FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM -
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE E SCOPO
E' costituito, sotto forma di associazione libera ai sensi
dell'art. 36 c.c., il Fondo Pensione per i Dipendenti IBM
(di seguito 'Fondo'), in attuazione dell'accordo aziendale
del 08.01.1987 tra la Direzione della IBM Italia SpA ed il
Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali
aziendali della IBM Italia SpA.
Il Fondo si propone il solo scopo, senza fini di lucro, di
gestire e garantire ai Soci, persone fisiche, trattamenti
previdenziali complementari rispetto a quelli previsti
dalle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo criteri
di corrispettivita' e di conformita' al principio della
capitalizzazione, in ragione di contribuzione definita
sulla base dei contributi previsti a carico delle parti
dal Regolamento allegato al presente Statuto ed in
conformita' al D.Lgs. 124/1993 e successive modificazioni
e integrazioni.
Il Fondo non puo' assumere o concedere prestiti o compiere
atti comunque non inerenti allo scopo per il quale e'
stato costituito.
Art. 2 SEDE e DURATA
Il Fondo ha sede in Segrate (provincia di Milano),
localita' Tregarezzo, presso la IBM Italia SpA.
La durata del Fondo e' a tempo indeterminato ma comunque
non inferiore agli anni di partecipazione al Fondo
Pensione richiesti dall' art. 7 del D. Lgs. 124 del
21.04.1993 per il conseguimento delle pensioni di
anzianita' e di vecchiaia.
Art. 3 SOCI
Sono ammessi come Soci del Fondo:
. le societa' di diritto italiano, il cui capitale sociale
sia detenuto, direttamente o indirettamente e per piu'
del 50%, dalla International Business Machines
Corporation (di seguito denominate 'Societa' IBM' );
. tutti i dipendenti assunti dalle Societa' IBM non in
periodo di prova con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dal diritto italiano, che
prevede la originaria sede di lavoro in un Comune
italiano e che hanno fatto domanda di iscrizione al
Fondo (di seguito 'Dipendenti IBM'), con l'esclusione
degli assegnati internazionali in Italia e dei
dipendenti di societa' gia' esistenti ed operanti sul
mercato delle quali sia acquisito dalla IBM piu' del 50%
del capitale sociale e che non siano trasferiti da
altre Societa' IBM nelle quali erano gia' Soci del Fondo.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro per
qualsiasi causa, il Dipendente IBM cessa dalla sua
qualita' di Socio.
Qualora il Socio venisse nominato Dirigente IBM, cessera'
la sua qualita' di Socio del presente Fondo e la sua
posizione individuale potra' essere trasferita all'analogo
'Fondo Pensione per i Dirigenti IBM'.
La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una
societa' Socia del Fondo, seguito senza soluzione di
continuita' dalla riassunzione presso un'altra societa',
anch'essa Socia del Fondo, non comporta la perdita della
qualita' di socio, ne' modifica l'anzianita' aziendale del
dipendente ai fini di quanto previsto agli artt. 2, 4 e
4bis del Regolamento del Fondo, ed all'art. 7 del
Regolamento per l'elezione del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 4 ASSEMBLEA
L'Assemblea e'formata da tutti i Soci, ognuno dei quali ha
diritto ad un voto. I Soci possono intervenire
all'Assemblea anche mediante delega conferita per iscritto
ad altri Soci. Ogni Socio non puo' rappresentare piu' di
venti Soci. L'Assemblea e' Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria e' validamente costituita con
l'intervento almeno del 50% piu' uno dei Soci alla data di
convocazione in prima convocazione e senza alcun limite di
intervento in seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci
intervenuti.
L'Assemblea Ordinaria e' convocata mediante comunicato del
Consiglio di Amministrazione affisso presso tutte le sedi
delle societa' IBM almeno 15 giorni prima della data della
riunione. L'avviso dovra' indicare l'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria delibera su:
(a) l'approvazione del rendiconto annuale;
(b) la nomina un membro del Collegio dei Revisori di
cui all'art. 7,
(c) gli indirizzi e direttive generali del Fondo salvo
quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
(d) il compenso per i membri del Collegio dei Revisori.
L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di modifiche
dello statuto e del regolamento nonche' di liquidazione del
Fondo. L'Assemblea Straordinaria e' convocata con le stesse
modalita' previste per l'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione e'
validamente costituita e delibera con il voto favorevole
almeno del 50% piu' uno dei Soci alla data di convocazione.
In seconda convocazione e' validamente costituita con il
33% dei Soci e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei Soci intervenuti. L'Assemblea
Straordinaria potra' deliberare le modifiche al Regolamento
per la elezione elaborate dal Consiglio ove non sia stata
raggiunta la prescritta unanimita' di voti di cui all'art.
