Vedere anche: Licenziamento Collettivo - Mobilità [DL on line - Rivista Telematica di diritto del lavoro] ; Manuale dell'indennità di mobilità, a cura del Dr. Fernando Comanzo - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (1/2003 - zippato) ; Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2014.; Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2015; Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: indennità di mobilità ordinaria e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.; Documents in English

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TRATTAMENTO DI MOBILITA'

ATTENZIONE: Ammortizzatore sociale abrogato a partire dal 1 gennaio 2017 e sostituito dall'AspI e successivamente dalla Naspi. la presente guida è pertanto lasciata alla consultazione solo per ragioni storiche.

Ultimo aggiornamento: 5/7/2016

CHE COSA E' LA MOBILITA'

Si tratta di un ammortizzatore sociale che viene attivato in conseguenza di un licenziamento collettivo: in estrema sintesi, esso costituisce un sostegno economico ai lavoratori licenziati che, contestualmente, vengono inseriti in una lista speciale di disoccupazione.
La fonte normativa di riferimento è costituita dalla legge 223 del 1991 .

Questo ammortizzatore è stato abrogato a partire dall'1 gennaio 2017 in conseguenza dell'entrata invigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero).

QUALI AZIENDE POSSONO ACCEDERE ALLA MOBILITA'

Possono avviare la procedura di mobilità:

L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché anche al Ministero del Lavoro nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi lavoratori occupati in più sedi situate in più di una regione. La legge prevede una procedura secondo la quale le parti sociali devono tentare una soluzione negoziale:

  • direttamente fra di loro entro i primi 45 giorni dall'avvio della procedura di mobilità;
  • con l'assistenza della Direzione Regionale del Lavoro o del Ministero del lavoro decorsi i 45 giorni di cui sopra ed entro i successivi 30 giorni.
    Decorsi 75 giorni dall'avvio della procedura, nel caso di fallimento del tentativo di soluzione negoziale, il datore di lavoro è libero di procedere e rendere effettivi i licenziamenti nei successivi 120 giorni.

    DURATA

    La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore ed è stata aggiornata dall'entrata in vigore della sopra citata Legge Fornero; in sintesi, dal 2013 al 2016 , in base all'art. 2, comma 71 della citata Legge e successive modifiche (vedi art. 46-bis, del D.l. 83/2012, L. 134/2012), si applicherà il regime transitorio specificato nelle tabelle che seguono, mentre, come già detto, a partire dal 2017 la mobilità è abrogata.

    DALL'1/1/2013
    AL 31/12/2014
    DAll'1/1/2015
    AL 31/12/2015
    DALL'1/1/2016
    AL 31/12/2016

    Centro Nord fino a 39 anni 12 MESI 12 MESI 12 MESI
    Centro Nord da 40 a 49 anni 24 MESI 18 MESI 12 MESI
    Centro Nord oltre i 49 anni 36 MESI 24 MESI 18 MESI
    Sud fino a 39 anni 24 MESI 12 MESI 12 MESI
    Sud da 40 a 49 anni 36 MESI 24 MESI 18 MESI
    Sud oltre i 49 anni 48 MESI 36 MESI 24 MESI

    La tabella sopra riprodotta è confermata anche dalla circolare INPS n.11 del 7 febbraio 2013.

    E' necessario precisare che la durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità (qualora il lavoratore provenga da altra azienda in conseguenza di una cessione d'azienda o di ramo della medesima, l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza vale ai fini della determinazione della durata della prestazione).

    USCITA

    Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di mobilità e la conseguente perdita dell'indennità di mobilità sono iseguenti:
    1. acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
    2. assunzione a tempo pieno e indeterminato con superamento del periodo di prova;
    3. scadenza del termine di permanenza nelle liste;
    4. riscossione della indennità di mobilità in una unica soluzione;
    5. presentazione all'INPS della domanda per la pensione anticipata e buon fine della domanda stessa;
    6. rifiuto di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; la sede può essere fino a 50 Km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (vedi Art. 4 Legge 92/2012 comma 41);
    7. mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo pieno e determinato;
    8. rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o frequenza non regolare senza un giustificato motivo (vedi Art. 4 Legge 92/2012 comma 40);
    9. rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.

