FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM
REGOLAMENTO
Art. 1 - Premessa
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello
Statuto dell'Associazione denominata "Fondo Pensione per i
Dipendenti IBM" (di seguito "Fondo").
Nel presente Regolamento i termini "Societa' IBM" e
"Dipendenti IBM" hanno lo stesso significato precisato
nell'art. 3 dello Statuto.
Art. 2 - Adesione
Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali dei
Dipendenti delle Societa' IBM, delineati dall'art. 1 dello
Statuto.
I Dipendenti delle Societa' IBM attualmente in servizio,
che non si sono iscritti precedentemente, potranno
iscriversi al Fondo entro il mese di maggio con decorrenza
dal 1 luglio, oppure entro il mese di novembre con
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. I
Dipendenti IBM di nuova assunzione potranno iscriversi al
Fondo entro il mese successivo a quello di fine periodo di
prova. Trascorso tale termine, l'adesione potra' avvenire
secondo le regole generali previste per i Dipendenti IBM
in servizio.
L'iscrizione al Fondo avviene mediante compilazione da
parte dei Dipendenti IBM di una scheda di adesione che
conterra', tra l'altro:
- l'impegno da parte del Dipendente IBM, di contribuire al
Fondo, per quanto di sua spettanza, secondo quanto
indicato negli artt. 4 e 4bis del presente Regolamento;
- la dichiarazione dell'avvenuta consegna della scheda
informativa e conseguente acquisita consapevolezza del
relativo contenuto (nella scheda informativa sono indicate
le caratteristiche del Fondo Pensione con riguardo, in
particolare, a quanto indicato nell'articolo 3, secondo
comma, del D.M. 211 del 14.01.1997.)
Per ciascun Dipendente IBM e' istituito un conto
individuale nel quale affluiranno i contributi di cui ai
seguenti artt. 2bis, 4 e 4bis versati dai singoli
Dipendenti IBM e dalle Societa' IBM.
Gli obblighi derivanti dalla iscrizione al Fondo
permangono per tutta la durata del rapporto di lavoro del
Dipendente IBM ad eccezione dei casi previsti dall' art. 8
del presente Regolamento.
Art. 2 bis - Trasferimento straordinario
In relazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci della
Cassa Autonoma Premio di Fedelta' IBM del 4.11.97, che ha
deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della Cassa stessa, e' previsto, per i Dipendenti IBM
assunti prima dell'8 Gennaio 1987 e gia' beneficiari della
suddetta Cassa, il trasferimento al Fondo del Premio di
Fedelta' maturato alla data sulla base del valore attuale
attuariale registrato presso la Cassa Autonoma Premio di
Fedelta'IBM.
Tale trasferimento straordinario confluira' sul conto
individuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
I Dipendenti IBM, destinatari di questo trasferimento
straordinario e non ancora iscritti al Fondo, divengono
Soci del Fondo e possono chiedere l'applicazione dello
schema contributivo di cui all' art. 4.
Art. 3 - Convenzione assicurativa
Il Fondo ha stipulato una convenzione per l'assicurazione
collettiva con una primaria compagnia di Assicurazione
nello spirito di continuita' di gestione assicurativa.
Nell'ambito di tale convenzione sono acquisite per ciascun
Dipendente IBM assicurazioni rivalutabili di rendita
differita a premio unico, con controassicurazione, even-
tualmente reversibili a favore di persona designata dal
Dipendente IBM, nella misura che verra' richiesta dallo
stesso. I contributi di cui agli artt. 2bis, 4 e 4bis,
versati al Fondo, copriranno i premi richiesti per
l'apertura ed il mantenimento delle posizioni assicurative.
Art. 4 - Contributi
Il contributo che ciascun Dipendente IBM dovra' versare
contestualmente alla liquidazione di ogni mensilita'
contrattuale, sara' una percentuale della retribuzione
lorda del mese calcolata come segue:
2% sull'intera retribuzione
5% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia
di retribuzione pensionabile INPS in vigore.
Il contributo a carico del Dipendente IBM, non potra'
comunque essere superiore al 5% della retribuzione lorda.
Per retribuzione lorda si intende la somma delle seguenti
competenze mensili lorde: minimo contrattuale, scatti,
complemento scatti, terzo elemento, contingenza,
indennita' di funzione, superminimo individuale. Per il
personale ad incentivo si considera inoltre la
retribuzione specificatamente indicata nella Lettera di
Retribuzione.
Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione,
salvo variazioni di Legge o di Contratti Collettivi.
Il contributo a carico delle Societa' IBM sara' una
percentuale della retribuzione lorda del mese, cosi' come
sopra definita, calcolata come segue :
1,50% sull'intera retribuzione
2,50% sulla parte di retribuzione eccedente la prima
fascia di retribuzione pensionabile INPS in vigore.
Il contributo cosi' determinato a carico delle Societa'
IBM, non potra' comunque essere superiore al 3,5% della
intera retribuzione mensile lorda.
