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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Retribuzione; Governo e Parlamento italiani; IBM come azienda-rete; Politica aziendale e risultati economici

VERBALE ACCORDO MINISTERO DEL LAVORO 22/5/1995 Roma - Parte A

[CIGS, MO, VBI]

Originale in formato Adobe Acrobat

Vedere anche: Parte B, Parte C e nota sulla datazione


              MINISTERO DEL   LAVORO   E   DELLA   PREVIDENZA  SOCIALE
                 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
                            VERBALE DI ACCORDO

    In data 22.5.95, al Ministero del Lavoro, alla presenza del Diret-
    tore Generale Dr. Giuseppe Cacopardi assistito dalla Dr.ssa Matil-
    de Mancini,
    si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle socie
    ta' IBM in Italia, come sotto indicate:
    IBM SEMEA
    ISSC ITALIA
    IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI
    IBM SEMEA SUD
    DST LOGISTICA
    IBM FACTORING
    Hanno partecipato rappresentanti delle Societa' di cui sopra, del-
    l'Assolombarda, della FIM CISL,  della  FIOM  CGIL, della UILM UIL
    Nazionale territorialmente competente per le societa'/unita'/sedi,
    il coordinamento nazionale  RSU IBM SEMEA e le RSU  relative  alle
    societa' sopra descritte.

    Premesso che:

    a) la Compagnia ha predisposto un piano industriale per il biennio
       1995/96, dettagliatamente  illustrato  e consegnato alle OO.SS.
       FIM-FIOM-UILM che hanno avuto risposta alle questioni poste;

    b) la Compagnia, nel corso di numerosi  incontri  sindacali sia in
       sede Assolombarda che Ministeriale, ha inizialmente evidenziato
       1.250 esuberi strutturali
       sul territorio nazionale -successivamente ridotti a 800- (cosi'
       suddivisi per Societa': IBM SEMEA n. 1142, ISSC  n.  80, DST n.
       22 e  IBM Servizi Finanziari n. 6) da affrontare con il ricorso
       alla CIGS;

    c) le Societa' in questione hanno  attivato  in data 16.11.1994 la
       procedura di consultazione sindacale sul territorio  nazionale,
       al termine  della  quale IBM SEMEA SpA ha unilateralmente posto
       in CIGS, a decorrere dal 13.3.1995,  un primo gruppo di lavora-
       tori pari a 171 unita';

    considerato che:

    d) il Ministero del Lavoro ha piu' volte invitato  l'Azienda a so-
       prassedere all'attuazione di tali soluzioni unilaterali, mirate
       alla definizione del problema delle suddette eccedenze di perso
       nale, chiedendo  di  verificare  fino in fondo l'applicabilita'
       dei contratti di solidarieta' ed i possibili interventi sul co-
       sto del lavoro;

    e) le OO.SS. hanno piu' volte chiesto  la revoca dei provvedimenti
       unilaterali di CIGS emanati dall'Azienda ed il  ricorso a stru-
       menti alternativi;

    f) IBM SEMEA ha esaminato la possibilita' di accedere alle istanze
       del Ministero e delle OO.SS. in considerazione anche delle con-
       seguenze sul  piano sociale che nell'ambito dei territori inte-
       ressati tali soluzioni avrebbero comportato. A tal fine richia-
       mera' in servizio nella sede di  lavoro gli attuali 171 lavora-
       tori interessati  alla  CIGS,  superando di fatto la procedura,
       avendo individuato in una profonda riorganizzazione della Socie
       ta', con una consistente riduzione dei costi e del costo del la
       voro in particolare, l'elemento essenziale per un riesame della
       situazione;

    tutto cio' premesso e considerato, si conviene quanto segue:

    1) le Parti si danno atto di aver  ottemperato  a  quanto previsto
       dall'art. 7, Disciplina Generale, Sezione I, del  vigente  CCNL
       di categoria  per  le Societa' IBM SEMEA, DST Logistica, ISSC e
       IBM Servizi Finanziari.

