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Da: Assistenza, servizi sociali, cassa di previdenza, INPS

LA PENSIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Ultimo aggiornamento: 1/2/2019
A cura di: Alfio Riboni

Con la riforma del sistema previdenziale e pensionistico denominata Dini e approvata nel 1995, molto è cambiato nel sistema previdenziale italiano e, in particolare per quanto riguarda la Pensione di Vecchiaia, il sistema di calcolo varia secondo l’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995; viene, infatti, adottato:

Uno degli aspetti che generalmente non sono presi nella dovuta considerazione, oppure meno evidenziati alla pubblica opinione, riguarda il fatto che la riforma Dini ha praticamente abolito la pensione di anzianità (o anticipata di vecchiaia) per tutti quei lavoratori che, al 31 dicembre 1995, non potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva: poiché l'ammontare della pensione sarà determinato tenendo conto dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa, il suo valore sarà di gran lunga inferiore a quello di una pensione calcolata col sistema retributivo e, quindi, gli interessati dovranno attendere la pensione di vecchiaia o quella anticipata con le caratteristiche che essa ha assunto in seguito alla riforma Monti/Fornero.

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato
sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

E' assolutamente opportuna un'attenta lettura della pagina web messa a disposizione dall'INPS.

In estrema sintesi, al termine della vita lavorativa, i contributi versati sono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi sono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.

Coefficienti di trasformazione in vigore nel triennio 2016/2017/2018

Età 57 58 59 60 61
Coefficiente 4,246% 4,354% 4,447% 4,588% 4,719%

Età 62 63 64 65 66
Coefficiente 4,856% 5,002% 5,159% 5,326% 5,506%

Età 67 68 69 70 --------
Coefficiente 5,700% 5,910% 6,135% 6,378% --------

Ai fini del calcolo della pensione occorre:

L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

ATTENZIONE

Chi andrà in pensione utilizzando il metodo di calcolo esclusivamente contributivo, ovvero coloro che non hanno contributi versati fino a tutto il 31 dicembre 1995, matureranno i requisiti utili per conseguire la pensione secondo la normativa vigente per la pensione di vecchiaia oppure quelli previsti per la pensione anticipata.
In alternativa, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, potrà ottenere il diritto alla pensione vantando il solo requisito anagrafico come specificato nella tabella che segue:

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ANN0 ETA'

dal 2019 al 2020 64 anni
dal 2021 al 2022 64 anni e 3 mesi
dal 2023 al 2024 64 anni e 4 mesi
dal 2025 al 2026 64 anni e 6 mesi
dal 2027 al 2028 64 anni e 8 mesi
dal 2029 al 2030 64 anni e 10 mesi
dal 2031 al 2032 65 anni
dal 2033 al 2034 65 anni e 2 mesi
dal 2035 al 2036 65 anni e 4 mesi
dal 2037 al 2038 65 anni e 5 mesi
dal 2039 al 2040 65 anni e 7 mesi
dal 2041 al 2042 65 anni e 9 mesi
dal 2043 al 2044 65 anni e 11 mesi
dal 2045 al 2046 66 anni e 1 mesi
dal 2047 al 2048 66 anni e 3 mesi
dal 2049 al 2050 66 anni e 5 mesi
dal 2051 al 2052 66 anni e 7 mesi
dal 2053 al 2054 66 anni e 9 mesi