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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Sedi Regionali; Sede di Roma; Sedi di Milano e Segrate

VERBALE D'ACCORDO

Originale in formato Adobe Acrobat

Milano, 11 dicembre 2013

In data odierna si sono incontrate le seguenti Parti:

presenti le R.S.U. di IBM Italia S.p.A. di Milano, Bari Roma e Palermo, nelle persone dei Sig.ri Anna Iacovazzi, Francesco Fiaccadori, Bernardino Bruno ed Enzo Randazzo

Premesso che:
a. IBM Italia S.p.A. (di seguito, breviter, IBM) cederà il proprio ramo di azienda avente ad oggetto la vendita, la commercializzazione, manutenzione e gestione delle licenze denominate Applicazioni Contabili Gestionali (c.d. “ramo ACG”) ad una costituenda società il cui capitale sociale sarà detenuto per la totalità da TeamSystem SpA (di seguito, breviter, società trasferitaria);
b. la cessione del ramo di azienda di cui al punto a) che precede comporterà per tutti gli attuali lavoratori dipendenti di IBM addetti al citato ramo ACG la continuazione del proprio rapporto di lavoro con la costituenda società di totale partecipazione di TeamSystem S.p.A. con effetto dal 1° gennaio 2014;
c. con comunicazione preventiva ex art. 47, comma 1, L. n. 428/1990 e s.m.i. del 04.11.2013, indirizzata alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali competenti, è stata regolarmente attivata la procedura di consultazione sindacale inerente la cessione del ramo d’azienda c.d. ACG di IBM Italia S.p.A. alla riferita costituenda società;
d. che trascorsi i termini di rito, unicamente le Organizzazioni Sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl e le Rsu aziendali, tutti indicati in premessa, hanno riscontrato la comunicazione sopraddetta e richiesto la consultazione sindacale inerente la cessione del ramo di azienda in parola;
e. nell’ambito della procedura di consultazione sindacale suddetta IBM e TeamSystem S.p.A. hanno illustrato le motivazioni e le strategie poste alla base dell’indicata cessione del ramo di azienda AGC, facendo altresì presente che:
  i) entrambe le società applicano il CCNL Metalmeccanici Industria aziende private;
  ii) i dipendenti impiegati nel suddetto ramo di azienda oggetto di trasferimento sono complessivamente n. 99, con qualifica di impiegati e Quadri, suddivisi in n. 7 siti nel territorio dello stato italiano, come meglio dettagliato nell’elenco nominativo allegato al presente verbale (All. 1);

Tutto ciò premesso:

le citate Organizzazioni sindacali e le Rsu prendono atto dell’avvenuto esperimento della procedura e le Parti tutte concordano sull’armonizzazione dei trattamenti da applicare ai dipendenti oggetto di cessione del ramo di azienda e nominativamente indicati nell’Allegato 1, nei seguenti termini e modalità:

1) Inquadramento

Come indicato in premessa, ai lavoratori trasferiti (v. All. 1) continuerà ad essere applicato il CCNL Metalmeccanici Aziende private e, di conseguenza, l’inquadramento professionale di categoria e le qualifiche resteranno immutate.

2) Trattamento Economico – Armonizzazione

La retribuzione mensile presso la costituenda società sarà determinata come segue:
- La somma degli istituti retributivi che costituiscono la voce Totale competenze nel cedolino IBM (e che per chiarezza espositiva si riportano qui di seguito: minimo contrattuale, elemento distintivo di categoria del 7^ livello, terzo elemento, indennità funzione per quadri, superminimo individuale, superminimo non assorbibile, superminimo assorbibile future promozioni, superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali, scatti anzianità, complemento scatti) sarà consolidata e ridistribuita nelle voci del nuovo cedolino della società trasferitaria; la somma degli istituti retributivi denominati quarto e quinto elemento presenti nel cedolino IBM, sarà consolidata e non assorbibile, con l’inserimento di una voce unitaria nel nuovo cedolino della società Trasferitaria. Resta inteso che resterà invariato il trattamento delle singole voci all’interno del cedolino.
- Per quanto riguarda il premio di risultato, verrà istituita una voce retributiva non assorbibile pari ad 1/13° della media dei premi corrisposti nei 3 anni precedenti (2010-2011-2012) che verrà erogato mensilmente.