Il contributo a carico delle Societa' IBM verra'
corrisposto, secondo le percentuali sopra indicate, per il
periodo di tempo che intercorre, per ogni Dipendente IBM,
dal mese di iscrizione al Fondo, e comunque non prima del
compimento del decimo anno di servizio in IBM, al mese in
cui il Dipendente IBM lascera' il servizio e comunque non
oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di eta'.
Dalla data di adesione al Fondo al compimento del decimo
anno di servizio in IBM il Contributo a carico delle
Societa' IBM non sara' comunque inferiore al contributo
previsto dal CCNLM a carico dei datori di lavoro alle
varie scadenze, salvo che le Societa' IBM decidano
altrimenti.
Il Dipendente IBM potra' volontariamente dare mandato non
revocabile entro il mese di novembre e per tutta la durata
di permanenza nel Fondo, affinche' venga destinata al Fondo
una quota di accantonamento del TFR di importo pari
all'ammontare del contributo a carico del Dipendente IBM,
fino ad un massimo del 2% della retribuzione cosi' come
sopra definita.
Il versamento avverra' una volta all'anno, entro il mese
di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno
in corso ed avra' la precedenza rispetto ad ogni altra
anticipazione del TFR.
La quota degli accantonamenti annuali del TFR sara'
ridotta di una quota corrispondente a quanto versato
annualmente al Fondo.
La quota del contributo, dovuta da ogni singola Societa'
IBM, e' determinata con riferimento ai rispettivi
Dipendenti.
Il contributo in parola ha natura retributiva pur non
agendo per la determinazione di istituti legali e
contrattuali comunque correlati o correlabili alla
retribuzione di ciascun Dipendente IBM iscritto, quali ad
esempio: maggiorazioni, ferie, festivita' in giorni non
lavorativi, trattamento di fine rapporto.
Il Dipendente IBM iscritto al Fondo si obbliga a
contribuirvi fino alla risoluzione del rapporto di lavoro
o fino al momento in cui intervengano le condizioni di cui
al successivo art. 8.
In caso di sospensione della retribuzione per qualunque
causa, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento
del contributo del Dipendente IBM e delle Societa' IBM
verra' sospeso per il corrispondente periodo di tempo salvo
diverse inderogabili disposizioni di legge.
I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati
secondo le modalita' previste dal testo dei precedenti
artt. 2 e 3 con la finalita' di erogare le prestazioni di
cui al testo dei seguenti artt. 5, 6 e 7.
Qualora norme di Legge o disposizioni di Contratti
Collettivi dovessero rendere obbligatorio a carico dei
datori di lavoro e/o dei lavoratori Dipendenti il
versamento di contributi per finalita' analoghe a quelle
previste nel presente articolo, i rispettivi obblighi di
versamento di contributi verranno assorbiti, fino a
concorrenza, da quelli previsti da tali nuove norme e
disposizioni.
Art. 4 Bis - Contributi
Il presente articolo si applica a modificazione del
precedente art. 4 per i Dipendenti IBM che si iscrivano al
Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 124/1993 (28.4.1993) e non siano stati iscritti
anteriormente a detta data a una forma pensionistica
complementare gia' costituita alla data del 15.11.1992.
Il contributo a carico sia del Dipendente IBM che delle
Societa' IBM viene fissato secondo le stesse modalita'
previste all'art. 4 sopracitato, con le seguenti modifiche
introdotte a seguito del D.Lgs. 124/1993:
- la misura del contributo non potra' superare il 2% della
retribuzione, cosi' come definita all'art. 4, e comunque
la cifra di L. 2.500.000 annue;
- verra' destinata obbligatoriamente al Fondo una quota di
accantonamento annuale del TFR di importo pari all'ammon-
tare del contributo a carico del Dipendente IBM.
Il versamento avverra' una volta all'anno, entro il mese
di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno
in corso ed avra' la precedenza rispetto ad ogni altra
anticipazione del TFR.
La quota degli accantonamenti annuali del TFR sara'
ridotta di una quota corrispondente a quanto versato
annualmente al Fondo;
- per i Dipendenti IBM di prima occupazione, successiva
all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, gli
accantonamenti annuali del TFR maturati posteriormente
alla data di iscrizione del Dipendente IBM al Fondo,
saranno integralmente destinati al Fondo.
Art. 5 - Prestazioni del Fondo
Se il Dipendente IBM, al momento in cui lascera' il
servizio, avra' maturato i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia, di invalidita' o di anzianita'(e in
quest'ultimo caso ne presenti domanda) a carico INPS ed in
ogni caso se il Dipendente IBM avra' in quel momento
raggiunto il 65esimo anno di eta', egli maturera' il diritto
alle rendite vitalizie come risultanti dall'assicurazione
di cui all'art. 3 dal mese successivo a quello in cui avra'
lasciato il servizio.
Il Dipendente IBM potra' chiedere la conversione della
rendita vitalizia in un capitale corrispondente
liquidabile in unica soluzione.
Salvo quanto disposto nei periodi precedenti, nel caso in
cui il Dipendente IBM risulti iscritto al Fondo
successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
124/1993 per il quale vige il regime contributivo di cui
all'art.4bis, le prestazioni pensionistiche per vecchiaia
saranno da lui maturate al compimento dell'eta'
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di cinque anni di appartenenza
al Fondo.
