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FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM - STATUTO


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza



    Art. 1 DENOMINAZIONE E SCOPO

    E' costituito, sotto forma di associazione libera ai sensi
    dell'art. 36 c.c., il Fondo Pensione per i Dipendenti  IBM
    (di seguito 'Fondo'), in attuazione dell'accordo aziendale
    del 08.01.1987 tra la Direzione della IBM Italia SpA ed il
    Coordinamento  Nazionale  delle  Rappresentanze  Sindacali
    aziendali della IBM Italia SpA.
    Il Fondo si propone il solo scopo, senza fini di lucro, di
    gestire e garantire ai Soci, persone fisiche,  trattamenti
    previdenziali  complementari  rispetto  a quelli  previsti
    dalle assicurazioni sociali  obbligatorie, secondo criteri
    di corrispettivita'  e di  conformita'  al principio della
    capitalizzazione, in  ragione  di  contribuzione  definita
    sulla base  dei  contributi  previsti a carico delle parti
    dal  Regolamento   allegato  al  presente  Statuto  ed  in
    conformita' al D.Lgs. 124/1993 e successive  modificazioni
    e integrazioni.
    Il Fondo non puo' assumere o concedere prestiti o compiere
    atti  comunque  non  inerenti  allo  scopo per il quale e'
    stato costituito.

    Art. 2 SEDE e DURATA

    Il  Fondo  ha  sede  in  Segrate  (provincia  di  Milano),
    localita' Tregarezzo, presso la IBM Italia SpA.
    La durata del Fondo e'  a tempo  indeterminato ma  comunque
    non  inferiore  agli  anni  di  partecipazione  al   Fondo
    Pensione   richiesti   dall' art. 7  del  D. Lgs. 124  del
    21.04.1993  per   il   conseguimento   delle  pensioni  di
    anzianita' e di vecchiaia.

    Art. 3 SOCI

    Sono ammessi come Soci del Fondo:
    . le societa' di diritto italiano, il cui capitale sociale
      sia detenuto, direttamente o indirettamente  e per  piu'
      del   50%,   dalla   International  Business   Machines
      Corporation (di seguito denominate 'Societa' IBM' );
    . tutti i dipendenti assunti dalle Societa' IBM   non  in
      periodo  di  prova  con  contratto  di  lavoro a  tempo
      indeterminato,  regolato  dal  diritto  italiano,   che
      prevede  la  originaria  sede  di lavoro  in un  Comune
      italiano e  che hanno  fatto domanda  di iscrizione  al
      Fondo (di seguito 'Dipendenti  IBM'), con  l'esclusione
      degli  assegnati   internazionali  in   Italia  e   dei
      dipendenti  di societa' gia' esistenti ed operanti  sul
      mercato delle quali sia acquisito dalla IBM piu' del 50%
      del  capitale  sociale e  che non  siano trasferiti  da
      altre Societa' IBM nelle quali erano gia' Soci del Fondo.

    Al momento  della cessazione  del rapporto  di lavoro  per
    qualsiasi  causa,  il  Dipendente  IBM    cessa dalla  sua
    qualita' di Socio.
    Qualora il Socio venisse  nominato Dirigente IBM, cessera'
    la sua qualita'  di  Socio del  presente  Fondo e  la sua
    posizione individuale potra' essere trasferita all'analogo
    'Fondo Pensione  per  i  Dirigenti  IBM'.
    La cessazione del rapporto  di lavoro  intercorso con  una
    societa' Socia  del  Fondo,  seguito  senza  soluzione  di
    continuita' dalla  riassunzione  presso un'altra  societa',
    anch'essa Socia del Fondo, non comporta  la perdita  della
    qualita' di socio, ne' modifica  l'anzianita' aziendale  del
    dipendente ai fini di  quanto previsto agli artt.  2, 4  e
    4bis  del  Regolamento  del  Fondo,  ed  all'art.  7   del
    Regolamento    per    l'elezione    del    Consiglio    di
    Amministrazione.

