PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEI METALMECCANICI - 1998
Premessa
Le segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm intendono aprire questa fase
di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla base di
una impostazione rivendicativa unitaria, che rappresenti un elemento di
rapporto chiaro, diretto e democratico con le lavoratrici ed i lavora-
tori.
La piattaforma dei metalmeccanici deve rappresentare un elemento di coe-
sione nel Paese e tra tutti i lavoratori, e rispondere principalmente
al problema della occupazione, della tutela del potere d'acquisto dei
salari e del potenziamento dei diritti nei luoghi di lavoro.
Il rinnovo del contratto avviene in una situazione complessa e contrad-
dittoria.
Sul piano dell'economia si registrano risultati positivi nella crescita
industriale, nella stabilizzazione del tasso di inflazione intorno al-
l'1,7%, ed e' realistico attendersi un ulteriore ribasso del tasso di
sconto.
Dall'altro lato, continuiamo a registrare un'alta disoccupazione strut-
turale (circa il 12%), fortemente differenziata tra nord e sud del Pae-
se, con un divario crescente a sfavore di quest'ultimo, e la crescita
delle turbolenze politiche e sociali.
Sul piano delle relazioni sindacali l'attacco portato dalla Confindu-
stria al Protocollo del 23 luglio del '93, ha come obiettivo quello di
mettere in mora per un lungo periodo la "stagione delle regole" ed
aprire una fase di aspro conflitto.
E' sotto gli occhi di tutti l'importanza delle scelte che dovranno es-
sere compiute dal sistema politico, dalle imprese e dal sindacato, per
le conseguenze che esse avranno sul futuro del nostro Paese.
Per questi motivi noi riteniamo essenziale, per il positivo svolgimento
della prossima stagione contrattuale, che il confronto gia' avviato tra
Governo e parti sociali porti a risultati occupazionali, soprattutto
per il Mezzogiorno, ed alla ridefinizione del Protocollo del 23 luglio
del '93.
Fim, Fiom, Uilm nazionali intendono vincolare il percorso contrattuale,
nella definizione dei contenuti e nella conclusione negoziale, ad un
preciso iter democratico di confronto con i lavoratori e le lavoratrici
e con gli iscritti e le iscritte al sindacato. La piattaforma varata
dai Consigli generali di Fim, Fiom, Uilm, convocati per il 22 settem-
bre, verra' sottoposta alla valutazione delle assemblee nei luoghi di
lavoro che si concluderanno con un referendum tra tutti i lavoratori e
le lavoratrici il 19 e 20 ottobre prossimo. Nella fase finale della
trattativa, verra' richiesto ai lavoratori ed alle lavoratrici iscritti
a Fim Fiom Uilm il mandato vincolante a concludere il negoziato.
Successivamente la conclusione contrattuale sara' sottoposta alle assem-
blee nei luoghi di lavoro che si concluderanno con un referendum tra
tutti i lavoratori e le lavoratrici.
1. Diritti
Le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e nell'organizzazione
logistica e produttiva delle imprese, impongono al sindacato di indivi-
duare una nuova sfera di diritti che siano in grado di tutelare effica-
cemente i lavoratori e le lavoratrici e di esaltare gli elementi di con-
trattazione e di partecipazione che caratterizzano le scelte che stanno
alla base del Protocollo del 23 luglio del 1993.
La globalizzazione dei mercati e dell'economia rende necessario un in-
tervento preventivo del sindacato sulle scelte strategiche delle impre-
se, per le implicazioni che esse hanno sui prodotti, sui mercati, sul-
l'occupazione e sulla qualita' professionale dei lavoratori.
Pertanto si richiede:
1. Nel caso di esternalizzazione:
- la conferma nelle aree metalmeccaniche previste dal campo di applica-
zione del Contratto Nazionale di Lavoro;
- il recepimento degli accordi aziendali esistenti;
- l'istituzione di una commissione mista di monitoraggio che esamini lo
andamento economico e produttivo e occupazionale delle imprese inte-
ressate (anche nel caso di assorbimento di produzioni).
2. Informazioni sul sistema degli appalti.
3. L'istituzione, nelle aziende con piu' di 300 addetti, di specifiche
Commissioni aziendali su:
- formazione professionale;
- pari opportunita'.
4. Istituzione di un Comitato di consultazione, per le aziende oltre i
1.000 addetti, che consenta al sindacato di esprimere un parere pre-
ventivo obbligatorio sulle scelte strategiche, di internazionalizza-
zione e sui cambiamenti degli assetti proprietari ed organizzativi.
