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Da: Retribuzione; Governo e Parlamento italiani; Sedi di Milano e Segrate

DETASSAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA' DEL LAVORO


Le scriventi R.S.U. ritengono necessario ritornare sull'argomento in oggetto che già ha costituito oggetto di dibattito fra le parti in ordine al pesante conguaglio fiscale operato da IBM Italia in occasione della retribuzione afferente al mese di aprile 2013.
In occasione di precedenti incontri con l'Esecutivo era stato fatto notare che l'interpretazione della Circolare Ministeriale n. 15 del 2013 apparisse alquanto restrittiva e ciò con particolare riferimento al Premio di risultato, alla reperibilità e ad altre prestazioni di lavoro straordinario; sulla base delle informazioni di chi scrive, riguardanti anche il comportamento di molte aziende associate ad AssoLombarda, gli istituti retributivi appena sopra citati non hanno formato oggetto di conguagli fiscali e, in qualche caso (vedi accordo Kone riprodotto nel file allegato), hanno formato oggetto di appositi accordi sottoscritti in Associazione originati dallo scrupolo di evitare penalizzazioni nei confronti di istituti retributivi dal contenuto economico importante.
Inoltre l'Agenzia delle Entrate, con circolare N.. 11 del 30 aprile 2013, ha fornito le proprie indicazioni amministrative, integrative di quelle già emanate dal Ministero del Lavoro con la propria circolare N.. 15/2013.
Detta circolare fissa alcuni principi che possono così evidenziarsi:
a) le somme incentivanti già corrisposte alla data del 13 aprile 2013 (data di entrata in vigore del DPCM dopo i 15 giorni di "vacatio") sulla base di accordi già sottoscritti, possono godere di tassazione agevolata se gli accordi medesimi vengono depositati (ove ricorrano i presupposti del DPCM) alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;
b) l'imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retro agire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell'entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l'elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare N.. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via del tutto autonoma la tassazione più favorevole;
c) l'erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l'obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto a titolo di IRPEF, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi;
d) la detassazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che nell'anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed il limite massimo su cui è possibile applicare l'aliquota del 10% è pari a 2.500 euro lordi.
Per quanto riguarda i trattamenti retributivi citati all'inizio, ovvero quelli conseguenti alla contrattazione collettiva aziendale, è opinione di chi scrive che essi siano conformi a quanto descritto alla lettera "b." della sintesi appena sopra riportata riguardo alla circolare dell'Agenzia delle entrate, oltre che alle norme di Legge e circolari applicative emesse dalle competenti autorità

Per tutto quanto fin qui affermato e specificato, la scrivente R.S.U ritiene urgente un chiarimento definitivo per quanto riguarda il regime fiscale applicato e, in ogni caso, si sente di affermare che il conguaglio fiscale operato ad aprile poteva essere evitato e dovrà essere oggetto di rettifica applicando il regime agevolato.

Per quanto riguarda la decontribuzione, a seguito dell'emissione della circolare INPS N.. 73 del 5 maggio 2013, sfugge a chi scrive se il comportamento di IBM Italia sia stato conforme ai dettami della citata circolare e alle vigenti disposizioni di legge; per quanto appena affermato, le scriventi R.S.U. invitano la Direzione in indirizzo a fornire i necessari chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.
per le RSU IBM di Milano e Segrate,
Alfio riboni