Da: Diritti sindacali e dei lavoratori; Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Previdenza, assistenza, servizi sociali, Fondo Pensione, INPS

MOBILITA' 2016: domande e risposte

A cura di Alfio Riboni, Domenica Paparatto e Francesco Fiaccadori - Aggiornamento del 5/7/2016



  1. Cosa devo fare per essere iscritto alle liste di mobilità?
    Hanno diritto all'iscrizione nella lista di mobilità i lavoratori licenziati da un'impresa a causa di riduzione di personale, connessa a cessazione, riduzione o trasformazione dell'attività. L’iscrizione alle liste di mobilità è condizione - ma non sufficiente - per poter avere poi diritto a percepire l’indennità di mobilità.
    In caso di licenziamento collettivo, l'azienda deve comunicare all'ente preposto (che varia da regione a regione) - che compila la lista di mobilità e la trasmette alle Province - i nominativi dei lavoratori licenziati aventi diritto all'inserimento in lista di mobilità.
    Alla luce della recente riforma sul tema delle procedure telematiche per la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) - descritta brevemente nella domanda successiva - anche i lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità L. 223/91 potranno chiedere direttamente all'INPS il sostegno al reddito spettante, senza prima transitare dal Centro per l'Impiego.

  2. Cosa devo fare per ottenere l’indennità di mobilità? Recentemente l'iter per presentare la domanda di indennità è stato modificato. Di seguito i passaggi della procedura:

    1. Presentazione della domanda di indennità di mobilità. La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS utilizzando il pin dispositivo se già in possesso del lavoratore interessato, oppure attraverso un patronato; i documenti necessarri sono:
      • Carta d'identità in corso di validità;
      • Tessera sanitaria;
      • Lettera di licenziamento;
      • Accordo sindacale;
      • Ultime 3 buste paga;
      • Codice IBAN bancario;
      • Data ultima variazione dello stato civile;
      • Data prima iscrizione alla previdenza obbligatoria (primo lavoro in assoluto).

    2. Dichiarazione di Immediata Disponibilità. Effettuata la domanda di indennità di mobilità, l'interessato dovrà compilare la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità): è possibile fare ciò esclusivamente in via telematica tramite l'iscrizione all'apposito sito della regione Lombardia; la D.I.D. dovrà poi essere inviata telematicamente a un'agenzia convenzionata con questo servizio (rintracciabile nel sito stesso); infine, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato dovrà recarsi presso la citata agenzia prescelta per consegnare la D.I.D. (che avrà preventivamente provveduto a stampare) e stipulare il P.S.P. (Patto di Servizio Personalizzato) necessario per definire le modalità di partecipazione ad attività utili all'accompagnamento verso nuove opportunità lavorative. A proposito di P.S.P, é opportuno precisare che, ove il lavoratore rifiutasse senza giustificato motivo di ottemperare a quanto pattuito con il P.S.P., saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
      Attenzione: è indispensabile che l'interessato sia in possesso di una casella di posta elettronica personale, perché, all'atto dell'iscrizione al sito della regione, l'applicazione spedirà una mail all'interessato contenente la password da usare al primo accesso per poter prosegure nell'iter burocratico.

    3. Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Il lavoratore interessato dovrà compilare il modulo SR163 disponibile attraverso il portale INPS o il Patronato a cui l'interessato potrà decidere di rivolgersi, per richiedere il pagamento indicando la modalità di pagamento; una volta compilato e firmato il citato modulo, il lavoratore dovrà portarlo all'agenzia bancaria presso la quale è appoggiato il suo conto corrente per farselo vidimare e successivamente consegnarlo entro 15 giorni alla sua sede INPS di riferimento; quanto appena specificato è indispensabile affinché l'INPS possa accreditare l'indennità di mobilità sul conto corrente del lavoratore stesso.
      Attenzione: se lo scarico, la stampa, la firma e la vidimazione del modello SR163 vengono effettuati prima di presentare la domanda di mobilità da parte del lavoratore che intendesse drivolgersi a un Patronato, sarà quest'ultimo che provvederà direttamente a recapitarlo alla sezione INPS di competenza.

    La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento o dalla fine del periodo di mancato preavviso, pena il decadimento dal diritto all'indennità di mobilità.
    L'indennità decorre:

    • dall'ottavo giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza del periodo di mancato preavviso;
    • dal quinto giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il settimo giorno e, in ogni caso, entro il sessantottesimo dalla data di licenziamento o da quella di fine del periodo di mancato preavviso.

