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti. Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza. Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontra-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
bili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attivita` ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario
o in operazioni similari. Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella. Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti. Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi attivita` di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia
compiti semplici di ufficio
perforazione di schede meccanografiche verifica di schede meccanografiche centralinista telefonico
3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
Lavoratori che conducono una o piu` macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficolta` su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficolta` di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficolta` per il con-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
trollo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficolta` per la regolazione dei parametri di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/
o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficolta` per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri gia` controllati in lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l’avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualita` del prodotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare ricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuando, al-l’occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficolta`, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore
– per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
– per la esecuzione di giunzioni – comprese le operazioni ac
cessorie – cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti. Guardafili Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficolta` di esecuzione
Installatore impianti elettrici Tubista impianti termosanitari e di condizionamento Ramista Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficolta` per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficolta` o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficolta` di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l’in-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
stallazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodina
mici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficolta`.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficolta` per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi atti-vita` di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia
compiti vari di ufficio
perforazione e verifica di schede meccanografiche
centralinista telefonico
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attivita` esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti gia` esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
4ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
Lavoratori che conducono una o piu` macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa sostituzione utensili e relativa registra-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
zione, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezza-menti di normale difficolta`, registrazioni e messe a punto, l’adatta-mento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilita` e casualita` ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualita` richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti particolari capacita` ed abilita` in relazione all’attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’im-postazione dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori di prima esecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione, al-l’impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione delle parti lavorate con l’impiego dei necessari strumenti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al controllo della qualita` del prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilita` e casualita` che richiedano interventi di normale difficolta`.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi
Installatore impianti elettrici Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le carat-
teristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti
o diagrammi. Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa
o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti. Montatore macchinario
Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiu-staggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficolta` delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature.
Saldatore
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imbal-laggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono auto-gru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l’installazione, di impianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con piu` ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessita` per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppia-
menti da realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficolta` per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attivita`, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarita`, in ausilio all’operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni gia` esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su disegni gia` esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali;
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi gia` completi.
Disegnatore particolarista
Lucidista particolarista
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari all’approntamento dei materiali e/o all’avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da utilizzare e della relativa unita` di governo, alla stesura del ciclo di lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee alla lavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
5ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi,
Livellosuperiore.
I lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di attivita` tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
nota a verbale.
Le parti si danno atto che l’inquadramento dei lavoratori nel livello superiore della 5ª categoria avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che e` estraneo alla volonta` delle parti configurare il suddetto livello come una categoria a se´ stante ed intermedia tra la 5ª e la 6ª.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalita` di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessita` per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualita` richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione e con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e/o apparecchiature, prove di elevato grado di difficolta` per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficolta`, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalita` di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione e con l’interpretazione cri-
tica del disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi di prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per la correzione di sue fasi precedentemente programmate o per l’eventuale integrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della loro priorita`, interventi di elevato grado di difficolta` per assicurare la qualita` del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacita` di interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione della qualita` del prodotto e della produttivita` del sistema, alla messa a punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione, ed intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo diretto e/o tramite sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l’impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta`, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonche´ la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
eventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta`, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione
– di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione.
Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficolta` e tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in bianco sull’intero impianto, nonche´ la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’even-tuale delibera funzionale
ovvero
– la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni di fusione, interventi di elevato grado di complessita` per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell’ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalita` di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche di calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle ca-
ratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi di elevato grado di difficolta` per le manovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpreta-zione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` in relazione al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature
o macchinario o loro parti, con eventuale delibera funzionale. Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalita` degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficolta` per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficolta` anche in riferimento a:
– tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,
penetrazione dei cordoni e loro passo. Saldatore
Sez.Quarta– TitoloII - Classificazione del personale
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpreta-zione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficolta` con la determinazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano
Animista a mano.
nota a verbale.
Nell’ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5ª categoria saranno individuati coloro che, nello svolgimento della propria attivita`, sono in possesso di elevate capacita` e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilita`, modifiche e varianti su apparati di particolare complessita` e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualita`, affidabilita`; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacita` di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini.
A tali lavoratori verra` riconosciuto, con decorrenza dal 1º settembre 1983 e, per l’Addetto macchine a controllo numerico, con decorrenza dal 1º febbraio 1987, un elemento retributivo di professionalita` di lire trentamila mensili lorde, pari ad un importo orario di lire 173,41, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
A decorrere dal 1º gennaio 1991, il suddetto elemento retributivo di professionalita` viene elevato a 28,41 euro mensili lordi (pari a 55.000 lire), pari ad un importo orario di 0,1642 euro (pari a lire 317,92), con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
L’individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sara` effettuata nell’ambito tassativo delle seguenti figure professionali:
Aggiustatore stampista
Modellista
Montatore – Installatore di grandi impianti
Montatore – Manutentore elettrico-elettronico
Operatore specialista motorista
Operatore specialista montatore aeronautico
Tracciatore – Collaudatore
Addetto macchine a controllo numerico
con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalita` indicati nei seguenti profili:
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessita` dei profili da realizzare e/o alla presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello copia in legno e in metallo di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessita` delle forme da realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive esigenze di impiego
Sez.Quarta– Titolo II - Classificazione del personale
contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attivita` di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore – Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionali e particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettro-nica di elevato grado di difficolta` per montaggi e modifiche di macchinario speciale a funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro finale funzionalita` mediante indicazioni per modifiche di impianto o eventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del cliente.
Montatore – Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo piu` opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare com-
plessita`. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell’attivita` svolta con la necessaria attivita` di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre ove necessario. Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini individua, con capacita` di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell’atti-vita` svolta ed effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l’uti-lizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse con completa capacita` diagnostico-operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al cui addestramento concorre quando e` necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa:
Tracciatore – Collaudatore
Sez.Quarta– Titolo II - Classificazione del personale
Lavoratori che, con facolta` decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico, anche a piu` di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata complessita` di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di piu` linguaggi delle unita` di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attivita`, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attivita` esu indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o piu` lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull’estratto conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi
realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del proprio campo di attivita`, attenendosi a istruzioni ricevute relative a criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le trattative relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell’elaboratore, assicurando la regolarita` del ciclo di elaborazione con interventi di ordine e di rettifica;
ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile all’elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie.
Operatore
Programmatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano, nell’ambito del loro campo di attivita`, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative modalita` di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Sez.Quarta– Titolo II - Classificazione del personale
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi
o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessita`, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono con singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nel-l’ambito del loro campo di attivita`, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle modalita` di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle informazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attivita`, con singoli cicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle operazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da utilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione.
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, traducono in programmi, nei linguaggi accessibili
agli elaboratori di macchine a controllo numerico, gli elementi e le informazioni, ricavabili e/o deducibili dai disegni, necessari alla esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a controllo numerico a piu` assi controllati, verificando i risultati e apportando ai programmi stessi le opportune variazioni.
Provvedono, previa verifica di fattibilita` del lavoro su macchina a controllo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di calcolo, alla descrizione del particolare all’elaboratore con l’opportuno linguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la validita` dell’elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel corso dell’esecuzione del primo pezzo e/o prova, l’as-sistenza finalizzata alla soluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando soluzioni migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro settore ed anche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro campo di attivita`, analizzando e studiando metodologie e le tecniche di lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di lavoro.
Analista di metodi
6ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacita` professionale, con discrezionalita` di poteri e con facolta` di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attivita` e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’ente in cui ope-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
rano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative;
ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o piu` lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attivita`, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entita` e complessita` relative a clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell’an-damento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti; predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entita`, decidendo se del caso l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al proprio campo di attivita`, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessita`, in relazione alla entita`, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all’attivita` svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento.
Approvvigionatore
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il trattamento automa-
tizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro;
ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l’impostazione generale dei programmi contribuendo all’analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Analista
Programmatore analista
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell’ambito del loro campo di attivita`, progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con l’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti gia` esistenti.
Disegnatore progettista
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali, programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessita`, collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e/o modifiche da apportare agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assisti-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
bilita` e funzionamento, e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
Tecnico programmatore di assistenza e installazione
Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di atti-vita`, nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attivita`, studi di metodologie e/o di processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione.
