Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Retribuzione; Orario di lavoro; Assistenza e previdenza; Governo e Parlamento italiani; Politica aziendale e risultati economici

VERBALE DI ACCORDO 17/12/1993 Roma parte A

[mobilità, pensionamento, contratti di solidarietà, part-time, TFR, festività, staordinari e turni, programmi assicurativi]

Originale in formato Adobe Acrobat

Vedere anche: Parte B, Parte C


    In data 17 dicembre 1993 al Ministero del Lavoro e della previdenza So-
    ciale, con la mediazione del direttore Generale Dott. Giuseppe Cacopar-
    di, assistito dalla D.ssa Matilde Mancini si e' tenuta una riunione per
    l'esame della situazione della societa' IBM SEMEA S.p.A.

    Hanno partecipato:
    per l'AssoLombarda: Elio Minicone e Luigi Arienti
    per la IBM SEMEA  : Oderisio De Grenet, Franco Pozzi e Luigi Bagordo
    per la FIM-CISL   : Vito Milano
    per la FIOM-CGIL  : Maurizio Canepari
    per la UILM-UIL   : Angelo Goldmann
    per il Coord. RSA :

    Premesso che:
    a) la societa' ha dettagliatamente illustrato alle OOSSLL, gia' a parti
    re dal maggio '93 e nel corso di numerosi incontri successivi, le nuove
    condizioni verificatesi nel  mercato dell'informatica sia a livello in-
    ternazionale che nazionale;
    b) il conseguente ridimensionamento  delle  attivita' aziendali ha reso
    urgente l'assunzione di iniziative al fine di contenere, per quanto pos
    sibile, le inevitabili ricadute negative che hanno colpito la Societa';
    c) in questo contesto la Societa' ha operato, gia' a partire  dal 1991,
    per ottenere una  significativa  riduzione  di personale che si rendeva
    esuberante , sia con iniziative e programmi di uscite incentivate a to-
    tale carico della stessa, sia con iniziative  industriali  e societarie
    finalizzate al mantenimento dell'occupazione, che hanno complessivamen-
    te coinvolto circa 2.300 unita';
    d) e' stata ampiamente illustrata alle OO.SS. la inadeguatezza  di tali
    strumenti tradizionalmente utilizzati al fine di perseguire l'obiettivo
    di un ulteriore inevitabile ridimensionamento dell'organico, quantifica
    to per il 1993 il 1.500 unita';
    e) con lettera  raccomandata  del 4.10.1993, prot. n. 4293, indirizzata
    alle OO.SS. interessate per competenza sul territorio nazionale, l'Asso
    Lombarda ha attivato, in nome e per  conto  della propria associata IBM
    SEMEA S.p.A., la procedura di riduzione del personale  ex  art.  24, L.
    223/91, per il   licenziamento  e  la conseguente messa in mobilita' di
    660 dipendenti strutturalmente esuberanti,  al fine di adeguare gli or-
    ganici dell'azienda  alle mutate esigenze del mercato dell'informatica;
    f) nel corso  di tale procedura e dei numerosi incontri svoltisi presso
    la sede dell'AssoLombarda sono stati ampiamente illustrati ed esaminati
    i motivi che hanno determinato in vari  settori organizzativi della So-
    cieta' le eccedenze di cui sopra e le possibilita' di evitare l'integra
    le attuazione del piano di mobilita';
    g) le OO.SS. hanno invitato l'azienda, proponendo soluzioni  alternati-
    ve, a recedere dalla decisione di attuare soluzioni traumatiche, mirate
    alla definizione del problema delle suddette eccedenze di personale;
    h) l'Azienda ha attentamente esaminato le possibilita' di accedere par-
    zialmente alle istanze delle OO.SS. in considerazione delle conseguenze
    sul piano sociale  che nell'ambito dei territori interessati tali solu-
    zioni avrebbero comportato, valutando, quindi, le condizioni necessarie
    per la loro fattibilita' ed individuandole  in  una  serie  di incisive
    azioni organizzative, accompagnate da una consistente  riduzione effet-
    tiva dei costi,  realizzata  anche  attraverso  il ridimensionamento di
    alcuni trattamenti economici aziendalmente in uso da tempo;
    i) nel frattempo si sono registrate  soluzioni consensuali del rapporto
    di lavoro attraverso programmi di dimissioni incentivate opportunamente
    pubblicizzati all'interno della societa';

    tutto cio' premesso:

