Da: Diritti sindacali e dei lavoratori; Parlamento e Governo italiani, istituzioni locali, partiti politici; Comitato Aziendale Europeo (EWC) in IBM, IWIS, istituzioni e relazioni internazionali


Il 27 novembre 1996, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, On. Prof. Tiziano Treu, Confindustria, Assicredito, Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto l'accordo interconfederale, avente decorrenza 6 novembre 1996, relativo al recepimento della Direttiva 94/45/CE riguardante


L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO

O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE

DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE

DI DIMENSIONI COMUNITARIE



ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 NOVEMBRE 1996 PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 94/45/CE


RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO

O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE

DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE

DI DIMENSIONI COMUNITARIE


Premessa


  1. Visti il Protocollo e l'Accordo sulla politica sociale, allegati al trattato di Maastricht del 7.2.92, e in particolare l'art. 2, paragrafo 4;


  1. Visti gli esiti positivi dell'iniziativa, varata alla fine del 1995, da CGIL, CISL e UIL, CONFINDUSTRIA e ASSICREDITO ‑ con il sostegno della Commissione europea ‑ tesa a sostenere confronti diretti tra le Parti al fine di: a) anticipare l'attuazione della Direttiva con accordi “volontari”; b) individuare agli effetti della trasposizione della Direttiva, le modalità e gli spazi di un dialogo sociale anche in funzione di un intervento del legislatore che non comprima il ruolo dell'autonomia sindacale; c) favorire una diffusa infor­mazione tra le imprese, tra queste e i rappresentanti dei lavoratori e le corrispondenti associazioni e organizzazioni, sui contenuti degli accordi e le procedure adottate, nel rispetto dell'autonomia di tutte le Parti;


  1. Considerato che successivamente agli approfondimenti svolti in appositi Seminari si è sviluppato un proficuo dibattito tra le parti stipulanti il presente accordo, al fine di individuare, in un dialettico confronto, i limiti e gli spazi che il legislatore comunitario ha assegnato in materia ai protagonisti sociali in ambito nazionale;


Le Parti dichiarano che:


con il presente accordo interconfederale esse hanno inteso operare un recepimento che, conformandosi ai criteri generali previsti dalla Direttiva, intenda rispettare le istanze delle imprese, dei lavoratori e delle loro OO.SS.;


le parti stipulanti raccomandano al Governo e al Parlamento che nel recepimento degli artt. 8 e 11 della Direttiva si attengano al “parere comune” in proposito redatto dalle stesse parti stipulanti, costituendo tale “parere comune” parte integrante ed essenziale del presente Accordo interconfe­derale.




SEZIONE I


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1


Oggetto


  1. Il presente accordo interconfederale è inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, recependo i contenuti della Direttiva 94/45/CE.


  1. A tal fine è istituito un Comitato aziendale europeo e/o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall'art. 5 e seguenti al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente accordo interconfederale.


  1. In deroga al comma 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), comprende una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) o d), il Comitato aziendale europeo viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'art. 9.


  1. Fatto salvo un campo d’applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all'art. 9, i poteri e le competenze dei Comitati aziendali europei e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti, situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all'art. 2.


  1. Il presente accordo interconfederale non si applica al personale navigante della Marina mercantile.




Articolo 2


Definizioni


  1. Ai fini del presente accordo interconfederale si intende per:


  1. stabilimento”, l'unità produttiva;

  2. impresa di dimensioni comunitarie”, un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno 2 Stati membri;

  3. gruppo di imprese”, un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

  4. gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”, un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:



  1. rappresentanti dei lavoratori”, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi vigenti;

  2. direzione centrale”, la direzione centrale dell’impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigente, cui, in entrambi i casi, siano state delegate ex art. 4 le relative attribuzioni e competenze;

  3. informazione e consultazione”, la fornitura di dati, elementi, notizie, nonché lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

  4. comitato aziendale europeo”, il comitato istituito conformemente all'art. 1, comma 2, art. 9, comma 6 o alle disposizioni dell'art. 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

  5. delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita conformemente all'art. 5, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Comitato azien­dale europeo e/o di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 2.


  1. Ai fini del presente accordo interconfederale, i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponde­rato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi 2 anni. I lavoratori con contratto a termine, con CFL e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipen­denti interessati impiegati negli ultimi 2 anni; i lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.




Articolo 3


Definizione della nozione di “impresa controllante”


  1. Ai soli fini del Presente accordo interconfederale si intende per “impresa controllante” un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (“impresa con­trollata”), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà delle azioni e/o della partecipazione finanziaria.


