VERBALE ACCORDO 7/1/1987 [Cassa di Previdenza]
[Il presente accordo e' stato parzialmente superato dall'accordo del 12/12/2005]
Tra la direzione della IBM ITALIA rappresentata dai sigg. R. Apicella,
O. De Grenet e F. Tenucci ed il Coordinamento Nazionale delle Rappresen
tanze sindacali aziendali della IBM ITALIA
si conviene e stipula quanto segue:
1) Per la realizzazione dei trattamenti previdenziali verra' costituita
entro il 27 febbraio 1987, una cassa di Previdenza di tutti i Dipen-
denti che sara' denominata "Cassa di Previdenza Dipendenti IBM", (di
seguito "Cassa") il cui statuto e regolamento sono allegati al
presente accordo sub punto 1 e 2 per farne parte integrante a tutti
gli effetti.
2) La Cassa percepira' contributi in egual misura da dipendente e da
IBM, a decorrere dal compimento del decimo anno di anzianita' in IBM
e fino alla prima tra le seguenti date:
a) quella in cui cessera' il rapporto di lavoro del dipendente con
la IBM
b) quella in cui il dipendente compira' il sessantesimo anno di
eta'.
Il Dipendente ha tuttavia la facolta' di iscriversi alla Cassa e ini
ziare la contribuzione a proprio carico anche prima del decimo anno
di anzianita' e piu' precisamente:
- entro il 31 marzo 1987 per il personale in servizio;
- entro il mese successivo a quello di fine del periodo di prova per
i nuovi assunti;
- entro i tre mesi successivi a quello in cui la retribuzione su ba-
se annua supera il tetto pensionabile INPS in vigore in tale data
(che per il 1987 e' di Lit. 36.787.000).
L'iscrizione alla Cassa avviene su base volontaria; tuttavia i dipen
denti, una volta iscritti alla Cassa, non potranno recedere dalla
stessa per tutte la durata del loro. rapporto di lavoro con la IBM.
Pertanto, tali dipendenti rimarranno obbligati alla contribuzione
per tutta la durata del loro rapporto di lavoro con la IBM, incluso
il periodo successivo al compimento del sessantesimo anno di eta'.
Qualora il Dipendente iscritto alla Cassa venisse nominato
dirigente, la sua posizione individuale verra' trasferita alla analo
ga "Cassa di Previdenza Dirigenti IBM" con la quale continuera' il
rapporto.
3) I Dipendenti iscritti alla Cassa verseranno il contributo, cui sono
obbligati, contestualmente alla erogazione della retribuzione mensi-
le. L'importo di detto contributo sara' determinato come segue:
- il 2% sulla intera retribuzione
- il 5% sulla parte di retribuzione eccedente il tetto pensionabile
INPS in vigore alla data.
Il contributo di cui al presente articolo. non potra' comunque ecce-
dere il 5% della retribuzione lorda corrisposta al dipendente in cia
scun mese.
Ai fini del presente accordo, per retribuzione si intende la somma
delle seguenti competenze mensili lorde:competenze conglobate, aumen
ti periodici di anzianita' (scatti), complemento scatti, terzo ele-
mento, contingenza, elem. retr. 7 cat. e da quant'altro dovesse esse
re previsto dalle future contrattazioni collettive nazionali; per il
personale ad incentivo si considera inoltre la competenza compenso
variabile (c.d. "base di calcolo").
Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione.
Il contributo di pari importo a carico della IBM ha natura
retributiva ed e' comprensivo di tutti gli effetti sugli istituti
contrattuali e di Legge che si intendono contestualmente corrispo-
sti.
Conseguentemente, fatto salvo l'obbligo contributivo sia dell'azien
da sia del dipendente, restano a carico di quest'ultimo anche gli o-
neri contributivi sulla quota versata dall'azienda.
La IBM si obbliga altresi' ad assumere a proprio carico tutte le spe
se di gestione amministrativa della Cassa.
Le parti sospenderanno il versamento delle rispettive contribuzioni
in costanza di rapporto di lavoro soltanto in caso di sospensione
della retribuzione per qualunque causa, e limitatamente alla durata
della stessa.
Le contribuzioni di cui al presente articolo copriranno i premi rela
tivi alle posizioni assicurative di cui al successivo art. 4.
Le parti convengono che qualora norme di legge o disposizioni di con
tratti collettivi dovessero, rendere obbligatorio a carico dei dato-
ri di lavoro e/o dei lavoratori dipendenti il versamento di contribu
ti per le finalita' previste nel presente articolo, i rispettivi ob-
blighi di versamento di contributi verranno assorbiti fino a concor-
renza di quelli previsti da tali nuove norme e disposizioni.