    1 -  le parti individuano quali strumenti idonei per intervenire in mo-
         do non traumatico sulla esuberanza di personale di cui alla lette-
         ra e) della premessa
         - il mancato rimpiazzo del turn-over;
         - la trasformazione, ove tecnicamente ed organizzativamente realiz
           zabile, di rapporti di lavoro da "full-time" a "part-time" anche
           con distribuzione verticale dell'orario di lavoro;
         - la riqualificazione professionale attraverso formazione specifi-
           ca;
         - la  contrazione  temporanea  dell'orario medio di lavoro secondo
           tempi e modalita' di cui al successivo paragrafo 3;
         - la mobilita', di cui alla legge  223/91, secondo le modalita' di
         - cui al successivo paragrafo 2;
         - il contenimento dei costi da perseguire secondo  le modalita' ed
           i tempi di cui al successivo paragrafo 4;

    2 -  in relazione agli strumenti indicati al precedente paragrafo 1, la
         azienda porra'  in  mobilita',  entro  il  31.3.1994,  ai sensi di
         quanto previsto dal combinato  disposto  degli  artt. 4 e 24 della
         Legge 223/91, n. 130 dipendenti, con l'utilizzo,  ricorrendone  le
         condizioni, dei  benefici di cui all'art. 7, commi 6 e 7, L.223/91
         cosi' come modificato e prorogato  dall'art. 6, commi 10 1 10 bis,
         l. 236/93.
         I dipendenti interessati alla mobilita' saranno individuati,  nel-
         l'ambito della totalita' del personale dipendente dalle Operazioni
         Nazionali, fra  coloro che risultino, alla data del licenziamento,
         in possesso dei requisiti per accedere durante il periodo di mobi-
         lita' ed entro il termine dello stesso e, comunque, per un massimo
         di permanenza in mobilita' di 6  anni, al trattamento di pensiona-
         mento di vecchiaia o a quello di anzianita' contributiva  e con un
         minimo contributivo almeno di 20 anni.
         Le parti si danno reciprocamente atto che tale criterio di scelta,
         relativamente all'individuazione dei lavoratori da collocare in mo
         bilita', deve considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo di quel
         li previsti dall'art. 5 L. 223/91.
         Qualora alla data del 31.3.1994 i lavoratori in possesso dei requi-
         siti di cui sopra dovessero risultare in numero inferiore a 130 le
         parti si reincontreranno entro il 15/4/94 al fine di ricercare ade
         guate soluzioni consensuali alla esuberanza di personale ancora in
         essere;

    3 -  sempre in relazione a quanto concordato nel precedente paragrafo 1
         l'azienda, con decorrenza 1 febbraio 1994 disporra' una contrazio-
         ne dell'orario  contrattuale di lavoro, avendone verificato la mo-
         mentanea praticabilita' in considerazione delle specifiche caratte
         ristiche tecniche, organizzative e produttive, per n. 620 lavorato
         ri ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma I, L. 19.12.
         1984, n, 883 e dell'art. 5, commi I, II, III e IV, L. 19.7.1993
         n. 236.
         L'articolazione di tale intervento  per  reparti ed il conseguente
         orario medio settimanale per ciascun dipendente interessato  sara'
         oggetto di  ulteriore  verifica  con le R.S.A. entro il 20.1.1994.
         Tale riduzione, il cui trattamento  economico e normativo sara' in
         tutto conforme al disposto di cui al comma II del gia' citato art.
         1/863, cosi' come successivamente modificato dall'art.  13,  comma
         I, L. 23.7.1991 n. 223 e dell'art. 5, comma IV, L. 19.7.1993,
         n. 236, avra' la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili.
         Per effetto della suindicata riduzione d'orario tutti gli istituti
         contrattuali e  legali saranno riproporzionati alla effettiva pre-
         stazione, eccezion fatta per il T.F.R. per il quale troveranno ap-
         plicazione le disposizioni di cui al comma III dell'art. 1, L. 29.
         5.1982, n. 297 ed al comma V dell'art.  1,  L. 19.12.1984, n. 863.
         Qualora dovessero verificarsi temporanee esigenze di maggior lavo-
         ro, l'azienda dara' preventiva informazione alle R.S.A. ed ai lavo
         ratori interessati  del  nuovo  maggior orario nonche' del periodo
         per il quale lo stesso si protrarra'.
         Nell'occasione saranno forniti  a  consuntivo i dati relativi alla
         contrazione dell'orario di lavoro fin li' effettuata.
         Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 1994  per valutare
         gli effetti che la sperimentazione posta in atto avra' eventualmen
         te prodotto.

