Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

TRATTAMENTO DI MOBILITA'


Da: Ipotesi di accordo


[Le informazioni qui presentate non sono piu' attuali.
Per conoscere la situazione aggiornata, consultare il documento di riferimento sulla mobilita']


                        TRATTAMENTO DI MOBILITA'


     1 - DURATA
     _____________________________________________________________
     anni di eta'              anni di durata massima

                           a regime                  aree depresse
     _____________________________________________________________
     meno di 40                1                           2
     da 40 a 49                2                           3
     da 50 in poi              3                           4
     _____________________________________________________________

     In caso di  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva  del
     preavviso (anche quando questa sia compresa nell'integrazione
     offerta dall'azienda), la decorrenza della mobilita' e' corri
     spondentemente spostata.
     Se, per esempio, il preavviso e' di 4 mesi, la mobilita' e la
     erogazione della relativa indennita'  sono spostate in avanti
     di 4 mesi, fermo restando le durate sopra descritte.

     2 - PERMANENZA
     Hanno diritto a  percepire l'indennita' di mobilita'  (sempre
     nel periodo massimo  di cui al punto 1) anche quei lavoratori
     che, durante il periodo di percezione della medesima, raggiun
     gano il requisito contributivo utile per la pensione di anzia
     nita'.

     3 - USCITA
     Gli eventi che provocano l'uscita  dalla lista di mobilita' e
     la conseguente perdita  dell'indennita' di mobilita'  sono  i
     seguenti:

     - acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
     - assunzione a tempo pieno e indeterminato;
     - scadenza del termine di permanenza nelle liste;
     - riscossione della indennita' di mobilita' in una unica solu
       zione;
     - presentazione all'INPS della domanda per la pensione di an-
       zianita' e buon fine della domanda stessa;
     - rifiuto di un lavoro professionalmente equivalente e con un
       livello retributivo  non inferiore al 90% rispetto a quanto
       percepito precedentemente; la sede puo' essere fino a 50 Km
       dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 60 minuti
       con i mezzi pubblici;
     - mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipen-
       dente a tempo parziale o a tempo pieno e determinato;
     - rifiuto di frequentare corsi  di  formazione promossi dalla
       Regione;
     - rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.

     Nota Bene: Al lavoratore che accetta una offerta di assunzio-
                ne a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadra
                to in un livello inferiore a quello  di provenien-
                za, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo
                pari alla differenza retributiva.

                Nel caso di assunzione a tempo pieno e indetermina-
                to e licenziamento in periodo di prova, per un mas
                simo di 2 volte il lavoratore ha diritto al  mante
                nimento dell'iscrizione nelle liste di mobilita'.

                Nel caso di assunzione con contratto a tempo deter
                minato della durata non superiore a 12 mesi, la mo
                bilita' viene  sospesa e riprendera' alla scadenza
                del contratto medesimo per i mesi rimanenti.

                L'indennita' di mobilita' e' incompatibile con  la
                pensione o assegno di invalidita' e, non  in tutti
                i casi, e' possibile esercitare l'opzione tra inva
                lidita' e mobilita'.

     4 - DOMANDA
     La domanda di mobilita' va presentata dal lavoratore alla Se-
     zione Circoscrizionale per l'Impiego  e questa, dopo aver at-
     testato l'avvenuta iscrizione  nelle liste di  mobilita',  la
     girera' direttamente all'INPS  che  e' l'Ente erogatore della
     relativa indennita'.
     La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento:
     in questo  modo  la  prestazione, ovvero  l'erogazione della
     indennita' di mobilita', decorre dall'ottavo giorno del mede-
     simo; se  viene presentata successivamente e comunque  entro
     il sessantottesimo giorno dal licenziamento, la  prestazione
     decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione del-
     la domanda stessa.
     Fermo restando i termini di presentazione  della  domanda, le
     decorrenze di erogazione della indennita' di mobilita' vengo-
     no spostate in avanti del tempo corrispondente  al periodo di
     preavviso se non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

     5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
     L'indennita' di mobilita' e' pari all'80% dell'ultima retribu
     zione, ovvero del totale competenze.
     Tale indennita' non  potra'  comunque superare i tetti qui di
     seguito riportati e relativi al primo anno:

     - Lit. 1.403.503 lorde (pari a  Lit. 1.325.479 al netto delle
       ritenute previdenziali) per i lavoratori con reddito di ri-
       ferimento inferiore a Lit. 3.036.674 mensili;
     - Lit. 1.686.875 lorde (pari a Lit. 1.593.422  al netto delle
       ritenute previdenziali) per i lavoratori con reddito di ri-
       ferimento superiore a Lit. 3.036.674 mensili.

     Per il secondo e terzo anno i tetti si riducono  del  20%, ma
     non vengono piu' effettuate le ritenute previdenziali.
     Le tasse sono  comunque sempre dovute per tutto il periodo di
     costanza nella erogazione della indennita' di mobilita'.

     Nota bene: secondo la Circolare INPS n. 82 del 17 marzo 1992,
     capitolo 6.2, paragrafo G (calcolo prime liquidazioni), poi-
     che' si fa riferimento alla retribuzione oraria, dal risulta-
     to delle operazioni di conteggio  se ne deduce che, anche per
     i contratti di  lavoro  a tempo parziale, e' dovuto  l'intero
     ammontare della indennita' di mobilita' come sopra specifica-
     to .

     6 - RETRIBUZIONE FIGURATIVA ANNUA DURANTE LA MOBILITA'
     La retribuzione figurativa  annua che verra' utilizzata per i
     conteggi relativi alla  determinazione  dell'ammontare  della
     pensione, viene calcolata sulla base della retribuzione  ora-
     ria spettante al  dipendente per il periodo di paga immedia-
     tamente precedente la risoluzione  del rapporto di lavoro.
     Tale  retribuzione oraria e' comprensiva  dei ratei per mensi-
     lita'  aggiuntive (tredicesima), dell'indennita' di turno, ecc.
     mentre vengono  esclusi  ad  esempio  gli straordinari.
     Si tratta, in sintesi, della  retribuzione oraria indicata da
     IBM nel quadro  G del modello DS22, che l'azienda consegnera'
     al lavoratore all'atto del licenziamento  ed  il medesimo do-
     vra' essere allegato alla domanda di mobilita' (DS21)  da
     presentarsi, come descritto al punto 4, unitamente allo stato
     di famiglia.
     L'ammontare annuo figurativo corrispondera' quindi a:

     * Retribuzione Oraria X Orario Settimanale contrattuale X 52

     7 - CONTRIBUTI FIGURATIVI UTILI DURANTE LA MOBILITA'
     I contributi figurativi  utili  ai fini della maturazione del
     diritto alla pensione sono, durante la mobilita', 52 settima-
     ne contributive per tutti i lavoratori (compresi i part-time);
     mentre, ai fini del calcolo della  pensione,  il numero delle
     settimane viene riproporzionato esclusivamente  per i lavora-
     tori con contratto  di  lavoro a tempo parziale (per un part-
     time a 4 ore le settimane contributive all'anno sono 26).