Da:
Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti;
Retribuzione;
Orario di lavoro; Assistenza e previdenza;
Governo e Parlamento italiani;
Politica aziendale e risultati economici
VERBALE DI ACCORDO 17/12/1993 Roma parte A
[mobilità, pensionamento, contratti di solidarietà, part-time, TFR, festività, staordinari e turni, programmi assicurativi]
In data 17 dicembre 1993 al Ministero del Lavoro e della previdenza So-
ciale, con la mediazione del direttore Generale Dott. Giuseppe Cacopar-
di, assistito dalla D.ssa Matilde Mancini si e' tenuta una riunione per
l'esame della situazione della societa' IBM SEMEA S.p.A.
Hanno partecipato:
per l'AssoLombarda: Elio Minicone e Luigi Arienti
per la IBM SEMEA : Oderisio De Grenet, Franco Pozzi e Luigi Bagordo
per la FIM-CISL : Vito Milano
per la FIOM-CGIL : Maurizio Canepari
per la UILM-UIL : Angelo Goldmann
per il Coord. RSA :
Premesso che:
a) la societa' ha dettagliatamente illustrato alle OOSSLL, gia' a parti
re dal maggio '93 e nel corso di numerosi incontri successivi, le nuove
condizioni verificatesi nel mercato dell'informatica sia a livello in-
ternazionale che nazionale;
b) il conseguente ridimensionamento delle attivita' aziendali ha reso
urgente l'assunzione di iniziative al fine di contenere, per quanto pos
sibile, le inevitabili ricadute negative che hanno colpito la Societa';
c) in questo contesto la Societa' ha operato, gia' a partire dal 1991,
per ottenere una significativa riduzione di personale che si rendeva
esuberante , sia con iniziative e programmi di uscite incentivate a to-
tale carico della stessa, sia con iniziative industriali e societarie
finalizzate al mantenimento dell'occupazione, che hanno complessivamen-
te coinvolto circa 2.300 unita';
d) e' stata ampiamente illustrata alle OO.SS. la inadeguatezza di tali
strumenti tradizionalmente utilizzati al fine di perseguire l'obiettivo
di un ulteriore inevitabile ridimensionamento dell'organico, quantifica
to per il 1993 il 1.500 unita';
e) con lettera raccomandata del 4.10.1993, prot. n. 4293, indirizzata
alle OO.SS. interessate per competenza sul territorio nazionale, l'Asso
Lombarda ha attivato, in nome e per conto della propria associata IBM
SEMEA S.p.A., la procedura di riduzione del personale ex art. 24, L.
223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilita' di
660 dipendenti strutturalmente esuberanti, al fine di adeguare gli or-
ganici dell'azienda alle mutate esigenze del mercato dell'informatica;
f) nel corso di tale procedura e dei numerosi incontri svoltisi presso
la sede dell'AssoLombarda sono stati ampiamente illustrati ed esaminati
i motivi che hanno determinato in vari settori organizzativi della So-
cieta' le eccedenze di cui sopra e le possibilita' di evitare l'integra
le attuazione del piano di mobilita';
g) le OO.SS. hanno invitato l'azienda, proponendo soluzioni alternati-
ve, a recedere dalla decisione di attuare soluzioni traumatiche, mirate
alla definizione del problema delle suddette eccedenze di personale;
h) l'Azienda ha attentamente esaminato le possibilita' di accedere par-
zialmente alle istanze delle OO.SS. in considerazione delle conseguenze
sul piano sociale che nell'ambito dei territori interessati tali solu-
zioni avrebbero comportato, valutando, quindi, le condizioni necessarie
per la loro fattibilita' ed individuandole in una serie di incisive
azioni organizzative, accompagnate da una consistente riduzione effet-
tiva dei costi, realizzata anche attraverso il ridimensionamento di
alcuni trattamenti economici aziendalmente in uso da tempo;
i) nel frattempo si sono registrate soluzioni consensuali del rapporto
di lavoro attraverso programmi di dimissioni incentivate opportunamente
pubblicizzati all'interno della societa';
tutto cio' premesso:
1 - le parti individuano quali strumenti idonei per intervenire in mo-
do non traumatico sulla esuberanza di personale di cui alla lette-
ra e) della premessa
- il mancato rimpiazzo del turn-over;
- la trasformazione, ove tecnicamente ed organizzativamente realiz
zabile, di rapporti di lavoro da "full-time" a "part-time" anche
con distribuzione verticale dell'orario di lavoro;
- la riqualificazione professionale attraverso formazione specifi-
ca;
- la contrazione temporanea dell'orario medio di lavoro secondo
tempi e modalita' di cui al successivo paragrafo 3;
- la mobilita', di cui alla legge 223/91, secondo le modalita' di
- cui al successivo paragrafo 2;
- il contenimento dei costi da perseguire secondo le modalita' ed
i tempi di cui al successivo paragrafo 4;
2 - in relazione agli strumenti indicati al precedente paragrafo 1, la
azienda porra' in mobilita', entro il 31.3.1994, ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della
Legge 223/91, n. 130 dipendenti, con l'utilizzo, ricorrendone le
condizioni, dei benefici di cui all'art. 7, commi 6 e 7, L.223/91
cosi' come modificato e prorogato dall'art. 6, commi 10 1 10 bis,
l. 236/93.