5. Informazione preventiva e consuntiva annuale alla RSU sull'occupa-
zione aziendale suddivisa nelle varie forme di rapporto di lavoro
per sesso e qualifica.
Impegno delle aziende ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori
assunti per due volte con rapporti di lavoro a tempo determinato e
non confermati.
6. Messa a disposizione delle RSU di strumenti informatici e telemati-
ci.
7. Istituzione di Commissioni nazionali con il compito di definire,
nell'arco di un biennio dalla data di vigenza del presente Contrat-
to, le specifiche normative contrattuali su: lavoro interinale, te-
lelavoro e collaborazioni coordinate e continuative.
8. Generalizzazione delle Commissioni territoriali sulla Formazione
professionale.
9. Istituzione di Commissioni nazionali che, nell'arco di un anno dalla
data di vigenza del presente Contratto, definiscono le aree contrat-
tuali per i quadri e le telecomunicazioni.
10. Volontariato e problemi sociali:
- Abbassamento da 10 a 5 anni di anzianita' aziendale del limite per po
ter richiedere periodi di aspettativa in caso di attivita' di volonta
riato, lavori di cura e studio.
- Recepimento nel Contratto Nazionale dell'articolo 17 L.266 che preve-
de orari di lavoro e turni che favoriscano lavoratori impegnati in
servizi di solidarieta'.
- Richiesta di un impegno da parte delle aziende a sottoscrivere i codi
ci di condotta dell'OIL (organizzazione internazionale del lavoro)
relativi al diritto di organizzazione sindacale, al diritto di con-
trattazione e al divieto di lavoro minorile e forzato e di discrimi-
nazione sul lavoro, in particolare nei casi di aziende internaziona-
lizzate
2. Occupazione ed orario di lavoro
Orario
La priorita' dell'occupazione rende necessario un intervento sugli ora-
ri di lavoro, attraverso una loro ulteriore riduzione e per il loro
controllo.
Nell'attuale situazione la nostra categoria e' fortemente caratterizza-
ta da un allargamento degli orari di fatto, che vanno ben al di la' dei
limiti contrattuali stabiliti e provoca un peggioramento delle condizio
ni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici.
Questo consente alle aziende il massimo di flessibilita' senza regole,
l'elusione del confronto con il sindacato, l'uso alternato e spregiudi-
cato di straordinari e cassa integrazione, come risposta fondamentale
alla regolazione del rapporto tra produzione e mercato.
Secondo i dati INPS l'orario di lavoro e' attualmente attestato intorno
alle 45 ore settimanali.
Questa deriva va fermata se si vuole ottenere una prima inversione di
tendenza sull'occupazione.
L'attuale situazione della normativa sull'orario e' riepilogata nella
scheda dell'allegato A.
Pertanto si richiede:
1. la definizione dell'orario massimo annuo, di 1.760 (vedi tabella
esplicativa di cui all'allegato B) ore in conseguenza della richiesta
di effettiva fruizione di tutte le riduzioni di orario previste dal
Contratto di lavoro (104 ore).
2. La conferma dell'attuale normativa sullo straordinario e sulla dura-
ta settimanale dell'orario di lavoro.
3. La modifica della normativa contrattuale al fine di consentire la
totale fruizione delle 104 ore su base annua, e di realizzare le 1.760
ore/anno individualmente prestate.
Tale fruizione avverra' in parte tramite riposi collettivi contrattati
aziendalmente (calendari annui, riduzioni settimanali o giornaliere) ed
in parte tramite riposi a disposizione dei singoli lavoratori.
E' richiesta la smonetizzazione delle 20 ore per i lavoratori turnisti.
4. L'introduzione della Banca ore, che contabilizzi le ore di straordi-
nario in piu' rispetto all'orario settimanale.
Per quanto riguarda le ore di straordinario prestate, il lavoratore do-
vra' deciderne, entro il trimestre successivo, il pagamento o la frui-
zione in termini di riposo.
Tutte le ore a disposizione del singolo lavoratore possono essere usu-
fruite senza vincoli da parte aziendale in casi da definire contrattual
mente, quali:
- diritto allo studio e formazione
- cure parentali
- principali festivita' di altre religioni
- negli altri casi e' necessario un preavviso di almeno 10 giorni di
calendario ed eventuale programmazione trimestrale.
5. Una riduzione di orario aggiuntiva per i lavoratori che prestano la
loro attivita' nel turno di notte, il sabato e/o la domenica e giorni
festivi.