    Al lavoratore che accetta una offerta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadrato in un livello inferiore a quello previsto dal CCNL di provenienza, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo, pari alla differenza retributiva, per un massimo di 12 mesi.

    Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato e licenziamento in periodo di prova, per un massimo di 2 volte il lavoratore ha diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità.

    Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, la mobilità viene sospesa e riprenderà alla scadenza del contratto medesimo per i mesi rimanenti.

    L'indennità di mobilità è incompatibile con la pensione o assegno di invalidità ed è quindi necessario scegliere tra assegno di invalidità e indennità di mobilità.

    DOMANDA

    La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro, tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica: essa viene infatti concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.

    Qui di seguito le istruzioni per la presentazione della domanda di mobilità.

    Primo Passaggio
    La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS utilizzando il pin dispositivo se già in possesso del lavoratore interessato, oppure attraverso un patronato; i documenti necessarri sono:

    Secondo Passaggio
    Effettuata la domanda di mobilità, l'interessato dovrà compilare la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità): è possibile fare ciò esclusivamente in via telematica tramite l'iscrizione all'apposito sito della regione Lombardia; la D.I.D. dovrà poi essere inviata telematicamente a un'agenzia convenzionata con questo servizio (rintracciabile nel sito stesso); infine, la D.I.D. dovrà anche essere stampata e consegnata personalmente alla citata agenzia prescelta entro 15 giorni.
    Attenzione: è indispensabile che l'interessato sia in possesso di una casella di posta elettronica personale, perché, all'atto dell'iscrizione al sito della regione, l'applicazione spedirà una mail all'interessato contenente la password da usare al primo accesso per poter prosegure nell'iter burocratico.

    Terzo Passaggio
    Il lavoratore interessato dovrà compilare il modulo SR163 disponibile attraverso il portale INPS o il Patronato a cui l'interessato potrà decidere di rivolgersi; una volta compilato e firmato il citato modulo, il lavoratore dovrà portarlo all'agenzia bancaria presso la quale è appoggiato il suo conto corrente per farselo vidimare e successivamente consegnarlo entro 15 giorni alla sua sede INPS di riferimento; quanto appena specificato è indispensabile affinché l'INPS possa accreditare l'indennità di mobilità sul conto corrente del lavoratore stesso.
    Attenzione: se lo scarico, la stampa, la firma e la vidimaione del modello SR163 vengono effettuati prima di presentare la domanda di mobilità da parte del lavoratore che intendesse drivolgersi a un Patronato, sarà quest'ultimo che provvederà direttamente a recapitarlo alla sezione INPS di competenza.

    La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento: in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione della indennità di mobilità, decorre dall'ottavo giorno; se viene presentata successivamente e comunque entro il sessantottesimo giorno dal licenziamento, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda stessa; oltre i 68 giorni si perde il diritto alla mobilità.

    Quando viene pagata l'indennità sostitutiva del preavviso, l'erogazione dell'indennità di mobilità decorre dalla fine del preavviso medesimo, ovvero dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso, se la domanda viene presentata entro 7 giorni dalla fine del periodo di preavviso; oltre i 7 giorni, e comunque non oltre il limite invalicabile dei 68 giorni, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
    E' consigliabile anche un'attenta lettura dell'apposita pagina web disponibile nel portale INPS.
    In IBM viene normalmente pagata l'indennità sostitutiva del preavviso e quindi il lavoratore non deve precipitarsi a fare la domanda di mobilità.

    L'indennità sostituiva del preavviso deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale ( art. 12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ. 263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.

    Per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso, essa varia in funzione dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento di categoria (vedi la guida di riferimento sulle dimissioni e il periodo di preavviso) e deve essere precisato che, di norma, i mesi sono tutti considerati di 30 giorni. Nel caso in IBM molto diffuso di un periodo di preaviso di 4 mesi, ciò significa 120 giorni e non 4 mesi di calendario (... e 17 settimane di anzianità contributiva aggiuntive); tuttavia, spesso accade che IBM versi la contribuzione considerando 4 mesi di calendario (quindi 18 settimane contributive) e ciò è possibile verificarlo solo a posteriori controllando sull'estratto conto contributivo il numero di settimane contributive versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

