Da: Diritti sindacali e dei lavoratori; Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti

Frequently Asked Questions sulla cessione di ramo d'azienda


aggiornato al 2/1/2016
a cura di Alfio Riboni e Francesco Fiaccadori

  1. Cosa è il trasferimento o cessione d’azienda?
    Si rinvia alla lettura di quanto contenuto nell’apposita guida di riferimento pubblicata nel sito delle R.S.U. IBM.

  2. Cosa devo fare quando mi arriva o mi consegnano la lettera di trasferimento?
    Quando IBM ti consegnerà la lettera con cui ti comunicherà formalmente la cessione del tuo rapporto di lavoro alla nuova società, dovrai firmarla esclusivamente per ricevuta e rifiutarti tassativamente di firmarla per accettazione. Nel caso IBM dovesse utilizzare una raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta stessa funge da semplice presa d’atto da parte del destinatario.

  3. Mi posso avvalere di particolari diritti per oppormi al trasferimento se ho un'invalidità?
    No, dall’invalidità non consegue alcun particolare diritto rispetto al resto dei lavoratori oggetto di cessione di ramo d’azienda.

  4. Se ho un'invalidità devo reinviare la documentazione attestante l'invalidità al nuovo datore di lavoro?
    No. Il rapporto di lavoro viene ceduto (trasferito) da un datore di lavoro all’altro senza soluzione di continuità.

  5. Nel trasferimento mantengo il diritto di avvalermi dei permessi derivanti dalla legge 104?
    Assolutamente sì. Il rapporto di lavoro viene ceduto (trasferito) da un datore di lavoro all’altro senza soluzione di continuità e, pertanto, l’impresa che riceve prende in carico tutto ciò che consegue da un rapporto di lavoro in essere.

  6. E' possibile fare una causa collettiva contro la cessione? Perché il Sindacato non può fare causa contro la cessione?
    Può ricorrere alla magistratura chi ha interesse ad agire, ovvero chi subisce un danno patrimoniale o perfino morale ed è, quindi, evidente che, nel caso di cessione di ramo d’azienda, sono i lavoratori ad avere interesse ad agire … e non il sindacato. Nel caso in cui le parti datoriali non dovessero rispettare quanto previsto dalle norme in materia (vedi pagina web http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_trasf_az.htm), solo in questo caso il sindacato potrebbe adire le vie legali. L’ordinamento italiano non prevede e quindi non consente cause collettive propriamente dette; i lavoratori interessati potranno rivolgersi a uno stesso avvocato o a un unico collegio legale che potrà rappresentare, nella stessa causa e presso lo stesso giudice, gli interessi individuali di coloro che gliene avranno conferito il mandato.

  7. Entro quanto tempo devo impugnare il trasferimento? Entro quanto tempo devo far causa?
    Entro 60 giorni dalla data di efficacica della cessione del rapporto di lavoro, ovvero dal primo giorno di lavoro presso l'azienda acquirente, il trasferimento deve essere impugnato. Inoltre, entro 180 giorni dalla data di impugnazione, il lavoratore, ovvero il suo legale di fiducia, deve presentare ricorso innanzi alla magistratura competente.

  8. Cosa devo fare se l'azienda mi chiede di firmare una conciliazione? Che cosa è la conciliazione?
    Se il lavoratore ritiene illegittima la cessione del suo rapporto di lavoro, non deve firmare alcun verbale di conciliazione, perché, così facendo, non potrà più in alcun modo proporre un’azione legale o di altro genere per contestare la cessione di cui sopra o la lesione di diritti conseguenti alla cessione stessa. Analogo comportamento il lavoratore interessato dovrà assumere nel caso in cui, pur non considerando illegittima la cessione del suo rapporto di lavoro, ritiene altresì di subire un danno patrimoniale derivante dalla non applicazione di un trattamento retributivo/normativo equivalente a quello applicato nell’azienda di provenienza, pena l’impossibilità di agire opportunamente per la tutela di tale diritto. La conciliazione, infatti, ovvero la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, è un patto con efficacia legale attraverso cui le parti firmatarie convengono sulla definitiva soluzione di un contenzioso in essere e, pertanto, esse non avranno più la possibilità di avanzare pretese sulla materia conciliata.