    2) Le Parti individuano quali strumenti  idonei per intervenire in
       modo non traumatico sulla esuberanza di personale  di  cui alla
       lettera c) della premessa:

       -  il mancato rimpiazzo selettivo del turn-over;
       -  la riqualificazione professionale attraverso formazione spe-
          cifica;
       -  la contrazione temporanea dell'orario medio di lavoro secon-
          do tempi e modalita' di cui al successivo paragrafo 3);
       -  il  contenimento  dei  costi ed in particolare del costo del
          lavoro da perseguire secondo  le modalita' di cui ai succes-
          sivi paragrafi 4) e 5);
       -  dimissioni incentivate (All. 2);

    3) Le Aziende IBM SEMEA, ISSC, DST Logistica ed IBM Servizi Finan-
       ziari, con decorrenza 1Πgiugno 1995, disporranno una contrazio
       ne dell'orario contrattuale di lavoro, avendone  verificato  la
       praticabilita' in considerazione delle specifiche caratteristi-
       che tecniche, organizzative e produttive, per n. 1000 lavorato-
       ri totali ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma I,
       Legge 19.12.1984,  n. 863 e dell'art. 5, commi I, II, III e IV,
       L. 19.7.1993, n. 236.

       L'articolazione di tali interventi per Societa'/ Direzioni e la
       conseguente percentuale di contrazione  dell'orario settimanale
       di lavoro, pari al 10%, e' riepilogata nell'allegato 1.

       Tale riduzione, il cui trattamento economico e  normativo sara'
       in tutto conforme al disposto di cui al comma II del gia' cita-
       to art. 1, L.863/84, cosi' come successivamente modificato dal-
       l'art. 13,  comma  I, L. 23.7.1991, n. 223 e dell'art. 5, comma
       IV, L. 19.7.1993, n. 236, avra'  la durata di 12 mesi eventual-
       mente rinnovabili.

       Per effetto della suindicata riduzione di orario tutti gli isti
       tuti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effetti-
       va prestazione, eccezion fatta per il T.F.R. per il quale trova
       no applicazione le disposizioni di cui al comma III dell'art.1,
       L. 29.5.1982, n. 297 ed al comma V dell'art. 1, L.  19.12.1984,
       n. 863.

       Qualora dovessero  verificarsi temporanee esigenze  di  maggior
       lavoro, le  Direzioni Aziendali daranno preventiva informazione
       alle rispettive R.S.U. ed ai lavoratori  interessati  del nuovo
       maggior orario nonche' del periodo per il quale  lo  stesso  si
       protrarra', con almeno sette giorni di preavviso.

    4) Con  decorrenza  1  gennaio 1995 il Premio di Produzione di cui
       al punto 5) dell'accordo aziendale  del  9  ottobre 1989, cosi'
       come successivamente  integrato dall'accordo aziendale 17.12.93
       viene sostituito  da una voce  retributiva  mensile  denominata
       Quarto Elemento (QE) del valore di L. 176.924.=  lorde  (corri-
       spondenti ad un tredicesimo di L. 2.300.000.= lorde).
       In analogia  con  quanto  convenuto con l'accordo aziendale del
       17.12.1993 in applicazione della  facolta'  demandata alla con-
       trattazione collettiva dell'art. 1, comma 2, L.  29.5.1982,  n.
       297, il  QE  concorre alla formazione della base di calcolo per
       il T.F.R. unicamente nella misura di L. 1.500.000.= lorde annue
       (corrispondenti a L.115.385.= lorde mensili).
       Inoltre, il QE non concorre a formare la base per il calcolo di
       nessun altro istituto retributivo di qualunque origine.

    5) Una parte del  superminimo  mensile   individuale,  commisurato
       al valore dello stesso al gennaio 1995, verra'  trasformata  in
       una voce retributiva annuale denominata Quota Variabile (QV).

       5.1   La Quota Variabile (QV) assume il Valore Base individuale
             (VBI) pari  a  13 volte il risultato del seguente calcolo
             (a cui non concorrono le prime 600.000 Lire lorde del su-
             per-minimo mensile individuale):

             12% sul successivo 1.000.000 di Lire lorde del supermini-
             nimo mensile individuale, piu'
             14% sul successivo 1.000.000 di Lire lorde del supermini-
             mo mensile individuale, piu'
             16% sulla rimanente  parte del superminimo mensile indivi
             duale lordo.

             Per il personale ad incentivo con applicazione di un Pia-
             no di Vendita, verranno  annualmente  adottate, a partire
             dal 1997, le seguenti modalita':

             -   qualora il conseguimento economico risulti  inferiore
                 a quello  corrispondente  al  raggiungimento del 100%
                 degli obiettivi (GTA)  ed il MO non risulti superiore
                 al 14,9%,  si dara' luogo alla erogazione  del  minor
                 importo fra quello maturato in funzione dei risultati
                 conseguiti e  quello  corrispondente  alla differenza
                 fra GTA e QV.

             -   In tutti gli altri casi il VBI verra' calcolato sulla
                 base del superminimo effettivamente erogato.