Queste riduzioni devono consentire la riorganizzazione degli orari ver-
so nuovi regimi e conseguire visibili risultati occupazionali.
Pertanto la richiesta di riduzione e' di mezz'ora per ciascuna notte.
Si richiede inoltre la introduzione della quarta squadra nel caso di 18
turni e della quinta squadra nel caso di 21 turni.
6. Un permesso retribuito di 8 ore per tutti i lavoratori da utilizzare
nell'arco del quadriennio di vigenza contrattuale con scopo formativo.
Tale bonus si configura come un diritto soggettivo esigibile per scopo
formativo, senza vincoli di percentuali di assenza contemporanea, da
utilizzare dentro o fuori l'impresa.
7. L'orario straordinario non potra' essere prestato oltre le 150/200
ore massime individuali previste annualmente. Pertanto, a fronte di ri-
chieste aziendali di prestazioni di lavoro che superino tali limiti mas
simi, le parti concorderanno a livello aziendale l'assunzione di lavora
tori anche con forme di lavoro a tempo determinato.
8. La normativa sul part-time va cosi' modificata:
- trasformazione della prevista quota del 2% sugli occupati in base mi-
nima da raggiungere in caso di richiesta da parte dei lavoratori;
- definizione di casistiche per l'esigibilita' individuale (esigenze di
cura, figli fino a 7 anni, studio, ecc.);
- definizione dei diritti di tutela professionale;
- sperimentazione del Job sharing;
- L'applicazione di tale normativa sara' oggetto di confronto a livello
aziendale.
9. Per i lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria del Contratto
Nazionale di Lavoro, viene esteso l'utilizzo della banca ore che sara'
alimentata dalle ore prestate oltre le 40 ore settimanali, al fine di
consentire a questi lavoratori di fruirne in termini di riposo compensa
tivo.
Tavolo per lo sviluppo industriale e l'occupazione
Nel nostro Paese il problema occupazionale e' caratterizzato da forti
squilibri nel tasso di disoccupazione e da difficolta' di sviluppo in
numerosi comparti industriali.
Pertanto si richiede:
la istituzione di un tavolo permanente nazionale di confronto tra Fim,
Fiom, Uilm, Federmeccanica, Assistal, Intersind e le associazioni eco-
nomiche imprenditoriali dei vari comparti, sulle opportunita' di svi-
luppo industriale, con particolare attenzione alle aree ad alta disoc-
cupazione. Tale confronto sulle politiche industriali dara' un contri-
buto a risolvere i problemi occupazionali ed industriali del Mezzogior-
no.
3. Scatti di anzianita'
Le segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm propongono alla valutazione
dei lavoratori l'adozione di una nuova normativa sugli scatti di anzia-
nita'.
La proposta prevede che l'attuale normativa, costituita da un massimo
di 5 scatti biennali calcolati con una percentuale del 5% sulla paga
base, venga sostituita da una nuova normativa che preveda il manteni-
mento degli scatti nel numero e nelle modalita' di maturazione, ma con
un valore in cifra fissa superiore all'attuale. Tale scelta ha per il
sindacato un carattere strategico e numerose implicazioni.
In primo luogo l'adozione di un regime con scatti in cifra fissa, oltre
a mantenere strutturalmente l'istituto, consente di trasferire la riva-
lutazione, derivante dagli scatti in percentuale, sulla richiesta di
aumento del minimo contrattuale. Questa rivalutazione ha inciso nel-
l'ultimo contratto nella misura media del 15%.
Una normativa che preveda gli scatti in cifra fissa, consente di avan-
zare la richiesta, gia' in questo contratto, di conglobamento in un'uni
ca voce salariale (la paga base) di altre voci della busta paga (Contin
genza, Edr), realizzando in questo modo la revisione degli attuali para
metri contrattuali.
Questa soluzione va nella direzione di favorire i lavoratori giovani,
nel passato sfavoriti dalla mancanza di scatti di anzianita' e quindi
dalla mancata rivalutazione degli aumenti dei minimi contrattuali.
Va anche considerato che le nuove generazioni sono sottoposte a forme
di lavoro maggiormente precario ed a tempo determinato, ed alla possi-
bilita' di cambiare piu' posti di lavoro nel corso della vita lavora-
tiva. Questo impedisce, in molti casi, di raggiungere il massimo del
numero degli scatti previsti contrattualmente.
