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VERBALE ACCORDO 7/1/1987 [Cassa di Previdenza]

[Il presente accordo e' stato parzialmente superato dall'accordo del 12/12/2005]

Originale in formato Adobe Acrobat


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza



    Tra la direzione  della IBM ITALIA rappresentata dai sigg. R. Apicella,
    O. De Grenet e F. Tenucci ed il Coordinamento Nazionale delle Rappresen
    tanze sindacali aziendali della IBM ITALIA

    si conviene e stipula quanto segue:

    1) Per la realizzazione dei trattamenti previdenziali verra' costituita
       entro il 27 febbraio 1987, una cassa di Previdenza di tutti i Dipen-
       denti che sara' denominata "Cassa di Previdenza Dipendenti IBM", (di
       seguito "Cassa")  il  cui  statuto  e  regolamento  sono allegati al
       presente accordo sub punto 1 e 2  per farne parte integrante a tutti
       gli effetti.

    2) La Cassa percepira' contributi in egual misura da  dipendente  e  da
       IBM, a decorrere dal compimento del decimo anno di anzianita' in IBM
       e fino alla prima tra le seguenti date:
       a) quella  in  cui cessera' il rapporto di lavoro del dipendente con
       la IBM
       b) quella in cui il dipendente  compira'  il  sessantesimo  anno  di
       eta'.
       Il Dipendente ha tuttavia la facolta' di iscriversi alla Cassa e ini
       ziare la contribuzione a proprio carico anche prima  del decimo anno
       di anzianita' e piu' precisamente:
       - entro il 31 marzo 1987 per il personale in servizio;
       - entro il mese successivo a quello di fine del periodo di prova per
         i nuovi assunti;
       - entro i tre mesi successivi a quello in cui la retribuzione su ba-
         se annua  supera il tetto pensionabile INPS in vigore in tale data
         (che per il 1987 e' di Lit. 36.787.000).
       L'iscrizione alla Cassa avviene su base volontaria; tuttavia i dipen
       denti, una volta iscritti alla Cassa,  non  potranno  recedere dalla
       stessa per tutte la durata del loro. rapporto di lavoro  con la IBM.
       Pertanto, tali  dipendenti  rimarranno  obbligati alla contribuzione
       per tutta la durata del loro rapporto  di lavoro con la IBM, incluso
       il periodo successivo al compimento del sessantesimo  anno  di eta'.
       Qualora il   Dipendente   iscritto   alla   Cassa  venisse  nominato
       dirigente, la sua posizione individuale verra' trasferita alla analo
       ga "Cassa di Previdenza Dirigenti  IBM"  con la quale continuera' il
       rapporto.

    3) I Dipendenti iscritti alla Cassa verseranno il contributo,  cui sono
       obbligati, contestualmente alla erogazione della retribuzione mensi-
       le. L'importo di detto contributo sara' determinato come segue:
       - il 2% sulla intera retribuzione
       - il  5% sulla parte di retribuzione eccedente il tetto pensionabile
       INPS in vigore alla data.
       Il contributo di cui al presente articolo. non potra' comunque ecce-
       dere il 5% della retribuzione lorda corrisposta al dipendente in cia
       scun mese.
       Ai fini del presente accordo, per  retribuzione  si intende la somma
       delle seguenti competenze mensili lorde:competenze conglobate, aumen
       ti periodici di anzianita' (scatti), complemento scatti,  terzo ele-
       mento, contingenza, elem. retr. 7 cat. e da quant'altro dovesse esse
       re previsto dalle future contrattazioni collettive nazionali; per il
       personale ad  incentivo  si considera inoltre la competenza compenso
       variabile (c.d. "base di calcolo").
       Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione.
       Il contributo  di  pari  importo   a  carico  della  IBM  ha  natura
       retributiva ed  e' comprensivo di tutti gli effetti  sugli  istituti
       contrattuali e  di  Legge che si intendono contestualmente corrispo-
       sti.
       Conseguentemente, fatto salvo l'obbligo  contributivo sia dell'azien
       da sia del dipendente, restano a carico di quest'ultimo anche gli o-
       neri contributivi sulla quota versata dall'azienda.
       La IBM si obbliga altresi' ad assumere a proprio carico tutte le spe
       se di gestione amministrativa della Cassa.
       Le parti sospenderanno il versamento delle rispettive  contribuzioni
       in costanza  di  rapporto  di lavoro soltanto in caso di sospensione
       della retribuzione per qualunque  causa, e limitatamente alla durata
       della stessa.
       Le contribuzioni di cui al presente articolo copriranno i premi rela
       tivi alle posizioni assicurative di cui al successivo art. 4.
       Le parti convengono che qualora norme di legge o disposizioni di con
       tratti collettivi dovessero, rendere obbligatorio a carico dei dato-
       ri di lavoro e/o dei lavoratori dipendenti il versamento di contribu
       ti per le finalita' previste nel presente articolo, i rispettivi ob-
       blighi di versamento di contributi verranno assorbiti fino a concor-
       renza di quelli previsti da tali nuove norme e disposizioni.