Analista di metodi
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti nonche´ di conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilita` potenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione complesso per macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo controllo di risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la lavorazione e l’utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla possibilita` ed ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire l’opportunita` di eseguire l’intera lavorazione o solo una parte di essa su macchine a controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli opportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di impostazione del ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione dell’attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di modifica per l’adeguamento della lavorazione al va-
riare delle esigenze produttive onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico
7ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attivita` di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attivita` di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attivita`, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di sistemi di elaborazione dati
Specialista di pianificazione aziendale
Specialista finanziario
Specialista amministrativo
Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
– i lavoratori che svolgono con carattere di continuita`, con un grado elevato di capacita` gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilita`, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attivita` di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi lavoratori e` attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nella successiva lett. B).
Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacita` propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o piu` unita` tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilita`, la validita` tecnica e l’economicita` delle alternative, garantendo l’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
B) Quadri.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1) La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di «quadro» viene effettuata dalle parti stipulanti con il Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987.
2) In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati il 1º maggio 1987.
3) L’azienda ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 del Codice civile e dell’art. 5 della L. n. 190/1985 e` responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attivita`.
La suddetta responsabilita` puo` essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L’azienda garantira` al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
4) Previa autorizzazione aziendale, ai quadri e` riconosciuta la possibilita` di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attivita` svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attivita` lavorativa medesima.
5) In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Commissioni territoriali per la formazione professionale, la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacita` professionali.
La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sara` concordata tra l’azienda ed il lavoratore interessato.
6) A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verra` corrisposta ai lavoratori interessati un’indennita` di funzione di importo pari a lire 120.000 mensili lorde comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7ª categoria (lire 90.000).
A decorrere dal 1º gennaio 1991, la suddetta indennita` di funzione viene elevata a lire 190.000 mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7ª categoria (lire 115.000 pari a 59,39 euro).
A decorrere dal 1º gennaio 2004 la suddetta indennita` di funzione viene elevata a 114,00 euro comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7ª categoria (pari a 59,39 euro).
7) Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si e` data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto riguarda i «quadri».
C) Mobilita`professionale.
Premesso che: 1) Il sistema sara` basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacita` professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacita` professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
dalle attivita` aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttivita`, e delle capacita` professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuita` la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sara` materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualita` delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
Le possibilita` di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacita` professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilita` verticale che si svolgera` nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda e pertanto non dara` luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1ª alla 2ª categoria e dalla 2ª alla 3ª categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla lettera c)del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1973.
I. – Passaggiodalla1ªalla2ªcategoria. – I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attivita` produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneita` psico-fisica; qualora non sia stato possibile inserirli nell’attivita` pro-
duttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18º mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
II. – Passaggiodalla2ªalla3ªcategoria. – Nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, come e` detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue:
a)i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3ª categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;
b)per i lavoratori che, con conoscenze e capacita` acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppo in piu` categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avverra` al conseguimento della necessaria esperienza e capacita` tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18º mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l’inserimento alla categoria superiore avverra` entro il termine di 9 mesi;
c)per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l’assegnazione alla 3ª categoria avverra` previo accertamento della capacita` del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacita` verra` accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacita`;
d)per i lavoratori della 2ª categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori e` collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l’idoneita` al passaggio verra` accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacita`.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Normatransitoria.
Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.
III. – Lineeacatena. – Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocita` uniforme o a scatti nelle quali le quantita` di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato e` rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla «cadenza», cioe` al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva.
Per i lavoratori della 2ª categoria addetti alle linee a catena si dara` luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavoratore, anche dopo l’acquisizione della 3ª categoria, non potra` rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell’attivita` produttiva stessa.
IV. – Ai lavoratori di cui al 3º comma, lettera c), dell’Allegato
n. 1, saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilita`:
a)i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nel-l’azienda, verranno inquadrati nella 5ª categoria, sempre che svolgano attivita` inerenti alla laurea conseguita;
b)i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 4ª categoria.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5ª categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attivita` inerenti al diploma conseguito;
c)i lavoratori inquadrati nella 2ª categoria di cui al 2º alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3ª categoria.
DichiarazioneAllegataall’Accordodirinnovodel20gennaio2008sulsistemadiinquadramento
Le parti si danno atto della difficolta` di svolgere nell’ambito e nei tempi del negoziato di rinnovo del CCNL un confronto sufficientemente approfondito e documentato circa il capitolo della piattaforma sindacale relativo all’«Inquadramento unico».
La complessita` dell’argomento e nel medesimo tempo la sua centralita` nella gestione delle risorse umane in azienda richiedono tempi diversi e piu` ampi rispetto a quelli oggi consentiti.
Cio` premesso, le parti:
concordano nel valutare come utile e propedeutica alla riforma del sistema di inquadramento professionale la c.d. «parificazione operai impiegati» realizzata attraverso l’unificazione delle discipline normative relative ai lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato, definita con l’accordo di rinnovo.
si impegnano a proseguire il confronto nel corso del prossimo biennio in sede negoziale; a supporto di tale attivita`, concordano di organizzare momenti di approfondimento, anche di tipo seminariale, al fine di acquisire conoscenza comune delle migliori pratiche in materia sia in ambito nazionale che europeo.
ritengono, nel condividere la valutazione che i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti in questi ultimi anni hanno in molti casi modificato la prestazione lavorativa e la professionalita` ad essa connessa, che rispetto alla realta` industriale come oggi configurata saranno assunti nell’ambito del confronto i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento Fim, Fiom, Uilm prodotto al tavolo negoziale in data 25 ottobre 2007 con riferimento a quelli indicati sotto il titolo «dimensioni della Professionalita`» nei paragrafi «fattori di specializzazione» e «fattori trasversali».
Condividono l’impegno di affrontare nella discussione il supera-mento degli alinea all’interno delle declaratorie e la costituzione di una categoria specifica per i quadri.
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Le parti concordano di fissare la ripresa del confronto sul sistema dell’inquadramento per il giorno 1º marzo 2008 e di assumere il 28 febbraio 2009 come termine.
Concordano fin d’ora che a partire dal 1º marzo 2009, nel caso in cui il confronto tra le parti non avesse portato alla definizione di un nuovo sistema d’inquadramento professionale, si dara` luogo:
– al riconoscimento della 3ª Erp secondo la seguente declaratoria:
nota a verbalealla3ªcategoria.
Nell’ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 3ª categoria saranno individuati coloro che, con prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’azienda, operano stabilmente su diverse funzioni con capacita` concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con altre funzioni sia superiori che inferiori per il miglioramento del processo o del prodotto e per il miglior sviluppo delle capacita` professionali aziendali.
A tali lavoratori verra` riconosciuto, con decorrenza 1º marzo 2009, un elemento retributivo di professionalita` corrispondente al parametro 121,7 degli attuali minimi tabellari (eventualmente da adeguare alla modifica della scala parametrale dei suddetti minimi) con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
Le parti concorderanno i profili tassativi nell’ambito dell’attivita` di confronto sul sistema di inquadramento.
– alla trasformazione dell’attuale 5 super in una specifica categoria aperta agli operai ed agli intermedi come di seguito definita:
Categoria 5ª Livellosuperiore.
– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attivita`, sono in possesso di elevate capacita` e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilita`, modifiche e varianti su apparati di particolare complessita` e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualita`, affidabilita`; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di ele-
vato livello tecnico non disgiunte da capacita` di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini; i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati,
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessita` dei profili da realizzare e/o alla presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello copia in legno e in metallo di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessita` delle forme da realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attivita` di elevata
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore – Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionali e particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettro-nica di elevato grado di difficolta` per montaggi e modifiche di macchinario speciale a funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro finale funzionalita` mediante indicazioni per modifiche di impianto o eventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del cliente.
Montatore – Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo piu` opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare complessita`. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell’attivita` svolta con la necessaria attivita` di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre ove necessario. Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini individua, con capacita` di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell’atti-vita` svolta ed effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l’uti-lizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse con completa capacita` diagnostico-operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al cui addestramento concorre quando e` necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa:
Tracciatore – Collaudatore
Lavoratori che, con facolta` decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico, anche a piu` di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione, prototipi sperimen-
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
tali, caratterizzati da elevata complessita` di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di piu` linguaggi delle unita` di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
Art. 2. – Passaggiotemporaneodimansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e` stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
I lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:
L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non da` luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e
quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore.