Inoltre il conglobamento delle voci salariali favorisce la definizione
dei nuovi aumenti salariali a favore delle categorie medio-basse del-
l'inquadramento unico, con un minore sventagliamento parametrale rispet
to al Contratto precedente. Questa scelta strategica da parte di Fim-
Fiom-Uilm, prevede l'impegno di affrontare, nella prossima tornata con-
trattuale, il problema della valorizzazione della professionalita'.
Per tutte queste motivazioni, che possono costruire l'asse di un nuovo
patto generazionale tra i lavoratori metalmeccanici e di valorizzare
remunerazione del lavoro produttivo, le segreterie nazionali di Fim,
Fiom, Uilm intendono proporre la seguente richiesta contrattuale:
1. Il mantenimento dell'attuale normativa sugli scatti per quanto ri-
guarda il numero (fino a 5) e le modalita' di maturazione biennale.
2. Il passaggio dal calcolo percentuale agli scatti in cifra fissa e
conseguente trasferimento della mancata quota di rivalutazione per-
centuale (mediamente del 15%) sulla richiesta di aumento dei minimi
contrattuali.
3. La rivalutazione dell'attuale valore degli scatti.
4. Salario
Aumento dei minimi contrattuali, nell'ambito dei criteri previsti dal
Protocollo del 23 luglio 1993.
A questo fine si richiede:
1. un aumento dei minimi tabellari valido biennio 1999-2000, calcolato
sulla base dell'inflazione programmata prevista dalla DPEF, pari al-
l'1,5%su base annua, e riferita ad una retribuzione convenzionale da
definire contrattualmente e finalizzata alla difesa del potere d'ac-
quisto del salario. Tale richiesta e' pari a L. 80.000 per la 4^ ca-
tegoria contrattuale e sara' riparametrata in base alla scala 100/
200 (vedi allegato D).
Un corrispondente aumento andra' previsto per l'elemento retributivo
della 7^ categoria e per l'indennita' di funzione quadri.
2. Il conglobamento in paga base delle voci salariali riferite a contin
genza, EDR e premio di produzione.
5. Formazione professionale
I profondi processi di riorganizzazione del sistema delle imprese, la
necessita' di valorizzare la professionalita' delle risorse umane per
un loro miglioramento qualitativo, indispensabile anche allo stesso
rafforzamento della competitivita' aziendale, impongono una scelta con-
trattuale che porti la formazione professionale e la formazione perma-
nente ad essere sempre piu' al centro dell'impegno del Sindacato.
In particolare, e' necessario dare ai lavoratori la possibilita' di usu
fruire di tempi di formazione, interrompendo la propria prestazione la-
vorativa per migliorare la propria qualifica professionale.
Cosi' facendo si costituirebbe la giusta strumentazione per prevenire
la rapida obsolescenza delle conoscenze professionali che porta cicli-
camente le aziende a porre problemi di mix professionale, con dolorosi
processi di espulsione di mano d'opera, prevalentemente di eta' elevata
e pertanto con difficili probabilita' di ricollocazione sul mercato del
lavoro. I diritti di informazione in materia, contenuti nel Contratto
Nazionale e la struttura partecipativa delle commissioni paritetiche
per la formazione professionale (aziendali e territoriali), richiedono
una rivisitazione ed un rafforzamento.
Sotto questo profilo deve essere colta l'opportunita'offerta dall'avvio
della sperimentazione del progetto speciale sull'apprendistato che ha
stimolato l'attivita' delle commissioni paritetiche territoriali, che
di fatto potrebbero costituire il punto di riferimento per tutta la
materia relativa alla Formazione professionale.
Pertanto si richiede che:
1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professiona-
le costituisca titolo di priorita' nell'utilizzo dei crediti della
Banca ore;
2. I permessi derivanti dall'articolo 29 disciplina generale sez. III,
vadano concessi anche in caso di non sovrapposizione tra orari di
formazione ed orari di lavoro;
3. Vada previsto un innalzamento del tetto a 150 ore per la formazione
professionale e la revisione delle percentuali di assenza contempo-
ranea dal 2% al 4%;
4. Vada riproporzionato il tetto complessivo del monte ore triennale e
ricalcolato per il quadriennio di vigenza contrattuale;
5. Vada prevista la certificazione professionale e formativa dei lavo-
ratori (miglioramento dell'art. 33 DG sez. III)
6. Previdenza complementare
Il Fondo di previdenza sta ottenendo una significativa adesione da par-
te dei lavoratori e pertanto riteniamo necessario un miglioramento del-
l'attuale normativa.
