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Da: Salute e sicurezza; Diritti sindacali e dei lavoratori; Sedi di Milano e Segrate

PENALIZZAZIONI DELLE ASSENZE PER MALATTIA: CONFRONTO FRA VECCHIE E NUOVE NORME

…introdotte dall’accordo separato firmato da FIM-CISL e UILM-UIL e respinto dalla FIOM-CGIL.

NORMATIVA VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 NORMATIVA INTRODOTTA DALL’ACCORDO SEPARATO FIRMATO DA FIM-CISL E UILM-UIL
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei (…) trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; (…).
(…) nel caso in cui durante ogni anno (1 gennaio – 31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
  • Quarta assenza, 66% dell’intera retribuzione globale;
  • Quinta e successive, 50% dell’intera retribuzione globale.
(…)
CONSEGUENZE PRATICHE
Stabilito che per malattia breve s’intendono le assenze fino a 5 giorni, a partire dall’ottava nell’arco dei 36 mesi precedenti l’ultima assenza per malattia, queste assenze saranno conteggiate doppie ai fini del trattamento economico da applicare. Il trattamento economico per le malattie brevi varia a seconda dell’anzianità di servizio:
  • fino a 3 anni, 2 mesi al 100% e 4 al 50%;
  • oltre i 3 e fino a 6 anni, 3 mesi al 100% e 6 al 50%;
  • oltre i 6 anni, 4 mesi al 100% e 8 al 50%.
E’ opportuno precisare che - nel caso di malattie ininterrotte di durata superiore ai 6, 9 o 12 mesi; ricadute della stessa malattia entro 60 giorni; eventi morbosi pari o superiore ai 3 mesi verificatisi negli ultimi 36 mesi – si applicano i trattamenti previsti dal cosiddetto comporto lungo che qui omettiamo di descrivere per ragioni di brevità
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa precedente per quanto riguarda la definizione della malattia breve e i periodi di comporto per la conservazione del posto di lavoro, la decurtazione retributiva scatta dalla quarta assenza per malattia breve nel corso del medesimo anno solare, a meno che non siano decorsi 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
ESEMPI
Nell’arco di 36 mesi ho utilizzato l’indisposizione per 8 volte, ovvero sono rimasto assente per malattia 8 volte per 2 giorni ciascuna; ciò vuol dire che per 7 volte mi saranno conteggiati 2 giorni di assenza e per l’ottava 4 giorni; quindi mi saranno conteggiati 18 giorni.
Se ho almeno 3 anni di anzianità di servizio, anche l’ottava indisposizione mi sarà retribuita al 100%.
Per avere una decurtazione retributiva, la somma delle mie giornate di indisposizione, considerando il raddoppio di tutte quelle successive al settimo evento, dovrà assommare ad almeno 2 mesi.
Nell’arco dei 12 mesi del medesimo anno solare ho utilizzato l’indisposizione per 5 volte; ovvero sono rimasto assente per malattia 5 volte per 2 giorni ciascuna; ciò comporta che la quarta volta la retribuzione di quei 2 giorni sarà pari al 66% e la quinta sarà pari al 50.
In ogni caso, al primo gennaio dell’anno successivo il contatore si azzera e si ricomincia a contare gli episodi di malattia breve.

A chi scrive, pare evidente il peggioramento dei trattamenti previsti per la malattia breve; è pur vero che la nuova normativa introduce miglioramenti per quanto riguarda le malattie più lunghe di 5 giorni, ma lo scambio normativo realizzato tra eventi morbosi di differente durata è, a nostro avviso, molto discutibile; in ogni caso, ed escludendo la malafede da parte dei lavoratori, chi realizza un sicuro vantaggio economico è l’azienda (maggiore ricorrenza delle malattie brevi rispetto alle altre). I miglioramenti riguardanti le malattie più lunghe di 5 giorni sono sommariamente illustrati all’indirizzo:

Segrate, 21 marzo 2013

I Rappresentanti Sindacali IBM iscritti alla FIOM-CGIL