Il lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’art. 43, Parte prima del C.c.n.l. 8 gennaio 1970, che nell’ambito dei princı`pi della mobilita` professionale previsti dal presente Contratto svolge lavori di grado inferiore alla qualifica assegnatagli, viene retribuito con il guadagno che realizza nella posizione di grado inferiore e percepisce inoltre una integrazione pari alla differenza esistente fra la retribuzione inerente alla sua qualifica e quella vigente nella posizione di grado inferiore alla quale e` stato assegnato.
L’integrazione stessa verra` corrisposta solo fino a concorrenza della retribuzione inerente alla sua qualifica.
Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai fini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).
L’occupazione del lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’art. 43, Parte prima del C.c.n.l. 8 gennaio 1970, per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni saltuariamente in un anno, di un posto di lavoro vacante fa acquisire al medesimo la relativa qualifica (attrappore, laminatore, primo al forno, ecc.), fuorche´ nei casi di sostituzione di altro lavoratore previsti al terzo comma del presente articolo.
Art. 3. – Nuovemansioni.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda dara` comunicazione, tramite la propria Associazione, all’Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore e` stato inserito.
In tal caso il Sindacato potra` formulare i suoi rilievi al riguardo.
Art. 4. – Cumulodimansioni.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sara` attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche´ quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’art. 1, lettera C), del presente Titolo in materia di mobilita`.
Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terra` conto nella retribuzione.
Sez.Quarta–TitoloII-Classificazionedelpersonale
Art. 5. – Addettiamansionidiscontinueodisempliceattesaocustodia.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli piu` o meno ampi di inoperosita`, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l’orario di lavoro sara` computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui gia` assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui gia` assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui gia` assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori e` comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando che le ore prestate oltre la quarantesima ora e fino al normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III per il lavoro straordinario, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il principio della proporzionalita` diretta.
IV) Fermo quanto previsto al comma primo del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II).
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’art. 7, Sezione quarta, Titolo III, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalita` per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti: A) (corrispondentealla5ªcategoria):
infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica ed addetti alla sorveglianza, presidio e/
o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione; B) (corrispondentealla4ªcategoria):
infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
C) (corrispondentealla3ªcategoria):
infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio
di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri; D) (corrispondentealla2ªcategoria):
custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale; E) (corrispondentealla1ªcategoria):inservienti e simili.
Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria ed in caso di disaccordo verra` seguita la procedura prevista dall’art. 7, Sezione quarta, Titolo VII, del presente Contratto.
Sez.Quarta–Titolo II - Classificazione del personale
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda, oltre a quanto previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo I, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’art. 2, Sezione quarta, Titolo V, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovra` dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre localita` dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfaitdi lavoro straordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
X) Fermo restando l’art. 1 della Sezione terza, il presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti piu` favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale sul punto V).
Con la norma di cui alla lettera C) del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione piu` favorevole.
Titolo III – Orario di lavoro
Art. 1. – Entrata ed uscita in azienda.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, e` regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l’orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro.
Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovra` trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara` effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
Art. 2. – Contrazione temporanea dell’ orario di lavoro.
Ferma restando l’utilizzabilita`, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilita` e di contratti di solidarieta`, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilita` di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, del presente Titolo, ferma restando la particolare disciplina stabilita al secondo comma del paragrafo Permessiannuiretribuiticontenuto nello stesso articolo, nonche´ i residui delle giornate di ferie di cui all’art. 10 del presente Titolo, e la fruizione delle festivita` cadenti di domenica e, fino al 31 dicembre 2008, di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Art. 5. – Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa puo` essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalita` previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario di lavoro risultera` da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attivita` elencate nell’allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel paragrafo Orarioplurisettimanale.
L’orario giornaliero di lavoro sara` esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di piu` turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1º luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali gia` usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di piu` turni, per prestazioni che richiedono continuita` di presenza, il lavoratore del turno cessante potra` lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovra` avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla meta` del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potra` essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno cosı` iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potra` essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sara` consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneita` a prestare lavoro in ore notturne.
Orariodilavoronelsettoresiderurgico.
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro stabilito dal presente Contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festivita` individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facolta` di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potra` essere effettuato entro il mese successivo.
Orario pluri settimanale.
Le parti convengono che in caso di stagionalita` dei prodotti di attivita` di installazione e montaggio e di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi, potra` essere adottato l’orario plurisettimanale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media e` di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantita` in 64 ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l’o-rario normale di lavoro sia articolato dal lunedı` al venerdı`, la durata
massima settimanale sara` di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con due turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresı` concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalita` di attuazione oltreche´ i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del C.c.n.l..
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestivita`, l’incontro avra` luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie.
Qualora non sia stata raggiunta un’intesa entro il decimo giorno (di calendario) dalla comunicazione della Direzione aziendale alla Rappresentanza sindacale unitaria, su iniziativa di una delle parti potra` essere richiesto un incontro a livello territoriale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’o-rario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sara` riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore prestate dal lunedı` al venerdı` e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora in casi eccezionali, il recupero della maggiore prestazione in regime di orario plurisettimanale non risulti possibile, la Direzione aziendale, con adeguato preavviso, potra` concordare con le Rappresentanze sindacali unitarie la riprogrammazione del recupero e/o in tutto o in parte, potra` concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non recuperate conguagliando le maggiorazioni gia` erogate alla percentuale onnicomprensiva del 50% o la destinazione delle ore stesse alla Banca ore.
Nel caso di mancato accordo, esperita un’ulteriore verifica in sede territoriale, la programmazione dei recuperi rimane quella precedentemente concordata.
Permessi annui retribuiti.
Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festivita` abolite).
Per i «lavoratori che prestano attivita` a turno» con l’intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilita`) al valore retributivo sul quale la stessa e` computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1º gennaio 2000 e ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1º gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti. Le rimanenti 4 ore monetizzate, a decorrere dal 1º gennaio 2004, sono anch’esse trasformate in permessi annui retribuiti.
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, cosı` come definito nelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festivita` abolite; non si modificano eventuali regimi piu` favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal C.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1º settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella «Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del C.C.N.L. 1º maggio 1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non piu` riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalita` non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o piu` turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, e` inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore e` monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2000; la monetizzazione e` corrisposta insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilita`) al valore retributivo sul quale la stessa e` computata.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgera`, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7, in applicazione di quanto concordato nella Dichiarazione a verbale n. 3) posta in calce al presente articolo, puo` essere utilizzata per la fruizione collettiva; di questi, un permesso potra` essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda il pagamento, che in tal caso avverra` con la retribuzione del mese di dicembre, accantonato nell’ap-posito Conto ore individuale successivamente definito.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si fara` riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverra` compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra il 9,5 e l’11,5 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra il 9,5 e l’11,5 per cento, sara` data priorita` alle richieste motivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificati e dalla necessita` di svolgere le attivita` burocratiche legate alla condizione di migrante.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potra` essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma della presente parte Permessi annui retribuiti per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalita` sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di piu` di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sara` effettuato un esame congiunto in merito alla possibilita` di programmare al-l’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalita` di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalita` di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
dichiarazioni a verbale.
1) I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39ª ora per il settore siderurgico, e quelli in sostituzione delle festivita` abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, gia` derivanti dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1º settembre 1983, 18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2) Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite nel presente articolo (5 per cento, 9,5 – 11,5 per cento) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell’anno e di quelli accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui all’art. 7 del presente Titolo.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che, al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato dall’applicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Comune del 18 novembre 1999, stipulata in occasione della firma del testo del C.c.n.l. 8 giugno 1999, a seguito del ripristino della festivita` del 2 giugno di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, il numero dei permessi annui retribuiti definiti con il C.c.n.l. 8 giugno 1999 rimangono invariati ed e` elevato da 6 a 7 la quota dei permessi annui retribuiti che puo` essere utilizzata per la fruizione collettiva.