I dipendenti interessati alla mobilita' saranno individuati, nel-
l'ambito della totalita' del personale dipendente dalle Operazioni
Nazionali, fra coloro che risultino, alla data del licenziamento,
in possesso dei requisiti per accedere durante il periodo di mobi-
lita' ed entro il termine dello stesso e, comunque, per un massimo
di permanenza in mobilita' di 6 anni, al trattamento di pensiona-
mento di vecchiaia o a quello di anzianita' contributiva e con un
minimo contributivo almeno di 20 anni.
Le parti si danno reciprocamente atto che tale criterio di scelta,
relativamente all'individuazione dei lavoratori da collocare in mo
bilita', deve considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo di quel
li previsti dall'art. 5 L. 223/91.
Qualora alla data del 31.3.1994 i lavoratori in possesso dei requi-
siti di cui sopra dovessero risultare in numero inferiore a 130 le
parti si reincontreranno entro il 15/4/94 al fine di ricercare ade
guate soluzioni consensuali alla esuberanza di personale ancora in
essere;
3 - sempre in relazione a quanto concordato nel precedente paragrafo 1
l'azienda, con decorrenza 1 febbraio 1994 disporra' una contrazio-
ne dell'orario contrattuale di lavoro, avendone verificato la mo-
mentanea praticabilita' in considerazione delle specifiche caratte
ristiche tecniche, organizzative e produttive, per n. 620 lavorato
ri ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma I, L. 19.12.
1984, n, 883 e dell'art. 5, commi I, II, III e IV, L. 19.7.1993
n. 236.
L'articolazione di tale intervento per reparti ed il conseguente
orario medio settimanale per ciascun dipendente interessato sara'
oggetto di ulteriore verifica con le R.S.A. entro il 20.1.1994.
Tale riduzione, il cui trattamento economico e normativo sara' in
tutto conforme al disposto di cui al comma II del gia' citato art.
1/863, cosi' come successivamente modificato dall'art. 13, comma
I, L. 23.7.1991 n. 223 e dell'art. 5, comma IV, L. 19.7.1993,
n. 236, avra' la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili.
Per effetto della suindicata riduzione d'orario tutti gli istituti
contrattuali e legali saranno riproporzionati alla effettiva pre-
stazione, eccezion fatta per il T.F.R. per il quale troveranno ap-
plicazione le disposizioni di cui al comma III dell'art. 1, L. 29.
5.1982, n. 297 ed al comma V dell'art. 1, L. 19.12.1984, n. 863.
Qualora dovessero verificarsi temporanee esigenze di maggior lavo-
ro, l'azienda dara' preventiva informazione alle R.S.A. ed ai lavo
ratori interessati del nuovo maggior orario nonche' del periodo
per il quale lo stesso si protrarra'.
Nell'occasione saranno forniti a consuntivo i dati relativi alla
contrazione dell'orario di lavoro fin li' effettuata.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 1994 per valutare
gli effetti che la sperimentazione posta in atto avra' eventualmen
te prodotto.
4 - per quanto concerne le azioni tese a conseguire una reale diminu-
zione di costi aziendali, si e' altresi' convenuto tra le parti di
intervenire al fine di ridimensionare o adeguare una serie di trat
tamenti economici/normativi aziendalmente in atto.
