Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti;
Retribuzione; Governo e Parlamento italiani;
IBM come azienda-rete;
Politica aziendale e risultati economici
VERBALE ACCORDO MINISTERO DEL LAVORO 22/5/1995 Roma - Parte A
[CIGS, MO, VBI]
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
VERBALE DI ACCORDO
In data 22.5.95, al Ministero del Lavoro, alla presenza del Diret-
tore Generale Dr. Giuseppe Cacopardi assistito dalla Dr.ssa Matil-
de Mancini,
si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle socie
ta' IBM in Italia, come sotto indicate:
IBM SEMEA
ISSC ITALIA
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI
IBM SEMEA SUD
DST LOGISTICA
IBM FACTORING
Hanno partecipato rappresentanti delle Societa' di cui sopra, del-
l'Assolombarda, della FIM CISL, della FIOM CGIL, della UILM UIL
Nazionale territorialmente competente per le societa'/unita'/sedi,
il coordinamento nazionale RSU IBM SEMEA e le RSU relative alle
societa' sopra descritte.
Premesso che:
a) la Compagnia ha predisposto un piano industriale per il biennio
1995/96, dettagliatamente illustrato e consegnato alle OO.SS.
FIM-FIOM-UILM che hanno avuto risposta alle questioni poste;
b) la Compagnia, nel corso di numerosi incontri sindacali sia in
sede Assolombarda che Ministeriale, ha inizialmente evidenziato
1.250 esuberi strutturali
sul territorio nazionale -successivamente ridotti a 800- (cosi'
suddivisi per Societa': IBM SEMEA n. 1142, ISSC n. 80, DST n.
22 e IBM Servizi Finanziari n. 6) da affrontare con il ricorso
alla CIGS;
c) le Societa' in questione hanno attivato in data 16.11.1994 la
procedura di consultazione sindacale sul territorio nazionale,
al termine della quale IBM SEMEA SpA ha unilateralmente posto
in CIGS, a decorrere dal 13.3.1995, un primo gruppo di lavora-
tori pari a 171 unita';
considerato che:
d) il Ministero del Lavoro ha piu' volte invitato l'Azienda a so-
prassedere all'attuazione di tali soluzioni unilaterali, mirate
alla definizione del problema delle suddette eccedenze di perso
nale, chiedendo di verificare fino in fondo l'applicabilita'
dei contratti di solidarieta' ed i possibili interventi sul co-
sto del lavoro;
e) le OO.SS. hanno piu' volte chiesto la revoca dei provvedimenti
unilaterali di CIGS emanati dall'Azienda ed il ricorso a stru-
menti alternativi;
f) IBM SEMEA ha esaminato la possibilita' di accedere alle istanze
del Ministero e delle OO.SS. in considerazione anche delle con-
seguenze sul piano sociale che nell'ambito dei territori inte-
ressati tali soluzioni avrebbero comportato. A tal fine richia-
mera' in servizio nella sede di lavoro gli attuali 171 lavora-
tori interessati alla CIGS, superando di fatto la procedura,
avendo individuato in una profonda riorganizzazione della Socie
ta', con una consistente riduzione dei costi e del costo del la
voro in particolare, l'elemento essenziale per un riesame della
situazione;
tutto cio' premesso e considerato, si conviene quanto segue:
1) le Parti si danno atto di aver ottemperato a quanto previsto
dall'art. 7, Disciplina Generale, Sezione I, del vigente CCNL
di categoria per le Societa' IBM SEMEA, DST Logistica, ISSC e
IBM Servizi Finanziari.