    Art. 4 ASSEMBLEA

    L'Assemblea e'formata da tutti i Soci, ognuno dei quali ha
    diritto   ad   un   voto.  I   Soci  possono   intervenire
    all'Assemblea anche mediante delega conferita per iscritto
    ad altri Soci.  Ogni Socio  non puo'  rappresentare piu'  di
    venti  Soci.  L'Assemblea  e'  Ordinaria  o  Straordinaria.
    L'Assemblea   Ordinaria  e'   validamente  costituita   con
    l'intervento almeno del 50% piu' uno dei Soci alla data  di
    convocazione in prima convocazione e senza alcun limite di
    intervento in seconda convocazione. L'Assemblea  Ordinaria
    delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci
    intervenuti.
    L'Assemblea Ordinaria e' convocata mediante comunicato  del
    Consiglio di Amministrazione affisso presso tutte le  sedi
    delle societa' IBM almeno 15 giorni prima della data della
    riunione.  L'avviso  dovra' indicare  l'ordine del  giorno.
    L'Assemblea Ordinaria delibera su:
    (a) l'approvazione del rendiconto annuale;
    (b) la nomina un membro del Collegio dei Revisori di
        cui all'art. 7,
    (c) gli indirizzi e  direttive generali  del Fondo  salvo
        quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
    (d) il compenso per i membri del Collegio dei Revisori.
    L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di modifiche
    dello statuto e del regolamento nonche' di liquidazione del
    Fondo. L'Assemblea Straordinaria e' convocata con le stesse
    modalita' previste per l'Assemblea Ordinaria.
    L'Assemblea   Straordinaria   in   prima  convocazione   e'
    validamente costituita e delibera con  il voto  favorevole
    almeno del 50% piu' uno dei Soci alla data di convocazione.
    In seconda convocazione  e' validamente  costituita con  il
    33%  dei  Soci  e delibera  con il  voto favorevole  della
    maggioranza    dei    Soci    intervenuti.     L'Assemblea
    Straordinaria potra' deliberare le modifiche al Regolamento
    per la elezione elaborate dal Consiglio ove non sia  stata
    raggiunta la prescritta unanimita' di voti di cui  all'art.
    6 del presente Statuto.
    L'Assemblea potra' modificare gli articoli 3, 4 e 4bis  del
    Regolamento solo nel caso in cui la  proposta di  modifica
    sia  stata  preventivamente  approvata  all'unanimita'  dal
    Consiglio di  Amministrazione secondo  quanto previsto  al
    successivo  art. 6.
    Le  Assemblee  sia  Ordinarie  che  Straordinarie  saranno
    tenute a Segrate presso la sede del Fondo o in altro luogo
    indicato  nell'avviso  di   convocazione.  L'Assemblea   e'
    presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
    o,  in  mancanza,  dal  Vice-Presidente;  in  mancanza  di
    entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
    Le funzioni di  Segretario saranno  svolte dal  Segretario
    del  Consiglio   di  Amministrazione;   in  sua   assenza,
    l'Assemblea nomina un Segretario anche  non Socio.  Spetta
    al Presidente dell'Assemblea di  constatare la  regolarita'
    delle  deleghe  ed  in  genere  il  diritto di  intervento
    all'Assemblea.  Delle  riunioni  di  Assemblea  si  redige
    processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
    La   convocazione   dell'Assemblea,   sia  Ordinaria   che
    Straordinaria,  potra'  essere  richiesta  al Consiglio  di
    Amministrazione da  almeno il  10% dei  Soci iscritti  nel
    relativo libro al momento della richiesta. Tale  richiesta
    dovra'  indicare  anche  l'ordine  del  giorno  che i  Soci
    intendono discutere.
    Il   Consiglio   di   Amministrazione   dovra'   provvedere
    tempestivamente alla  convocazione dell'Assemblea,  previa
    verifica  della  validita'  della  richiesta  ai sensi  del
    presente articolo.