Qualora la società Trasferitaria istituisse successivamente un premio di risultato avente le caratteristiche definite dal CCNL di categoria, questo assorbirà la nuova voce sopra definita.
- Ferma restando l’eleggibilità verso tutti i dipendenti addetti al ramo ACG, gli elementi incentivanti della retribuzione saranno definiti secondo la policy aziendale.

3) Sede Lavoro

Ai lavoratori interessati dal trasferimento del ramo ACG, verrà mantenuta l’attuale sede di lavoro ed entro 3 mesi dal passaggio alla nuova Società -e comunque entro il 30 giugno 2014- verranno individuate le nuove sedi site in un perimetro non superiore a 50 Km. rispetto alle sedi attuali (Per quanto riguarda Roma, il nuovo sito verrà individuato all’interno del Comune medesimo).
Qualora si dovessero verificare eventuali cambiamenti, l’Azienda effettuerà un confronto con le OO.SS.LL..

Per i dipendenti trasferiti, che opereranno in luoghi ove, allo stato, non esiste una sede della Società Trasferitaria (Genova, Palermo e Catania) la prestazione potrà essere fornita anche presso la sede del VAR (Rivenditore Società Trasferitaria) più vicina alla propria residenza.
Resta inteso che detti luoghi saranno considerati quale sede operativa, intendendosi che la medesima godrà delle tutele contrattuali e di legge attualmente previste per la sede di lavoro.

4) Orario di lavoro

Nello svolgimento dell’attività lavorativa non sono previste, di norma, prestazioni di lavoro straordinario, di turnazione o reperibilità. Qualora per necessità contingenti si dovessero rendere necessarie tali prestazioni, la Società Trasferitaria applicherà ai lavoratori oggetto della cessione di ramo i trattamenti indicati in allegato 2. (Tabelle percentuali).
In riferimento al regime di flessibilità dell’orario di lavoro è consentito ai lavoratori con mansione di impiegati e Quadri l’ingresso al lavoro nella fascia oraria dalle 08:00 alle 09:30, fermo restando l’obbligo di garantire l’intera prestazione lavorativa giornaliera.

5) Ferie, Festività, Permessi

Ai lavoratori oggetto della cessione del ramo ACG verrà applicato quanto previsto dalle clausole previste dal CCNL Metalmeccanici.

6) Anzianità

L’anzianità di servizio maturata da tutti i lavoratori oggetto della cessione del ramo ACG sarà conservata dalla società trasferitaria.

7) Leasing

A tutti i lavoratori oggetto della cessione del ramo ACG che risultano essere assegnatari di un’auto, il cui utilizzo avviene in modo promiscuo con versamenti di canoni mensili a carico dei dipendenti che comprende il VCA (Valore Convenzionale Auto), sarà mantenuto il trattamento vigente al momento della cessione del ramo fino alla scadenza del relativo contratto di leasing.
Allo scadere di detto contratto verrà applicata la Policy aziendale della società, con le regole ivi individuate.

8) Mensa

La Società Trasferitaria si impegna a stipulare convenzioni con mense e ristoranti siti nelle zone afferenti alle sedi di lavoro al fine di agevolare la consumazione dei pasti (consistente in un primo piatto, un secondo con contorno ed acqua).
Nel caso in cui i lavoratori oggetto della cessione del ramo ACG si trovassero per ragioni di servizio in missione nell’ambito dello stesso Comune, la società trasferitaria riconoscerà un massimale di rimborso spese di € 7,20 a pasto.
Resta inteso che il dipendente che consumerà il pasto presso i locali convenzionati contribuirà con il versamento di 1.03€.

In caso di trasferta, verranno applicati i seguenti massimali di rimborso spese: €14,00 per il pranzo ed €31,00 per la cena.