NOTA A VERBALE RELATIVA AL PUNTO 3) DEL PRESENTE ACCORDO:
In via eccezionale, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, comma 11
della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'Azienda concedera', su base an-
nuale e secondo la normativa fiscale in atto, al dipendente che ne fac-
cia richiesta, una anticipazione della quota, del Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro maturata nell'anno solare precedente la data della
richiesta.
Tale anticipazione potra' essere richiesta per un importo massimo cor-
rispondente al 2% della retribuzione annuale utile per il calcolo del
contributo al Piano di Risparmio Pensionistico e per un massimo di l0
annualita'.
4) La Cassa istituira', per ciascun Dipendente IBM iscritto, un conto
individuale sul quale saranno accreditate le contribuzioni di cui al
precedente art. 3 e stipulera', con una compagnia di assicurazione
di primaria importanza a livello nazionale, una polizza collettiva
di assicurazione rivalutabile di rendita differita a premio unico,
con controassicurazione, eventualmente reversibile a favore di perso
na designata dal dipendente, nella misura che verra' richiesta dallo
stesso.
Compagnia di assicurazione interessata potra', a sua volta, valutare
l'opportunita' di costituire un pool di compagnie purche' da cio'
non derivi una diseconomia del piano ne' condizioni di polizza meno
favorevoli.
La cassa sara' obbligata per ciascun dipendente iscritto - se questi
al momento in cui lascera' il servizio soddisfera' i requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia,di invalidita' o di anzianita'
(e in quest'ultimo casone presenti domanda) a carico INPS, ed in o-
gni caso se avra' raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta'- alla
corresponsione della rendita vitalizia maturata mediante l'assicura-
zione di cui al precedente paragrafo.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (con esclusione
dei casi di pensionamento),a richiesta del dipendente, l'azienda si
adoperera' sia direttamente che tramite i propri rappresentanti in
seno agli organi statutari, al fine di favorire il trasferimento su
altri fondi dei diritti maturati dal dipendente medesimo o, se del
caso, la prosecuzione volontaria individuale.
Tutto il personale aderente al piano verra' informato, con cadenza
annuale in merito alla propria situazione individuale relativa alle
prestazioni del piano stesso.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa verra' informato circa
gli investimenti ed i rendimenti della Gestione Speciale assicura-
tiva.
5) Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sara' composto da 5 mem-
bri di Cui 3 eletti dai Dipendenti fra tutti gli iscritti alla Cassa
e 2 nominati dalla IBM. La Cassa avra' altresi' un Collegio dei revi
sori dei Conti che sara' composto da 3 membri di cui 2 eletti dai Di
pendenti ed 1 nominato dalla IBM.
6) ai fini di una razionale organizzazione della materia previdenziale
ed assistenziale concernente i dipendenti, le parti concordano altre
si' che la Cassa avra' anche il compito di provvedere affinche' ven-
gano erogate tutte le prestazioni assicurative descritte nel documen
to "Programmi Assicurativi IBM" allegato sub 3 al presente accordo
per farne parte integrante.
Pertanto i Dipendenti IBM iscritti alla Cassa a tali fini si obbliga
no a corrispondere alla stessa un contributo pari allo 0.15 % della
propria retribuzione e la IBM si obbliga a corrispondere alla Cassa
ogni altro contributo necessario agli effetti delle prestazioni con-
cordate.
7) Le parti concordano altresi' che a seguito della introduzione del
nuovo piano di risparmio pensionistico, il premio di fedelta' IBM
restera' in vigore unicamente per il personale gia' dipendente alla
data di sottoscrizione del presente accordo. Contemporaneamente tale
premio non sara' corrisposto a tutti coloro che saranno assunti suc-
cessivamente alla suddetta data.
8) Ferme le modalita' ed i tempi di adesione indicati nei punti prece-
denti, si concorda che il piano di risparmio pensionistico decorre-
ra' dal 1 giugno 1987 mentre i programmi assicurativi decorreranno
dal 1 maggio 1987.
9) Le parti concordano, infine, di reincontrarsi per una verifica com-
plessiva del presente accordo a 3 anni data dalla sua firma.
Letto, confermato e sottoscritto
p IBM ITALIA Milano, 8 gennaio 1987
per il Coordinamento nazionale
della RSA IBM ITALIA SPA