    • Per quanto tempo avrò diritto a percepire l’indennità di mobilità?
      L’indennità di mobilità decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di preavviso per un periodo di tempo che varia come di seguito specificato.
      SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2016:
      • Centro Nord fino a 39 anni: 12 mesi;
      • Centro Nord da 40 a 49 anni: 12 mesi;
      • Centro Nord oltre i 49 anni: 18 mesi;
      • Sud fino a 39 anni: 12 mesi;
      • Sud da 40 a 49 anni: 18 mesi;
      • Sud oltre i 49 anni: 24 mesi.

    • A quanto ammonta l’indennità di mobilità?
      Qui di seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi viene licenziato nel 2016 e ha diritto alla mobilità.
      Retribuzione mensile lorda inferiore/uguale a € 2102,24
      Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13esima, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
      • indennità mensile lorda per i primi 12 mesi: € 971,71;
      • indennità mensile lorda, al netto dei contributi previdenziali (5,84%), per i primi 12 mesi: € 914,96;
      • indennità mensile lorda dal tredicesimo mese: € 777,37.

      Retribuzione mensile lorda superiore a € 2102,24
      Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13esima, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
      • indennità mensile lorda per i primi 12 mesi: € 1167,91;
      • indennità mensile lorda, al netto dei contributi previdenziali (5,84%), per i primi 12 mesi: € 1099,70;
      • indennità mensile lorda dal tredicesimo mese: € 934,33

      E' opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.

    • Che anzianità contributiva maturerò durante la mobilità?
      I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane contributive annue per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita.

    • Cosa succede se, durante la mobilità, trovo un posto di lavoro?
      Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato con superamento del periodo di prova la mobilità s’interrompe e non riprende più. Se, invece, si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mobilità viene sospesa (il lavoratore deve dare comunicazione all’INPS di aver trovato occupazione) e riprende alla scadenza del citato rapporto a tempo determinato (il lavoratore deve assicurarsi che l’INPS abbia contezza del termine del contratto). E’ opportuno precisare che:
      • nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato e licenziamento in periodo di prova, per un massimo di 2 volte il lavoratore ha diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità;
      • al lavoratore che accetta un’offerta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadrato in un livello inferiore a quello previsto dal CCNL di provenienza, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo, pari alla differenza retributiva, per un massimo di 12 mesi.


    • Posso svolgere un’attività di lavoro autonoma o comunque diversa dal rapporto di lavoro dipendente senza perdere la mobilità?
      La materia è complessa e, per qualche verso, anche soggetta a diverse interpretazioni; è perciò opportuno limitarsi alle casistiche più semplici.
      Compatibilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa: la legge n. 223/1991 prevede la possibilità per il prestatore di lavoro che si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente già godute. Secondo quanto chiarito dall’Inps, i casi di compatibilità tra svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con la percezione dell’indennità di mobilità sono i seguenti: 1) attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 €; 2) collaborazioni coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro.
      Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa: in tali casi la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’articolo 9 della legge n. 223/1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Nell’ipotesi in cui venga superato tale limite, l’indennità sarà ridotta fino a che la somma dell’indennità con la remunerazione da lavoro non uguagli la precedente retribuzione rivalutata.
      Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per associarsi in cooperativa: il prestatore di lavoro collocato in mobilità che abbia titolo alla percezione dell’indennità e che voglia occuparsi associandosi in cooperativa, ha la possibilità di chiedere, ex art. 7, comma 5, della sopra menzionata legge n. 223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione;

    • Quali sono gli eventi che possono provocare la perdita della mobilità?
      Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di mobilità e la conseguente perdita dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
      1. acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
      2. assunzione a tempo pieno e indeterminato con superamento del periodo di prova;
      3. scadenza del termine di permanenza nelle liste;
      4. riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione;
      5. presentazione all'INPS della domanda per la pensione anticipata e buon fine della domanda stessa;
      6. rifiuto di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; la sede può essere fino a 50 Km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (vedi Art. 4 Legge 92/2012 commi 41 e 42);
      7. mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo pieno e determinato;
      8. rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o frequenza non regolare senza un giustificato motivo (vedi Art. 4 Legge 92/2012 comma 40);
      9. rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.


    • Dove reperisco eventuali altre informazioni utili su mobilità e previdenza in generale?
      E’ consigliata la lettura del contenuto delle seguenti pagine web:
      Naturalmente è consigliabile anche un’attenta esplorazione del portale INPS.