    Art. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Il  Fondo  Pensione  e'  amministrato  da  un Consiglio  di
    Amministrazione composto da sei membri di cui tre nominati
    dalla IBM  Italia SpA con lettera indirizzata al Consiglio
    di  Amministrazione  ed  al  Collegio dei  Revisori e  tre
    eletti da tutti gli iscritti al Fondo secondo le  modalita'
    di  cui  al regolamento  per l'elezione.  Il Consiglio  di
    Amministrazione  dura in  carica tre  esercizi e  comunque
    sino alla approvazione del rendiconto annuale. Nel caso in
    cui  vengano  a  mancare  uno o  tutti gli  amministratori
    nominati dalla IBM   Italia SpA,  quest'ultima provvede  a
    sostituirli con le modalita' di cui sopra; nel caso vengano
    a mancare uno o piu' degli amministratori eletti dai  Soci
    del Fondo, questi verranno sostituiti dai primi non eletti
    nella medesima circoscrizione elettorale dei dimissionari,
    nell'ultima  elezione o in mancanza si provvedera' a nuove
    elezioni nel Collegio interessato.
    Le dimissioni dalla carica di Consigliere  di  Amministra-
    zione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente
    del  Consiglio  di  Amministrazione  ed  al  Collegio  dei
    Revisori.
    I tre membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai
    Soci  del  Fondo  saranno  eletti   secondo  le   modalita'
    stabilite  nel  Regolamento  per  la Elezione,  approvato,
    nella sua  prima versione, dalla Assemblea  Straordinaria
    dei Soci e successivamente modificabile dal Consiglio  di
    Amministrazione, secondo le modalita' di cui al  seguente
    art.6.
    Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il
    Dirigente responsabile del Fondo Pensione  devono  essere
    in   possesso    dei   requisiti    di   onorabilita'   e
    professionalita'   in   conformita'   a  quanto  previsto
    dall'art. 4 del D.Lgs 124/1993.

    Art. 6 FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

    Il Consiglio nomina un Presidente, un Vice-Presidente e un
    Segretario (quest'ultimo puo' anche non  essere un  membro
    del Consiglio).  Nessun compenso  e' dovuto  ai membri del
    Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che  il
    Presidente  lo  ritenga  necessario  o  che  ne sia  fatta
    richiesta da almeno due dei suoi membri. In  ogni caso  il
    Consiglio  si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno  per
    deliberare   in   ordine  al   rendiconto  da   sottoporre
    all' approvazione dell' Assemblea e per le verifiche sulla
    gestione dei Fondi amministrati.
    Il  Consiglio deliberera'  validamente con  la presenza  di
    almeno  quattro Consiglieri  ed il  voto favorevole  della
    maggioranza dei presenti.
    Il Consiglio e' presieduto dal Presidente,  in sua  assenza
    dal  Vice-Presidente,  in  assenza  di  entrambi  dal  piu'
    anziano  in  eta' dei  presenti. Verra'  redatto un  verbale
    delle riunioni del  Consiglio che  verra' sottoscritto  dal
    Presidente e dal Segretario.  Il Presidente  ha la  legale
    rappresentanza del Fondo e convoca il  Consiglio nei  casi
    previsti dallo Statuto.
    In caso di assenza o impedimento del  Presidente la  firma
    sociale spetta anche singolarmente al Vice-Presidente.
    Le disposizioni riguardanti incasso o  pagamento di  somme
    dovranno  essere  sottoscritte  con  firma  congiunta  dal
    Presidente e dal Vice-Presidente o da uno di  essi con  un
    Consigliere o un Procuratore espressamente nominato a tali
    fini dal Consiglio di Amministrazione.
    Il  Consiglio  e' investito  dei poteri  necessari per  la
    gestione ordinaria e straordinaria del Fondo.
    Il   Consiglio   di    Amministrazione   potra'    proporre
    all'Assemblea  Straordinaria  dei Soci  la modifica  degli
    articoli 3, 4 e 4bis del Regolamento solo a condizione che
    tale  proposta sia  stata approvata  dal Consiglio  stesso
    alla unanimita' dei Consiglieri in carica.
    Il  Consiglio  di  Amministrazione  potra' modificare,  ove
    necessario, il Regolamento per la Elezione;  in tale  caso
    le modifiche dovranno essere  deliberate all'unanimita'  da
    tutti i componenti del Consiglio  di Amministrazione.  Ove
    tale  unanimita'  non  venisse   raggiunta,  le   modifiche
    del Regolamento per  la Elezione  dovranno essere  assunte
    dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di cui all'art. 4.
    Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 20  giorni
    dalla chiusura delle operazioni  di voto,  a proclamare  e
    rendere   pubblici   i  nominativi   dei  Consiglieri   di
    Amministrazione   neo-eletti,   previa   verifica    della
    regolarita' e validita' delle operazioni  di voto,  mediante
    comunicazione affissa presso tutte le sedi delle  societa'
    IBM.
    I nuovi Consiglieri assumeranno la carica  successivamente
    alla  approvazione  del   rendiconto  annuale   effettuata
    dall'Assemblea Ordinaria.