4) Fatto salvo quanto gia` previsto dal presente articolo, e` permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attivita` di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, e` autorizzato a cambiare turno e non puo` fruire fra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sara` almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sara` riconosciuta una protezione adeguata.
La Direzione aziendale fornira` annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l’utilizzo della presente deroga.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale non da` attuazione a quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 8, terzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 66, e, pertanto, ai soli fini legali restano fermi i limiti d’orario ed i criteri di computo fissati dal Decreto legislativo citato.
dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’ap-plicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una piu` elevata utilizzazione degli impianti.
Sez. Quarta– Titolo III - Orario di lavoro
nota a verbale.
Le specifiche esigenze aziendali, laddove espressamente richiamate, si sostanziano nei seguenti termini: a)nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b)quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Allegatoall’art.5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sara` disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilita` del pomeriggio del sabato.
Art. 8. – Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinche´ i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedı` alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avra` diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita – all’art. 7, del presente Titolo III – per il lavoro festivo.
Art. 9. – Festivita`.
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente articolo 8.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:
a)le festivita` del: 25 aprile (anniversario della liberazione); 1º maggio (festa del lavoro); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b)le festivita` di cui appresso: 1) Capodanno (1º gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedı` di Pasqua (mobile); 4) Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del
Santo Patrono – 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1º novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c)il giorno del S. Patrono del luogo ove e` ubicata la sede di lavoro o un’altra festivita` da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).
La retribuzione delle festivita` cadenti in giorno infrasettimanale e` compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festivita` cada di domenica, ai lavoratori e` dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento e` dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita`, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’articolo 7 del presente Titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festivita` di cui ai punti b)e c)ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrera` tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festivita` abolite dalla legge 5 marzo 1977,
n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessiannuiretribuitidell’art. 5, del presente Titolo.
Per quanto riguarda la festivita` (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficera` del trattamento previsto per le festivita` che coincidono con la domenica.
dichiarazioni a verbale.
1. Le parti si danno reciprocamente atto che al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato dall’applicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Comune del 18 novembre 1999 stipulata in
occasione della firma del testo del C.c.n.l. 8 giugno 1999 a seguito del ripristino della festivita` del 2 giugno di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, vale quanto previsto nella Dichiarazione a verbale
n. 3 posta in calce all’art. 5, del presente Titolo.
2. Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festivita` sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, e` a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Normetransitorie.
1. In seguito al ripristino della festivita` dell’Epifania, di cui al
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei «gruppi di 8 ore» di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festivita` abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ora richiamati nell’art. 5, del presente Titolo, ai lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima, retribuiti non in misura fissa, verra` corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20’ che sara` pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.
Eventuali diverse modalita` aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festivita` assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.
Art. 10. – Ferie.
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un’anzianita` di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in piu` rispetto alla mi-
sura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’an-zianita` di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in piu`, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovra` essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verra` computato l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
Per i concottimisti verra` computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.
I giorni festivi di cui all’art. 9 del presente Titolo che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si fara` luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potra` eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L’epoca delle ferie collettive sara` stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro del-l’azienda.
Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spettera`, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spettera` il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie.
Non e` ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il
Sez.Quarta–TitoloIII-Orariodilavoro
lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non e` ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennita` retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avra` luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tec-nico-organizzative.
L’indennita` dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute e` costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sara` corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Normetransitorie.
1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1º gennaio 2008 l’anzianita` di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, e` riconosciuto, dal 1º gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianita` aziendale e 55 anni di eta`.
nota a verbale.
Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori ne´ perdite ne´ vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni piu` favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
dichiarazione comune.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’ori-gine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizza-tive, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.
Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici
Art. 1. – Forme di retribuzione.
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti
altre forme di retribuzione:
a)a cottimo individuale;
b)a cottimo collettivo;
c)con altre forme di incentivo determinato in relazione alle
possibilita` tecniche e all’incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l’opportunita` di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
Art. 12. – Premio di risultato.
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione aziendale con contenuti economici e` consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita`, di qualita`, di redditivita` ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivita` aziendale nonche´ ai risultati legati all’an-damento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitivita` e delle condizioni essenziali di redditivita` dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o piu` di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornira` alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.
L’erogazione del Premio avra` le caratteristiche di non determinabilita` a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o piu` criteri di riferimento di cui al primo comma, potra` essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverra` secondo criteri e modalita` aziendalmente definiti dalle parti.
Il Premio come sopra definito sara` ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti e` assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare.
Considerata la novita` e le particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica nazionale che assumera` il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Dal 1º luglio 1994 non trova piu` applicazione la disciplina per l’istituzione del «premio di produzione» di cui all’art. 9 del C.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l’indennita` sostitutiva di cui al punto 4 dell’arti-colo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente gia` presenti in azienda non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi gia` concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione,
fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare ne´ oneri per le aziende ne´ perdite per i lavoratori.
nota a verbale.
Il presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull’applica-zione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
NormaconcordatanelVerbalediaccordostipulatoinsedeministerialeil4febbraio1997.
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovra` riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttivita`, qualita`, redditivita` ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitivita` aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potra` essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 17, Disciplina generale, Sezione terza, (attuale art. 7, Sezione quarta, Titolo VII) a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
Sez.Quarta– Titolo VI - Assenze, permessi e tutele
Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione del-l’attivita` lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche´ possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovra` immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verra` fatta al piu` vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovra` attenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo 2.
Al lavoratore sara` conservato il posto:
a)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennita` per inabilita` temporanea prevista dalla legge;
b)in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sara` possibilmente adibito a mansioni piu` adatte alla propria capacita` lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli per-
cepisce,in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo 2 e ad esclusione di quanto previsto ai commi 28, 29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepira` il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1º ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sara` garantita al lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni cosı` effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1º gennaio 2000.
Al termine del periodo dell’invalidita` temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell’infermita` oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a)e b)non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi puo` risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianita` agli effetti del preavviso.
L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavora-
tori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, e` utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianita` di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
nota a verbale.
In caso di infortunio e di malattia professionale non si fara` luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale piu` favorevole.
Art. 2. – Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dal-l’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacita` al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verra` considerata ingiustificata.
L’azienda ha facolta` di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia e` tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessita` di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalita` relativa all’infrazione riscontrata e alla sua gravita`.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: a) 6 mesi per anzianita` di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 9 mesi per anzianita` di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni
compiuti; c) 12 mesi per anzianita` di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di piu` malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla meta` dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sara`: a)per anzianita` di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b)per anzianita` di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5; c)per anzianita` di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
A decorrere dal 1º ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al settimo comma dell’art. 10, Sezione quarta, Titolo III, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello
stesso; b)malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermita` previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera` al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennita` sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi puo` risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianita` agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potra` usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrera` retribuzione, ne´ si avra` decorrenza di anzianita` per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata,
il lavoratore potra` usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1º ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuita` nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacita` di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’a-spettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornira` all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima trattera` nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potra` procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avra` diritto al seguente trattamento:
Nell’ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sara` il seguente:
Nel caso di piu` assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il dayhospitaled a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima Nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a)i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
b)i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per
gli eventi di cui ai punti a)e b)unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
A decorrere dal 1º gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l’a-zienda, per un massimo di due volte nell’anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l’assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, e` utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianita` di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo e` considerata malattia anche l’infermita` derivante da infortunio non sul lavoro.
note a verbale.
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonche´ dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sara` considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti convengono di studiare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto una pro-
posta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell’INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli individuati dal terzo comma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.
Art. 3. – Congedo matrimoniale.
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attivita` di servizio.
Il congedo non potra` essere computato sul periodo di ferie annuali ne´ potra` essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovra` essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo egualmente alla corresponsione dell’indennita` per congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.
Il congedo matrimoniale e` altresı` dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari dell’assegno per congedo matrimoniale sono quelli individuati dal terzo comma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.
Art. 4. – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sara` corrisposta l’intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applichera` il trattamento complessivamente piu` favorevole tra quello previsto dal presente Contratto e quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e` in loro facolta` di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 2, del presente Titolo, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche´ dette disposizioni risultino piu` favorevoli alla lavoratrice interessata.