    NOTA A VERBALE RELATIVA AL PUNTO 3) DEL PRESENTE ACCORDO:
    In via eccezionale, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, comma 11
    della legge 29 maggio 1982, n.  297, l'Azienda concedera',  su base an-
    nuale e secondo la normativa fiscale in atto, al dipendente che ne fac-
    cia richiesta, una  anticipazione  della quota, del Trattamento di Fine
    Rapporto di lavoro maturata nell'anno  solare  precedente la data della
    richiesta.
    Tale anticipazione potra' essere richiesta per un importo  massimo cor-
    rispondente al 2%  della  retribuzione annuale utile per il calcolo del
    contributo al Piano di Risparmio Pensionistico  e  per un massimo di l0
    annualita'.

    4) La Cassa istituira', per ciascun Dipendente IBM iscritto,  un  conto
       individuale sul quale saranno accreditate le contribuzioni di cui al
       precedente art.  3  e stipulera', con una compagnia di assicurazione
       di primaria importanza a livello  nazionale,  una polizza collettiva
       di assicurazione rivalutabile di rendita differita  a  premio unico,
       con controassicurazione, eventualmente reversibile a favore di perso
       na designata dal dipendente, nella misura che verra' richiesta dallo
       stesso.
       Compagnia di assicurazione interessata potra', a sua volta, valutare
       l'opportunita' di  costituire  un  pool di compagnie purche' da cio'
       non derivi una diseconomia del piano  ne' condizioni di polizza meno
       favorevoli.

       La cassa sara' obbligata per ciascun dipendente iscritto - se questi
       al momento in cui lascera' il servizio soddisfera'  i  requisiti per
       il diritto alla pensione di vecchiaia,di invalidita' o di anzianita'
       (e in  quest'ultimo casone presenti domanda) a carico INPS, ed in o-
       gni caso se avra' raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta'- alla
       corresponsione della rendita vitalizia maturata mediante l'assicura-
       zione di cui al precedente paragrafo.

       All'atto della risoluzione del rapporto  di  lavoro  (con esclusione
       dei casi di pensionamento),a richiesta del dipendente,  l'azienda si
       adoperera' sia  direttamente  che tramite i propri rappresentanti in
       seno agli organi statutari, al fine  di favorire il trasferimento su
       altri fondi dei diritti maturati dal dipendente medesimo  o,  se del
       caso, la prosecuzione volontaria individuale.

       Tutto il  personale  aderente al piano verra' informato, con cadenza
       annuale  in merito alla propria situazione individuale relativa alle
       prestazioni del piano stesso.
       Il Consiglio  di  amministrazione della Cassa verra' informato circa
       gli investimenti ed i rendimenti  della  Gestione Speciale assicura-
       tiva.

    5) Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sara' composto da 5 mem-
       bri di Cui 3 eletti dai Dipendenti fra tutti gli iscritti alla Cassa
       e 2 nominati dalla IBM. La Cassa avra' altresi' un Collegio dei revi
       sori dei Conti che sara' composto da 3 membri di cui 2 eletti dai Di
       pendenti ed 1 nominato dalla IBM.

    6) ai fini di una razionale organizzazione della materia  previdenziale
       ed assistenziale concernente i dipendenti, le parti concordano altre
       si' che la Cassa avra' anche il compito di provvedere affinche' ven-
       gano erogate tutte le prestazioni assicurative descritte nel documen
       to "Programmi  Assicurativi  IBM" allegato sub 3 al presente accordo
       per farne parte integrante.

       Pertanto i Dipendenti IBM iscritti alla Cassa a tali fini si obbliga
       no a corrispondere alla stessa un  contributo pari allo 0.15 % della
       propria retribuzione e la IBM si obbliga a corrispondere  alla Cassa
       ogni altro contributo necessario agli effetti delle prestazioni con-
       cordate.

    7) Le parti  concordano  altresi'  che a seguito della introduzione del
       nuovo piano di risparmio pensionistico,  il  premio  di fedelta' IBM
       restera' in vigore unicamente per il personale gia'  dipendente alla
       data di sottoscrizione del presente accordo. Contemporaneamente tale
       premio non sara' corrisposto a tutti coloro che saranno assunti suc-
       cessivamente alla suddetta data.

    8) Ferme le  modalita' ed i tempi di adesione indicati nei punti prece-
       denti, si concorda che il piano di  risparmio pensionistico decorre-
       ra' dal  1 giugno 1987 mentre i programmi assicurativi  decorreranno
       dal 1 maggio 1987.

    9) Le parti  concordano, infine, di reincontrarsi per una verifica com-
       plessiva del presente accordo a 3 anni data dalla sua firma.

    Letto, confermato e sottoscritto

    p IBM ITALIA                                   Milano, 8 gennaio 1987

    per il Coordinamento nazionale
    della RSA IBM ITALIA SPA