9) Convenzioni

La Società Trasferitaria si impegna ad offrire ai lavoratori, di cui all’Allegato 1, pacchetti assicurativi e non, di maggior favore rispetto ai prezzi di mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: polizza auto; banche; carta di credito; servizi CAF, etc.).

10) Assistenza sanitaria

La Società Trasferitaria offrirà ai lavoratori oggetto della cessione del ramo ACG, per i quali è attualmente prevista l’assistenza sanitaria Cadgi, una polizza assicurativa integrativa al fine di poter offrire trattamenti complessivamente equivalenti agli attuali.
Nell’allegato 3) sono sintetizzate le prestazioni previste dalla suddetta polizza.
Il contributo a carico dei dipendenti sarà pari allo 0,9% della retribuzione effettiva.

Per i dipendenti che attualmente hanno diritto alla futura copertura Cadgi come soci onorari, la Società Trasferitaria corrisponderà una cifra pari a € 15.000,00 al momento del pensionamento.
Quanto appena specificato si intende esigibile a condizione che il dipendente non interrompa il rapporto di lavoro con la Società Trasferitaria prima di aver maturato il diritto alla pensione pubblica che deve essere contestualmente esercitato.

11) Programmi assicurativi

La Società Trasferitaria si impegna a garantire ai dipendenti di cui all’Allegato 1) un capitale assicurabile di 35 mensilità per gli eventi morte, infortunio e invalidità malattia; mentre per l’invalidità da infortunio, un capitale assicurabile pari a 6 volte la retribuzione annua lorda del dipendente.
Resta inteso che i suddetti capitali sono garantiti e erogati esclusivamente in caso di cessazione del rapporto a seguito dei citati eventi.

12) Previdenza complementare

La Società Trasferitaria richiederà di aderire al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM e, conseguentemente, nel caso l’adesione sia accolta dal Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, le posizioni contributive dipendenti resteranno invariate e continueranno a fruire delle prestazioni offerte dal citato Fondo. La Società Trasferitaria verserà i contributi al Fondo Pensione seguendo gli stessi schemi contributivi utilizzati da IBM al momento della cessione. Resta inteso che continueranno ad essere applicate le vigenti disposizioni di legge riguardanti la destinazione o meno del TFR al Fondo Pensione.

13) Telelavoro

Ai lavoratori del ramo ACG la società Trasferitaria applicherà l’accordo sul telelavoro attualmente vigente nella società cedente.
I contratti individuali di telelavoro attivi al momento della cessione continueranno anche presso la società Trasferitaria.
I contratti di telelavoro in scadenza a dicembre 2013 verranno rinnovati per almeno n. 1 (uno) anno.

14) Importo forfettario

Esclusivamente ai lavoratori che nel periodo 1.1-30.11.2013 abbiano percepito un "importo forfettario" sulla base dell’accordo esistente in IBM, la Società Trasferitaria erogherà l’importo scaturente da tale applicazione moltiplicato 3, in un’unica soluzione ed entro 90 gg. dal passaggio alla nuova realtà, in sede di stipulazione e sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale a titolo novativo, a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa in ordine alla non replicabilità di tale istituto pro futuro.

15) Part-time

I contratti di lavoro part-time in essere alla data della cessione del ramo ACG, proseguiranno presso la società Trasferitaria alle condizioni normative e retributive previste dal CCNL Metalmeccanici, nonché dalle vigenti norme di legge.

Eventuali variazioni rispetto all’orario di lavoro ed alla sua dislocazione, potranno essere apportate previo consenso del lavoratore interessato.

Letto, confermato e sottoscritto

P. la Società Trasferitaria

P. FIOM-CGIL

P. FIM-CISL

Le RSU IBM

Milano, 11 dicembre 2013

Allegati:
1) Elenco nominativo lavoratori ramo di azienda ACG.
2) Tabella trattamenti straordinario-turni-reperibilità
3) Prestazioni polizza sanitaria