Art. 5. – Congedi parentali.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita` e della paternita`, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di eta`, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternita`, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore e` tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso e` tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 7. – Diritto allo studio e dalla formazione professionale.
A far data dal 1º gennaio 2004 verra` determinato, all’inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale qui disciplinati, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unita` produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unita` produttiva per frequentare i corsi di studio di cui
alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera B) non dovranno superare rispettivamente il 2 per cento del totale della forza occupata e comunque il 3 per cento complessivo; le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri di cui alla lettera A) compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Dovra` essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attivita` produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unita` superiore.
A)Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attivita` dell’azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito.
In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capiteper triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreche´ il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo (fermo restando quanto previsto nella Dichiarazione a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l’al-fabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capitenel triennio e` elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi e` elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella Dichiarazione a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non piu` di due anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con quanto previsto al successivo art. 8.
B)Formazione Professionale.
A far data dal 1º giugno 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle Commissioni territoriali di cui al-l’art. 4, punto 4.2., Sezione prima, tra quelle accreditate dalla Regione ai sensi dell’art. 17, legge 196/97. Le citate Commissioni territoriali delibereranno e proporranno agli Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sara` data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende.
Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l’accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall’art. 29, comma 7, del C.c.n.l. 8 giugno 1999 fino ad accreditamento avvenuto.
Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capiteper triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sara` altresı` accordato al lavoratore una priorita` nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli articoli 5, e 7, Sezione quarta, Titolo III.
A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all’art. 4, punto 4.2., Sezione prima, ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi.
In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capiteper triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sara` accordata al lavoratore una priorita` nell’utilizzo
delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli articoli 5, e 7, Sezione quarta, Titolo III.
Per l’esercizio del diritto allo studio e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovra` presentare la domanda scritta all’azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti.
Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorita` innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale
o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); ai corsi di studio di cui alla lettera A).
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata
– in unico grado – alla decisione della Commissione territoriale di cui all’art. 4, punto 4.2., Sezione prima.
La Commissione territoriale decide all’unanimita` entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, e` costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
Quanto disposto dal presente articolo da` anche attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della legge 53/2000.
dichiarazioni a verbale
o legalmente riconosciute e promuoverne l’attivazione nell’ambito dell’autonomia scolastica loro riconosciuta.
Art. 8. – Facilitazioniparticolariperlafrequenzaaicorsiepergliesamideilavoratoristudenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all’art. 7, del presente Titolo.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianita` di servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 9, del presente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianita` di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120
ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verra` programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per piu` di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovra` produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Art. 9. – Congedi per la formazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianita` di servizio potranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito pari ad un massimo di undici mesi anche frazionabili al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attivita` formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovra` presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative ed in caso di diniego o differimento del congedo informera` l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilita` dei congedi con lo svolgimento della normale attivita` produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unita` produttiva a questo titolo non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unita` superiore.
Sez.Quarta– Titolo VI - Assenze, permessi e tutele
Art. 10. – Permessi per eventi e cause particolari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermita` del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore e` tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che da` titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali sara` utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermita` dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attivita` lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati al primo comma, il lavoratore e` tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermita`
o della necessita` di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermita` dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa al-l’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalita` di espletamento dell’attivita` lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo e` stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita` concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della ido-
nea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermita`. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermita` il lavoratore e` tenuto a riprendere l’attivita` lavorativa secondo le modalita` ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto puo` essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalita` concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accerta-mento dell’insorgenza della grave infermita` o della necessita` di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 11. – Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianita` di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili.
Nel caso di richiesta motivata dall’esigenza di svolgere attivita` di volontariato la suddetta anzianita` di servizio e` ridotta a 7 anni.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potra` concedere il beneficio, tenendo conto delle necessita` tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unita` produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unita` superiore.
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000, e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 Codice civile anche se non conviventi, nonche´ dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potra` essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovra` presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinita` o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresı` assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro e` tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformita` delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo puo` essere in ogni caso negata per incompatibilita` con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi gia` concessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonche´ quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui al presente articolo puo` essere altresı` richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 10, per il quale il richiedente non abbia la possibilita` di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro e` tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa ed a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonche´ ad assi-
curare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione ne´ alla decorrenza dell’anzianita` per nessun istituto e non puo` svolgere alcun tipo di attivita` lavorativa.
Art. 12. – Conservazionedelpostodilavoroincasodiaccessoaiprogrammiterapeuticiediriabilitazioneperglistatidiaccertatatossicodipendenza.
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita` sanitarie locali
o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa e` dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalita` di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa e` tenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovra` inoltre presentare, con periodicita` mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ov-
vero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda concedera` ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessita`, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa – compatibilmente con le esigenze tecnico-pro-duttive – non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrera` retribuzione, ne´ si avra` decorrenza di anzianita` di servizio per alcun istituto di legge e/o di Contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sara` posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
Art. 13. – Assenze e permessi.
Le assenze debbono essere giustificate al piu` tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non puo` lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Sempreche´ ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l’azienda consentira` al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non e` consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non puo` entrare nello stabilimento se non e` autorizzato dalla Direzione.
Dichiarazioneaverbale.
La formulazione di cui al terzo comma non esclude per l’a-zienda la facolta` di non corrispondere la retribuzione. Tale facolta` e` data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
Sez.Quarta– Titolo VII - Rapporti in azienda
Art. 2.– Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.
Le parti stipulanti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare le problematiche sollevate dal-l’introduzione e dall’uso di tecnologie informatiche con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 300 del 1970 e piu` in generale al rispetto della privacydei lavoratori.
Art. 6. – Norme speciali.
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purche´ tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 8. – Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto puo` dar luogo, secondo la gravita` della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a)richiamo verbale;
b)ammonizione scritta;
c)multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e)licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10.
Il datore di lavoro non potra` adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovra` essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potra` presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verra` comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potra` presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Asso-ciazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento dovra` essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c)e d)potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell’art. 10 potra` essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Non si terra` conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.
Art. 9. – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b)senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c)compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d)esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e)per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f)venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
g)fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h)contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i)esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entita` per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
l)in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verra` applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e` devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.
Art. 10. – Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamentoconpreavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non siano cosı` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a)insubordinazione ai superiori;
b)sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c)esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entita` senza impiego di materiale dell’a-
zienda;
d)rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e)abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e)della seguente lettera B);
f)assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi
o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festivita` o alle ferie;
g)condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’a-zienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a)grave insubordinazione ai superiori;
b)furto nell’azienda;
c)trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell’azienda;
d)danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e)abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti
o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f)fumare dove cio` puo` provocare pregiudizio all’incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g)esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entita` e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
h)rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.
Art. 11. – Sospensione cautelare non disciplinare.
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) del-l’art. 10 (senza preavviso), l’azienda potra` disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunichera` per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminera` le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avra` effetto dal momento della disposta sospensione.
Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 1. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianita` e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
Catego | rie | ------> | 6 e 7 | 4 e 5 | 2 e 3 | 1 |
Fino | a | 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 15 gg. | 10 giorni | 7 giorni |
Oltre 5 fino a 10 | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni | 15 giorni | ||
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 15 gg. | 1 mese | 20 giorni |
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento del-l’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennita` pari al-l’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.
Catego | rie | ------> | 6 e 7 | 4 e 5 | 2 e 3 | 1 | Fino | a | 5 anni | 2 mensilita` | 1,5 mensilita` | 0,33 mensilita` | 0,24 mensilita` |
Oltre 5 fino a 10 | 3 mensilita` | 2 mensilita` | 0,67 mensilita` | 0,5 mensilita` | ||
Oltre i 10 anni | 4 mensilita` | 2,5 mensilita` | 1 mensilita` | 0,67 mensilita` |
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concedera` al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi
saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’a-zienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
L’indennita` sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Art. 5. – Trattamento di fine rapporto.
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrispondera` al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverra` entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r..
Dichiarazioneaverbale.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
Normetransitorie.
1) Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1º gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilita` e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
2) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982, valgono le norme di cui all’art. 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate dall’art. 26, Disciplina speciale, Parte prima, del
C.c.n.l. 18 gennaio 1987 nonche´ – per il periodo 1º febbraio 198731 dicembre 1989 – le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso art. 26.
3) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 6, Disciplina speciale, Parte seconda del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre
1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce al-l’art. 6, Disciplina speciale, Parte seconda del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.
4) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.
Allegato1
CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL’INDUSTRIA METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 20 gennaio 2008
Premessa.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina da` concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sullapprendistato professionalizzante dallart. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
Art. 1. – Norme generali.
L’apprendistato professionalizzante e` uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante puo` costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitivita` delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualita`.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di eta` non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3ª alla 7ª, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attivita` di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
La facolta` di assunzione mediante contratto di apprendistato non e` esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia gia` venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di ap-
prendistato nonche´ i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza naturale di cui al successivo articolo 2.
L’apprendista non potra` essere retribuito a cottimo.
Per quanto non e` contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2. – Durata del contratto.
La durata del contratto di apprendistato e` determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
per i lavoratori destinati all’inquadramento in 3ª, 4ª e 5ª categoria, in possesso di diploma inerente alla professionalita` da acquisire, la durata sara` ridotta di 6 mesi. Per i lavoratori destinati all’inquadra-mento in 5ª categoria in possesso di laurea inerente, la durata sara` pari a 34 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 6ª e 7ª categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali e` prevista la mobilita` in 3ª cosı` come stabilito dall’art. 1, lett. C) punto II e III (linee a catena) del Titolo II, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3ª categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attivita` brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3ª categoria, la durata sara` pari a 24 mesi.
Art. 3. – Cumulo dei periodi di apprendistato.
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso piu` datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di cui al precedente art. 2, nonche´ ai fini di quanto previsto al successivo articolo 8, purche´ non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche´ si riferiscano alle stesse attivita`.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro e` tenuto a registrare l’espe-rienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore al-l’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
Art. 4. – Formazione.
Formazioneformale
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’ap-prendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto al-l’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tec-nico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione formale:
rezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
La formazione formale potra` essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacita` formativa come piu` avanti specificata.
La formazione formale potra` essere erogata utilizzando modalita` quali: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
OrediFormazione.
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120. Nel-l’ambito di tale monte ore saranno erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalita` teorica.
Durante il primo anno di apprendistato saranno previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantita` minima annua pari a 60 ore, in base a quanto previsto nel Piano Formativo Individuale.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Di norma annualmente l’azienda fara` pervenire alla Commissione paritetica territoriale un rapporto completo, che sara` consegnato, in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria laddove esistente, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata.
Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato e` necessaria la presenza di un tutor.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2-2000 ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione.
Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta, anche ai fini dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/ 2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione del-l’attivita` formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sara` firmata anche dall’apprendista per presa visione.
Il tutor puo` essere lo stesso imprenditore.
PianoFormativoIndividuale
Il PFI, il cui schema e` allegato al presente Ccnl, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilita` gia` possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalita` di erogazione della formazione nonche´ il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potra` essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor.
Capacita`formativadell’impresa
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacita` formativa interna e` espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacita` dell’azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l’erogazione di interventi formativi, che deriva:
La capacita` formativa aziendale e` espressamente dichiarata dal datore di lavoro, secondo la normativa vigente e sara` comunicata alla Commissione territoriale di cui al successivo articolo 5.
dichiarazione comune
Le parti condividono che la formazione erogata attraverso la piattaforma e-learning www.apprendonline.it, promossa da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm e finanziata dal Ministero del lavoro, e` utile alla formazione sulle tematiche trasversali individuate nel presente articolo.
Art. 5. – Organismiparitetici.
La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all’art. 4, punto 4.1, Sezione prima, del Contratto collettivo nazionale, svolgera` i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:
Le Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all’art. 4, punto 4.2., Sezione prima, avranno il compito di:
a)facilitare l’incontro tra domanda e offerta di formazione per le imprese che non abbiano capacita` formativa o che vogliano avvalersi, in tutto o in parte, di strutture esterne per la formazione teorica;
b)predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione Nazionale ed allegati al presente contratto;
c)monitorare sulla base della documentazione ricevuta l’uti-lizzo dell’istituto sul territorio, le caratteristiche dello stesso e l’atti-vita` formativa svolta anche per i tutor;
d)trasmettere alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale tutta la documentazione riguardante l’applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Art. 6. – Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’arti-colo 1, Sezione quarta, Titolo I, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso, la progressione di cui al successivo art. 8 e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verra` allegato il Piano Formativo Individuale.
Art. 7. – Periododiprova.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e` richiesto l’atto scritto. Il periodo di prova non dovra` superare 20 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all’acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui al 3º comma, lettera a) del-l’Allegato 1, e 30 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all’acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui al 3º comma, lettera c) dell’Allegato 1. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potra` recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennita` sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sara` ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla meta` della durata della prova.
Art. 8. – Inquadramentoeretribuzione.
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sara` inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sara` corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sara` inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sara` corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sara` corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi e` quella prevista dalla tabella di seguito riportata.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
Mesi | Mesi | Mesi | Mesi |
60 | 20 | 20 | 20 |
54 | 18 | 18 | 18 |
52 | 18 | 17 | 17 |
46 | 16 | 15 | 15 |
42 | 14 | 14 | 14 |
38 | 13 | 13 | 12 |
36 | 12 | 12 | 12 |
34 | 12 | 11 | 11 |
24 | 8 | 8 | 8 |
Art. 9. – Tredicesimamensilita`.
L’azienda corrispondera` all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita` ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’am-montare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 10. – Trattamentodimalattiaedinfortunio.
Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta, Titolo VI.
Art. 11. – Previdenzaintegrativa.
Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a COMETA, il contributo mensile, previsto dall’accordo 4 ottobre
1999, e` elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall’accordo 4 febbraio 1997.
Art. 12. – Attribuzionedellaqualifica.
All’apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneita` – che deve essere effettuata solamente in relazione alla specifica formazione impartita all’apprendista – si intendera` attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verra` computato nell’anzianita` di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianita`. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualificazione da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilita` professionale di cui all’art. 1, lett. C), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sara` considerato utile in misura pari a 12 mesi.
Art. 13. – Decorrenza.
Il presente contratto e` parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
Industriametalmeccanicaeinstallatrice-Apprendistato23 3
Allegato1
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
PFI relativo all’assunzione del/la Sig./ra: ______________________________________________________
1.Azienda
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________
Sede(indirizzo)_________________________________________________________________________________________CAP(Comune)__________________________________________________________________________________________PartitaIVA___________________________________CodiceFiscale____________________________________
Telefono ____________________________________________ F a x ______________________________________________ e -m a i l _______________________________________________________________________________________________________
Legalerappresentante(nomeecognome)_____________________________________________________
2.Apprendista
Datianagrafici
Cognome ___________________________________ N o m e ___________________________________________________
C . F . _____________________________________________
Cittadinanza _________________________________ Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _______________________________________________________________________________________________ N a t o a ___________________ i l ___________________ R esidenza/Domicilio ____________________________ Prov. ________________________________________________ V i a _________________________________________________ Telefono ____________________________________________ F a x ________________________________________________ E-m a i l _______________________________________________________________________________________________________
Datirelativialleesperienzeformativeedilavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi_________
Esperienzelavorative__________________________________________________________________________________periodidiapprendistatosvoltidal__________________________al_______________________________Formazioneextrascolasticacompresaquellasvoltainapprendistato
a ) ____________________________________________________________________________________________________________ b ) ____________________________________________________________________________________________________________ c ) ____________________________________________________________________________________________________________
Aspetti normativi
Datadiassunzione______________________________________________________________________________________Qualificadaconseguire_______________________________________________________________________________Durata_____________________________________________________
Livellodiinquadramentoiniziale__________________________________________________________________Livellodiinquadramentofinale____________________________________________________________________
Industriametalmeccanicaeinstallatrice-Apprendistato23 5
3.Tutor
Tutor aziendale sig./ra _________________________________________________________________________________
C . F . ________________________________________________________________________
Livello di inquadramento _____________________________________________________________________________
Anni di esperienza ______________________________________________________________________________________
4.Contenutiformativi
Areetematichetrasversali
competenze relazionali: _____________________ o r e
valutarelecompetenzeerisorsepersonali,ancheinrelazioneallavoroed alruoloprofessionale; comunicareefficacementenelcontestodilavoro(comunicazioneinternae/o esterna); analizzareerisolveresituazioniproblematiche; definirelapropriacollocazionenell’ambitodiunastrutturaorganizzativa.