    Decorrendo l'indennità di mobilità l'ottavo giorno successivo alla data di licenziamento o alla fine del preavviso, si crea un vuoto di 1 settimana (7 giorni) tra la cessazione del rapporto di lavoro o la fine del preavviso e l'inizio della mobilità, ma ciò non comporta alcuna perdita per quanto riguarda l'anzianità contributiva maturanda. La cosiddetta carenza potrebbe, però, causare la modifica della decorrenza della pensione, perché la data di maturazione dei requisiti necessari all'ottenimento della pensione stessa si sposta in avanti di 7 giorni; a proposito di decorrenza è opportuno ricordare che la pensione decorre (il pagamento della pensione decorre) dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (esempio: maturazione dei requisiti utili per il diritto alla pensione INPS nel mese di giugno e decorrenza [pagamento] della pensione dal mese di luglio).
    Ora attenzione:

    L'esempio sopra descritto, con le conseguenze sulla decorrenza della pensione evidenziate, vale esclusivamente nel caso in cui lo slittamento in avanti provocato dalla settimana di carenza comporti la maturazione del requisito nel mese successivo a quello previsto (nel caso dell'esempio, da giugno a luglio): in tutti gli altri casi non succede nulla e potrebbe non succedere nulla anche nel caso sopra descritto di versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso considerando i mesi di calendario. Pertanto: è sempre opportuno controllare l'estratto conto contributivo per verificare le settimane contributive versate e, ove necessario per evitare lo slittamento in avanti di 1 mese della decorrenza (pagamento) della pensione, è consigliabile provvedere al versamento volontario dei contributi riguardanti la settimana di carenza (sicuramente l'ammontare necessario per la contribuzione volontaria di una settimana contributiva è inferiore al valore di una mensilità di pensione).

    AMMONTARE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA'

    L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepita (o che sarebbe spettata se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare:

    Per le aziende del mezzogiorno:

    Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,84% corrispondente ai contributi previdenziali. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione.

    L'importo dell'indennità di mobilità non può, comunque, superare determinati limiti aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita.

    Qui di seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi è licenziato nel 2014, 2015 e 2016 e ha diritto alla mobilità.

    RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2014 inferiore/uguale a € 2098,04
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

    RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2014 superiore a € 2098,04
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

    RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2015 e 2016 inferiore/uguale a € 2102,24
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

    RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2015 e 2016 superiore a € 2102,24
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

    E' opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.

    CONTRIBUTI FIGURATIVI UTILI DURANTE LA MOBILITA

    I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane annue contributive per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita..


    Alla versione italiana

    MOBILITA' - ADMINISTRATION OF UNEMPLOYMENT BENEFITS

    ATTENTION: This public social treatment has been terminated on 1/1/2017 and it has been substituted by AspI and then byNaspi. This guide is published for historical consultation

    WHAT IS MOBILITA'

    Mobilità is an Italian welfare support provision that grants to the workers dismissed from a company by a collective dismissal procedure a special unemployment benefit for a period of time that varies depending upon the age of the worker. The dismissed workers are inserted in a special job seekers' list.

    The reference law is 223/1991 .

    This support provision will be reduced starting january 2015 and unavailable starting january 2017 due to a new law (Legge 28 giugno 2012, n. 92).

    THE COMPANIES WHICH CAN EXPLOIT THE MOBILITA'

    The mobilità procedure can be started by:


    The employer who wants exploit the mobilità procedure for the redundant workers must inform timely the Trade Unions and the local Office for Employment, as well as the Ministry for Work if the dismissal procedure affects workers in more branches located in more regions. The law provides steps where the social partners must try to find a negotiation solution:
    among themselves during the first 45 days from the starting of the procedure; with the support of the Office for Employment or the Ministry for Work after the above mentioned 45 days and within the following 30 days.