    4 -  per  quanto concerne le azioni tese a conseguire una reale diminu-
         zione di costi aziendali, si e' altresi' convenuto tra le parti di
         intervenire al fine di ridimensionare o adeguare una serie di trat
         tamenti economici/normativi aziendalmente in atto.
         In tale ambito si concordano le modifiche di seguito specificate:

    MENSA
    -----
    Il contributo del dipendente per ogni  pasto  consumato presso mense a-
    ziendali o ristoranti convenzionati, sara' elevato a Lit. 2.000 con de-
    correnza 1.1.1994.
    Con pari decorrenza non verra' piu' corrisposta l'indennita' sostituti-
    va di mensa (Lit. 280/giorno).

    FESTIVITA'
    ----------
    Al 31.12.1993 cessera' la prassi aziendale relativa all'utilizzo ed al-
    le modalita' di retribuzione delle festivita' in giorni non lavorativi.
    La stessa viene modificata come segue:
    -    a partire dall'1.1.1994 le festivita' cadenti in sabato non saran-
         no piu' retribuite.
         Le festivita'  cadenti  in domenica saranno, invece,  disciplinate
         secondo le modalita' previste aziendalmente per i c.d. "cod. 99" e
         saranno di norma collettivamente godute.
         L'eventuale trattamento economico sara' pari a quello aziendalmen-
         te oggi in atto per tale istituto (1/21.66).

    STRAORDINARI E TURNI
    --------------------
    Le parti di  danno  reciprocamente atto che il sovrapporsi nel tempo di
    eterogenei trattamenti relativi agli  straordinari ed ai turni comporta
    la necessita' di  una rivisitazione dei sopracitati istituti  anche  in
    un'ottica di contenimento dei costi complessivi.A tal fine sara' costi-
    tuito un gruppo di lavoro, composto da non piu' di 6 R.S.A. e di 6 rap-
    presentanti della Direzione aziendale,con lo scopo di individuare solu-
    zioni alle problematiche di cui sopra.
    Tale gruppo al  termine dei lavori e comunque entro il 31 gennaio 1994,
    fara' una proposta conclusiva alle parti  contraenti per la definizione
    finale del problema.

    SPESE TELEFONICHE
    -----------------
    A partire da 1 gennaio 1994 si dara' integrale applicazione all'accordo
    aziendale 17/12/1993 che prevede le modalita' e la regolamentazione de-
    gli addebiti ai dipendenti delle telefonate personali  fatte sui luoghi
    di lavoro.

    FONDO INTERNO MUTUALISTICO
    --------------------------
    Allo scopo di pervenire ad un contributo al FIM dall'1.1.1994 di uguale
    valore per l'azienda ed il dipendente, si richiede al Consiglio di Ammi
    nistrazione del FIM  di modificare la formula contributiva nel modo se-
    guente:
    0,975% per la parte di retribuzione, a qualunque titolo percepita, fino
           a Lit. 2.000.000 lorde mensili;
    0,735% per la parte eccedente.
    Lo stesso ammontare  delle  trattenute di cui sopra sara' versato dalla
    Societa'.

    PROGRAMMI ASSICURATIVI
    ----------------------
    A partire dall'1.1.1994 i dipendenti  verseranno,  per la realizzazione
    dei "Programmi Assicurativi IBM", un contributo mensile pari allo 0,45%
    della retribuzione mensile  lorda presa a base del capitale  assicurato
    in caso di morte.
    La trattenuta relativa a tale contribuzione, il cui importo sara' deter-
    minato a gennaio  di  ciascun anno, verra' effettuata con le competenze
    di ciascun mese (13.a inclusa) per tutta la durata del rapporto di lavo
    ro.
    Rimarra' a carico della Societa' ogni ulteriore necessaria contribuzio-
    ne.
    Il personale attualmente iscritto manterra'  la propria iscrizione alle
    condizioni sopra riportate a meno che non faccia pervenire entro il 31.
    1.1994 la comunicazione scritta della propria volonta' di recesso.
    In relazione alla  necessita'  di procedere agli adempimenti  richiesti
    dal Decreto 124/93,  dovra' essere attuata una revisione statutaria del
    FIM al fine di consentire al FIM stesso  di  gestire  tutti i programmi
    aventi finalita' assistenziali, ivi incluse le assicurazioni  per  casi
    di morte ed  invalidita' permanente secondo le modalita' e forme attual
    mente in essere. Eventuali modifiche  dei programmi assicurativi forme-
    ranno oggetto di accordo tra IBM e le R.S.A..