organizzazione ed economia: ______________________ o r e
conoscereiprincipielemodalita`diorganizzazionedellavoronell’im-presa;conoscereiprincipalielementieconomiciecommercialidell’impresa:lecondizioniedifattoridiredditivita`dell’impresa(produttivita`,efficaciaeefficienza);ilcontestodiriferimentodiun’impresa(forniture,reti,mercato,ecc..);saperoperareinuncontestoaziendaleorientatoallaqualita`edallasoddisfazionedelcliente;
disciplina del rapporto di lavoro: ______________________ o r e
conoscerelelineefondamentalididisciplinalegislativadelrapportodila voroegliistituticontrattuali; conoscereidirittiedidoverideilavoratori; conoscereglielementichecompongonolaretribuzioneedilcostodella voro;
sicurezza sul lavoro: ___________ ore
conosceregliaspettinormativieorganizzativigeneralirelativiallasicu rezzasullavoro; conoscereiprincipalifattoridirischio; conoscereesaperindividuarelemisurediprevenzioneeprotezione.
Areatematicheaziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonche´ i temi dell’innovazione di prodotto, processo e contesto.
1 ) ____________________________________________________________________________________________________________
2 ) ____________________________________________________________________________________________________________
3 ) ____________________________________________________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________________________________________________________
5 ) ____________________________________________________________________________________________________________
6 ) ____________________________________________________________________________________________________________
7 ) ____________________________________________________________________________________________________________
5.Articolazione emodalita`dierogazionedellaformazione(e`possibilebar-rarepiu`opzioni)
INTERNA ESTERNA
Aula On the job Affiancamento E-learning Seminari Esercitazioni di gruppo Testimonianze Action learning Visite aziendali
Industriametalmeccanicaeinstallatrice-Apprendistato23 7
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ATTESTAZIONEDELL’ATTIVITAFORMATIVAINAPPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTEArt.49D.Lgs.n.276/03(exaccordo?)
DATIAPPRENDISTA/IMPRESA
APPRENDISTA
NOME E COGNOME _______________________________________________________________________________ CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________ RESIDENTE IN _______________________________________________________________________________________ V I A _________________________________________________________________________________________________________ TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________________________ ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
D A L _______________________________________________ A L _________________________________________________
QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DEL CONTRATTO D I APPRENDISTATO ___________________________________________________________________________________
IMPRESA
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________________ I N D I R I Z Z O ______________________________________________________________________________________________ TELEFONO _____________________________________ F A X _____________________________________________ E-M A I L ___________________________________________________________________________________________________ NOMINATIVO DEL TUTOR ____________________________________________________________________ RUOLO DEL TUTOR IN IMPRESA __________________________________________________________
FORMAZIONEEFFETTUATADURANTEILCONTRATTODIAPPRENDISTATO
AREETEMATICHE/C ONTENUTI(con riferimento al piano formativo individuale) | DURATA IN ORE / PERIODO | MODALITA`ADOTTATA | FIRMA TUTOR E APPRENDISTA |
ore Periodo | &Aula &On the job &Affiancamento&e-learning &Esterna &............ | FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA | |
ore Periodo | &Aula &On the job &Affiancamento&e-learning &Esterna &............ | FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA | |
ore Periodo | &Aula &On the job &Affiancamento&e-learning &Esterna &............ | FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA | |
ore Periodo | &Aula &On the job &Affiancamento&e-learning &Esterna &............ | FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA | |
Tot ale ore: |
FIRMA TUTOR AZIENDALE ___________________________________________________ TIMBRO E FIRMA DEL L’AZIENDA ________________________________________FIRMA APPRENDISTA _______________________________________________________ Data_________________________________________
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DICHIARAZIONECAPACITAFORMATIVADELL’IMPRESA
APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTEArt.49L.30/03,D.Lgs.nº276/03
(exAccordo19gennaio2006)
Con riferimento all’assunzione di ________________________________________________________________ in qualita` di apprendista, presso l’impresa ____________________________________________________ il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ in qualita` di ______________________________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilita` che:
data,__________________________
Timbro e firma Impresa _____________________________________________________
Allegato2
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L’APPRENDISTATO
SCHEMIESEMPLIFICATIVIDEIPROFILIFORMATIVIDEFINITIDAFEDERMECCANICA,ASSISTALEFIM,FIOM,UILMAROMAIL28MARZO2006
Notaperlagestionedeglischemiesemplificativideiprofiliformatividelsettoremetalmeccanicoedell’installazionediimpianti
I profili formativi, elaborati dalla Commissione Nazionale, descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il Piano Formativo Individuale che costituisce l’effettivo percorso formativo dell’apprendista e che e` parte integrante del contratto individuale di apprendistato.
Sul piano contrattuale e` prevista la possibilita` che tali profili siano integrati dalle Commissioni Territoriali per la Formazione Professionale e l’Apprendistato che possono «predisporreoaggiornare,sullabasedeifabbisognirilevatinelterritorio,profiliformativicoerenticonquellielaboratidallaCommissioneNazionale».
Le figure professionali, estremamente numerose e variegate nel settore metalmeccanico ed impiantistico, sono state raggruppate per macrofamigliein funzione di areediattivita`e competenzecomuni.
In questo senso, i profili formativi devono essere considerati un riferimento da utilizzare seguendo il criteriodell’analogianel caso di figure professionali non specificamente individuate ovvero nel caso in cui necessitassero di integrazione di conoscenze e competenze, atteso il fatto che essi potranno essere implementati nel tempo (una prima verifica e` gia` contrattualmente prevista a Luglio 2007 anche a seguito degli incontri che la Commissione Nazionale avra` con l’I-SFOL).
Cio` che caratterizza ciascun raggruppamento e lo distingue dagli altri sono quindi le competenze piu` strettamente collegate al «mestiere/professioni» che assumono il carattere professionalizzante della formazione in apprendistato.
Ne consegue che: &l’accorpamento in macro famiglie di figure professionali, per area di at-
tivita` e conoscenze e capacita` tecnico professionali omogenee, non vuole
essere esaustivo rispetto alla casistica di figure professionali di settore/
comparti, quanto fornire un impianto «flessibile» che indichi le linee
guida per la progettazione di percorsi «formativi formali», garantendo la considerazione delle competenze tecniche fondamentali per lavorare in una determinata area produttiva;
tali linee guida saranno di riferimento per l’elaborazione del Piano Formativo Individuale che, in virtu` della qualifica da conseguire, delle specificita` aziendali e delle caratteristiche dell’apprendista, potra` comprendere tutte o parte, delle conoscenze/competenze del profilo, ovvero potra` essere elaborato attingendo a piu` profili formativi in caso di figure professionali che dovessero risultare trasversali a piu` profili.
&i profili di competenza descritti si devono intendere come «lecompetenzeobiettivo» della formazione professionalizzante ovvero le conoscenzeelecapacita`chel’apprendistadeveconseguirealterminedelpercorsoformativo, lungo la durata del contratto, in modo da potere assolvere a quantorichiestodallacategoriaprevistadall’inquadra-mentofinale;
&i profili descritti prevedono una serie di competenze che riguardano una famiglia di figure professionali che ha diversi livelli finali di inquadramento; in presenza di queste (e altre) variabili (figure, livelli, comparto, ecc.) non e` possibile indicare il peso da dare ad ogni competenza essendo queste riferite ad un universo indistinto;
le variabili in gioco dovranno essere prese in considerazione nella fase di progettazione dei Piani Formativi Individuali e dei relativi percorsi formativi, avendo chiare le competenze richieste, il livello di possesso ed il livello di autonomia con cui queste dovranno essere esercitate, ecc..
