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Da: Da: Orario di lavoro, Retribuzione e cedolino stipendio

VERBALE 21/3/1991 Segrate

    Tra la Direzione della IBM SEMEA S.r.L. e la rappresentanza Sinda-
    cale aziendale IBM di Milano, Segrate e Basiano

    - tenuto conto  che  l'azienda,  nell'ambito delle opportunita' di
    mercato e dello sviluppo e applicazione delle tecnologie informati
    che in attivita' di settori diversificati, operanti in ambiti ter-
    ritoriali internazionali e con presenza operativa costante nel tem
    po, ha inteso ed intende rispettare i principi insiti nelle norma-
    tive del vigente CCNLM e degli accordi aziendali in materia di la-
    voro straordinario,
    e
    - tenuto conto che la Rappresentanza  Sindacale  aziendale  IBM di
    Milano, Segrate e Basiano, pur percependo le necessita'  aziendali
    in riferimento al mercato e alla sua operativita' oltre che al suo
    mutato assetto tecnologico e organizzativo, intende essere messo a
    conoscenza e, in sostanza, esercitare quanto previsto dalla norma-
    tiva del Contratto Collettivo Nazionale di categoria in materia di
    lavoro, straordinario
    al fine di armonizzare detta normativa di contratto collettivo na-
    zionale con la  realta' operativa dell'Azienda, si conviene quanto
    segue :

    1.   L'azienda fornira' alla RSA, su base mensile, quale preventi-
    va informazione le previsioni complessive  di  massima di utilizzo
    di straordinario a  livello  di grossi reparti/funzioni  inclusive
    dello straordinario nella giornata di sabato.

    2.   Le parti  intendono  dare  adempimento a quanto previsto, dal
    CCNL in merito, alla contrattazione del lavoro straordinario, nel-
    la giornata del sabato oltre che con quanto convenuto al preceden-
    te punto 1 del presente accordo anche attraverso le seguenti moda-
    lita':

    -    pagamento  della  sola maggiorazione del 65% per le ore effet
         tivamente  prestate in straordinario  al sabato nonche' della
         retribuzione corrispondente alla meta' delle ore suddette;
    -    fruizione di un recupero retribuito  entro  3 mesi dalla data
         dell'effettuazione pari  alla meta' delle ore  effettivamente
         prestate di sabato.

    Tale fruizione avverra'  o su base frazionata o accumulando le ore
    nei 3 mesi successivi.
    Eventuali frazioni oltre le 4/8 ore risultanti al termine del tri-
    mestre di interesse, potranno essere recuperate nel seguente modo:

    - se inferiori alle 3 ore potranno  slittare per accumulo negli ul
      teriori 3 mesi ;
    - se superiori alle 3 ore, saranno arrotondate alle 4 ore.
    - informazione trimestrale, a consuntivo, per reparto  di  1 linea
    dello, straordinario, prestato  al sabato e del recupero effettua-
    to.

    Le ore recuperate, secondo le modalita'  sopra descritte, a fronte
    dello straordinario, effettuato  al sabato non saranno conteggiate
    ai fini dei limiti previsti  dalla normativa contrattuale in vigo-
    re.
    In considerazione della peculiarita'  delle  attivita'  svolte dal
    Servizio Clienti, le parti potranno, concordare il superamento del
    limite contrattuale annuale  in  materia di lavoro  straordinario,
    fino ad un massimo di 60 ore.

    3.   L'azienda fornira', su base trimestrale, oltre quanto indica-
    to al precedente punto 2  e relativo allo straordinario al sabato,
    il consuntivo trimestrale  delle  ore di lavoro straordinario com-
    plessivo disaggregato per reparti  di  l linea. L'azienda, su base
    annuale, fornira', per funzione, informazioni relative ad eventua-
    li fenomeni di  straordinario non in linea con le  previsioni  del
    CCNLM relative al limite annuale di straordinario e con quanto pre
    visto dal presente accordo.

    4.   Con quanto sopra detto, le parti riconoscono  aver dato adem-
    pimento alle norme del CCNL vigente per la parte attinente alla in
    formazione e contrattazione  preventiva del lavoro straordinario.

    5.   Per quanto in questa sede  non espressamente menzionato, ven-
    gono qui richiamati e confermati i contenuti degli accordi azienda
    li del 17/7/85 e 16/11/79, mentre si intende integralmente sosti-
    tuito il punto 11 dell'accordo aziendale del 26/6/74.

    6.   Tenendo conto delle implicazioni  di carattere organizzativo/
    amministrativo/gestionale, il presente accordo avra'  applicazione
    a partire dal l/9/91.

    Per la RSA MI/SEG/BAS                     la IBM Semea