  1. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa:


  1. può nominare più della metà dei membri del Consiglio di amministrazione oppure

  2. dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure

  3. detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa.


Quando 2 o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei precedenti criteri, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale crite­rio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine quella che soddisfa il criterio c).


  1. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.


  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, un'impresa non è considerata “impresa controllante” rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:


  1. quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, ri­comprensiva della negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o per conto terzi detiene, a qualsiasi ti­tolo, temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa onde rivenderle, purché non eserciti i di­ritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire o entro 1 anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo mag­giore stabilito dal Ministro del Tesoro o da altre au­torità competenti;

  2. quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati ‑ in particolare tramite la nomina di membri del Consiglio di amministrazione e del Colle­gio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni ‑ unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per società di partecipazione fi­nanziaria si intendono le società la cui attività preva­lente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché nella gestione e la valorizza­zione di tali partecipazioni.


  1. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure con­corsuali.


  1. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legisla­zione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro sul territorio del quale è situata la Direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.




SEZIONE II


ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO E/O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI


Articolo 4


Responsabilità dell'istituzione di un Comitato aziendale europeo e/o di una procedura

per l'informazione e la consultazione dei lavoratori


  1. La Direzione centrale, o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze, è responsabile della rea­lizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'isti­tuzione del Comitato aziendale europeo e/o di una procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'art. 1, comma 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.


  1. Se la Direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della Direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla Direzione stessa, assume la responsabilità di cui al comma 1.

In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al comma 1 incombe alla Direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di la­voratori in uno Stato membro.


  1. Ai fini del presente accordo interconfederale, il rappresen­tante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2, secondo inciso, sono considerati come Di­rezione centrale.




Articolo 5


Delegazione speciale di negoziazione


  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'art. 1, comma 1, la Direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Comitato aziendale europeo e/o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno 2 imprese o stabilimenti situati in non meno di 2 Stati membri diversi o previa richiesta delle OO.SS. che abbiano stipulato il CCNL applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate.


  1. Siffatta richiesta deve essere indirizzata, anche disgiunta­mente, alla Direzione centrale ovvero, qualora preventiva­mente designato, al dirigente di cui all'art. 4, comma 1, ov­vero alla Direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.




Articolo 6


Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione


  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'art. 1, comma 1 è istituita una delegazione speciale di negoziazione.


  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati dalle OO.SS. di cui all'art. 5, comma 1 congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.


  1. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le OO.SS. di cui all'art. 5, comma 1 convengono con la Direzione di cui all'art. 4 le modalità di concorso dei lavora­tori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione di cui al comma 1 del presente articolo.


  1. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni e/o designazioni che si svolgono in Italia.




Articolo 7


Costituzione della delegazione speciale di negoziazione


  1. La delegazione speciale di negoziazione è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese conti almeno uno stabilimento o impresa e comunque nel limite minimo di 3 e massimo di 17 unità.


  1. Ulteriori unità, nell'ambito del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente crite­rio:



  1. La Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1 e le Direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle OO.SS. sindacali di cui all'art. 5, comma 1.




Articolo 8


Compiti della delegazione speciale di negoziazione


  1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la Direzione centrale o con il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati aziendali europei, ovvero le mo­dalità d’attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.


  1. Al fine di concludere un accordo in conformità dell'art. 9, la Direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le Direzioni locali.


  1. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.


  1. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno 2/3 dei voti, di non avviare i negoziati in con­formità dei commi precedenti o di annullare i negoziati già in corso.


  1. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'art. 9. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni dell'art. 16 non sono applicabili.


  1. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di 2 anni dopo la decisione di cui sopra, salva la fissazione di un termine più breve con accordo tra le Parti.


  1. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla Direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguata­mente il proprio mandato e comunque in misura e termini non superiori a quanto disposto dall'art. 16, comma 13, salvo di­verso accordo fra le parti.


  1. Nel rispetto di questo principio la Direzione centrale sosterrà le spese relative agli esperti. Salvo e fino a quando non inter­venga diverso accordo fra le parti, la Direzione centrale so­sterrà le spese per un solo esperto.




Articolo 9


Contenuto dell'accordo


  1. La Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità d’attuazione dell'informazione e della consultazione dei la­voratori previste dall'art. 1, comma 1.


  1. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal precedente comma stipulato per iscritto tra la Direzione cen­trale e la delegazione speciale di negoziazione determina:


  1. le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo, se­condo le definizioni di cui all'art. 2;

  2. la composizione del Comitato aziendale europeo, il numero di membri, la distribuzione dei seggi e la du­rata del mandato;

  3. le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione del Comitato aziendale europeo;

  4. il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Comitato aziendale europeo;

  5. le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Comitato aziendale europeo, ivi comprese le spese di adeguato interpretariato;

  6. la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;

  7. il contenuto dell'informazione e della consultazione.


