Infortunio sul lavoro (generalità)
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.
L'art. 1 della legge n. 1124/1965 indica tutte le attività protette, ovvero coperte dalle prestazioni assicurative INAIL in caso di evento infortunoso.
Le prestazioni possono essere di due tipi:
- di ordine economico (indennità per inabilità assoluta temporanea, indennità permanente per postumi di natura invalidante);
- di ordine medico ( spese mediche in genere e di ricovero, spese per la fornitura di protesi finalizzate ad ottenere il ripristino della piena capacità lavorativa del soggetto infortunato, o almeno la riduzione delle conseguenze permanenti delle lesioni riportate).
ATTENZIONE: Il lavoratore in infortunio che avesse necessit di certificazioni ad esempio per la prosecuzione dell'assenza per infortunio, dovr esibire certificati redatti dall'INAIL e non dalla ASL; a questo proposito opportuno precisare che non tutti i medici di famiglia sono convenzionati con INAIL e quindi:
- necessario verificare che il medico di famiglia sia convenzionato con INAIL per evitare di pagare il certificato richiesto;
- se il medico di famiglia non convenzionato con INAIL e si vuole evitare di pagare il certificato richiesto, occorre rivolgersi allo sportello digitale inail per prenotare visite e certificati.
Infortunio sul lavoro (trattamento economico)
L' art. 2110 del codice Civile stabilisce:
"In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di puerperio, se la legge (o le norme collettive) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità."
"Nei casi indicati nel comma precedente l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (o dalle norme collettive), dagli usi o secondo equità."
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, per il caso di infortunio sul lavoro, una disciplina identica a quella per malattia: sia per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto (o periodo di comporto), sia per quanto riguarda il
trattamento economico integrativo dell'indennità economica garantita dall'INAIL.
Occorre precisare che, secondo le disposizioni della legge n. 863 del 1984, in caso di prestazioni per un orario ridotto (part time), l'indennità temporanea per inabilità assoluta e l'eventuale integrazione a carico del datore di lavoro
sono dovute in misura piena; in caso di postumi permanenti, la rendita deve essere calcolata in relazione alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
Infortunio sul lavoro (denuncia)
E' necessario riportare qui di seguito quanto prevede la normativa ai sensi dell'art. 53 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124:
"Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata ((dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio))
. ((70))
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morta o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico ((trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,))
debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. ((70))
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, ((corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio))
, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. ((70))
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico ((...))
deve essere ((trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore))
dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo ((o dalla struttura sanitaria competente al rilascio))
sia nel territorio nazionale sia all'estero. ((70))
((Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.))
((70))
((Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.))
((70))
((La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.))
((70))
Infortunio sul lavoro (risarcimento)
Come già accennato, è l'INAIL che, in caso di infortunio, provvede al pagamento di una indennità economica per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunato.
In sintesi:
- il giorno dell'infortunio deve essere retribuito dal datore di lavoro;
- l'INAIL interviene dal quarto giorno con il pagamento di una indennità economica commisurata al 60% del guadagno medio degli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio;
- dopo il novantesimo giorno, l'indennità di cui al punto 2 viene aumentata al 75%
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l'obbligo del datore di lavoro al pagamento dei primi tre giorni di infortunio ed all'integrazione, fino a concorrenza della paga globale di fatto, dell'indennità economica a carico dell'INAIL;
- nel caso di postumi permanenti di natura invalidante superiori all'11%, viene liquidata dall'INAIL una rendita calcolata sul salario o stipendio corrisposto nell'ultimo anno prima dell'infortunio.
Per quanto riguarda la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, decide il Pretore su istanza del o degli interessati ed in base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1124 del 1965 e da ciò dipendono anche eventuali
richieste di danni materiali o morali a carico del datore di lavoro medesimo.
Infortunio sul lavoro (inchiesta pretorile)
Quando l'infortunio configura la tipologia prevista dal comma 3, dell'art. 590 del Codice Penale, scatta d'ufficio l'inchiesta giudiziaria.