    DURATION

    The duration of the unemployment benefit varies depending upon the age of the worker:

    SINCE1/1/2013
    UP TO 31/12/2014
    SINCE 1/1/2015
    UP TO 31/12/2015
    SINCE 1/1/2016
    UP TO 31/12/2016

    North up to 39 years old 12 Month 12 Month 12 Month
    North since 40 up to 49 years old 24 Month 18 Month 12 Month
    North over 49 years old 36 Month 24 Month 18 Month
    South up to 39 years old 24 Month 12 Month 12 Month
    South since 40 up to 49 years old 36 Month 24 Month 18 Month
    South over 49 years old 48 Month 36 Month 24 Month


    The duration of the unemployment benefits, however, cannot exceed the seniority accrued by the worker in the company which is dismissing him (if the worker comes from another company after the transfer of the company itself or of one of its business units, the seniority accrued in the company of provenance is applied to determine the duration of the benefit).

    CANCELLATION

    The events that cause the cancellation of a worker from t he special job seekers' lists and the resulting loss of the unemployment benefits are the following:

    1. attainment of the right to old-age pension;
    2. hiring with a full time and open ended contract;
    3. expiration of the subscription in the lists;
    4. collection of the unemployment benefit in a lump sum;
    5. application to the National Social Security for the seniority pension, and relative successful conclusion;
    6. refusal to accept a position, professionally equal and with a wage not lower than 90% of the provisions specified in the National Collective Contract applied in the provenance company; the offices should be maximum 50 km from the worker's residence address or should be reached in 60 minutes using public transportation;
    7. not informing the National Social Security of working as an employee, with a part time contract or a full time temporary contract;
    8. refusal to attend training courses furthered by the Region;
    9. refusal to be employed in socially useful jobs.
    10. The worker who accepts to be employed full time and with an open ended contract, and with a pay grade lower than the one provided by the National Collective Contract applied to the provenance company, is supplied by the National Social Security with a supplemental sum, equal to the difference in wage, for a maximum of 12 months.
    11. In case of employment full time and with an open ended contract, and dismissal during the trial period for a maximum of 2 times, the worker is entitled to remain in the special job seekers' list.
    12. In case of employment with a temporary contract with a duration not greater than 12 months, the unemployment benefits are suspended and will resume at the expiration of the employment contract for the remaining months.
    13. The unemployment benefits are incompatible with pensions, including a disability pension, and it is necessary to choose between the disability pension and the unemployment benefits.

    APPLICATION

    The procedure to apply for the mobilità must be started by the employer, but if he does not, the involved workers may start it themselves. The start of the mobilità procedure does not guarantee automatically that the benefits are supplied: these in fact are only granted if the Wages Guarantee Funds can be applied to the company and the workers are entitled.

    The worker must submit to the Centre for employment of the province of his/her residence address the application for the unemployment benefits; then he/she must submit another application to INPS by one of the followuing wais:

    The application must be submitted within 7 days from the dismissal: in this way the payment of the unemployment benefits starts from the 8th day; if the application is submitted later, but anyhow within 68 days from the dismissal, the payment of the unemployment benefits starts from the 5th day after the submission of the application.

    When the indemnity in lieu of notice is paid, the unemployment benefit is postponed for the period of time corresponding to the same period of the notice, while the period for which the unemployment benefits are due remains fixed (e.g. an employees at the 6th pay grade with more than 10 years seniority will stay in the special job seekers' list for 40months and will receive the unemployment benefit for 36 months beginning from the fifth month after the end of the employment). In case the indemnity in lieu of notice is paid and if this is related to a period of time greater than 1 week, it is not so urgent any more to apply for the unemployment benefits within 7 days, because the payment of the unemployment benefits begins at the end of the notice period. Anyway, the worker must submit the application within 68 days from the dismissal.

    THE AMOUNT OF THE UNEMPLOYMENT BENEFIT

    The unemployment benefit depends on the amount of the extraordinary wage supplement provided (or that should have been provided if the company requested it) during the period preceding the dismissal. That is:


    For the companies located in South Italy:

    Like in case of Wages Guarantee Funds, from the unemployment benefit a percentage of 5.84% must be deducted for the first 12 months, for the social security contributions. During the periods following the first 12 months, no deduction is applied.

    The amount of the unemployment benefit cannot, anyway, exceed a limit yearly updated based on the changes in the cost of living.

    VALID SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION DURING THE MOBILITA'

    The contributions (even though not actually paid), valid for the accrual of the pension, during the mobilità, are for 52 weeks for all workers (part-time included); in order to calculate the amount of the pension, during the mobilità, the reference is the latest wage actually received.