  1. La Direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più pro­cedure per l'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al Comitato aziendale europeo.

L'accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresen­tanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate.

Queste informazioni riguardano segnatamente questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.


  1. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria ivi contenuta, alle prescrizioni accessorie che figurano nell'art. 16.


  1. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al presente articolo, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.


  1. I componenti italiani del Comitato aziendale europeo e/o i titolari della procedura d’informazione e consultazione sono designati per 1/3 dalle OO.SS. di cui all'art. 5, comma 1, e per 2/3 dalle RSU dell'impresa e/o del gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati, operai).


  1. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese destinatari della Direttiva 94/45/CE, nei quali non siano co­stituite RSU, la Direzione o le parti stipulanti i CCNL applicati agli stessi si incontreranno per definire procedure, criteri e modalità di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e dei Comitati aziendali europei e/o dei titolari della procedura d’informazione e con­sultazione, che siano coerenti con quelli definiti rispettiva­mente dagli artt. 6, comma 2 e 9, comma 6, del presente ac­cordo interconfederale.




Articolo 10


Prescrizioni accessorie


  1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato all'art. 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'art. 16:





Articolo 11


Informazioni riservate


  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del Comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, come pure i rappresentanti dei lavoratori che operino nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla Direzione centrale o dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1 .

In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto in sede legislativa cui si riferisce il parere comune allegato al presente accordo, si applicano le sanzioni disciplinari.


  1. La Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata delle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.


  1. Le parti stipulanti stabiliscono che in ipotesi di contestazione circa la natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata delle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati, esse costituiranno una Commissione tecnica di conciliazione la quale stabilirà caso per caso la fondatezza del comportamento aziendale.


  1. La Commissione sarà composta da 3 membri di cui: 1 designato dal Comitato aziendale europeo o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operino nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; 1 designato dalla Direzione centrale; 1 designato dalle parti di comune accordo.

Entro 15 giorni dal ricorso proposto dal Comitato aziendale europeo, la Commissione emetterà le proprie determinazioni che saranno inoppugnabili.




Articolo 12


Osservanza dei diritti e degli obblighi


  1. La Direzione centrale, o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, e il Comitato aziendale europeo operano con spirito di colla­borazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reci­proci.


  1. La stessa disposizione vale per la collaborazione tra la Direzione centrale, o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.




Articolo 13


Tutela


  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione se dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimen­sioni comunitarie, i membri del Comitato aziendale europeo, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operino nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non infe­riore a 8 ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi, che abbiano stabilito condi­zioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente; agli stessi si applicano altresì le disposizioni conte­nute negli artt. 22 e 24 della legge 20.5.70 n. 300.


  1. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cui all'art. 9 potrà prevedere ulteriori 8 ore annuali.




Articolo 14


Rapporti fra la presente disciplina e altre disposizioni particolari


  1. La presente disciplina fa salve le norme di cui all'art. 47 della legge 29.12.90 n. 428 e all'art. 24 della legge 23.7.91 n. 223, nonché i diritti d’informazione e consul­tazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.




Articolo 15


Accordi in vigore


  1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati alla data odierna, con le OO.SS. di cui all'art. 6, che prevedano l'informazione e la consultazione transnazionali dei lavora­tori e che siano applicabili all'insieme dei lavoratori dell'im­presa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.


  1. Quando giungono a scadenza gli accordi di cui al comma 1, le parti che li hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli.

In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente accordo interconfederale.




Articolo 16


Prescrizioni accessorie di cui all'art. 10 del presente accordo interconfederale


  1. Qualora entro 3 anni dalla richiesta di cui all'art. 5 non sia stato raggiunto l'accordo di cui all'art. 9, e comunque nei casi previsti all'art. 15, comma 2, capoverso 2, nell'impresa o nel gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'art. 2 del presente accordo interconfederale è istituito un Comitato aziendale europeo, la cui composizione e competenze sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.


  1. Le competenze del Comitato aziendale europeo si limitano, per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e d), all'informazione e alla consultazione sulle questioni che ri­guardano l'insieme dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure al­meno 2 stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.


  1. Il Comitato aziendale europeo è composto per l'Italia ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 7, del presente accordo interconfede­rale.


  1. Il Comitato aziendale europeo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 30 membri.

Qualora il Comitato aziendale europeo sia composto da almeno 9 membri, esso elegge nel suo seno un Comitato ri­stretto composto al massimo da 3 membri.

