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Da: Spostamenti, trasferte, viaggi; Accordi

VERBALE D'ACCORDO

Originale in formato Adobe Acrobat

In data 6 giugno 2012

tra

IBM Italia S.p.A.

e

Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU, unitamente alle Commissioni Uso Auto per Servizio e Trasferte.

Premesso che

tutto ciò premesso le parti, nelle persone che sottoscrivono, convengono quanto di seguito specificato.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

INTRODUZIONE DI UNA NUOVA REGOLA DEFINITA "NORMALE PENDOLARISMO"

Le parti convengono sull'introduzione di una franchigia definita "normale pendolarismo" così come di seguito specificato:

  1. nel caso di trasferta giornaliera in località diversa dalla abituale sede di lavoro con l'uso dell'auto per servizio (sia auto propria che auto in leasing), il dipendente avrà diritto al rimborso dei chilometri percorsi dalla residenza o domicilio al luogo di destinazione, decurtati di una franchigia definita "normale pendolarismo", che sarà costituita dal minore valore tra le seguenti grandezze:
    a) 10% dei chilometri effettivamente percorsi;
    b) 30 Km;
    c) percorso andata e ritorno fra l'abitazione del dipendente interessato e la sede di lavoro o la sede operativa (così come definita in base alla classificazione aziendale denominata WPI, e secondo le disposizioni relative agli Shad code/magazzini parti di ricambio);
    qualora la trasferta giornaliera parta dalla sede di lavoro nel corso della giornata, il dipendente avrà il diritto di esporre i chilometri effettivi senza dedurre la franchigia;
  2. per le trasferte che prevedano una durata superiore alla giornata con permanenza nel luogo di destinazione, si precisa che il suddetto normale pendolarismo sarà applicato alle percorrenze effettuate nei giorni di inizio e fine trasferta; in questo caso la grandezza di cui al punto "c)" precedente è da intendersi come il solo percorso di andata nel giorno di inizio trasferta o il solo percorso di ritorno nel giorno di fine trasferta e la grandezza di cui al punto "b)" è da intendersi la metà, ovvero 15 Km.

La franchigia definita di "normale pendolarismo" non si applica in tutti quei casi in cui siano richieste prestazioni di lavoro straordinario in giornata di sabato, domenica, festivi, chiusura collettiva aziendale, reperibilità e chiamate in emergenza.

RIMBORSO CHILOMETRICO PER USO AUTO PROPRIA

Con riferimento all'utilizzo di auto propria per ragioni di servizio, si conviene quanto segue:
a) per la percorrenza totale in ragione d'anno solare fino a 15000 Km, si applica il rimborso previsto all'accordo sindacale aziendale del 31 gennaio 2007;
b) per la percorrenza totale in ragione d'anno solare da 15001 km e fino a 18000 km, il rimborso chilometrico sarà disposto utilizzando criteri e valori riferiti alle sole voci carburante, pneumatici e manutenzione come da tabella ACI allegata – e successivi aggiornamenti - fino alla fine dell'anno solare di competenza; detta tabella è da intendersi quella rilevata dal CD ACI, COSTI CHILOMETRICI D'ESERCIZIO - Edizione MARZO 2012 e successivi aggiornamenti, Calcolo costi medi per Autoveicoli, Modelli a GASOLIO in produzione, Da 1501 cc a 2000 cc, COSTI PROPORZIONALI;
c) per la percorrenza totale in ragione d'anno solare superiore a 18000 km, il rimborso chilometrico sarà disposto utilizzando criteri e valori riferiti alle sole voci carburante e pneumatici come da tabella ACI allegata – e successivi aggiornamenti - fino alla fine dell'anno solare di competenza; detta tabella è da intendersi quella rilevata dal CD ACI, COSTI CHILOMETRICI D'ESERCIZIO - Edizione MARZO 2012 e successivi aggiornamenti, Calcolo costi medi per Autoveicoli, Modelli a GASOLIO in produzione, Da 1501 cc a 2000 cc, COSTI PROPORZIONALI

Tutte le percorrenze chilometriche indicate alle precedenti lettere a), b) e c) sono calcolate in base alle percorrenze rimborsabili secondo il titolo precedente del presente accordo.

Resta inteso che, all'inizio di ogni anno solare, si procederà all'azzeramento per il ricalcolo dei chilometri sopra specificati ai punti a), b) e c); tenendo conto, nell'ambito della flessibilità di presentazione della nota spese, che saranno considerati i chilometri secondo la competenza dell'anno solare.
La presente disposizione alle lettere b) e c) costituisce un'integrazione e modifica dell'accordo del 31 gennaio 2007.

In via transitoria, per quanto riguarda il corrente anno, per il calcolo dei 15000 e 18000 chilometri si terrà conto delle percorrenze a decorrere dall'1 gennaio 2012.

TRASFERTA DI LUNGO PERIODO
Per trasferta di lungo periodo s'intende quella cui i dipendenti interessati svolgeranno la propria attività per 5 giorni settimanali e, contestualmente, per almeno 4 settimane di calendario consecutive, in una località diversa dalla loro sede abituale di lavoro.
Al verificarsi delle sopra specificate condizioni, i dipendenti avranno diritto ai seguenti trattamenti:

  1. Trasferte in località che comportano spostamenti dalla residenza o domicilio del dipendente interessato a partire da 500 Km e oltre andata e ritorno:
    a) rimborsi spese, secondo la prassi vigente in azienda, per un numero di rientri pari alla metà del numero di settimane di durata della trasferta; rimane fermo il diritto al rimborso delle spese per il viaggio di inizio e fine trasferta;
    b) diaria pari a € 30,99 e importo forfettario (di cui all'accordo sindacale aziendale del 13 giugno 2002) di € 15,00, per ogni giornata lavorativa di permanenza in trasferta, ivi comprese le giornate di sabato e di domenica; per le giornate per le quali è previsto il rimborso di cui al paragrafo 1.a) e per i viaggi di inizio e fine trasferta, rimane confermato il diritto all'importo forfettario;
    c) rimborsi spese, secondo la prassi vigente in azienda, per l'alloggio in residence che dovranno essere ubicati il più possibile vicino alla sede del cliente dove si svolge la trasferta e trattamento di rimborso spese per i trasferimenti dal residence alla sede del cliente e ritorno.
  2. Trasferte in località che comportano spostamenti dalla residenza o domicilio del dipendente interessato inferiori a 500 Km andata e ritorno:
    a) rimborsi spese, secondo la prassi vigente in azienda, per un numero di rientri pari a un terzo del numero di settimane di durata della trasferta; rimane fermo il diritto al rimborso delle spese per il viaggio di inizio e fine trasferta;

    b) diaria pari a € 30,99 e importo forfettario (di cui all'accordo sindacale aziendale del 13 giugno 2002) di € 15,00, per ogni giornata lavorativa di permanenza in trasferta, ivi compresi le giornate di sabato e di domenica; per le giornate per le quali è previsto il rimborso di cui al paragrafo 2.a) e per i viaggi di inizio e fine trasferta, rimane confermato il diritto all'importo forfettario;

    c) rimborsi spese, secondo la prassi vigente in azienda, per l'alloggio presso residence che dovranno essere ubicati il più possibile vicino alla sede del cliente dove si svolge la trasferta e trattamento di rimborso spese per i trasferimenti dal residence alla sede del cliente e ritorno.

per IBM Italia S.p.A.

per l'Esecutivo del Coordinamento Nazionale R.S.U IBM Italia S.p.A.

per le Commissioni Uso Auto per Servizio e Trasferte del Coordinamento Nazionale R.S.U IBM Italia S.p.A.