2) Le Parti individuano quali strumenti idonei per intervenire in
modo non traumatico sulla esuberanza di personale di cui alla
lettera c) della premessa:
- il mancato rimpiazzo selettivo del turn-over;
- la riqualificazione professionale attraverso formazione spe-
cifica;
- la contrazione temporanea dell'orario medio di lavoro secon-
do tempi e modalita' di cui al successivo paragrafo 3);
- il contenimento dei costi ed in particolare del costo del
lavoro da perseguire secondo le modalita' di cui ai succes-
sivi paragrafi 4) e 5);
- dimissioni incentivate (All. 2);
3) Le Aziende IBM SEMEA, ISSC, DST Logistica ed IBM Servizi Finan-
ziari, con decorrenza 1Œ giugno 1995, disporranno una contrazio
ne dell'orario contrattuale di lavoro, avendone verificato la
praticabilita' in considerazione delle specifiche caratteristi-
che tecniche, organizzative e produttive, per n. 1000 lavorato-
ri totali ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma I,
Legge 19.12.1984, n. 863 e dell'art. 5, commi I, II, III e IV,
L. 19.7.1993, n. 236.
L'articolazione di tali interventi per Societa'/ Direzioni e la
conseguente percentuale di contrazione dell'orario settimanale
di lavoro, pari al 10%, e' riepilogata nell'allegato 1.
Tale riduzione, il cui trattamento economico e normativo sara'
in tutto conforme al disposto di cui al comma II del gia' cita-
to art. 1, L.863/84, cosi' come successivamente modificato dal-
l'art. 13, comma I, L. 23.7.1991, n. 223 e dell'art. 5, comma
IV, L. 19.7.1993, n. 236, avra' la durata di 12 mesi eventual-
mente rinnovabili.
Per effetto della suindicata riduzione di orario tutti gli isti
tuti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effetti-
va prestazione, eccezion fatta per il T.F.R. per il quale trova
no applicazione le disposizioni di cui al comma III dell'art.1,
L. 29.5.1982, n. 297 ed al comma V dell'art. 1, L. 19.12.1984,
n. 863.
Qualora dovessero verificarsi temporanee esigenze di maggior
lavoro, le Direzioni Aziendali daranno preventiva informazione
alle rispettive R.S.U. ed ai lavoratori interessati del nuovo
maggior orario nonche' del periodo per il quale lo stesso si
protrarra', con almeno sette giorni di preavviso.
4) Con decorrenza 1 gennaio 1995 il Premio di Produzione di cui
al punto 5) dell'accordo aziendale del 9 ottobre 1989, cosi'
come successivamente integrato dall'accordo aziendale 17.12.93
viene sostituito da una voce retributiva mensile denominata
Quarto Elemento (QE) del valore di L. 176.924.= lorde (corri-
spondenti ad un tredicesimo di L. 2.300.000.= lorde).
In analogia con quanto convenuto con l'accordo aziendale del
17.12.1993 in applicazione della facolta' demandata alla con-
trattazione collettiva dell'art. 1, comma 2, L. 29.5.1982, n.
297, il QE concorre alla formazione della base di calcolo per
il T.F.R. unicamente nella misura di L. 1.500.000.= lorde annue
(corrispondenti a L.115.385.= lorde mensili).
Inoltre, il QE non concorre a formare la base per il calcolo di
nessun altro istituto retributivo di qualunque origine.
5) Una parte del superminimo mensile individuale, commisurato
al valore dello stesso al gennaio 1995, verra' trasformata in
una voce retributiva annuale denominata Quota Variabile (QV).
5.1 La Quota Variabile (QV) assume il Valore Base individuale
(VBI) pari a 13 volte il risultato del seguente calcolo
(a cui non concorrono le prime 600.000 Lire lorde del su-
per-minimo mensile individuale):
12% sul successivo 1.000.000 di Lire lorde del supermini-
nimo mensile individuale, piu'
14% sul successivo 1.000.000 di Lire lorde del supermini-
mo mensile individuale, piu'
16% sulla rimanente parte del superminimo mensile indivi
duale lordo.
Per il personale ad incentivo con applicazione di un Pia-
no di Vendita, verranno annualmente adottate, a partire
dal 1997, le seguenti modalita':
- qualora il conseguimento economico risulti inferiore
a quello corrispondente al raggiungimento del 100%
degli obiettivi (GTA) ed il MO non risulti superiore
al 14,9%, si dara' luogo alla erogazione del minor
importo fra quello maturato in funzione dei risultati
conseguiti e quello corrispondente alla differenza
fra GTA e QV.
- In tutti gli altri casi il VBI verra' calcolato sulla
base del superminimo effettivamente erogato.