  9. Quali sono i diritti che mantengo nella nuova azienda?
    Tutti i diritti in essere al momento della cessione rimangono in vita anche dopo la cessione del rapporto di lavoro. Nel caso di uno specifico trattamento che non potesse essere replicato presso il nuovo datore di lavoro e fosse impraticabile un trattamento equivalente, il lavoratore interessato avrà diritto a un risarcimento economico che compensi adeguatamente la perdita di tale trattamento.

  10. Cosa succede al mio TFR?
    Il trattamento di fine rapporto continua a maturare senza soluzione di continuità, perché non vi è cessazione del rapporto di lavoro, bensì trasferimento del medesimo da un datore di lavoro all’altro. Questo vale per quanto riguarda il TFR rimasto in azienda e per quello depositato presso il Fondo del Tesoro gestito dall'INPS (si tratta di quello maturato successivamente al 30 giugno 2007 in applicazione delle nuove norme di Legge sulla previdenza complementare). Per quanto riguarda il TFR che il lavoratore ha ordinato al datore di lavoro di conferire al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM o ad altro fondo pensione equivalente, questo rimane in carico alla posizione contributiva dell’interessato presso il citato fondo pensione. Si consiglia la lettura della pagina web http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_tfr.htm.

  11. Cosa succede alle ferie e ai permessi residui?
    Tutto rimane invariato. Il lavoratore conserva le ferie e i permessi maturati ivi compresi quelli residui.

  12. Nel trasferimento posso essere demansionato?
    Il demansionamento non dipende dalla cessione del rapporto di lavoro. Ma può essere conseguenza di quanto previsto da nuove norme di legge introdotte con il Jobs Act (vedi http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_deman.htm). Non si può ovviamente escludere che il nuovo datore di lavoro possa ricorrere al demansionamento motivandolo con la nuova organizzazione aziendale e/o una riorganizzazione delle persone e dei profili professionali.

  13. Nel trasferimento l'anzianità aziendale si azzera?
    No. L’anzianità pregressa rimane invariata e si continuerà a maturarne secondo le norme di Legge e di Contratto applicate presso il nuovo datore di lavoro.

  14. Potrò rimanere iscritto alla CADGI?
    Il primo comma dell’art. 1 dello statuto della CADGI così recita: “Sono soci della C.A.D.G.I.: Le società di diritto italiano il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation; sono escluse quelle già esistenti ed operanti sul mercato delle quali sia acquisito dalla IBM più del 50% del capitale sociale.”. Solo i dipendenti di IBM Italia e delle consociate con le caratteristiche appena sopra specificate possono ottenere la qualifica di soci CADGI e, pertanto, è esclusa per i lavoratori ceduti la possibilità di mantenere l'adesione alla cassa.

  15. Come saranno gestiti turni, straordinari, reperibilità?
    I trattamenti normativi e retributivi dovranno restare immutati salvo diverse intese che definiscano trattamenti equivalenti o un adeguato risarcimento economico nel caso risulti impossibile replicare uno o più trattamenti.

  16. Avrò ancora quarto e quinto elemento?
    La retribuzione non può essere ridotta e, pertanto, il suo ammontare complessivo dovrà essere distribuito tra gli istituti (voci) retributive utilizzate dal nuovo datore di lavoro. Pertanto, potranno sparire le voci in quanto voci, ma non il loro valore.

  17. Potrò rimanere iscritto al Fondo Pensione? Posso riscattare la mia posizione?
    In ogni caso il lavoratore può rimanere iscritto al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM e, nel caso il nuovo datore di lavoro dovesse aderire al fondo medesimo, non potrà in alcun modo esercitare il riscatto della propria posizione contributiva; diversamente, se il nuovo datore di lavoro non dovesse aderire al Fondo Pensione per i dipendenti IBM, l’interessato potrà farsi liquidare l’ammontare equivalente alla sua posizione contributiva.
    Si consiglia la lettura di quanto contenuto nel sito del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (http://www.fondopensioneibm.it/).

  18. Il nuovo datore di lavoro potrà applicarmi le nuove regole del Jobs Act?
    Tutte le norme di Legge contenute nel cosiddetto Jobs Act sono applicabili, ad eccezione di quelle riguardanti il Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (vedi quanto all’indirizzo http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_ctc.htm).