Infortunio in Itinere
Vale la pena di trattare, da ultimo, questo argomento per il quale ormai possibile avvalersi di una ricca giurisprudenza che, qui di seguito, viene riportata:
- L infortunio in itinere da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di
lavoro". Tale infortunio pu ritenersi indennizzabile allorquando l attivit strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione
lavorativa, e tra essa dunque anche l attivit di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalit e
caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, pu
diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l infortunio su strada viene a trovarsi in
rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (Cass. 21/4/99 n. 3970, pres. Sommessa, est. Mercurio, in D&L 1999, 746, n. Veraldi,
L'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza)
- Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessit di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione),
particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o
strumentale tra l'attivit di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro e viceversa ) e l'attivit di stretta esecuzione della prestazione
lavorativa, che di per s sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilit dell'infortunio in itinere (nel caso di specie l'indennizzabilit
stata fatta conseguire all'accertamento della necessit dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilit del
mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla
misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonch alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per
raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida)
(Cass. 14/11/00, n. 14715, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2316)
- In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada pu diventare rischio specifico
di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato ditrasporto, deve escludersi la indennizzabilit dell'infortunio occorso al lavoratore che
sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessit di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla
particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall' abitazione ed era quindi agevolmente
raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane et dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev.
oggi 2000, pag. 2313)
- Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilit dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio, la distanza tra
la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula:
a. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca,
per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare ala propria abitazione;
b. la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attivit lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per
ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c. la necessit dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilit di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purch la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella
fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria
l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, pi vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica,
e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia
del giorno festivo, al luogo di dimora, anzich presso la famiglia di origine, nel luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063, pres.
Trezza, in Dir. lav. 2000, pag. 425, con nota di Gambacciani, L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa)
- L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - secondo la pi recente e condivisibile giurisprudenza maggiormente rispettosa dei canoni della ragionevolezza
(art. 3 Cost.) e della protezione dell'infortunato (art. 38 Cost.) - comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo dell'abitazione a quello del lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purch imposto da particolari esigenze; per luogo di
abitazione non si pu intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalit dell'individuo, di norma,
nell'ambito della comunit familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione
dei doveri di rilevanza costituzionale di solidariet familiare, deve reputarsi "normale" (Cass. 8/11/00, n. 14508, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000,
pag. 2309 e in Foro it. 2001, pag. 1531)
- Costituisce infortunio in itinere, e come tale indennizzabile dall'Inail, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante
il tragitto per recarsi in macchina in ufficio per svolgere di sabato prestazioni di lavoro straordinario, qualora risulti provata la necessit dell'uso del veicolo
privato adoperato dal lavoratore a causa della mancanza di servizi pubblici che avrebbero potuto consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per
l'inizio della prestazione lavorativa (Pret. Milano 14/11/94, est. Curcio, in D&L 1995, 388. In senso conforme, v. Pret. Milano 16/4/99, est. Curcio, in D&L 1999, 750)
- E' indennizzabile come infortunio in itinere il sinistro occorso ad un medico ospedaliero che, parcheggiata l'autovettura, mentre si accingeva a raggiungere il
reparto dove avrebbe dovuto prestare la propria attivit , inciampava in una catenella di delimitazione posta all'interno dell'ospedale (Cass. 10/1/01, n. 253, pres. Mileo,
est.Lamorgese, in Foro it. 2001, pag. 1532)
- Non indennizzabile, perch non qualificabile come accaduto in itinere per l'adempimento di un obbligo di servizio, l'infortunio mortale occorso al militare
della guardia di finanza mentre, all'inizio della licenza, si recava alla propria abitazione con un automezzo privato (Consiglio di stato 13/12/99, parere n. 458,
pres. Quaranta, in Foro it. 2000, III, 541)
E' opportuno citare, per concludere sull'infortunio in itinere, la
circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 che si occupa di indennizzabilit dell infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.