Si richiede:
- di aumentare dal 18% al 40% la percentuale del trattamento di fine
rapporto maturando da destinare al Fondo per i lavoratori e le lavo-
ratrici aderenti.
- Di aumentare il versamento dall'attuale 1% della retribuzione tabel-
lare (paga base, contingenza, EDR, indennita' di funzione quadri ed
elemento retributivo per la categoria piu' elevata) all'1,20%, a to-
tale carico delle imprese.
- Di prevedere la possibilita' di utilizzare permessi non retribuiti da
parte dei componenti dell'Assemblea dei Delegati del Fondo.
7. Inquadramento unico
Nell'armonizzazione contrattuale conseguente al passaggio del Contratto
Nazionale dei metalmeccanici pubblici a quello privato, si richiede la
trasformazione della 5^ categoria super in una 6a categoria professio-
nale alla quale possano accedere lavoratori operai ed intermedi.
Si richiede inoltre una sede di discussione aziendale sui criteri con
cui vengono erogati i superminimi individuali.
8. Salute ed igiene del lavoro
Si richiede:
1. Malattia e infortunio
- Il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automati-
camente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in
corso una malattia con certificati e/o prognosi pari o superiori a 40
giorni.
- Al lavoratore verranno fornite annualmente le informazioni necessarie
all'esatta conoscenza della propria situazione del cumulo di eventua-
li assenze per malattie, in relazione alla conservazione del posto di
lavoro e al trattamento economico dei periodi di assenza per malattie
e/o infortuni non sul lavoro. Nel caso in cui la malattia in corso
possa determinare variazioni dei trattamenti di cui sopra (trattamen-
to economico e comporto), al lavoratore verra'fornita la esatta infor
mazione sulla propria situazione almeno 15 giorni prima che ci avven-
ga.
- Tutte le terapie salvavita che richiedono terapie continuative (anche
in day Hospital) sono escluse dal conteggio nel computo del trattamen
to economico dei periodi di malattia e del mantenimento del posto di
lavoro.
- Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi, o affetto da
neoplasia, o cardiopatia o sottoposto a terapie cosiddette salvavita,
o affetto dal morbo di Cooley, non sara' sottoposto agli effetti del
computo delle assenze per il mantenimento del posto di lavoro.
- Le normative previste dal CCNL in tema di malattia dovranno essere
adeguate ai dettami della legge 675/96 (legge sulla privacy).
- Al lavoratore assente per infortunio sul lavoro e non, sara' garanti-
ta l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malat
tia.
2. Legge 626
L'istituzione di un osservatorio congiunto in sede nazionale che, con
cadenza semestrale, esegua un monitoraggio sull'andamento della costitu
zione delle R.L.S. nelle aziende e dei relativi programmi formativi, al
fine di costituire una banca dati.
9. Trattamento di fine rapporto
A far data dal 1ø gennaio 1999 la gratifica natalizia, ovvero la tredi-
cesima mensilita', verra' inclusa nella base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
10. Traferte
Si richiede un miglioramento delle normative sulle trasferte, a partire
dal trattamento economico.
11. Quota di servizio contrattuale
Roma, 22 settembre 1998
Allegato A
Scheda sull'orario di lavoro nel presente contratto
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la situazione presente nel con-
tratto dei metalmeccanici, e' la seguente:
* l'orario settimanale e' fissato in 40 ore; gli straordinari hanno un
tetto annuo di 150/200 ore; le riduzioni di orario sotto le 40 ore sono
diversificate a seconda della turnistica e dei settori di appartenenza.
* I lavoratori normalisti possono fruire di 72 ore di riduzione annua
alle quali aggiungere 4 ex festivita', per un totale di 104 ore.
* I lavoratori turnisti hanno la stessa riduzione, ma 20 di queste ore
sono monetizzate. Pertanto la loro riduzione e' di 84 ore complessive.
Questi lavoratori fruiscono, nelle 8 ore di presenza in fabbrica, della
ora di mensa retribuita.
* I lavoratori siderurgici hanno maggiori riduzioni: 100 ore di permes-
si di riduzione d'orario e 32 ore di ex festivita',per un totale di 132
ore.
* Inoltre per un gruppo di settori (di cui all'allegato C), esiste una
ulteriore riduzione di 8 ore su base annua.
Per quanto riguarda la possibilita' di fruire di queste riduzioni, il
Contratto specifica che almeno 6 permessi di 8 ore devono essere effet-
tivamente utilizzati dai lavoratori e le statistiche dimostrano che
anche una parte di queste ore vengono monetizzate.