Rispetto all’elaborazione dei profili di competenza relativi alle macrofamiglie di figure professionali previste dalla 3a,4a,5a,e6acategoriadel CCNL, si e` proceduto secondo i seguenti punti:
&per la declinazione delle competenze e` stato preso come riferimento il modello ISFOL elaborato nell’ambito della Commissione Nazionale ex DM 179/99;
&per alcune famiglie si e` provveduto ad integrare conoscenze e capacita` rispetto a quelle gia` declinate in passato; &per altre famiglie sono state elaborate nuove descrizioni sia per l’area di attivita` che per le conoscenze e capacita` professionali; &per tutte le famiglie di figure professionali sono presenti le seguenti conoscenze e capacita` professionali: &conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione &possedere una visione «sistemica» che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera &conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro
&conoscere le innovazioni di processo di prodotto e di contesto queste competenze assumono, quindi, carattere di «trasversalita`», non solo rispetto ai ruoli professionali compresi in ciascun raggruppamento, ma anche rispetto ai raggruppamenti di figure professionali individuati;
&per i livelli di 5ª e 6ª categoria si propongono conoscenze e capacita` professionali legate alla copertura di un ruolo che prevede un livello superiore di autonomia, responsabilita`, orientamento al risultato e al miglioramento continuo, oltre a specifiche competenze di tipo tecnico professionale;
in questo senso – e sempre nell’ottica dell’apprendistato come percorso di sviluppo finalizzato a conseguire una qualifica/categoria ben precisa – fra le competenzeobiettivosono state indicate capacita`/abilita`chesiriferisconoairuoliorganizzativi (coordinamento tecnico funzionale e interfunzionale, teamworking, ecc.).
Per quanto concerne il conseguimento della 7ªcategoria, considerato che:
&rispetto al CCNL e come ripreso dal Contratto Nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, i lavoratori che appartengono alla 7ª categoria, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria: &svolgono attivita` di alta specializzazione ed importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; &rispetto al CCNL non e` indicato un elenco di figure professionali, ma sono proposti esempi di figure;
&rispetto al Contratto dell’Apprendistato Professionalizzante dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione d’Impianti, possono essere assunti lavoratori con inquadramento finale in 6ª e 7ª categoria solo se in possesso di laurea inerente;
si ritiene che, per questa categoria, non sia conveniente ricondurre le figure
ad una (o piu`) macrofamiglie, ovvero riferire a queste: &alcune caratteristiche comuni relative all’area di attivita`; &una serie di conoscenze e capacita` comuni alle figure professionali «po
tenziali», tali da rappresentare un effettivo upgrade rispetto a quanto gia` previsto per figure delle categorie precedenti.
Secondo questa logica si intende valorizzare il «ruoloorganizzativo» che sottintendono le figure della 7ª categoria, quale l’insieme delle attese di risultati, responsabilita` e comportamenti organizzativi richiesti.
Per quanto concerne piu` strettamente le competenze tecnico-professionali:
&qualora le figure professionali declinate svolgano attivita` di «alta specializzazione» riferite ad aree di attivita` comunque gia` individuate per le figure di 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª categoria, per i profili di 7ª categoria sono state riprese tutte e/o in parte le competenze tecnico-professionali delle figure di categoria inferiore, opportunamente integrate, se del caso.
In relazione a questa premessa, di seguito si declinano i profili di competenze relativi alle figure professionali – obiettivo.
Di seguito sono riportati i titoli degli «SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI PROFILI FORMATIVI» concordati il 28 marzo 2006. La documentazione completa, inviata con la circolare prot. n. 56 del 29 marzo 2006, e` rinvenibile nella sezione Apprendistatodel sito www.federmeccanica.it.
ADDETTO/TECNICO IMPIANTI E PROCESSI METALLURGICI E MECCANICI
&Addetto conduzione manutenzione impianti tecnologici &Bruciatorista &Frigorista &Addetto/Conduttore impianti sistemi automatizzati &Colatore &Fonditore &Laminatore &Verniciatore &Stampatore &Formatore a mano &Animista a mano &Carpentiere in ferro &Tagliatore con fiamma &Saldatore &Fabbricatore Materiali Compositi
ADDETTO/TECNICO MACCHINE UTENSILI
&Addetto macchine attrezzate &Fresatore &Tornitore &Addetto macchine a controllo numerico
MONTATORE/INSTALLATORE/ATTREZZISTA/MANUTENTORE MECCANICO
&Riparatore &Tubista &Tubista impianti termosanitari e di condizionamento &Ramista &Primarista &Montatore macchinario &Manutentore meccanico &Montatore-Installatore grandi impianti &Costruttore su banco (calibrista) &Costruttore su macchine
&Installatore impianti &Attrezzista &Attrezzatore di macchine &Aggiustatore stampista &Montatore Aeronautica Strutturale &Montatore Aeronautica meccanico/impiantista – Addetto prove funzionali &Addetto campo volo/Motorista
MONTATORE / INSTALLATORE / MANUTENTORE ELETTRICO ELETTROMECCANICO -ELETTRONICO
&Guardafili &Giuntista &Installatore impianti elettrici &Manutentore elettrico &Montatore – Manutentore elettrico-elettronico &Addetto montaggio parti elettroniche, &Addetto montaggio parti elettromagnetiche &Addetto cabine produzione e trasformazione elettrica &Cablatore &Installatore impianti di sicurezza &Installatore impianti telefonia interna e/o trasmissione dati &Installatore impianti hardware &Tecnico hardware &Riparatori di elettrodomestici -radio e TV &Riparatori di impianti di ricezione &Attrezzista linee telefoniche &Antennista radar &Montatore Aeronautica elettrico -elettronico – avionico &Addetto prove funzionali
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
&Elettrauto &Autoriparatore &Carrozziere &Gommista
ADDETTO/TECNICO GESTIONE DELLA PRODUZIONE
&Programmatore di produzione/Logistico UdB &Analista/Metodista di lavorazioni meccaniche (macchine a CN) &Analista tempi &Analista di processi e cicli &Analista di metodi &Assistente di cantiere &Coordinatore tecnico di cantiere
ADDETTO/TECNICO DI PROGETTAZIONE
&Addetto lucidi e trascrizione disegni al CAD &Disegnatore progettista e lucidista particolarista &Modellista in legno (prototipizzazione per la carrozzeria) &Modellista &Tecnico di progettazione &Tecnico di ricerca ed innovazione tecnologiche &Progettista/Disegnatore impianti tecnologici
ADDETTO / TECNICO AL CONTROLLO ED AL COLLAUDO DI `
QUALITA
&Collaudatore &Addetto prove di laboratorio &Addetto sala prove &Operatore di laboratorio &Addetto controllo qualita` &Tracciatore -Collaudatore &Tecnico di laboratorio &Tecnico di sala prove &Tecnico impianti tecnologici
ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI
&Imballatore &Conduttore mezzi di trasporto &Gruista &Imbragatore magazziniere
ADDETTO/TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
&Contabile
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI
&Segretario-Segretario assistente &Addetto compiti vari di ufficio &Centralinista telefonico
ADDETTO/TECNICO SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI
&Operatore &Programmatore &Analista &Programmatore -Analista &Tecnico programmatore di assistenza e installazione
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ADDETTO/TECNICO ALLE ATTIVITA GESTIONALI DEI SISTEMI TLC
&Progettista esecutivo/Realizzatore di sistemi complessi &Specialista di pianificazione di sistemi e servizi &Esperto del supporto specialistico
ADDETTO/TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE TLC
&Addetto ad interventi tecnici &Tecnico di supervisione e controllo &Specialista di interventi tecnici &Tecnico specialista di supervisione e controllo
ADDETTO/TECNICO DEI SERVIZI DI RETE
&Sistemista &Progettista &Integratore di sistemi TLC &Collaudatore &Configuratore di reti &Specialista nella ricerca dei guasti della rete
TECNICO ACQUISTI
&Approvvigionatore
ADDETTO ALLE LINEE
&Addetto alle linee a catena (durata 24 mesi)
PROFILI FORMATIVI 7ª CATEGORIA
&Tecnico area finanziaria &Tecnico area gestione del personale &Tecnico area marketing &Tecnico area amministrazione del personale &Tecnico area pianificazione e controllo &Tecnico area progettazione &Tecnico area approvvigionamenti &Tecnico area amministrazione &Tecnico area elaborazione dati &Tecnico area ricerca & sviluppo &Tecnico area produzione &Tecnico area manutenzione &Tecnico area commerciale