             Per il personale ad incentivo  secondo schemi diversi dal
             piano di vendita, il VBI verra' annualmente  calcolato, a
             partire dal  1997,  sulla base del superminimo effettiva-
             mente erogato.

             Prima di procedere alla effettiva applicazione, dal 1997,
             delle modalita' descritte,  verra'  condotta una verifica
             congiunta, attraverso Commissione Tecnica, al fine di con
             fermare o  modificare (entro ottobre 1996)  le  modalita'
             stesse sulla base della esperienza acquisita e di identi-
             ficare il personale a cui non si applica il piano di ven-
             dita.

             L'indennita' di  turno e gli istituti aziendali collegati
             continueranno ad essere calcolati sulla retribuzione com-
             prensiva del VBI.

             La QV verra' erogata annualmente,  secondo i criteri ed i
             tempi di cui al successivo articolo 5.2 ed avra' un valo-
             re inferiore o superiore al VBI in funzione dei risultati
             di bilancio  consolidato  espressi  dal Margine Operativo
             (MO) secondo la tabella seguente:

             valore del MO (%)         Quota variabile
               <        14.4                 -
             14.4   -   14.9           0.5  x  VBI
             14.9   -   15.4                   VBI
             15.4   -   15.65                  VBI x 1.25
             15.65  -   15.9                   VBI x 1.50
             15.9   -   16.15                  VBI x 1.75
             16.15  -   16.4                   VBI x 2.00
             16.4   -   16.9                   VBI x 2.25
               >        16.9                   VBI x 2.50

       5.2.  La QV viene erogata con  le competenze del mese di luglio
             sulla base  del valore di MO relativo all'esercizio  del-
             l'anno precedente.
             I corrispettivi della QV saranno ad ogni effetto di compe
             tenza (incluso il calcolo del TFR) dell'anno di erogazio-
             ne, in  quanto  il riferimento al risultato conseguito e'
             assunto dalle Parti unicamente quale parametro di defini-
             zione per individuarne l'ammontare.

       5.3.  Ad ogni dipendente in forza  all'1.5.1995, verranno rico-
             nosciute, con le competenze dei mesi di giugno 1995 e giu
             gno 1996, ed in costanza di rapporto di lavoro, due somme
             ognuna equivalente al VBI.
             Dalla somma dovuta per giugno 1995 verranno dedotti 5 tre
             dicesimi del VBI relativo al 1995.

       5.4.  Quanto disposto dal paragrafo 5 e sottopunti, e' applica-
             bile ai soli dipendenti con contratto a tempo indetermina
             to, con esclusione degli assegnati stranieri  in Italia e
             di coloro che abbiano gia' pattuito la cessazione del rap
             porto di lavoro.
             Per le assunzioni/cessazioni in corso d'anno e per il per
             sonale in  part-time  verra'  dato luogo ad erogazioni in
             prorata.

    6) Gli strumenti contemplati dal  presente  accordo, consentono di
       non ricorrere, a tutto il 31 dicembre 1996, ad  utilizzi unila-
       terali degli  strumenti legislativi previsti dagli artt. 1, 4 e
       24 della Legge 223/91.

    7) Con riferimento al piano industriale 95/96 le Parti si incontre
       ranno semestralmente per una verifica dello stato di avanzamen-
       to dello stesso, con parti colare  riferimento  agli  andamenti
       occupazionali, all'evolversi delle situazioni di mercato e del-
       l'evoluzione dell'organizzazione commerciale IBM inclusi i cana
       li indiretti.
       In occasione del primo incontro si daranno informazioni circa i
       piani di formazione del personale previsti dall'Azienda.
       Le Direzioni  aziendali e le relative R.S.U. promuoveranno,  in
       sede centrale,  o  a livello stabilimenti produttivi, specifici
       incontri per l'avanzamento del piano industriale di settore.

    8) La FIM, la FIOM, la UILM e le R.S.U. si impegnano a non promuo-
       vere alcuna iniziativa sindacale  o giudiziaria ne' a prestare,
       anche indirettamente,  la propria assistenza ad  iniziative  di
       singoli tendenti a perseguire finalita' contrastanti con quelle
       definite con il presente accordo.

    Letto, confermato e sottoscritto.

