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Da: Occupazione; Stabilimento di Santa Palomba; Lavoro temporaneo


ACCORDO SU ASSUNZIONE DI TEMPORANEI - S.PALOMBA 21/5/1996

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La  RSU  di Santa Palomba, prendendo atto della necessita' evidenziata
dalla Direzione di Santa Palomba, di elevare la percentuale di  assun-
zione dei temporanei rispetto a quanto attualmente gia' regolamentato,
per  poter  cogliere nuove opportunita' produttive per lo Stabilimento
di Santa Palomba, concorda con la Direzione quanto segue:

1.  La percentuale viene elevata dall'8% al 30% ad integrazione  della
    percentuale  del  20%  gia'  prevista  dall'accordo  aziendale del
    16.6.1995.

2.  La  Societa',  nell'ambito  delle  norme  sulla   assunzione   dei
    contratti  a tempo determinato e secondo la normativa di legge, si
    impegna ad accedere, per una percentuale di circa il 10%, alle li-
    ste di mobilita' disponibili presso i competenti uffici del  Mini-
    stero del Lavoro:

    a.  privilegiando  i  lavoratori  residenti nei comuni limitrofi a
        Santa Palomba;

    b.  dandone informazione preventiva alla RSU.

3.  Si concorda che n.17 assunzioni a tempo indeterminato verranno ef-
    fettuate entro la naturale scadenza del presente accordo.
    Almeno tre delle 17 assunzioni  riguarderanno  persone  che  hanno
    gia'  operato  nello stabilimento con precedente contratto a tempo
    determinato e saranno effettuate entro il primo semestre 1996.
    S'intende che dette assunzioni tot. (N.17), riguardano prestazioni
    di lavoro a 40 ore settimanali.

4.  Le parti concordano altresi' che in occasione del  corso  di  for-
    mazione in materia di prevenzione degli infortuni che i neoassunti
    dovranno  frequentare,  sara' a disposizione della RSU un apposito
    spazio per trattare argomenti inerenti materie del lavoro.   Detto
    corso di formazione sara' effettuato entro i primi 15 giorni lavo-
    rativi dall'assunzione.
    Si  intende  che, per i lavoratori assunti prima della stipula del
    presente accordo la RSU e la Direzione concorderanno altra data.

5.  La Direzione si impegna a fornire preventivamente alla RSU, in oc-
    casione di ciascuna assunzione, il numero delle  persone  assunte,
    la  loro  categoria di assunzione, la durata di ciascun contratto,
    la eventuale specificazione dell'orario e/o  delle  condizioni  di
    part-time, nonche' il settore produttivo cui le persone neoassunte
    vengono assegnate.

6.  Sono  fatti  salvi tutti gli altri istituti normativi ed economici
    previsti dalle leggi vigenti e dal CCNLM.

7.  Il presente accordo avra' validita' dal  Maggio  1996  a  Dicembre
    1997 con verifica sindacale a Marzo 1997.

Per la IBM SEMEA                               Per la RSU

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Santa Palomba, 21 Maggio 1996

Oggetto: Accordo assunzione di temporanei

In riferimento al testo dell'accordo " Assunzione temporanei" del
21 maggio 1996, si precisa che lo spazio a disposizione della RSU
per trattare argomenti  di materie del  lavoro di  cui al punto 4
del citato accordo e' di 60 minuti.

Distinti saluti

                                        W. Cristelli