    Art. 7 COLLEGIO DEI REVISORI

    Il Collegio dei Revisori e' costituito  da  due  membri di
    cui uno nominato  dalla IBM   Italia  SpA, che   assumera'
    le  funzioni    di      Presidente,    e   uno     eletto
    dall' Assemblea  Ordinaria  su  proposta di tre membri del
    Consiglio di  Amministrazione  di  una  lista di  almeno 5
    candidati scelti fra gli  iscritti agli Albi Professionali
    della Provincia di Milano. I Revisori durano in carica per
    tre   esercizi  e   comunque  sino  all' approvazione  del
    rendiconto annuale. Nel caso in  cui  venga  a  mancare il
    Revisore nominato dalla IBM Italia  SpA,  questa  provvede
    a  sostituirlo  con  lettera indirizzata  al Consiglio  di
    Amministrazione  ed  al  Collegio dei  Revisori; nel  caso
    venga a mancare il Revisore eletto dall' Assemblea, questi
    verra' sostituito dal primo non eletto  dalla  stessa.
    Ove non risultino candidati  che  abbiano  ricevuto  voti,
    verra' nominato Revisore  il  candidato  non  eletto della
    lista presentata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con
    maggiore  anzianita' di  iscrizione all'Albo professionale.
    Le  dimissioni dalla  carica di  Revisore dovranno  essere
    comunicate, per iscritto  al  Collegio  dei   Revisori  ed
    al Consiglio di Amministrazione.
    Il  Collegio dei  Revisori esercitera' le proprie funzioni
    secondo quanto  previsto dagli artt. 2403  e seguenti  del
    c.c.. I Revisori  dovranno essere  invitati a  partecipare
    alle  riunioni del  Consiglio di  Amministrazione ed  alle
    Assemblee dei Soci.
    Il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di  comunicare  alla
    Commissione di Vigilanza  di  cui  all'art. 16  del D.Lgs.
    124/1993 le eventuali irregolarita'  riscontrate inviando
    copia della comunicazione al Presidente  del  Consiglio di
    Amministrazione del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM.

    I  Revisori  devono essere  in possesso  dei requisiti  di
    onorabilita' e  professionalita' in  conformita' a  quanto
    previsto dall'art. 4 del D.Lgs 124/1993.