Tutte queste normative sono contenute nell'art. 5 del Contratto Naziona
le di lavoro del settore privato sul quale occorre intervenire sulla ba
se delle seguenti priorita':
1. Le riduzioni di orario di lavoro devono essere realmente esigibili
da parte di tutti i lavoratori, attraverso l'individuazione di normati
ve e strumenti indicati per tale scopo. Si tratta di compiere un
passaggio di qualita' rispetto alla situazione esistente.
2. Gli straordinari vanno ricondotti alla integrale applicazione della
vigente normativa contrattuale e non devono superare i tetti individua-
li previsti, attraverso apposite strumentazioni di controllo.
3. Vanno previste riduzioni di orario aggiuntive, che devono privile-
giare il rapporto con la crescita dell'occupazione.
Allegato B
Tabella esplicativa sull'orario annuo
(riferita alla situazione attuale dei lavoratori normalisti)
-----------------------------------------------------------------------
52 settimane per 40 ore 2.088 h
+ 1 giorno per 8 ore
-----------------------------------------------------------------------
- ferie 160 h * salvo lavoratori impiegati
di cui all'art. 12 - norme transito-
rie - disciplina speciale sez. III
-----------------------------------------------------------------------
- ROL 72 h
-----------------------------------------------------------------------
- ex festivita' 32 h
-----------------------------------------------------------------------
- festivita' cadenti in giorno 64 h ** media pluriennale
feriale
-----------------------------------------------------------------------
T o t a l e 1.760 h
** Capodanno, Epifania, lunedi' di
Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre,
1 maggio, 25 aprile, Santo patrono
A fini puramente esemplificativi, il calcolo dell'orario medio setti-
manale si puo' ottenere, nel modo seguente:
Totale annuo 52,2 settimane
-ferie 4,0 settimane
-festivita' cadenti in giorno feriale 1,6 settimane
-----------------------------------------------------------
Totale 46,6
-----------------------------------------------------------
In questo caso l'orario medio settimanale, che si ottiene dividendo
l'orario massimo annuale (1.760) per un divisore pari a 46,6, e' di 37
ore e 46'.
Allegato C
Estratto dal CCNL 1979 sulla definizione dei settori con 8 ore in piu'
di riduzione d'orario.
La riduzione di cui al punto 5) del presente protocollo si applica ai
seguenti settori e lavoratori:
A. Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di
produzione e di manutenzione:
* Fonderie di seconda fusione;
* Metallurgia non ferrosa;
* Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
* Auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e
stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti
(1);
* Macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta
del foraggio, ecc.);
* Siderurgia (2).
B. Per tutti i lavoratori:
* Elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componenti-
stica);
* Trasformazione, distribuzione della energia elettrica: motori elet-
trici con altezza d'asse superiore ad un metro;
* Aeronautica;
* Telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche
di installazione di reti e di centrali);
* Informatica.
La riduzione di orario si applica ai lavoratori interessati addetti a
stabilimenti appartenenti ai settori sopra indicati tra quelli di cui
al punto b) dell'art. 1, disc. Gen. Sez. I ed individuati secondo il
criterio della prevalenza stabilito dalla norma comune a tutti i set-
tori del "campo di applicazione" del presente contratto collettivo.
(1) Nota a verbale
In relazione all'obiettivo di perseguire il riequilibrio occupazionale
nelle aree del Nord e lo sviluppo della occupazione del Mezzogiorno,
l'assetto della riduzione sopra indicata potra' essere riesaminato, e
previo accordo ridefinito - limitatamente alle aziende del settore auto
che hanno stabilimenti distribuiti al Nord e al Sud - in occasione di
una verifica da tenersi nel mese di maggio del 1981.
(2) Nota a verbale
La riduzione di cui sopra sara' pari a 20 (venti) ore annue con l'armo-
nizzazione del regime della 39a ora, che verra' applicato secondo i cri
teri previsti dal punto 5), prima comma.
L'armonizzazione del vecchio regime con il nuovo sara' definitiva a li-
vello nazionale per quanto attiene gli aspetti tecnico-retributivi.
Allegato D
Aumenti salariali riparametrati con la scala 100/200
Livello Parametro Aumento
-----------------------------------------------------------------------
Primo 100 58.000
Secondo 114 66.000
Terzo 131 76.000
Quarto 138 80.000
Quinto 150 87.000
Quinto S 162 94.000
Sesto 180 104.000
Settimo 200 116.000
-----------------------------------------------------------------------