Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti;
Retribuzione;
IBM come azienda-rete;
Previdenza, assistenza
ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO 20/10/1995 Milano
[mobilità, consociate, retribuzione, CADGI]
Integrazione Aziendale al Trattamento di mobilita'
T R A
IBM SEMEA SpA, ISSC ITALIA Srl, DST LOGISTICA Srl,
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI Spa
rappresentate dai Signori: Dr. Oderisio De Grenet, Dr. Luigi
Bagordo e Dr. Loreno Raimondi
E
il Coordinamento delle R.S.U. IBM SEMEA e le R.S.U.
delle Societa' sopra menzionate
si concorda quanto segue:
Fermo restando la validita' dell'accordo aziendale del 22.05.1995
paragrafo 3 comma 2 (la messa in mobilita' interessera' il perso-
nale che dichiarera' di non opporsi a detta soluzione) ai lavora-
tori che a conclusione della procedura ex art. 24, L. 223/91, ini
ziata il 13.10.1995, e che a seguito dell'Accordo Aziendale del 20
ottobre 1995 verranno posti in mobilita', la Societa' eroghera' ad
integrazione del TFR una somma lorda dimensionata come segue:
1. per la generalita' dei lavoratori ad esclusione di quelli pre-
visti al punto 2.:
a- ammontare equivalente a venti mensilita' di retribuzione com
prensiva dell'indennita' sostitutiva del preavviso, piu'
b- ammontare equivalente al 30% di una mensilita' per ogni mese
intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
data di previsto accesso al trattamento di pensione.
La somma totale non potra', comunque, superare l'equivalente di
30 mensilita'.
2. Per i lavoratori di cui alla nota a verbale allegata all'Accor-
do redatto presso il Ministero del Lavoro in data 22.5.1995
(programma BTR):
ammontare comprensivo del preavviso equivalente ad una mensili-
ta' per ogni mese intercorrente fra la cessazione del rapporto
di lavoro e la data di previsto accesso al trattamento di pen-
sione.
Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui ai punti 1. e 2.,
il lavoratore dovra' presentare le evidenze della propria posizio-
ne assicurativa INPS sulla base della quale possano essere deter-
minate con certezza le date di maturazione dei requisiti per il di
ritto a pensione e di accesso al trattamento.
All'atto della riscossione dei trattamenti aggiuntivi di cui so-
pra, il lavoratore interessato rilascera' quietanza liberatoria
presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti norme di legge (L. 533/73).
Il valore della mensilita' e' quello della retribuzione lorda del
mese di settembre 1995 (alla voce totale competenze pi` eventuale
base di calcolo per il personale a compensi variabili comprensivo
di EDR e IV elemento, non considerando le eventuali riduzioni do-
vute all'applicazione dei contratti di solidarieta') riproporzio-
nato alle ore effettivamente prestate.
Ogni pagamento si intende al netto di ogni ritenuta.
Limitatamente al personale posto in mobilita', in applicazione del
presente accordo, essendo in possesso di posizione contributiva
che consenta di maturare durante il periodo di mobilita' i requisi
siti per il diritto a pensione, le Parti inoltre raccomanderanno
al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le presta-
zioni di rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contribu-
ti dovuti.
Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:
- siano cancellati dalle liste di mobilita' per motivi diversi
dal pensionamento;
- alla prevista data di decorrenza non accedano al trattamento di
pensione.
Con l'occasione e in considerazione della recente legge di riordi-
no del sistema previdenziale (L. 335/95), le Parti si assicureran-
no che il CADGI dia una interpretazione all'art. 3 bis dello Sta-
tuto (Soci onorari) nel senso di fornire le prestazioni sanitarie
ai dipendenti che lascino la Societa' avendo maturato i requisiti
per il godimento di pensione e accedano alla pensione stessa alla
prima data di decorrenza utile.
In riferimento alle tabelle allegate di previsione di uscita, le
Parti si incontreranno prima di ogni scadenza di licenziamento per
verificare:
a- se sussistano ancora le condizioni per l'accesso a qualsivoglia
trattamento pensionistico erogato dall'INPS;
b- l'esattezza dei conteggi relativi alle finestre ed al conseguen-
te numero di mensilita' di cui ai punti 1 e 2 del presente ac-
cordo.
Rimane inteso che, nell'eventualita' che alla data di prevista ces-
sazione dei rapporti di lavoro non esistessero i requisiti per ma-
turare durante il periodo di mobilita' ed entro il termine dello
stesso il diritto a qualsivoglia trattamento INPS, ai lavoratori
interessati non sara' risolto il rapporto di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.
P. IBM SEMEA SpA P. R.S.U.
P. ISSC ITALIA Srl
P. DST LOGISTICA Srl
P. IBM SERVIZI FINANZIARI SpA
Accordo IBM del 20.10.1995 Allegato 2
SPOSTAMENTI RICHIESTI
NO BTR
per 1 mese 7 persone
per 2 mesi 30 persone
per 3 mesi 10 persone
per 4 mesi 2 persone
per 5 mesi 1 persona
per 6 mesi 2 persone
per 8 mesi 3 persone
___________________________________________
TOTALE 55 persone
BTR
dal 01.11.1995 per 2 mesi 1 persona