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Jobs Act: nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)

(D.Lgs. 4-3-2015 n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

In materia di ammortizzatori sociali, già il Governo Monti, ovvero il suo Ministro del lavoro Elsa Fornero, era intervenuto in maniera devastante producendo il fenomeno degli esodati e altri guai di misura non certo inferiore per i lavoratori. Per quanto riguarda la disoccupazione involontaria, fu abrogata la mobilità, che sta sopravvivendo in regime transitorio (vedi il documento di riferimento sul trattamento di mobilità), e introdotta l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora innanzi ASpI) che ora il Governo Renzi, nell’ambito di un più ampio intervento legislativo noto come Jobs Act, ha riformato introducendo la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora innanzi NASpI). In estrema sintesi, si tratta di un’indennità mensile di disoccupazione che, per gli eventi di disoccupazione con decorrenza dal 1° maggio 2015 (non posso evitare di richiamare l’attenzione sulla data), sostituirà l’ASpI per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo determinato o indeterminato e pubblici assunti a tempo determinato; requisiti per avere diritto a questo nuovo ammortizzatore sociale sono contestualmente:

Hanno diritto alla NASpI anche i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto  di  lavoro intervenuta nell'ambito della procedura riguardante i licenziamenti individuali (vedi http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_a18mod.htm in generale e http://rsuibmsegrate.altervista.org/20150313.htm per il contratto a tutele crescenti).

 

L’ammontare della NASpI si calcola come segue:

Esempio 1

Settimane lavorate negli ultimi 4 anni e rispetto alle quali è stato assolto l’obbligo della contribuzione previdenziale

100

Imponibile contributivo complessivo

€ 25000

€ 25000 diviso 100

€ 250

€ 250 x 4,33

€ 1082,50

Siccome il risultato è inferiore a € 1195 si procede come segue

L’indennità NASpI mensile sarà pari a: € 1082,50 x 0,75

€ 811,88

Indennità NASpI spettante dal quinto mese nel 2015 e dal quarto mese nel 2016

€ 787,52

L’indennità NASpI spetterà per 50 settimane       (50% di 100 sett. lavorate)               à

11,5 mesi

 

Esempio 2

Settimane lavorate negli ultimi 4 anni e rispetto alle quali è stato assolto l’obbligo della contribuzione previdenziale

100

Imponibile contributivo complessivo

€ 30000

€ 30000 diviso 100

€ 300

€ 300 x 4,33

€ 1299

Siccome il risultato è superiore a € 1195 si procede come segue

€ 1195 x 0,75

€ 896,25

€ 1299 - € 1195

€ 104

€ 104 x 0,25

€ 26

L’indennità NASpI mensile sarà pari a: € 896,25 + € 26

€ 922,25

Indennità NASpI spettante dal quinto mese nel 2015  e dal quarto mese nel 2016

€ 894,58

L’indennità NASpI spetterà per 50 settimane       (50% di 100 sett. lavorate)               à

11,5 mesi

Esempio 3

Settimane lavorate negli ultimi 4 anni e rispetto alle quali è stato assolto l’obbligo della contribuzione previdenziale

100

Imponibile contributivo complessivo

€ 70000

€ 70000 diviso 100

€ 700

€ 700 x 4,33

€ 3031

Siccome il risultato è superiore a € 1195 si procede come segue

€ 1195 x 0,75

€ 896,25

€ 3031 - € 1195

€ 1836

€ 1836 x 0,25

€ 459

Poiché l’indennità NASpI mensile risulta pari a: € 896,25 + € 459 = € 1355,25: si applica il massimale                                                                                                             à

€ 1300

Indennità NASpI spettante dal quinto mese nel 2015  e dal quarto mese nel 2016

€ 1261

L’indennità NASpI spetterà per 50 settimane       (50% di 100 sett. lavorate)               à

11,5 mesi

 

Come già evidenziato nelle tabelle, l’indennità NASpI spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui l’interessato ha versato i contributi previdenziali negli ultimi 4 anni; in ogni caso, dal 2017 non potrà essere erogata per più di 78 settimane (un anno e mezzo).

Il diritto alla NASpI è subordinato al permanere dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dalle strutture pubbliche competenti.

Infine, se l’interessato:

Infine, i periodi durante i quali si percepisce l’indennità NASpI sono considerati validi ai fini dell’anzianità contributiva, analogamente a quanto già avveniva per l’ASpI e la mobilità.

In conclusione, a considerazione che mi sento di dover fare riguarda il divario evidente con il vecchio sussidio spettante ai lavoratori in mobilità già demolito dal Ministro Fornero e ancora vigente per un periodo transitorio ((vedi http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_a18mod.htm).

14 marzo 2015

Alfio Riboni