Per il personale ad incentivo secondo schemi diversi dal
piano di vendita, il VBI verra' annualmente calcolato, a
partire dal 1997, sulla base del superminimo effettiva-
mente erogato.
Prima di procedere alla effettiva applicazione, dal 1997,
delle modalita' descritte, verra' condotta una verifica
congiunta, attraverso Commissione Tecnica, al fine di con
fermare o modificare (entro ottobre 1996) le modalita'
stesse sulla base della esperienza acquisita e di identi-
ficare il personale a cui non si applica il piano di ven-
dita.
L'indennita' di turno e gli istituti aziendali collegati
continueranno ad essere calcolati sulla retribuzione com-
prensiva del VBI.
La QV verra' erogata annualmente, secondo i criteri ed i
tempi di cui al successivo articolo 5.2 ed avra' un valo-
re inferiore o superiore al VBI in funzione dei risultati
di bilancio consolidato espressi dal Margine Operativo
(MO) secondo la tabella seguente:
valore del MO (%) Quota variabile
< 14.4 -
14.4 - 14.9 0.5 x VBI
14.9 - 15.4 VBI
15.4 - 15.65 VBI x 1.25
15.65 - 15.9 VBI x 1.50
15.9 - 16.15 VBI x 1.75
16.15 - 16.4 VBI x 2.00
16.4 - 16.9 VBI x 2.25
> 16.9 VBI x 2.50
5.2. La QV viene erogata con le competenze del mese di luglio
sulla base del valore di MO relativo all'esercizio del-
l'anno precedente.
I corrispettivi della QV saranno ad ogni effetto di compe
tenza (incluso il calcolo del TFR) dell'anno di erogazio-
ne, in quanto il riferimento al risultato conseguito e'
assunto dalle Parti unicamente quale parametro di defini-
zione per individuarne l'ammontare.
5.3. Ad ogni dipendente in forza all'1.5.1995, verranno rico-
nosciute, con le competenze dei mesi di giugno 1995 e giu
gno 1996, ed in costanza di rapporto di lavoro, due somme
ognuna equivalente al VBI.
Dalla somma dovuta per giugno 1995 verranno dedotti 5 tre
dicesimi del VBI relativo al 1995.
5.4. Quanto disposto dal paragrafo 5 e sottopunti, e' applica-
bile ai soli dipendenti con contratto a tempo indetermina
to, con esclusione degli assegnati stranieri in Italia e
di coloro che abbiano gia' pattuito la cessazione del rap
porto di lavoro.
Per le assunzioni/cessazioni in corso d'anno e per il per
sonale in part-time verra' dato luogo ad erogazioni in
prorata.
6) Gli strumenti contemplati dal presente accordo, consentono di
non ricorrere, a tutto il 31 dicembre 1996, ad utilizzi unila-
terali degli strumenti legislativi previsti dagli artt. 1, 4 e
24 della Legge 223/91.
7) Con riferimento al piano industriale 95/96 le Parti si incontre
ranno semestralmente per una verifica dello stato di avanzamen-
to dello stesso, con parti colare riferimento agli andamenti
occupazionali, all'evolversi delle situazioni di mercato e del-
l'evoluzione dell'organizzazione commerciale IBM inclusi i cana
li indiretti.
In occasione del primo incontro si daranno informazioni circa i
piani di formazione del personale previsti dall'Azienda.
Le Direzioni aziendali e le relative R.S.U. promuoveranno, in
sede centrale, o a livello stabilimenti produttivi, specifici
incontri per l'avanzamento del piano industriale di settore.