    P. il MINISTERO DEL LAVORO                    P. la FIM-CISL

    P. IBM SEMEA                                  P. la FIOM-CGIL

    P. ISSC ITALIA                                P. la UILM-UIL

    P. IBM SERVIZI FINANZIARI            Il Coord. RSU IBM Semea

    P. IBM SEMEA SUD                     Le RSU delle Societa'

    P. DST LOGISTICA

    P. IBM FACTORING

                                ALLEGATO 1
                                ----------
                         CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
              Ex L. 863 del 19.12.1984 e L. 236 del 19.7.1993

    La contrazione dell'orario di lavoro di cui al paragrafo 3 dell'ac
    cordo sara' applicata alle sottoelencate Unita' organizzative e so
    cieta' a tutto  il  personale  assunto  a  tempo indeterminato con
    esclusione dei part-time:

    a) ai dipendenti della Direzione Marketing & Support per un numero
       stimato di circa 325 unita';

    b) ai dipendenti della Direzione  Finance & Planning per un numero
       stimato di circa 100 unita';

    c) ai dipendenti  della Direzione Human Resources  per  un  numero
       stimato di circa 30 unita';

    d) ai dipendenti  delle  Direzioni Strategy, Legal, Quality, Exec.
       Office per un numero stimato di circa 15 unita';

    e) ai dipendenti della Divisione  Servizi per un numero stimato di
       circa 150  unita';

    f) ai dipendenti delle Industry Business Units per  un numero sti-
       mato di circa 45 unita';

    g) ai dipendenti  della  Divisione Distribution & General Business
       per un numero stimato di circa 40 unita';

    h) ai dipendenti della Direzione Prodotti HW per un numero stimato
       di circa 30 unita';

    i) ai dipendenti della Direzione Prodotti SW Business per un nume-
       ro stimato di circa 20 unita';

    l) ai dipendenti della Divisione  Personal  Computer per un numero
       stimato di circa 20 unita';

    m) ai dipendenti delle Operazioni Tecniche per un  numero  stimato
       di circa 150 unita';

    n) ai dipendenti  della  IBM  Servizi Finanziari SpA per un numero
       stimato di circa 30 unita';

    o) ai dipendenti  della  ISSC Italia S.r.l.  per un numero stimato
       di circa 30 unita';

    p) ai dipendenti della DST S.r.l.  per  un numero stimato di circa
       15 unita';

    L'applicazione, per tutte  le  unita' sopra indicate,  comportera'
    una riduzione dell'orario di lavoro pari a 4 ore di media settima-
    nale con bilanciamento nell'arco del mese, e con modalita' che sa-
    ranno di volta in volta comunicate relativamente al periodo di ri-
    ferimento mensile, con  un preavviso di sette giorni ai lavoratori
    interessati ed alle R.S.U. e, p. c., al Coord. Naz. FIM-FIOM-UILM.

    Bimestralmente saranno forniti alle RSU e p.c. C. N. FIM-FIOM-UILM
    i dati a consuntivo relativi alla contrazione dell'orario di lavo-
    ro gia' effettuati.

    Entro il 26.5.1995 in apposito incontro, le Direzioni informeranno
    le RSU e FIM-FIOM-UILM in relazione alle sedi interessate dai con-
    tratti di solidarieta' ed esamineranno le relative modalita' appli
    cative.

    Inoltre in tale incontro si esamineranno in quali societa' e Dire-
    zioni sara' possibile utilizzare un numero massimo di 15 codici 99
    anche frazionati in mezze giornate.

    Quanto sopra e' applicabile fino ad un massimo del 50% delle perso
    ne interessate.

    Per il personale inquadrato fino alla V categoria, la riduzione di
    orario di lavoro sara' effettuata in ragione di 1 ora al giorno in
    ingresso, per 4 giorni la settimana o, in alternativa, con possibi
    lita' di accumulo di 4/8 ore con bilanciamento nell'arco del mese.

    Entro maggio 1996 le Parti si incontreranno  al fine di verificare
    l'opportunita' aziendale di prorogare i contratti di solidarieta'.

    L'Azienda, aderendo alle  richieste  delle OO.SS.LL.,  anticipera'
    mensilmente, salvo buon fine, quanto di competenza dell'INPS verso
    i dipendenti, i  trattamenti previsti per l'utilizzo dei contratti
    di solidarieta' dell'art. 1, L. 863/84.

                                ALLEGATO 2
                                ----------
                   DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'AZIENDA

    INCENTIVI ALLE DIMISSIONI

    La IBM si dichiara favorevole all'attuazione  di  un  programma di
    incentivazione alle dimissioni mantenendo l'onere economico esclu-
    sivamente a proprio carico.

    Le dimensioni e  le componenti dell'incentivo previsto  dimostrano
    la volonta' aziendale  di dar luogo ad una iniziativa di carattere
    assolutamente straordinario.

