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ACCORDO LAVORO NOTTURNO PERSONALE FEMMINILE


Da: Pari Opportunita' e tutela del Lavoro Femminile

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  ACCORDO LAVORO NOTTURNO PERSONALE FEMMINILE

 PREMESSO CHE:

lo stabilimento di Santa Palomba sta cogliendo nuove opportunita' produttive
che prevedono l'avvio di una nuova linea di produzione di schede "Low End Dasd"
destinate ad essere impiegate come controllo logico delle memorie di massa
(hard-files) sui computers della fascia di mercato di largo consumo.

Il nuovo processo di produzione delle schede prevede una continuita' delle
operazioni, sia per far fronte agli alti volumi di produzione, sia per la
necessita' di ottimizzare l'utilizzo degli impianti. E' prevista altresi' una
forte integrazione delle ispezioni qualitative per ottenere una immediata
rilevazione della difettosita' ed una immediata azione correttiva.

 Il personale femminile impiegato nella linea delle schede sara' di :

 -  circa 50 donne, distribuite su tre turni, nel corso del 1998;

I piani per il 1999 ipotizzano nel primo semestre il coinvolgimento complessivo
di circa 100 donne, distribuite sempre su tre turni.

TUTTO CIO' PREMESSO:

la RSU di Santa Palomba, prendendo atto delle necessita' evidenziate dalla
Direzione di Santa Palomba e al fine di sostenere tale opportunita', concorda
con la Direzione quanto segue:

1. Ai sensi dell'Art. 5  della Legge 903/77, sara' consentito il lavoro
notturno per il personale femminile addetto alle attivita' di produzione delle
schede "Low End Dasd", a partire dal mese di Agosto 1998 con il regime d'orario
in turni gia' in  vigore alla data, distribuito su cinque giorni alla settimana
dal Lunedi' al Venerdi'.

2. Il personale femminile impiegato nella linea di produzione delle schede
sara' prevalentemente composto da lavoratrici oggetto di accordi stipulati con
la RSU.

3. Si conviene di effettuare in anticipo le dieci (10) assunzioni di CFL
previste per il 1999 entro il mese di Agosto 1998 contestualmente alle dieci
(10) gia' previste per il 1998, dandone preventiva e consuntiva informazione
alla RSU.
 In riferimento a quanto gia' previsto dall'accordo del 19.12.97, in materia di
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, si conviene inoltre
di anticipare la percentuale pari al 10% prevista nel succitato accordo per i
mesi di novembre e dicembre al mese di Agosto 1998 e per l'intera durata del
presente accordo.

4. Si conviene altresi' d'integrare l'attuale servizio trasporti con corse
aggiuntive di collegamento con lo Stabilimento di S.Palomba per il turno
notturno come segue:

Per lo Stabilimento:
Fermata Metro Anagnina - GRA - Staz. S.Palomba - Stabilimento

Da Stabilimento:
Stabilimento - Staz. S.Palomba - GRA - Fermata Metro Anagnina

Sara' cura della Commissione Paritetica (punto 7 del presente accordo )
stabilire gli orari delle corse.

5. Resta inteso che il servizio mensa, cosi' come disposto per i turni diurni,
sara' attivo anche per il turno notturno, e verra' inoltre assicurato un
adeguato presidio sanitario.

6. Si conviene che le  lavoratrici  impiegate nella nuova linea di produzione
schede matureranno, per ogni settimana di turno notturno, una ora (1h) di
riposo compensativo che verra' effettuato previo accordo tra le parti e
comunque non oltre i tre mesi successivi dalla loro maturazione.

7. Contestualmente alla stipula del presente accordo sara' istituita una
Commissione Paritetica composta da 2 rappresentanti della Direzione, e 2 membri
della RSU da essa designati. Detta Commissione avra' i seguenti compiti:

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La Commissione esaminera' l'attivita' svolta dal personale impiegato
all'interno della linea di produzione delle schede "Low End Dasd" al fine di
valutare il persistere della effettiva necessita' produttiva che richieda il
lavoro notturno del personale femminile.

ORARIO DI LAVORO

La Commissione, fermo restando la fascia d'orario cosi' come stabilita dal
presente accordo al punto 1, potra' valutare eventuali modifiche dell'orario di
lavoro svolto dal personale.

SERVIZI

Fermo restando che il servizio aziendale integrativo di trasporto rimane
confermato come descritto al punto 4, la Commissione potra' valutare eventuali
modifiche degli orari dei trasporti medesimi, coerentemente con i turni /
regimi di orario esistenti.

RAPPORTI IN  AZIENDA

Ferma restando la volontarieta' ad essere adibiti al turno notturno, nell'area
schede e fatte salve le norme di legge:

A - La Commissione, di cui al punto 7., si riunira', durante l'orario di
lavoro, di norma una  volta per trimestre e/o  su richiesta di almeno il 50%
dei suoi componenti.
In quest'ultimo caso la riunione si terrą non oltre due giorni dalla data di
richiesta.
Le conclusioni della Commissione sono redatte su apposito verbale in duplice
copia e sono in tutti i casi da ritenersi vincolanti. Eventuali controversie
saranno esaminate in appositi incontri tra Direzione ed RSU.

B - La Commissione esplorera' la valenza di questa iniziativa al fine di
realizzare un progetto di azione positiva ai sensi della Legge nų 125 del
10.04.1991

Il presente accordo avra' carattere sperimentale con validita' dal 1 Agosto
1998 al 31 Luglio 1999 con verifica sindacale da effettuarsi entro Febbraio
1999, nell'intento di esaminare e valutare a tale data anche le prospettive
aggiornate della missione produtti va dello stabilimento  in concomitanza con
le garanzie occupazionali.

Le parti inoltre si incontreranno entro Febbraio 1999 per una verifica dei
trattamenti economici e normativi di tutti i lavoratori a dibiti al turno
notturno anche in considerazione degli andamenti produttivi.

S.Palomba, 31/07/98

  Per la Direzione IBM S.Palomba     Per la RSU IBM S.Palomba ’