    Art. 8 RENDICONTO - PRESTAZIONI

    L'esercizio finanziario del Fondo si chiude al 31 Dicembre
    di  ogni  anno.   Il  rendiconto   annuale  e'   sottoposto
    all'Assemblea entro e non oltre  il 30  Aprile di  ciascun
    anno ed e' accompagnato da una relazione  del Consiglio  di
    Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

    Art. 9 GESTIONE

    Le  entrate  del  Fondo  sono  costituite  dai  contributi
    versati dalle Societa' IBM  e dai  Dipendenti IBM  secondo
    quanto stabilito nel Regolamento, nonche' dagli  interessi
    attivi  maturati  sugli  eventuali  depositi  bancari  del
    Fondo, da qualsiasi altra eccedenza attiva delle  gestioni
    annuali e da eventuali erogazioni e donazioni  di somme  o
    beni da parte di terzi effettuate a qualsiasi titolo.
    I contributi versati dalle Societa' IBM  e dai  Dipendenti
    IBM saranno impiegati  secondo le  modalita' stabilite  nel
    Regolamento.
    Gli  interessi  attivi maturati  sugli eventuali  depositi
    bancari del Fondo saranno destinati alle  Societa' IBM,  a
    parziale copertura delle spese, immediatamente dopo l' ap-
    provazione del  Rendiconto  annuale. L' attribuzione  alle
    singole societa' socie sara' proporzionale all'ammontare dei
    contributi dalle stesse versati nell'esercizio.
    La  destinazione  di  ogni  altra  entrata  potra'   essere
    deliberata   dal   Consiglio   di   Amministrazione   solo
    all'unanimita' dei voti e nel rispetto  delle finalita'  del
    Fondo.
    Le  spese di  gestione del  Fondo saranno  a carico  delle
    Societa' IBM.  L'attribuzione alle  singole Societa' Socie
    sara'  proporzionale  all'ammontare  dei  contributi dalle
    stesse versati nell'esercizio.

    Art. 10 SEGNALAZIONI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

    Il Consiglio  di Amministrazione, il Collegio dei Revisori
    e il Dirigente responsabile del Fondo hanno l' obbligo  di
    segnalare  alla Commissione  di Vigilanza, in  presenza di
    vicende in  grado di  incidere sull'equilibrio  del  Fondo
    medesimo,  i  provvedimenti  ritenuti   necessari  per  la
    salvaguardia  della  condizione  di  equilibrio  ai  sensi
    dell'art.  11, comma  4 , del  D.Lgs. 124/1993.

    Art. 11 SCIOGLIMENTO

    1) Il Fondo si scioglie ed e' messo in liquidazione in caso
    di:
    - mancati versamenti da parte dei Soci in  misura tale  da
    pregiudicarne il funzionamento e la gestione;
    -   sopravvenienza   di   eventi   che  rendano   comunque
    impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
    Il  Consiglio  di  Amministrazione  ed  il  Collegio   dei
    Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla
    Commissione  di  Vigilanza di  cui all'art.  16 del  D.Lgs
    124/1993 tutti gli elementi che possono lasciare presumere
    la necessita' di scioglimento di cui sopra.
    2)  In  caso  di  liquidazione, l'Assemblea  Straordinaria
    procedera' agli adempimenti necessari per la  salvaguardia
    delle prestazioni dei diritti dei Dipendenti IBM Soci  del
    Fondo  nonche'  alla  nomina  di  uno  o  piu'  liquidatori,
    determinando  i   poteri  in   conformita'  alle   vigenti
    disposizioni di legge.

    Art. 12 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

    L'Assemblea Straordinaria, su  proposta del  Consiglio  di
    Amministrazione, provvedera' ad   apportare  allo  Statuto
    le necessarie modificazioni in  caso  di  incompatibilita'
    delle norme in esso contenute con :
    - sopravvenienti disposizioni di  legge o  norme attuative
      predisposte dalle competenti istituzioni
    - nuove norme contrattuali previste dalle fonti istitutive
    - nuove disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza sui
      Fondi Pensione.

    Il   Consiglio   di  Amministrazione,  a  maggioranza  dei
    Consiglieri in carica, puo' introdurre nello Statuto e nei
    Regolamenti tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressio-
    ni che costituiscono un  mero  adeguamento  formale  dello
    Statuto  e  dei Regolamenti  a norme imperative di legge o
    di nuove disposizioni emanate  dagli  Organi  di Vigilanza
    sui Fondi Pensione che non comportano scelte discrezionali.