Le prestazioni pensionistiche per anzianita' gli saranno
consentite invece solo in caso di cessazione
dell'attivita' lavorativa comportante la partecipazione al
Fondo nel concorso del requisito di almeno quindici anni
di versamenti contributivi effettivi al Fondo e di una
eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella stabilita
per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento
obbligatorio di appartenenza.
Inoltre la facolta' del Dipendente IBM di chiedere la
liquidazione della prestazione pensionistica complementare
in capitale, secondo il valore attuale, e' limitata al 50%
dell'importo maturato.
Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche
nei confronti dei Dipendenti IBM la cui posizione viene
acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione
complementare, computando come anzianita' di appartenenza
al Fondo anche il numero delle annualita' di contribuzione
versate a Fondi pensione in periodi pregressi.
Art. 6 - Decesso del Dipendente IBM
In caso di morte del Dipendente IBM prima che lo stesso
abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di
vecchiaia, di anzianita' o di invalidita' a carico INPS,
l'importo determinato al momento del decesso nei termini
previsti dalla convenzione di assicurazione di cui
all'art.3 verra' versato ai beneficiari indicati dall'art.
10 comma 3 ter del D.Lgs. 124/1993 (coniuge, figli e, se
gia' viventi a carico dell'iscritto, genitori).
Nel caso in cui il Dipendente IBM deceduto abbia indicato
beneficiari diversi da quelli indicati nel comma preceden-
te, la posizione individuale del Dipendente IBM deceduto
rimarra' nel Fondo sul suo conto individuale e l'importo
maturato verra' liquidato ai beneficiari da lui designati
non prima che le competenti istituzioni abbiano emanato
specifiche disposizioni in materia.
In mancanza di beneficiari, legali o convenzionali, la
posizione rimane acquisita al Fondo.
Art. 7 - Risoluzione del rapporto di lavoro per altre
cause
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause
diverse da quelle indicate negli artt. 5 e 6 del presente
Regolamento, al Dipendente IBM verra' corrisposta la somma
di riscatto come risultante dalla convenzione di
assicurazione di cui all'art. 3. In alternativa, su
richiesta del Dipendente IBM, i diritti maturati verranno
trasferiti ad altro Fondo nel termine massimo di sei mesi.
Il trasferimento della posizione puo' essere richiesto
solo a favore di un Fondo Pensione iscritto all'albo
tenuto a cura della Commissione di Vigilanza.
Quanto sopra non si applica nell'ipotesi prevista
dall'ultimo comma dell'art. 3 dello Statuto.
Art. 8 - Trasferimento della posizione
Il Dipendente IBM, in costanza dei requisiti di
partecipazione al Fondo puo' chiedere il trasferimento
della propria posizione pensionistica ad altro Fondo
pensione a condizione che abbia maturato una permanenza
nel Fondo di almeno tre anni. In questo caso il Fondo
trasferira' la posizione maturata nel termine massimo di
sei mesi.
Il trasferimento della posizione puo' essere chiesto solo
a favore di un Fondo Pensione iscritto all'Albo tenuto a
cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
La domanda di trasferimento puo' essere presentata entro
il mese di maggio con effetto, ai fini dell'obbligo
contributivo, dal 1 luglio successivo ovvero entro il mese
di novembre con effetto, ai fini della cessazione
dell'obbligo contributivo, dal 1 gennaio successivo. La
cessazione dell'obbligo di contribuzione riguarda sia il
Dipendente IBM che le Societa' IBM.
Il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale
corrispondente al capitale accantonato nonche' ai
rendimenti maturati fino al mese precedente il
trasferimento stesso.
Art. 9 - Acquisizione di posizioni da altro Fondo Pensione
Il Dipendente IBM che, a seguito dell'assunzione alle
dipendenze di una delle Societa' IBM, presenti domanda di
adesione al Fondo secondo le modalita' previste dall'art.
2 del presente regolamento, puo' trasferire al Fondo
medesimo la posizione maturata presso il Fondo Pensione di
provenienza a condizione che si tratti di Fondo
regolarmente iscritto all'Albo tenuto a cura della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Al fine del diritto alle prestazioni e relative forme di
anticipazione di cui al seguente art.10, il trasferimento
della posizione comporta il trasferimento dell'anzianita'
maturata antecedentemente all'iscrizione al Fondo,
opportunamente certificata dal Fondo di provenienza.
Art. 10 - Anticipazioni
Il Dipendente IBM per il quale siano stati accumulati nel
Fondo contributi in quote di TFR da almeno otto anni, puo'
chiedere un'anticipazione in capitale per eventuali spese
sanitarie, per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero
per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i propri figli, documentato con atto notarile, nei
limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica
derivante dalle quote di accantonamento TFR versate al
Fondo.
Le richieste di anticipazione sono accolte secondo criteri
e limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione anche
in rapporto all'ammontare complessivo delle risorse
provenienti da TFR. Il Consiglio di Amministrazione
comunichera' i diversi limiti fissati nel corso
dell'Assemblea annuale dei Soci.