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INTEGRAZIONE 2/10/1985 AL VERBALE DI ACCORDO 23/2/1982

[OBSOLETO: e' stato sostituito dall'accordo:
"Adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)" ]


Da: Controlli a distanza e riservatezza

Vedere anche l'accordo base: 23/2/1982 e l'ulteriore integrazione: 23/4/1991



Tra  la  Direzione  della  IBM  Italia S.p.A. ed il Coordinamento Nazionale
delle RSA IBM,

ad integrazione e definizione  dell'accordo  aziendale  23/2/82,  e  tenuto
conto  rispettivamente  delle esigenze dell'Azienda relative alla sicurezza
delle transazioni, programmi e dati particolarmente riservati o critici,  e
delle  esigenze  del  Coordinamento  Nazionale  RSA  per un utilizzo minimo
dell'accesso  individuale  rispetto  ai  volumi  di  traffico  reale  delle
transazioni,  vengono qui di seguito concordati e riportati nell'allegato A
i programmi, le transazioni e i dati particolarmente  riservati  o  critici
per  la  tutela  delle  informazioni relative al personale ed al patrimonio
aziendale e per i quali e consentito l'accesso individuale ai dati  gestiti
elettronicamente.

L'accesso  ai  programmi,  transazioni  e dati avviene normalmente mediante
codici di gruppo, fatti salvi i casi concordati per accesso  individuale  e
di cui al paragrafo precedente.

L'utilizzo  del  codice individuale dovra' essere limitato all'accesso alle
transazioni con accesso individuale.

Eventuali codici ad accesso misto,  la  cui opportunita' puo'  derivare  da
specifiche  situazioni  operative  non  risolvibili con altri mezzi saranno
concordati  tra  Direzione  Aziendale  e  Coordinamento  Nazionale  RSA   e
riportate nell'allegato C.

Tali  codici  ad accesso misto costituiscono una soluzione transitoria e da
considerarsi  valida solo per il periodo di tempo  necessario alla Societa'
per risolvere con altri mezzi le esigenze di codici misti.
Tale  periodo  di  tempo   e stimato dall'azienda in 18 mesi dalla data del
presente  documento  integrativo;  a  12  mesi  dalla  data  del   presente
documento   integrativo sara'  effettuato  un  incontro  tra  la  Direzione
Aziendale e il Coordinamento Nazionale  RSA  per  verificare  il  grado  di
riduzione dell'accesso misto e le problematiche connesse.

Si   conferma,   ad   interpretazione    dell'accordo   del   23/2/82,  che
raggruppamenti  di lavoratori  che usano  codici di gruppo  coincidono  con
reparti  della  Azienda.   Nei casi in cui il numero dei lavoratori addetti
sia ridotto, l'Azienda  provvedera' a  mantenere,  compatibilmente  con  le
esigenze  derivanti  dalle situazioni operative, il numero dei componenti i
gruppi al di sopra del limite minimo previsto dall'accordo del 23/2/82.

Per ogni  gruppo  la Societa',  semestralmente,  fornira' il  numero  degli
addetti ed il loro reparto/reparti di appartenenza.

Le  applicazioni/transazioni,  per  i quali si opera con accesso di gruppo
sono elencate nell'allegato B i cui aggiornamenti  saranno  trimestralmente
comunicati al Coordinamento Nazionale RSA.

Negli  allegati  A  e  B  sara' riportata una sintetica descrizione di ogni
applicazione.

Applicazioni/transazioni, per i quali  e' previsto  l'accesso  individuale,
che   modifichino   la   situazione   riportata   nell'allegato  A  saranno
concordati, prima di essere  resi  operativi,  tra  Direzione  Aziendale  e
Coordinamento Nazionale RSA e faranno parte di successivi allegati.
La   Societa'  fornira' su  base  trimestrale  la  statistica  d'uso  delle
transazioni attive, riportante, per transazione, ;l numero  degli  addetti,
il   numero   dei  gruppi  abilitati,  ed  il  numero  delle  utilizzazioni
effettuate  con  il  tempo  complessivo  di  CPU  (CPU  time)  e  il  tempo
complessivo di esecuzione (elapsed time).

Tale statistica conterra' anche i due gruppi di totali parziali relativi al
complesso delle transazioni con accesso individuale e delle transazioni  di
gruppo .

Su  richiesta  alla  Direzione  Aziendale  ed  in presenza di un incaricato
della Societa' il Coordinamento Nazionale  RSA  potra',  agli  effetti  del
presente   accordo,   controllare  in  qualsiasi  momento  lo  stato  delle
procedure, del programmi e delle transazioni/applicazioni.

Su richiesta  alla  Direzione  Aziendale  il  Coordinamento  Nazionale  RSA
potra',  agli  effetti  del  presente  accordo,  procedere  a  verifiche  a
campione, in tali occasioni al Coordinamento Nazionale RSA saranno  fornite
le  informazioni, gia'  previste  a livello trimestrale, relativamente alla
situazione di chiusura del mese precedente; inoltre sara' fornito il numero
degli  addetti  abilitati,  per  transazione  scelta a campione, ed in quel
momento esistenti.

Le parti si impegnano, su richiesta di una di esse ed a partire da  3  anni
dalla  data  del  presente documento integrativo, ad esami dell'accordo del
23/2/82 e del presente documento integrativo con allegati  e,  in  caso  di
modifiche   proposte,   verificarne  la fattibilita'  per  giungere  ad  un
eventuale nuovo accordo.

la Direzione Aziendale                   per il Coordinamento Nazionale RSA

                              LETTERA ALLEGATA

                                           A :  Coordinamento Nazionale RSA
                                                c/o A.Riboni

Segrate, 2 ottobre 1985

Oggetto : Accordo Aziendale 23/2/1982.

Con  riferimento a  quanto indicato  nel documento  integrativo all'accordo
aziendale in oggetto, e al fine di soddisfare l'esigenza di concordare con-
tenuti dell'allegato A e C per analoghe future esigenze connesse a modifica
zioni degli stessi allegati A e C si conviene quanto segue.

L'esame delle applicazioni/transazioni e dati preliminare alla stipulazione
del sopra citato  documento  integrativo,  sara' condotto congiuntamente da
persone, Rappresentanti Sindacali Aziendali, designate dal Coordinamento Na
zionale RSA e da persone designate dalla direzione aziendale.

I luoghi degli incontri potranno essere Vimercate, per le esigenze connesse
alla Direzione Operazioni Tecniche, e Segrate.

Le  spese  sostenute  per  la  partecipazione agli incontri richiesti dalla
Societa' saranno rimborsate, secondo  la  prassi  aziendale  vigente,  alle
persone  designate  dal  Coordinamento  Nazionale  RSA  (ed  in  numero non
superiore a quattro per ogni incontro).

E' consentito per queste  stesse  persone  essere  presenti,  con  permessi
sindacali  retribuiti  fuori  monte  ore, nella sede di incontro stabilita,
anche nelle giornate precedente e seguente quella dell'incontro stesso  con
l'azienda.

                                                       C.Negrin
                                             Direttore  Relazioni Sindacali