In tale ambito si concordano le modifiche di seguito specificate:
MENSA
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Il contributo del dipendente per ogni pasto consumato presso mense a-
ziendali o ristoranti convenzionati, sara' elevato a Lit. 2.000 con de-
correnza 1.1.1994.
Con pari decorrenza non verra' piu' corrisposta l'indennita' sostituti-
va di mensa (Lit. 280/giorno).
FESTIVITA'
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Al 31.12.1993 cessera' la prassi aziendale relativa all'utilizzo ed al-
le modalita' di retribuzione delle festivita' in giorni non lavorativi.
La stessa viene modificata come segue:
- a partire dall'1.1.1994 le festivita' cadenti in sabato non saran-
no piu' retribuite.
Le festivita' cadenti in domenica saranno, invece, disciplinate
secondo le modalita' previste aziendalmente per i c.d. "cod. 99" e
saranno di norma collettivamente godute.
L'eventuale trattamento economico sara' pari a quello aziendalmen-
te oggi in atto per tale istituto (1/21.66).
STRAORDINARI E TURNI
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Le parti di danno reciprocamente atto che il sovrapporsi nel tempo di
eterogenei trattamenti relativi agli straordinari ed ai turni comporta
la necessita' di una rivisitazione dei sopracitati istituti anche in
un'ottica di contenimento dei costi complessivi.A tal fine sara' costi-
tuito un gruppo di lavoro, composto da non piu' di 6 R.S.A. e di 6 rap-
presentanti della Direzione aziendale,con lo scopo di individuare solu-
zioni alle problematiche di cui sopra.
Tale gruppo al termine dei lavori e comunque entro il 31 gennaio 1994,
fara' una proposta conclusiva alle parti contraenti per la definizione
finale del problema.
SPESE TELEFONICHE
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A partire da 1 gennaio 1994 si dara' integrale applicazione all'accordo
aziendale 17/12/1993 che prevede le modalita' e la regolamentazione de-
gli addebiti ai dipendenti delle telefonate personali fatte sui luoghi
di lavoro.
FONDO INTERNO MUTUALISTICO
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Allo scopo di pervenire ad un contributo al FIM dall'1.1.1994 di uguale
valore per l'azienda ed il dipendente, si richiede al Consiglio di Ammi
nistrazione del FIM di modificare la formula contributiva nel modo se-
guente:
0,975% per la parte di retribuzione, a qualunque titolo percepita, fino
a Lit. 2.000.000 lorde mensili;
0,735% per la parte eccedente.
Lo stesso ammontare delle trattenute di cui sopra sara' versato dalla
Societa'.
PROGRAMMI ASSICURATIVI
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A partire dall'1.1.1994 i dipendenti verseranno, per la realizzazione
dei "Programmi Assicurativi IBM", un contributo mensile pari allo 0,45%
della retribuzione mensile lorda presa a base del capitale assicurato
in caso di morte.
La trattenuta relativa a tale contribuzione, il cui importo sara' deter-
minato a gennaio di ciascun anno, verra' effettuata con le competenze
di ciascun mese (13.a inclusa) per tutta la durata del rapporto di lavo
ro.
Rimarra' a carico della Societa' ogni ulteriore necessaria contribuzio-
ne.
Il personale attualmente iscritto manterra' la propria iscrizione alle
condizioni sopra riportate a meno che non faccia pervenire entro il 31.
1.1994 la comunicazione scritta della propria volonta' di recesso.
In relazione alla necessita' di procedere agli adempimenti richiesti
dal Decreto 124/93, dovra' essere attuata una revisione statutaria del
FIM al fine di consentire al FIM stesso di gestire tutti i programmi
aventi finalita' assistenziali, ivi incluse le assicurazioni per casi
di morte ed invalidita' permanente secondo le modalita' e forme attual
mente in essere. Eventuali modifiche dei programmi assicurativi forme-
ranno oggetto di accordo tra IBM e le R.S.A..