8) La FIM, la FIOM, la UILM e le R.S.U. si impegnano a non promuo-
vere alcuna iniziativa sindacale o giudiziaria ne' a prestare,
anche indirettamente, la propria assistenza ad iniziative di
singoli tendenti a perseguire finalita' contrastanti con quelle
definite con il presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
P. il MINISTERO DEL LAVORO P. la FIM-CISL
P. IBM SEMEA P. la FIOM-CGIL
P. ISSC ITALIA P. la UILM-UIL
P. IBM SERVIZI FINANZIARI Il Coord. RSU IBM Semea
P. IBM SEMEA SUD Le RSU delle Societa'
P. DST LOGISTICA
P. IBM FACTORING
ALLEGATO 1
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CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Ex L. 863 del 19.12.1984 e L. 236 del 19.7.1993
La contrazione dell'orario di lavoro di cui al paragrafo 3 dell'ac
cordo sara' applicata alle sottoelencate Unita' organizzative e so
cieta' a tutto il personale assunto a tempo indeterminato con
esclusione dei part-time:
a) ai dipendenti della Direzione Marketing & Support per un numero
stimato di circa 325 unita';
b) ai dipendenti della Direzione Finance & Planning per un numero
stimato di circa 100 unita';
c) ai dipendenti della Direzione Human Resources per un numero
stimato di circa 30 unita';
d) ai dipendenti delle Direzioni Strategy, Legal, Quality, Exec.
Office per un numero stimato di circa 15 unita';
e) ai dipendenti della Divisione Servizi per un numero stimato di
circa 150 unita';
f) ai dipendenti delle Industry Business Units per un numero sti-
mato di circa 45 unita';
g) ai dipendenti della Divisione Distribution & General Business
per un numero stimato di circa 40 unita';
h) ai dipendenti della Direzione Prodotti HW per un numero stimato
di circa 30 unita';
i) ai dipendenti della Direzione Prodotti SW Business per un nume-
ro stimato di circa 20 unita';
l) ai dipendenti della Divisione Personal Computer per un numero
stimato di circa 20 unita';
m) ai dipendenti delle Operazioni Tecniche per un numero stimato
di circa 150 unita';
n) ai dipendenti della IBM Servizi Finanziari SpA per un numero
stimato di circa 30 unita';
o) ai dipendenti della ISSC Italia S.r.l. per un numero stimato
di circa 30 unita';
p) ai dipendenti della DST S.r.l. per un numero stimato di circa
15 unita';
L'applicazione, per tutte le unita' sopra indicate, comportera'
una riduzione dell'orario di lavoro pari a 4 ore di media settima-
nale con bilanciamento nell'arco del mese, e con modalita' che sa-
ranno di volta in volta comunicate relativamente al periodo di ri-
ferimento mensile, con un preavviso di sette giorni ai lavoratori
interessati ed alle R.S.U. e, p. c., al Coord. Naz. FIM-FIOM-UILM.
Bimestralmente saranno forniti alle RSU e p.c. C. N. FIM-FIOM-UILM
i dati a consuntivo relativi alla contrazione dell'orario di lavo-
ro gia' effettuati.
Entro il 26.5.1995 in apposito incontro, le Direzioni informeranno
le RSU e FIM-FIOM-UILM in relazione alle sedi interessate dai con-
tratti di solidarieta' ed esamineranno le relative modalita' appli
cative.
Inoltre in tale incontro si esamineranno in quali societa' e Dire-
zioni sara' possibile utilizzare un numero massimo di 15 codici 99
anche frazionati in mezze giornate.
Quanto sopra e' applicabile fino ad un massimo del 50% delle perso
ne interessate.
Per il personale inquadrato fino alla V categoria, la riduzione di
orario di lavoro sara' effettuata in ragione di 1 ora al giorno in
ingresso, per 4 giorni la settimana o, in alternativa, con possibi
lita' di accumulo di 4/8 ore con bilanciamento nell'arco del mese.
Entro maggio 1996 le Parti si incontreranno al fine di verificare
l'opportunita' aziendale di prorogare i contratti di solidarieta'.
L'Azienda, aderendo alle richieste delle OO.SS.LL., anticipera'
mensilmente, salvo buon fine, quanto di competenza dell'INPS verso
i dipendenti, i trattamenti previsti per l'utilizzo dei contratti
di solidarieta' dell'art. 1, L. 863/84.
ALLEGATO 2
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DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'AZIENDA
INCENTIVI ALLE DIMISSIONI
La IBM si dichiara favorevole all'attuazione di un programma di
incentivazione alle dimissioni mantenendo l'onere economico esclu-
sivamente a proprio carico.
Le dimensioni e le componenti dell'incentivo previsto dimostrano
la volonta' aziendale di dar luogo ad una iniziativa di carattere
assolutamente straordinario.