Esso adotta il suo regolamento interno.


  1. In occasione dell'elezione dei membri del Comitato aziendale europeo occorre garantire:



  1. La Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1 sono informati della composizione del Comitato aziendale europeo su comunicazione delle OO.SS. di cui all'art. 6, comma 2.


  1. Il Comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, nei limiti di cui all'art. 13, una volta all'anno per essere infor­mato o consultato, in base a una relazione elaborata dalla Direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comuni­tarie e delle loro prospettive. Le Direzioni locali ne sono in­formate.

La riunione verte in particolare sui seguenti aspetti: situa­zione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle at­tività, produzione e vendite, situazione ed evoluzione pro­babile dell'occupazione, anche con riferimento alle pari op­portunità, investimenti e cambiamenti fondamentali riguar­danti l'organizzazione e l'introduzione di nuovi metodi di la­voro e di nuovi processi produttivi e conseguenti attività di formazione relative agli addetti interessati, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.


  1. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il Comitato ristretto o, ove non esista, il Comitato aziendale europeo ha il diritto di es­serne informato. Quest'ultimo ha diritto di riunirsi su sua ri­chiesta, con la Direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo dì imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle mi­sure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavo­ratori.


  1. Alla riunione organizzata con il Comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese diretta­mente interessati dalle misure in questione.

Questa riunione d’informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto all'attuazione, in base a una relazione elaborata dalla Direzione centrale, o dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine della riunione o entro 7 giorni.


  1. Prima delle riunioni con la Direzione centrale il Comitato aziendale europeo o il Comitato ristretto eventualmente allar­gato conformemente al comma 9, può riunirsi nei limiti di cui all'art. 13 senza che la Direzione interessata sia presente.


  1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 11 dell'accordo interconfederale e dell'avviso del parere comune, i membri del Comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione posta in atto conformemente al presente articolo.


  1. Il Comitato aziendale europeo, o il Comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò ri­sulta necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le prerogative della Direzione centrale.


  1. Le spese di funzionamento del Comitato aziendale europeo sono sostenute dalla Direzione centrale.

La Direzione centrale interessata fornisce ai membri del Comitato aziendale europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

In particolare, la Direzione centrale prende a proprio carico ‑ salvo che non sia stato diversamente convenuto ‑ le spese di organizzazione e d’interpretazione delle riunioni, nonché le spese di alloggio, di vitto e di viaggio dei membri del Comi­tato aziendale europeo e del Comitato ristretto.

Nel rispetto di questi principi, le spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.


  1. Quattro anni dopo la sua istituzione, il Comitato aziendale europeo delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'art. 9 del presente accordo interconfede­rale, oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.




PARERE COMUNE


Le Parti auspicano che, nel recepire le previsioni di cui agli artt. 8 e 11 della Direttiva 94/45/CE, il legislatore si ispiri esclusivamente ai principi di cui ai commi successivi:


  1. Le Parti auspicano che per la fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, del presente accordo il legislatore di­sponga l'applicazione della pena prevista per la rive­lazione di segreti industriali e/o per la turbativa dei mercati finanziari; il delitto è punibile a querela dei soggetti interessati; per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del presente accordo e a prescindere dal luogo in cui siano impiegati o si trovino, il divieto permane per un periodo di 3 anni, successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato.


  1. Relativamente ai casi in cui la Direzione centrale, o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, non rendano di­sponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e d), o risultino ina­dempienti agli obblighi d’informazione e consulta­zione stabiliti nell'accordo di cui all'art. 9, fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, le parti auspicano che, presso il Ministero del lavoro e della previdenza so­ciale, Direzione generale dei Rapporti di Lavoro, venga costituita un’apposita Commissione che deli­beri in merito all'accertamento delle suddette violazioni.

La Commissione è composta da membri paritetica­mente nominati dalle parti interessate e presieduta dal Direttore generale dei Rapporti di Lavoro pro tempore del predetto Dicastero.

La Commissione delibera in merito alle controversie ad essa rimesse entro e non oltre 30 giorni.

Tale procedimento deve dar luogo a un lodo irrituale inoppugnabile.

Per quanto concerne le sanzioni, le Parti ritengono che le stesse debbano consentire, in caso di

accertata vio­lazione, l'adempimento degli obblighi di cui sopra o in subordine una sanzione

economica.


Con queste previsioni si è inteso recepire i principi contenuti nell'art. 11 della Direttiva 94/45/CE, rafforzando il costruttivo dialogo tra le parti.