    PIANO DI RISPARMIO PENSIONISTICO
    --------------------------------
    1 -  Il piano di Risparmio Pensionistico attualmente in  atto rimane in-
         alterato in  tutti i suoi riferimenti statutari e di regolamento,
         ad eccezione dello schema contributivo che viene variato, per quan-
         to riguarda il solo aspetto quantitativo, nella misura seguente:
         - 1,5% (invece dell'attuale 2%) sulla intera retribuzione, piu' il
           2,5% (invece dell'attuale 5%)  sulla parte di retribuzione ecce-
           dente il tetto pensionistico INPS in vigore con  un  massimo del
           3,5% (invece dell'attuale 5%).
           Di conseguenza  si  richiede agli Organi statutari competenti di
           dare applicazione alle modifiche di cui sopra con tutti gli atti
           dovuti.
    2 -  In relazione al Decreto legislativo  124/1993, verranno congiunta-
         mente valutati gli aspetti di applicabilita' in IBM,  con partico-
         lare riferimento al personale non piu' coperto dall'attuale piano,
         non appena saranno disponibili i decreti a completamento del prov-
         vedimento citato.

    PREMIO DI PRODUZIONE
    --------------------
    Il Premio di  Produzione  ad  oggi in vigore, a partire dal 1994, fermo
    restando che il MOAA preso a riferimento  per  il calcolo del premio di
    produzione base e' pari al 20,7%, subira' le seguenti modifiche:
    a)   se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il 19,7%  ed  il  21,7%, a
         ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione base;
    b)   se il  MOAA  dell'anno risultera' superiore al 21,7%, il premio di
         produzione base sara' aumentato del 30%;
    c)   se il MOAA dell'anno risultera'  inferiore  al 19,7%, il premio di
         produzione base sara' diminuito del 30%.
    In relazione a tale istituto le parti concordano espressamente che, sem
    pre con decorrenza 1.1.1994, la quota del premio di produzione annuo ec
    cedente l'importo di Lit. 1.500.000 non costituira' base di computo per
    il trattamento di fine rapporto.
    Quanto sopra in applicazione della facolta' demandata alla contrattazio
    ne collettiva dall'art. 1, comma 2, L. 29.5.1982, n. 297.

    5 -  La  FIM, la FIOM e la UILM si impegnano, anche in nome e per conto
         dei propri organismi aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa
         sindacale o giudiziaria ne' a  prestare,  anche indirettamente, la
         propria assistenza ad iniziative di singoli tendenti  a perseguire
         finalita' contrastanti  con quelle definite con il presente accor-
         do.

    6 -  Alla luce dell'attuale situazione  di  fatto e nel presupposto del
         pieno realizzarsi degli strumenti individuati al  paragrafo  1 del
         presente accordo, l'azienda non prevede di ricorrere a tutto il 31
         dicembre 1994  a  procedure di riduzione del personale di cui agli
         artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

    7 -  Con la sottoscrizione del presente  accordo le parti si danno atto
         di aver esperito a tutti gli effetti di legge, compresi  quelli di
         cui all'art. 5, commi IV e V, L223/91, cosi' come modificato dallo
         art. 8, L. 236/93, e per tutte le province interessate, la procedu
         ra di cui agli artt. 4 e 24 della gia' citata Legge 223/91.

    Letto, confermato e sottoscritto.
                              Ministero del Lavoro

    p. ASSOLOMBARDA                                    p. FIM - FIOM - UILM


    p. IBM SEMEA S.p.A.                          p. il Coordinamento R.S.A.

                                   ALLEGATO 1

                           CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
                Ex L. 863 del 19.12.1994 e L. 236 del 19.7.1993

    La contrazione dell'orario  di lavoro di cui al paragrafo 2 di cui allo
    accordo ministeriale del 17.12.1993, sara' applicato alle sotto elenca-
    te unita' organizzative:

    A)   ai dipendenti della GBD - General Business Division - (fatto salvo
         il personale ad incentivo, il personale  assegnato ad agenti ed il
         personale con rapporto di lavoro part.time), per un numero stimato
         di circa 350 unita'.
    B)   Per i dipendenti della Direzione Centrale di Marketing e soluzioni
         per un numero stimato di circa 160 unita'.
    C)   ai dipendenti della direzione Centrale Prodotti e  Sistemi, per un
         numero stimato di circa 110 unita'.

    L'applicazione, per tutte le unita' sopra indicate, comportera' una ri-
    duzione dell'orario di  lavoro pari a 4 ore e 40 centesimi di ora medie
    settimanali con un bilanciamento nell'arco di 10 settimane, con modali-
    ta' che saranno di volta in volta comunicate  relativamente  ai periodi
    di riferimento con un preavviso di 7 giorni ai lavoratori interessati.

    L'azienda, aderendo alle richieste delle OO.SS.LL. anticipera'  mensil-
    mente, salvo buon fine, quanto di competenza dell'INPS verso i dipenden
    ti, i trattamenti  previsti  per l'utilizzo dei contratti di solidarie-
    ta'.