Da: Accordo 20/2/1998
PRECISAZIONI SULL'ACCORDO
A seguito di numerose sollecitazioni in merito riteniamo opportuno precisare
quanto segue:
1) Per quanto riguarda l'integrazione di cui al punto B) dell'accordo azien-
dale, la parola "max" prima di 36 mesi e' da intendersi come refuso. Quindi
anche per il personale che rimane in mobilita' solo 10 mesi (per es.) verra'
erogata l'integrazione su base 36 mesi + il nø di mesi derivanti dalla
differenza fra eta' e 60 anni.
2) I pagamenti della integrazione di cui al punto B) saranno effettuati nei
mesi di Marzo e Settembre di ciascun anno.
3) Tutte le frazioni derivanti dall'applicazione delle formule contenute
nell'accordo (differenza fra retribuzione percepita ed il valore di 4.000.000
etc. etc......) saranno arrotondate al primo decimale.
4) Con specifico riferimento ai turnisti la formula va interpretata in questo
senso: prima si determina la retribuzione di riferimento aggiungendo al totale
competenze (che non e' comprensivo di IV elemento e EDR) il 75% della media
delle maggiorazioni dovute ai turni degli ultimi due anni e successivamente si
applica alla retribuzione ottenuta la percentuale come precisata nell'accordo
(30% + 1% per ogni anno.........).