TRATTAMENTO DI MOBILITA'
[Le informazioni qui presentate non sono piu' attuali.
Per conoscere la situazione aggiornata, consultare il documento di riferimento sulla mobilita']
TRATTAMENTO DI MOBILITA'
1 - DURATA
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anni di eta' anni di durata massima
a regime aree depresse
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meno di 40 1 2
da 40 a 49 2 3
da 50 in poi 3 4
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In caso di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del
preavviso (anche quando questa sia compresa nell'integrazione
offerta dall'azienda), la decorrenza della mobilita' e' corri
spondentemente spostata.
Se, per esempio, il preavviso e' di 4 mesi, la mobilita' e la
erogazione della relativa indennita' sono spostate in avanti
di 4 mesi, fermo restando le durate sopra descritte.
2 - PERMANENZA
Hanno diritto a percepire l'indennita' di mobilita' (sempre
nel periodo massimo di cui al punto 1) anche quei lavoratori
che, durante il periodo di percezione della medesima, raggiun
gano il requisito contributivo utile per la pensione di anzia
nita'.
3 - USCITA
Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di mobilita' e
la conseguente perdita dell'indennita' di mobilita' sono i
seguenti:
- acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- scadenza del termine di permanenza nelle liste;
- riscossione della indennita' di mobilita' in una unica solu
zione;
- presentazione all'INPS della domanda per la pensione di an-
zianita' e buon fine della domanda stessa;
- rifiuto di un lavoro professionalmente equivalente e con un
livello retributivo non inferiore al 90% rispetto a quanto
percepito precedentemente; la sede puo' essere fino a 50 Km
dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 60 minuti
con i mezzi pubblici;
- mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipen-
dente a tempo parziale o a tempo pieno e determinato;
- rifiuto di frequentare corsi di formazione promossi dalla
Regione;
- rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.
Nota Bene: Al lavoratore che accetta una offerta di assunzio-
ne a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadra
to in un livello inferiore a quello di provenien-
za, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo
pari alla differenza retributiva.
Nel caso di assunzione a tempo pieno e indetermina-
to e licenziamento in periodo di prova, per un mas
simo di 2 volte il lavoratore ha diritto al mante
nimento dell'iscrizione nelle liste di mobilita'.
Nel caso di assunzione con contratto a tempo deter
minato della durata non superiore a 12 mesi, la mo
bilita' viene sospesa e riprendera' alla scadenza
del contratto medesimo per i mesi rimanenti.
L'indennita' di mobilita' e' incompatibile con la
pensione o assegno di invalidita' e, non in tutti
i casi, e' possibile esercitare l'opzione tra inva
lidita' e mobilita'.
4 - DOMANDA
La domanda di mobilita' va presentata dal lavoratore alla Se-
zione Circoscrizionale per l'Impiego e questa, dopo aver at-
testato l'avvenuta iscrizione nelle liste di mobilita', la
girera' direttamente all'INPS che e' l'Ente erogatore della
relativa indennita'.
La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento:
in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione della
indennita' di mobilita', decorre dall'ottavo giorno del mede-
simo; se viene presentata successivamente e comunque entro
il sessantottesimo giorno dal licenziamento, la prestazione
decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione del-
la domanda stessa.
Fermo restando i termini di presentazione della domanda, le
decorrenze di erogazione della indennita' di mobilita' vengo-
no spostate in avanti del tempo corrispondente al periodo di
preavviso se non prestato in costanza di rapporto di lavoro.
5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
L'indennita' di mobilita' e' pari all'80% dell'ultima retribu
zione, ovvero del totale competenze.
Tale indennita' non potra' comunque superare i tetti qui di
seguito riportati e relativi al primo anno:
- Lit. 1.403.503 lorde (pari a Lit. 1.325.479 al netto delle
ritenute previdenziali) per i lavoratori con reddito di ri-
ferimento inferiore a Lit. 3.036.674 mensili;
- Lit. 1.686.875 lorde (pari a Lit. 1.593.422 al netto delle
ritenute previdenziali) per i lavoratori con reddito di ri-
ferimento superiore a Lit. 3.036.674 mensili.
Per il secondo e terzo anno i tetti si riducono del 20%, ma
non vengono piu' effettuate le ritenute previdenziali.
Le tasse sono comunque sempre dovute per tutto il periodo di
costanza nella erogazione della indennita' di mobilita'.
Nota bene: secondo la Circolare INPS n. 82 del 17 marzo 1992,
capitolo 6.2, paragrafo G (calcolo prime liquidazioni), poi-
che' si fa riferimento alla retribuzione oraria, dal risulta-
to delle operazioni di conteggio se ne deduce che, anche per
i contratti di lavoro a tempo parziale, e' dovuto l'intero
ammontare della indennita' di mobilita' come sopra specifica-
to .
6 - RETRIBUZIONE FIGURATIVA ANNUA DURANTE LA MOBILITA'
La retribuzione figurativa annua che verra' utilizzata per i
conteggi relativi alla determinazione dell'ammontare della
pensione, viene calcolata sulla base della retribuzione ora-
ria spettante al dipendente per il periodo di paga immedia-
tamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale retribuzione oraria e' comprensiva dei ratei per mensi-
lita' aggiuntive (tredicesima), dell'indennita' di turno, ecc.
mentre vengono esclusi ad esempio gli straordinari.
Si tratta, in sintesi, della retribuzione oraria indicata da
IBM nel quadro G del modello DS22, che l'azienda consegnera'
al lavoratore all'atto del licenziamento ed il medesimo do-
vra' essere allegato alla domanda di mobilita' (DS21) da
presentarsi, come descritto al punto 4, unitamente allo stato
di famiglia.
L'ammontare annuo figurativo corrispondera' quindi a:
* Retribuzione Oraria X Orario Settimanale contrattuale X 52
7 - CONTRIBUTI FIGURATIVI UTILI DURANTE LA MOBILITA'
I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del
diritto alla pensione sono, durante la mobilita', 52 settima-
ne contributive per tutti i lavoratori (compresi i part-time);
mentre, ai fini del calcolo della pensione, il numero delle
settimane viene riproporzionato esclusivamente per i lavora-
tori con contratto di lavoro a tempo parziale (per un part-
time a 4 ore le settimane contributive all'anno sono 26).