6 del presente Statuto.
L'Assemblea potra' modificare gli articoli 3, 4 e 4bis del
Regolamento solo nel caso in cui la proposta di modifica
sia stata preventivamente approvata all'unanimita' dal
Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al
successivo art. 6.
Le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie saranno
tenute a Segrate presso la sede del Fondo o in altro luogo
indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea e'
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di
entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario
del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza,
l'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio. Spetta
al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita'
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, potra' essere richiesta al Consiglio di
Amministrazione da almeno il 10% dei Soci iscritti nel
relativo libro al momento della richiesta. Tale richiesta
dovra' indicare anche l'ordine del giorno che i Soci
intendono discutere.
Il Consiglio di Amministrazione dovra' provvedere
tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea, previa
verifica della validita' della richiesta ai sensi del
presente articolo.
Art. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Fondo Pensione e' amministrato da un Consiglio di
Amministrazione composto da sei membri di cui tre nominati
dalla IBM Italia SpA con lettera indirizzata al Consiglio
di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori e tre
eletti da tutti gli iscritti al Fondo secondo le modalita'
di cui al regolamento per l'elezione. Il Consiglio di
Amministrazione dura in carica tre esercizi e comunque
sino alla approvazione del rendiconto annuale. Nel caso in
cui vengano a mancare uno o tutti gli amministratori
nominati dalla IBM Italia SpA, quest'ultima provvede a
sostituirli con le modalita' di cui sopra; nel caso vengano
a mancare uno o piu' degli amministratori eletti dai Soci
del Fondo, questi verranno sostituiti dai primi non eletti
nella medesima circoscrizione elettorale dei dimissionari,
nell'ultima elezione o in mancanza si provvedera' a nuove
elezioni nel Collegio interessato.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministra-
zione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente
del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei
Revisori.
I tre membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai
Soci del Fondo saranno eletti secondo le modalita'
stabilite nel Regolamento per la Elezione, approvato,
nella sua prima versione, dalla Assemblea Straordinaria
dei Soci e successivamente modificabile dal Consiglio di
Amministrazione, secondo le modalita' di cui al seguente
art.6.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il
Dirigente responsabile del Fondo Pensione devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' in conformita' a quanto previsto
dall'art. 4 del D.Lgs 124/1993.
Art. 6 FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio nomina un Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario (quest'ultimo puo' anche non essere un membro
del Consiglio). Nessun compenso e' dovuto ai membri del
Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri. In ogni caso il
Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per
deliberare in ordine al rendiconto da sottoporre
all' approvazione dell' Assemblea e per le verifiche sulla
gestione dei Fondi amministrati.
Il Consiglio deliberera' validamente con la presenza di
almeno quattro Consiglieri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal piu'
anziano in eta' dei presenti. Verra' redatto un verbale
delle riunioni del Consiglio che verra' sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Fondo e convoca il Consiglio nei casi
previsti dallo Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma
sociale spetta anche singolarmente al Vice-Presidente.
Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme
dovranno essere sottoscritte con firma congiunta dal
Presidente e dal Vice-Presidente o da uno di essi con un
Consigliere o un Procuratore espressamente nominato a tali
fini dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio e' investito dei poteri necessari per la
gestione ordinaria e straordinaria del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione potra' proporre
all'Assemblea Straordinaria dei Soci la modifica degli
articoli 3, 4 e 4bis del Regolamento solo a condizione che
tale proposta sia stata approvata dal Consiglio stesso
alla unanimita' dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione potra' modificare, ove
necessario, il Regolamento per la Elezione; in tale caso
le modifiche dovranno essere deliberate all'unanimita' da
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ove
tale unanimita' non venisse raggiunta, le modifiche
del Regolamento per la Elezione dovranno essere assunte
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di cui all'art. 4.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 20 giorni
dalla chiusura delle operazioni di voto, a proclamare e
rendere pubblici i nominativi dei Consiglieri di
Amministrazione neo-eletti, previa verifica della
regolarita' e validita' delle operazioni di voto, mediante
comunicazione affissa presso tutte le sedi delle societa'
IBM.
I nuovi Consiglieri assumeranno la carica successivamente
alla approvazione del rendiconto annuale effettuata
dall'Assemblea Ordinaria.
