Da: Orario di Lavoro
[Turno di reperibilita' a Milano]
In relazione all'incontro svoltosi il 15 aprile tra la Direzione Relazioni Industriali
e la Rappresentanza Sindacale Aziendale di Milano, viste le necessità della Società di
garantire il servizio rete anche nelle giornate festive ed in
domenica
motivate dalla connotazione internazionale delle prestazioni fornite dal centro, connotazione che
comporta la fornitura di servizi indispensabili anche ad utenti di paesi stranieri con un calendario
diverso da quello italiano e ad enti impegnati su
attività
continuative, si concorda quanto segue:
- introduzione di un turno di reperibilità;
- la disponibilità delle persone al suddetto turno di reperibilità,
sarà su base consensuale.
Il turno di reperibilità avrà frequenza inferiore alle 5 settimane e comunque i turni di reperibilità individuali non dovranno superare il totale di 5 turni all'anno per dipendente.
La durata del turno sarà, normalmente, dalle 18 del sabato alle 6 del lunedì successivo.
Il personale in turno è richiesto di rispondere alle chiamate ed intervenire entro un ora dalle stesse. Al personale in turno verrà fornito dalla IBM a titolo di comodato, un telefono cellulare e, in futuro, un PC portatile con modem.
Esclusivamente a fronte delle modalità operative sopra descritte, viene istituita una indennità di reperibilità pari a 10 ore di retribuzione di fatto percepita, che verrà comunque erogata.
Le prestazioni in caso di intervento che richieda lo spostamento presso la sede di lavoro, avranno il trattamento sotto indicato:
- un ammontare di 3 ore di retribuzione di fatto percepita (erogabile comunque una sola volta durante il turno di reperibilità);
- rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti casa - sede di lavoro e ritorno, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- retribuzione relativa al tempo impiegato per effettuare l'intervento, compreso il tempo di viaggio, maggiorata come segue:
- le prestazioni in giornata di domenica (sia in orario diurno che notturno) daranno, inoltre, luogo ad un riposo compensativo retribuito commisurato alle ore prestate con arrotondamento alla mezza giornata.
Eventuali eccezioni relative alla durata del turno, ferma restando la consensualità, saranno oggetto di comunicazione alle R.S.A.. L'indennità relativa sarà proporzionalmente dimensionata.
Rimane inteso che, in caso di trasferimento del centro rete ad altra sede o in caso di manutenzione programmata per la sede di Segrate, tutte le clausole suddette si riferiranno alla diversa sede.
A sei mesi dal presente accordo, le parti potranno incontrarsi per verifica ed eventuale revisione.
Segrate, 15 aprile 1992.
per la direzione Isabella Bogni
per la R.S.A.
Alfio Riboni