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Vedere anche: Diritti sindacali e dei lavoratori; Occupazione; Parlamento e Governo italiani

DIMISSIONI VOLONTARIE E PREAVVISO

Ultimo aggiornamento: 13/11/2018, a cura di A.Riboni

NORMATIVA VIGENTE

Le dimissioni volontarie costituiscono un atto unilaterale con il quale il lavoratore rende manifesta la sua volontà di rescindere il rapporto di lavoro. Il lavoratore (articolo 2118 codice civile) ha la possibilità, durante tutta la durata del rapporto di lavoro (sia esso a tempo determinato o indeterminato), di recedere dal contratto stipulato con il suo datore di lavoro, senza darne giustificazione alcuna. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza e non è richiesta l’accettazione da parte sua, essendo una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile. Un’eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore di lavoro ne venga a conoscenza o con il consenso di quest’ultimo.
Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà adoperarsi per verificare la durata del periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo applicato nell’azienda in cui opera (esso varia a seconda della categoria d'inquadramento contrattuale e dell’anzianità di servizio - vedi tabella più avanti) e la data dalla quale far decorrere la cessazione del rapporto di lavoro (es. alcuni contratti fanno decorrere la cessazione del rapporto soltanto dal 1° o dal 16 di ogni mese). Effettuata questa verifica, il lavoratore dovrà formalizzare le dimissioni indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di lavoro).
Prima di continuare, è opportuno precisare che ai lavoratori con contratto a tempo determinato non si applicano le norme sul periodo di preavviso.

Se il lavoratore non lavora durante il periodo di preavviso, così come stabilito dal CCNL applicato dall’azienda, è tenuto al pagamento di un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso (art. 2118, comma 2,c.c.); normalmente l'importo corrispondente a questa indennità viene trattenuto dalle competenze di chiusura spettanti al lavoratore interessato. La stessa indennità è dovuta, da parte del datore di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (art. 2118, comma 3, c.c.) oppure nei casi di licenziamento collettivo e mobilità. Le parti (lavoratore e datore di lavoro) possono, con atto scritto, convenire entrambe di superare l'obbligo sopra descritto per quanto riguarda il periodo di preavviso liberandosi rispettivamente dal pagamento dell'indennità prevista.

Per quanto riguarda le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, vige l’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

Nei seguenti casi non è dovuta la prestazione del periodo di preavviso:

ATTENZIONE: A partire dal 12 marzo 2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, art. 26, comma 8. (decreto attuativo del c.d. “Jobs Act”), le dimissioni devono essere effettuate “esclusivamente con modalità telematiche” sugli appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .

Le dimissioni telematiche possono essere trasmesse direttamente dall'interessato se dotato di PIN dispositivo INPS o SPID collegandosi all'apposito sito del Ministero del lavoro, oppure tramite

La comunicazione telematica delle dimissioni non è dovuta:

E' opportuno precisare che, in seguito all'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle dimissioni, cessa l'obbligo, per il lavoratore interessato, di comunicazione scritta direttamente al datore di lavoro; pur tuttavia, è consigliabile, contestualmente alla comunicazione telematica, dar luogo a una comunicazione diretta al datore di lavoro anche attraverso posta ordinaria o elettronica.

La tabella che segue riporta la durata del preavviso per i lavoratori a cui è applicato il Contratto Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica Privata. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà riconoscere all'altra un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per l'equivalente periodo.

ANNI DI
SERVIZIO

6a, 7a e 8a Quadri
Categoria Professionale
4a, 5a e 5a Super
Categoria Professionale
2a, 3a e 3a Super
Categoria Professionale
1a
Categoria Professionale
FINO A 5 ANNI 2 MESI 1,5 MESI 10 GIORNI 7 GIORNI
OLTRE 5 ANNI E
FINO A 10
3 MESI 2 MESI 20 GIORNI 15 GIORNI
OLTRE I 10 ANNI 4 MESI 2,5 MESI 30 GIORNI 20 GIORNI

Nel caso di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro, è opportuno precisare che:

  1. l'indennità è calcolata sulla base della retribuzione percepita dal dipendente al momento del recesso, tenendo conto di tutti quegli emolumenti che hanno carattere continuativo; concorrono a formare la base di calcolo anche i ratei delle mensilità aggiuntive e gli altri elementi retributivi corrisposti con periodicità ultramensile;
  2. l'indennità sostituiva del preavviso deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale (art. 12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS circ. 263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota prevista per la tassazione del TFR (artt. 17 e 19 D.P.R. 917/1986; Min. Fin., circ. 326/1997);
  3. come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6406 del 28/5/1992), l'indennità sostitutiva del preavviso non presenta affatto natura retributiva ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un'inadempienza.