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Da: Accordo 20/2/1998

PRECISAZIONI SULL'ACCORDO

 A seguito di numerose sollecitazioni in merito riteniamo opportuno precisare
 quanto segue:

 1) Per quanto riguarda l'integrazione di cui al punto B) dell'accordo azien-
 dale, la parola "max" prima di 36 mesi e' da intendersi come refuso. Quindi
 anche per il personale che rimane in mobilita' solo 10 mesi (per es.) verra'
 erogata l'integrazione su base 36 mesi + il nø di mesi derivanti dalla
 differenza fra eta' e 60 anni.

 2) I pagamenti della integrazione di cui al punto B) saranno effettuati nei
 mesi di Marzo e Settembre di ciascun anno.

 3) Tutte le frazioni derivanti dall'applicazione delle formule contenute
 nell'accordo (differenza fra retribuzione percepita ed il valore di 4.000.000
 etc. etc......) saranno arrotondate al primo decimale.

 4) Con specifico riferimento ai turnisti la formula va interpretata in questo
 senso: prima si determina la retribuzione di riferimento aggiungendo al totale
 competenze (che non e' comprensivo di IV elemento e EDR) il 75% della media
 delle maggiorazioni dovute ai turni degli ultimi due anni e successivamente si
 applica alla retribuzione ottenuta la percentuale come precisata nell'accordo
 (30% + 1% per ogni anno.........).