    Per conciliare le rispettive aspettative del personale e le esigen
    ze della Societa',saranno predisposte le seguenti modalita' e con-
    dizioni:

    -  l'incentivo sara'  offerto  alla  generalita' del personale con
       esclusione di:
       -  titolari di contratto a tempo determinato e coloro che hanno
          che hanno gia' pattuito la cessazione
       -  personale con bassa anzianita' o prossimo al pensionamento
       -  coloro che risultino in possesso di professionalita' ritenu-
          te di particolare interesse per lo sviluppo aziendale (circa
          il 10 - 20% del personale).

    I.B.M. manterra' comunque la facolta'  di ritirare il programma in
    qualsiasi momento nella sua interezza o per singoli reparti.

    Il diritto all'incentivo maturera' per cessazione  del rapporto di
    lavoro entro il 30 giugno 1995.

    L'incentivo offerto e'  dimensionato in modo da tenere conto delle
    indicazioni emerse durante il confronto  sindacale (carichi di fa-
    miglia, eta' anagrafica, sede di lavoro e anzianita' di servizio).

                              NOTA A VERBALE
      ALL'ACCORDO REDATTO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO  IL 22 MAGGIO
                                   1995
    Premesso che:

    1) a seguito  della  procedura  di mobilita' aperta il 4.10.1993 e
       alle conseguenti consultazioni  in sede sindacale e ministeria-
       le, si dette luogo ad una ricerca di opportunita',  per i lavo-
       ratori IBM,  di  trasformazione  del rapporto di lavoro da full
       time a part time;

    2) questa impostazione e' compresa anche nell'Accordo Ministeriale
       del 17.12.1993 (punto 1. dopo la premessa);

    3) su tale base, un rilevante numero  di  lavoratori ha concordato
       (con relativa procedura di conciliazione presso UPLMO), la tra-
       sformazione del rapporto di lavoro e la data di  cessazione  in
       coincidenza con  la  data di previsto accesso al trattamento di
       pensione (programma BTR);

    4) i provvedimenti legislativi intervenuti nel 1994 e quelli atte-
       si nel 1995, pongono i suddetti lavoratori in una condizione di
       estrema precarieta' e li espongono  al  rischio di non disporre
       ne' di lavoro ne' di pensione;

    5) le OOSS FIM/FIOM/UILM e la IBM convengono che,  per  quanto ri-
       guarda i  dipendenti  che hanno gia' aderito al programma BTR e
       specificatamente in relazione alla possibilita' che tali dipen-
       denti possano non aver disponibile l'accesso alla pensione alle
       scadenze pattuite, le Parti metteranno  in  atto ogni possibile
       soluzione alternativa che consenta l'individuazione di percorsi
       tali da permettere il superamento di eventuali impedimenti.

    Tutto cio' premesso, le Parti:

    - specificano che, alla data del presente Accordo,  330 lavoratori
      del gruppo IBM si trovano nella condizione descritta e sono sca-
      glionati come riportato nella tabella allegata

    - convengono che  le  evidenze  prodotte consentono di considerare
      questi lavoratori come eccedenze, oggetto di negoziazione sinda-
      cale, ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzia
      nita'

         Nota a  verbale  all'Allegato  1  (Contratto di Solidarieta')
            all'Accordo redatto presso il Ministero del Lavoro
                             il 22 maggio 1995

    Le Parti si danno reciprocamente atto che, ferma restando la dura-
    ta complessiva del contratto di solidarieta', che rimane di 12 me-
    si eventualmente rinnovabili, nonche'  la  contrazione dell'orario
    settimanale di lavoro, che per ciascun lavoratore  interessato  al
    predetto contratto rimane pari al 10% medio settimanale, il numero
    dei dipendenti coinvolti  nella suddetta contrazione di orario po-
    tra' anche essere effettuata mediante  sostituzione  di lavoratori
    interessati per reparti trascorsi 6 mesi dall'inizio del contratto
    stesso.
    I dipendenti che contemporaneamente saranno interessati alla succi
    tata contrazione di orario non supereranno, in ogni caso, le 1.000
    unita'.

    Per quanto concerne, infine, lo schema di gestione di cui al 2 ca-
    po-verso del gia'  citato Allegato 1, le Parti concordano  che  il
    "bilancia-mento nell'arco del  mese" deve leggersi come "bilancia-
    mento nell'arco di quattro settimane"  (pari  a  2  gg./16 ore per
    ogni periodo di 4 setti-mane).

    Quant'altro previsto dal citato accordo e dal relativo  allegato e
    non espressamente modificato dalla presente nota rimane ovviamente
    invariato.