Assegni per il nucleo familiare

Trattamento obsoleto non più in vigore, sostituito dall'Assegno Unico e Universale per i figli a carico - la pagina è consultabile per ragioni storiche

Le normative illustrate qui di seguito si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto di lavoro applicato.

Gli assegni familiari vennero istituiti con l'accordo dell'11 ottobre 1934, intervenuto tra le confederazioni dei lavoratori dell'industria e le associazioni degli industriali, in occasione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale (e, proporzionalmente, della retribuzione), e spettavano solo ai figli a carico dei lavoratori dell'industria. Servivano per compensare, almeno in parte ed esclusivamente per i lavoratori con figli a carico, la riduzione salariale.

Il R.D. del 17 giugno 1937, n. 1048, seguito immediatamente dopo dal R.D. 21 luglio 1937, n. 1239, trasformò l'istituto contrattuale in istituto previdenziale, dilatandone l'ambito di applicazione e garantendo la permanenza della prestazione.

Il testo unico approvato con Dpr 30 Maggio 1955, n. 797, non modificò la struttura degli assegni familiari, ma valse semplicemente a coordinare la legislazione fino ad allora intervenuta. Tale disciplina rimase sostanzialmente invariata fino alla legge n. 79 del 25 Marzo 1983, che istituì le maggiorazioni degli assegni familiari.

La maggiorazione nacque come parte integrante di una laboriosa trattativa diretta al contenimento del costo del lavoro, mirante a contenere la dinamica della scala mobile. Essa rappresentò una contropartita che, unitamente alle agevolazioni tributarie riservate ai redditi meno elevati, mirava a mantenere invariato, e in alcuni casi a migliorare, i redditi disponibili a favore dei nuclei familiari con figli a carico.

La maggiorazione si presenta come una prestazione addizionale che va ad aggiungersi a un'altra prestazione previdenziale, incrementandola per renderla adeguata a soddisfare le esigenze del nucleo familiare a basso reddito o con numerosa prole.

Dal 1° gennaio 1988, in applicazione della legge n. 153 del 13 maggio 1988, gli assegni familiari sono stati sostituiti dall' "Assegno per il nucleo familiare". Lo stesso é determinato, in misura differenziata, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito globale del medesimo. L'assegno spetta, sussistendo le condizioni che vedremo, a tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi nel territorio nazionale.

L'individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente l'assegno.
Il nucleo familiare è così composto:

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi (reddito complessivo lordo) assoggettabili ad Irpef conseguiti dai predetti componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ci viene segnalato che alcune aziende, in caso di sciopero dell'intera giornata, trattengono ai lavoratori la quota corrispondente di assegno. Riteniamo scorretta questa interpretazione e, per confutarla, richiamiamo la circolare Inps 106/1999 che riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il minimo di ore prescritte (104 per gli operai e 130 per gli impiegati), il diritto all'assegno mensile nella misura intera anche in presenza di giornate di assenza arbitraria. É stato precisato che tale comportamento é applicabile anche alle assenze per sciopero e sospensione per motivi disciplinari.

ATTENZIONE: A partire dall'1 aprile 2019 la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica (a differenza del passato quando la domanda poteva essere presentata per il tramite del datore di lavoro). La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. A questo proposito è utile leggere la Circolare INPS n. 45 del 22/3/2019.

Per informazioni sugli importi degli assegni per il nucleo familliare:

  1. cliccare qui per quanto riguarda il periodo che si conclude il 30/6/2019;
  2. cliccare qui per la circolare INPS riguardante il periodo dall'1/7/2019 al 30/6/2020;
  3. cliccare qui per le tabelle riguardanti il periodo dall'1/7/2019 al 30/6/2020;
  4. cliccare qui per le tabelle riguardanti il periodo dall'1/7/2020 al 30/6/2021;
  5. cliccare qui per le tabelle riguardanti il periodo dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
  6. cliccare qui per informazioni di carattere generale.