Da: Governo e Parlamento italiani;
Occupazione;
Diritti sindacali e dei lavoratori;
Vicenda della "riforma del lavoro"
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
prima e dopo il Governo Monti
Prima di occuparci dei licenziamenti individuali, ricordiamo che il vigente ordinamento giuridico prevede anche i licenziamenti collettivi: nel caso di crisi aziendale, di prossimità alla chiusura per fallimento o messa in liquidazione e per riorganizzazione/ristrutturazione, il datore di lavoro può avviare una procedura di licenziamento collettivo quando detto licenziamento riguarda contestualmente almeno 5 lavoratori in un periodo di 120 giorni. Ciò si è verificato in IBM, circa ogni 2 anni dal 1993 al 2002, e ogni volta si è concluso con accordi sindacali che hanno accompagnato alla pensione circa 1300 colleghi.
I licenziamenti individuali, invece, riguardano singoli lavoratori; la Legge n. 604 del 1966 li considera ammissibili per:
- Giustificato motivo oggettivo:
- per ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro, l'attività produttiva e il regolare funzionamento dell'azienda; nel caso accadano eventi tali da impedire l'utilizzo di una determinata prestazione di lavoro per la realizzazione degli obiettivi aziendali cui essa è destinata (mansione dismessa dall'azienda o esternalizzata);
- per crisi aziendale, fallimento o messa in liquidazione, se il licenziamento riguarda meno di 5 lavoratori in 120 giorni;
- superamento del cosiddetto "Limite di Comporto" (periodo massimo di malattia previsto dal C.C.N.L.);
- sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni cui normalmente è adibito.
- Giustificato motivo soggettivo: quando il dipendente commette una grave inadempienza rispetto agli obblighi contrattuali; in altre parole, quando il comportamento del lavoratore è così grave da arrecare pregiudizio al datore di lavoro facendo venir meno il ragionevole rapporto di fiducia fra le parti (per esempio, se il contratto di lavoro prevede un risultato di esercizio minimo che rientri nelle possibilità della gran parte dei dipendenti di analoga qualifica, il mancato raggiungimento dell'obiettivo costituisce giustificato motivo di licenziamento, se dovuto a negligenza del dipendente); si differenzia dal licenziamento per giusta causa, perché prevede l'effettuazione del periodo di preavviso.
- Giusta causa: quando il comportamento del lavoratore costituisce una grave violazione ai propri obblighi contrattuali, così grave da ledere insanabilmente il rapporto di fiducia tra lo stesso e il datore di lavoro, al punto da rendere necessario il licenziamento in tronco senza preavviso; generalmente i contratti collettivi specificano i fatti che legittimano il licenziamento senza preavviso: danneggiamento o sottrazione di materiali o impianti aziendali, rissa nei luoghi di lavoro, ingiurie e grave insubordinazione verso il datore di lavoro o violenze verso gli altri lavoratori.
In tutti e tre i casi, se il lavoratore impugna il licenziamento, il giudice giudica esclusivamente sull'effettiva sussistenza dei motivi di licenziamento. L'art. 18 della Legge 300/70 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), che si applica nelle aziende con più di 15 dipendenti, conferisce al Giudice il potere di ordinare [al datore di lavoro] il reintegro di quel lavoratore che è stato licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.
Una domanda sorge spontanea: è così limitata la possibilità di licenziamento di cui dispongono i datori di lavoro?
Ma vediamo ora cosa vorrebbe fare il Ministro Fornero:
- nei licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), qualora il giudice ritenga non valido il motivo addotto dal datore di lavoro è previsto l'indennizzo (da 12 a 24 mensilità); il reintegro è previsto esclusivamente nel caso di "manifesta insussistenza" dei motivi economici addotti dal datore di lavoro per il licenziamento; si può osservare che rimane oscura la differenza fra "non valido motivo" e "manifesta insussistenza";
- nei licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) sarà il Giudice a scegliere tra reintegro e indennizzo;
- nel solo caso di licenziamenti discriminatori (iscrizione a un sindacato, razza, opinioni politiche, ecc
), che non costituiscono praticamente mai motivo formale di licenziamento (sono occultati con motivazioni riconducibili alle tre sopra specificate), si conferma il potere del Giudice di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro.
Complimenti Governo Monti! Sai fare solo "riforme" contro i lavoratori!
Le R.S.U. IBM aderiranno unitariamente a tutte le iniziative utili a contrastare con forza la riforma dell'art. 18 portata avanti dal Governo Monti e dal suo Ministro del Lavoro.
Segrate, 11 aprile 2012. RSU IBM di Milano e Segrate