Art. 7 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori e' costituito da due membri di
cui uno nominato dalla IBM Italia SpA, che assumera'
le funzioni di Presidente, e uno eletto
dall' Assemblea Ordinaria su proposta di tre membri del
Consiglio di Amministrazione di una lista di almeno 5
candidati scelti fra gli iscritti agli Albi Professionali
della Provincia di Milano. I Revisori durano in carica per
tre esercizi e comunque sino all' approvazione del
rendiconto annuale. Nel caso in cui venga a mancare il
Revisore nominato dalla IBM Italia SpA, questa provvede
a sostituirlo con lettera indirizzata al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio dei Revisori; nel caso
venga a mancare il Revisore eletto dall' Assemblea, questi
verra' sostituito dal primo non eletto dalla stessa.
Ove non risultino candidati che abbiano ricevuto voti,
verra' nominato Revisore il candidato non eletto della
lista presentata dal Consiglio di Amministrazione con
maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale.
Le dimissioni dalla carica di Revisore dovranno essere
comunicate, per iscritto al Collegio dei Revisori ed
al Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori esercitera' le proprie funzioni
secondo quanto previsto dagli artt. 2403 e seguenti del
c.c.. I Revisori dovranno essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle
Assemblee dei Soci.
Il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di comunicare alla
Commissione di Vigilanza di cui all'art. 16 del D.Lgs.
124/1993 le eventuali irregolarita' riscontrate inviando
copia della comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM.
I Revisori devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' in conformita' a quanto
previsto dall'art. 4 del D.Lgs 124/1993.
Art. 8 RENDICONTO - PRESTAZIONI
L'esercizio finanziario del Fondo si chiude al 31 Dicembre
di ogni anno. Il rendiconto annuale e' sottoposto
all'Assemblea entro e non oltre il 30 Aprile di ciascun
anno ed e' accompagnato da una relazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Art. 9 GESTIONE
Le entrate del Fondo sono costituite dai contributi
versati dalle Societa' IBM e dai Dipendenti IBM secondo
quanto stabilito nel Regolamento, nonche' dagli interessi
attivi maturati sugli eventuali depositi bancari del
Fondo, da qualsiasi altra eccedenza attiva delle gestioni
annuali e da eventuali erogazioni e donazioni di somme o
beni da parte di terzi effettuate a qualsiasi titolo.
I contributi versati dalle Societa' IBM e dai Dipendenti
IBM saranno impiegati secondo le modalita' stabilite nel
Regolamento.
Gli interessi attivi maturati sugli eventuali depositi
bancari del Fondo saranno destinati alle Societa' IBM, a
parziale copertura delle spese, immediatamente dopo l' ap-
provazione del Rendiconto annuale. L' attribuzione alle
singole societa' socie sara' proporzionale all'ammontare dei
contributi dalle stesse versati nell'esercizio.
La destinazione di ogni altra entrata potra' essere
deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo
all'unanimita' dei voti e nel rispetto delle finalita' del
Fondo.
Le spese di gestione del Fondo saranno a carico delle
Societa' IBM. L'attribuzione alle singole Societa' Socie
sara' proporzionale all'ammontare dei contributi dalle
stesse versati nell'esercizio.
Art. 10 SEGNALAZIONI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori
e il Dirigente responsabile del Fondo hanno l' obbligo di
segnalare alla Commissione di Vigilanza, in presenza di
vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo
medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi
dell'art. 11, comma 4 , del D.Lgs. 124/1993.
Art. 11 SCIOGLIMENTO
1) Il Fondo si scioglie ed e' messo in liquidazione in caso
di:
- mancati versamenti da parte dei Soci in misura tale da
pregiudicarne il funzionamento e la gestione;
- sopravvenienza di eventi che rendano comunque
impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla
Commissione di Vigilanza di cui all'art. 16 del D.Lgs
124/1993 tutti gli elementi che possono lasciare presumere
la necessita' di scioglimento di cui sopra.
2) In caso di liquidazione, l'Assemblea Straordinaria
procedera' agli adempimenti necessari per la salvaguardia
delle prestazioni dei diritti dei Dipendenti IBM Soci del
Fondo nonche' alla nomina di uno o piu' liquidatori,
determinando i poteri in conformita' alle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 12 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
L'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, provvedera' ad apportare allo Statuto
le necessarie modificazioni in caso di incompatibilita'
delle norme in esso contenute con :
- sopravvenienti disposizioni di legge o norme attuative
predisposte dalle competenti istituzioni
- nuove norme contrattuali previste dalle fonti istitutive
- nuove disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza sui
Fondi Pensione.
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei
Consiglieri in carica, puo' introdurre nello Statuto e nei
Regolamenti tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressio-
ni che costituiscono un mero adeguamento formale dello
Statuto e dei Regolamenti a norme imperative di legge o
di nuove disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza
sui Fondi Pensione che non comportano scelte discrezionali.