PIANO DI RISPARMIO PENSIONISTICO
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1 - Il piano di Risparmio Pensionistico attualmente in atto rimane in-
alterato in tutti i suoi riferimenti statutari e di regolamento,
ad eccezione dello schema contributivo che viene variato, per quan-
to riguarda il solo aspetto quantitativo, nella misura seguente:
- 1,5% (invece dell'attuale 2%) sulla intera retribuzione, piu' il
2,5% (invece dell'attuale 5%) sulla parte di retribuzione ecce-
dente il tetto pensionistico INPS in vigore con un massimo del
3,5% (invece dell'attuale 5%).
Di conseguenza si richiede agli Organi statutari competenti di
dare applicazione alle modifiche di cui sopra con tutti gli atti
dovuti.
2 - In relazione al Decreto legislativo 124/1993, verranno congiunta-
mente valutati gli aspetti di applicabilita' in IBM, con partico-
lare riferimento al personale non piu' coperto dall'attuale piano,
non appena saranno disponibili i decreti a completamento del prov-
vedimento citato.
PREMIO DI PRODUZIONE
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Il Premio di Produzione ad oggi in vigore, a partire dal 1994, fermo
restando che il MOAA preso a riferimento per il calcolo del premio di
produzione base e' pari al 20,7%, subira' le seguenti modifiche:
a) se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il 19,7% ed il 21,7%, a
ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione base;
b) se il MOAA dell'anno risultera' superiore al 21,7%, il premio di
produzione base sara' aumentato del 30%;
c) se il MOAA dell'anno risultera' inferiore al 19,7%, il premio di
produzione base sara' diminuito del 30%.
In relazione a tale istituto le parti concordano espressamente che, sem
pre con decorrenza 1.1.1994, la quota del premio di produzione annuo ec
cedente l'importo di Lit. 1.500.000 non costituira' base di computo per
il trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra in applicazione della facolta' demandata alla contrattazio
ne collettiva dall'art. 1, comma 2, L. 29.5.1982, n. 297.
5 - La FIM, la FIOM e la UILM si impegnano, anche in nome e per conto
dei propri organismi aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa
sindacale o giudiziaria ne' a prestare, anche indirettamente, la
propria assistenza ad iniziative di singoli tendenti a perseguire
finalita' contrastanti con quelle definite con il presente accor-
do.
6 - Alla luce dell'attuale situazione di fatto e nel presupposto del
pieno realizzarsi degli strumenti individuati al paragrafo 1 del
presente accordo, l'azienda non prevede di ricorrere a tutto il 31
dicembre 1994 a procedure di riduzione del personale di cui agli
artt. 4 e 24 della Legge 223/91.
7 - Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto
di aver esperito a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di
cui all'art. 5, commi IV e V, L223/91, cosi' come modificato dallo
art. 8, L. 236/93, e per tutte le province interessate, la procedu
ra di cui agli artt. 4 e 24 della gia' citata Legge 223/91.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ministero del Lavoro
p. ASSOLOMBARDA p. FIM - FIOM - UILM
p. IBM SEMEA S.p.A. p. il Coordinamento R.S.A.
ALLEGATO 1
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Ex L. 863 del 19.12.1994 e L. 236 del 19.7.1993
La contrazione dell'orario di lavoro di cui al paragrafo 2 di cui allo
accordo ministeriale del 17.12.1993, sara' applicato alle sotto elenca-
te unita' organizzative:
A) ai dipendenti della GBD - General Business Division - (fatto salvo
il personale ad incentivo, il personale assegnato ad agenti ed il
personale con rapporto di lavoro part.time), per un numero stimato
di circa 350 unita'.
B) Per i dipendenti della Direzione Centrale di Marketing e soluzioni
per un numero stimato di circa 160 unita'.
C) ai dipendenti della direzione Centrale Prodotti e Sistemi, per un
numero stimato di circa 110 unita'.
L'applicazione, per tutte le unita' sopra indicate, comportera' una ri-
duzione dell'orario di lavoro pari a 4 ore e 40 centesimi di ora medie
settimanali con un bilanciamento nell'arco di 10 settimane, con modali-
ta' che saranno di volta in volta comunicate relativamente ai periodi
di riferimento con un preavviso di 7 giorni ai lavoratori interessati.
L'azienda, aderendo alle richieste delle OO.SS.LL. anticipera' mensil-
mente, salvo buon fine, quanto di competenza dell'INPS verso i dipenden
ti, i trattamenti previsti per l'utilizzo dei contratti di solidarie-
ta'.