    • Che regime fiscale si applica all’indennità sostitutiva del preavviso?
      L'indennità sostituiva del preavviso deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale (art. 12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ. 263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.

    • Che regime fiscale si applica all’incentivo?
      L’incentivo costituisce un reddito soggetto a tassazione separata, esattamente come il Trattamento di fine Rapporto e sarà pertanto applicata l’aliquota media per determinare l’ammontare delle tasse.

    • Che regime fiscale si applica alla somma liquidata a titolo transattivo che compare sul verbale di conciliazione?
      La somma a titolo transattivo costituisce, appunto, il corrispettivo che IBM liquida a fronte delle rinunce sottoscritte dal lavoratore interessato; a titolo esemplificativo, dette rinunce riguardano la non impugnazione del licenziamento, la rinuncia ad ogni ipotetico eventuale contenzioso in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ecc... .
      Il valore estremamente modesto di questa somma, pur applicandosi l'imposizione contributiva e la tassazione ordinaria, comporta un risultato netto normalmente molto simile a quello che si otterrebbe applicando l'aliquota media.

    • Quali sono gli adempimenti di IBM prima della cessazione del rapporto di lavoro?
      A questa domanda si può rispondere presuntivamente sulla base dell'esperienza vissuta.
      Prima della cessazione del rapporto di lavoro, il superiore diretto dell'interessato dovrà consegnargli un Separation Package contenente:
      • Riferimenti personali e dati bancari (necessari per le comunicazioni aziendali necessarie dopo la cessazione del rapporto di lavoro e per l'accredito delle competenze di chiusura e dell'incentivo);
      • Situazione sospesi e materiale di appartenenza IBM;
      • Accordo relativo alle informazione riservate ed alla proprietà industriale ed intellettuale;
      • Istruzioni per assegnatari auto in leasing;
      • Telefono cellulare, workstation e asset IBM;
      • Informazioni Utili.
      Inoltre IBM consegnerà la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) che dovrà essere firmata per ricevuta dal lavoratore interessato; questa lettera conterrà l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di lavoro), il numero di mensilità corrispondenti all'indennità di mancato preavviso, l'ammontare dell'incentivo all'esodo e la somma corrisposta a titolo transattivo.
      Infine, dovrà essere consegnata la modulistica necessaria per gli adempimenti riguardanti la C.A.D.G.I..

    • Ci sono altri adempimenti che mi riguardano?
      Le parti, per reciproca tutela, dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale. Si tratta di un'atto sottoscritto in sede protetta, ovvero davanti a una Commissione di Conciliazione - costituita a norma del Codice Civile e di un accordo interconfederale (CGIL-CISL-UIL) - composta da un rappresentante di Assolombarda (che assiste IBM) e da un rappresentante della FIOM-CGIL di Milano (che assiste il lavoratore). Il verbale è composta da 6 originali che dovranno tutti essere firmati in originale dalle parti (IBM e lavoratore) e dai conciliatori come sopra specificati; dei 6 originali:
      • 1 dovrà essere consegnato al lavoratore interessato;
      • 1 dovrà essere consegnato a IBM;
      • 1 dovrà essere consegnato al conciliatore di AssoLombarda;
      • 1 dovrà essere consegnato al conciliatore della FIOM-CGIL di Milano;
      • 2 saranno consegnati, a cura di AssoLombarda, alla Direzione Territoriale del Lavoro che, a sua volta, provvederà a depositarne 1 dei 2 presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.
      Conseguentemente a tutto quanto sopra specificato il verbale è un atto con valore legale, definitivo ed efficace per quanto riguarda i titoli in esso contenuti e immediatamente esecutivo nell'ipotesi di inadempienza di una delle 2 parti firmatarie (se, ad esempio, IBM non dovesse ottemperare ai pagamenti prescritti, il lavoratore ha in mano un atto esecutivo che da diritto all'ingiunzione di pagamento nei confronti di IBM senza bisogno di uteriori azioni legali).
      E' opportuno infine precisare che la sottoscrizione del verbale di conciliazione è condizione esclusiva perché IBM ottemperi a tutte le condizioni normative e retributive previste dall'accordo sindacale.

    • Per quanto riguarda CADGI e Fondo Pensione?
      Fare riferimento ai siti web CADGI e Fondo Pensione Dipendenti IBM.