Per conciliare le rispettive aspettative del personale e le esigen
ze della Societa',saranno predisposte le seguenti modalita' e con-
dizioni:
- l'incentivo sara' offerto alla generalita' del personale con
esclusione di:
- titolari di contratto a tempo determinato e coloro che hanno
che hanno gia' pattuito la cessazione
- personale con bassa anzianita' o prossimo al pensionamento
- coloro che risultino in possesso di professionalita' ritenu-
te di particolare interesse per lo sviluppo aziendale (circa
il 10 - 20% del personale).
I.B.M. manterra' comunque la facolta' di ritirare il programma in
qualsiasi momento nella sua interezza o per singoli reparti.
Il diritto all'incentivo maturera' per cessazione del rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 1995.
L'incentivo offerto e' dimensionato in modo da tenere conto delle
indicazioni emerse durante il confronto sindacale (carichi di fa-
miglia, eta' anagrafica, sede di lavoro e anzianita' di servizio).
NOTA A VERBALE
ALL'ACCORDO REDATTO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO IL 22 MAGGIO
1995
Premesso che:
1) a seguito della procedura di mobilita' aperta il 4.10.1993 e
alle conseguenti consultazioni in sede sindacale e ministeria-
le, si dette luogo ad una ricerca di opportunita', per i lavo-
ratori IBM, di trasformazione del rapporto di lavoro da full
time a part time;
2) questa impostazione e' compresa anche nell'Accordo Ministeriale
del 17.12.1993 (punto 1. dopo la premessa);
3) su tale base, un rilevante numero di lavoratori ha concordato
(con relativa procedura di conciliazione presso UPLMO), la tra-
sformazione del rapporto di lavoro e la data di cessazione in
coincidenza con la data di previsto accesso al trattamento di
pensione (programma BTR);
4) i provvedimenti legislativi intervenuti nel 1994 e quelli atte-
si nel 1995, pongono i suddetti lavoratori in una condizione di
estrema precarieta' e li espongono al rischio di non disporre
ne' di lavoro ne' di pensione;
5) le OOSS FIM/FIOM/UILM e la IBM convengono che, per quanto ri-
guarda i dipendenti che hanno gia' aderito al programma BTR e
specificatamente in relazione alla possibilita' che tali dipen-
denti possano non aver disponibile l'accesso alla pensione alle
scadenze pattuite, le Parti metteranno in atto ogni possibile
soluzione alternativa che consenta l'individuazione di percorsi
tali da permettere il superamento di eventuali impedimenti.
Tutto cio' premesso, le Parti:
- specificano che, alla data del presente Accordo, 330 lavoratori
del gruppo IBM si trovano nella condizione descritta e sono sca-
glionati come riportato nella tabella allegata
- convengono che le evidenze prodotte consentono di considerare
questi lavoratori come eccedenze, oggetto di negoziazione sinda-
cale, ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzia
nita'
Nota a verbale all'Allegato 1 (Contratto di Solidarieta')
all'Accordo redatto presso il Ministero del Lavoro
il 22 maggio 1995
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ferma restando la dura-
ta complessiva del contratto di solidarieta', che rimane di 12 me-
si eventualmente rinnovabili, nonche' la contrazione dell'orario
settimanale di lavoro, che per ciascun lavoratore interessato al
predetto contratto rimane pari al 10% medio settimanale, il numero
dei dipendenti coinvolti nella suddetta contrazione di orario po-
tra' anche essere effettuata mediante sostituzione di lavoratori
interessati per reparti trascorsi 6 mesi dall'inizio del contratto
stesso.
I dipendenti che contemporaneamente saranno interessati alla succi
tata contrazione di orario non supereranno, in ogni caso, le 1.000
unita'.
Per quanto concerne, infine, lo schema di gestione di cui al 2 ca-
po-verso del gia' citato Allegato 1, le Parti concordano che il
"bilancia-mento nell'arco del mese" deve leggersi come "bilancia-
mento nell'arco di quattro settimane" (pari a 2 gg./16 ore per
ogni periodo di 4 setti-mane).
Quant'altro previsto dal citato accordo e dal relativo allegato e
non espressamente modificato dalla presente nota rimane ovviamente
invariato.