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Da: Contratti nazionali e accordi di particolare rilevanza; CCNL Metalmeccanici 8/6/1999 Stralcio dalla Disciplina generale

CCNL Metalmeccanici 8/6/1999

TESTO OBSOLETO: superato dal CCNL del 20/1/2008

Disciplina speciale, Parte III

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza

Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte prima alla Parte terza della Disciplina speciale, l’anzianità di servizio maturata sotto la Disciplina della Parte prima verrà computata per il 50 per cento agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Dichiarazioni a verbale

1)      Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all’art. 35 della Disciplina generale, Sezione terza (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

2)      Le parti, nel determinare l’anzianità convenzionale per il servizio prestato sotto la Disciplina della Parte prima non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all’anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendali e simili).

Art. 3 -  Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza

Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte seconda alla Parte terza della Disciplina speciale, l’anzianità di servizio maturata sotto la disciplina della Parte seconda verrà computata per il 100 per cento agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Dichiarazioni a verbale

1)      Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all’art. 35 della Disciplina generale, Sezione terza (lnscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

2)       Le parti, nel determinare l’anzianità convenzionale per il servizio prestato sotto la Disciplina della Parte seconda, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all’anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendali e simili).

Art. 4 - Periodo di prova

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nella 6a e 7a categoria e a tre mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nelle altre categorie professionali.

Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:

a)      amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

b)      tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa attività.

Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al 20 comma i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.

Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.

L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1 della Disciplina generale, Sezione terza, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore della presente Parte terza sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, la assunzione del lavoratore di cui alla presente Parte terza diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell’assunzione.

Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nella 6a e 7a categoria professionale, o durante il primo mese nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nelle altre categorie professionali. In tutti gli altri casi l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 5 -  Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro

In conformità alle norme di cui agli Accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro disposte dall’azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l’indennità di contingenza e l’eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.

Art. 6 -  Festività

Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 6 della Disciplina generale, Sezione terza.

Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:

25 aprile (anniversario della liberazione);

1° maggio (festa del lavoro);

b) le festività di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania del Signore (6 gennaio);

3) Lunedì di Pasqua (mobile);

4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);

5) Assunzione di M.V. (15 agosto);

6) Ognissanti (1° novembre);

7) Immacolata Concezione (8 dicembre);

8) Natale (25 dicembre);

9) 5. Stefano (26 dicembre);

c) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).

Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio compensato con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.

Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del secondo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’art. 7 per tali prestazioni.

In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza.

Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

È considerato lavoro straordinario quelle eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell’ari. 5 della Disciplina generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.

La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del secondo comma dell’articolo 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.

In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.

Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.

Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

E considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 6.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

non a turni a turni
a)lavoro straordinario prime 2 ore 25% 25%
ore successive 30% 30%
b)notturno fino alle ore 22 20% 15%
notturno oltre le ore 22 30% 15%
c)festivo50%50%
d)festivo con riposo compensativo (1)10%10%
e)straordinario festivo (oltre le 8 ore)55%55%
f)straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)35%35%
g)straordinario notturno (prime 2 ore)50%40%
straordinario notturno (ore successive)50%45%
h)notturno festivo60%55%
i)notturno festivo con riposo compensativo (1)35%30%
l)straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)75%65%
m)straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)55%50%

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità.

La retribuzione oraria si determina dividendo l’ammontare mensile degli elementi di cui al comma precedente per 173.

Nessun lavoratore di cui alla presente Parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nell’ipotesi di distribuzione dell’oraria settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.

Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.

Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall’accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:

32 ore per i lavoratori turnisti;

32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;

40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.

Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell’unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Banca ore
(Stralcio dal Protocollo d’intesa 8 giugno 1999 per il rinnovo del C.c.n.l. 5 luglio 1994 per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.)

«Le parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti ed oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.

- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal C.c.n.l. nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.

- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il “conto ore”. Per le ore di straordinario che con fluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.

Alle R.s.u., secondo l’art. 7, Disciplina speciale, Parte terza, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’ad. 5, Disciplina generale, Sezione terza. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto”.

Norme transitorie

1.      A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l’INPS, le parti si danno atto che la Banca-ore di cui al presente articolo può essere attivata a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo quanto previsto al primo e secondo alinea relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai lavoratori. Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall’Istituto medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della prestazione del lavoro straordinario ed il conseguente pagamento dovrà essere effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.

2.      Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

Nota a verbale

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro un mese dall’entrata in vigore del Decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall’art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di concordare criteri di armonizzazione tra il Contratto collettivo ed il Decreto medesimo.

Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni

Il      prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione delle retribuzione.

I lavoratori di cui alla presente Parte terza che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 6a categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a categoria professionale.

L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Al lavoratore di cui alla presente Parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore.

Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità

Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto specificamente previsto nella Norma Transitoria n. 1 relativa agli addetti già in forza al 16 luglio 1979 pari agli importi di cui alle seguenti tabelle:

     Categorie     Importi in vigore fino aI 31 dicembre 2000

                                                                                          Lire                                      Euro


2a                                                                                 40.625                                    20,98
3a                                                                                 47.050                                    24,30
4a                                                                                 50.300                                    25,98
5a                                                                                 55.700                                    28,77
Livello superiore                                                            60.950                                    31,48
6a                                                                                 68.425                                    35,34
7a                                                                                 77.025                                      39,78

     Categorie                                    Importi in vigore daI 1 gennaio 2001

                                                                                          Lire                                        Euro

2a                                                                                 41.800                                    21,59
3a                                                                                 48.500                                    25,05
4a                                                                                 51.800                                    26,75
5a                                                                                 57.400                                    29,64
Livello superiore                                                           62.800                                    32,43
6a                                                                                 70.500                                    36,41
7a                                                                                 79.300                                      40,96

A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici già maturati dai lavoratori assunti successivamente al 16 luglio 1979.

Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte terza a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l’anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l’importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50 per cento degli scatti di cui alla prima parte del presente comma.

Nel passaggio dalla 2a categoria professionale alla 3a e dalla 3a alla 4a, i lavoratori di cui alla presente Parte terza conservano gli aumenti periodici maturati che saranno ragguagliati agli importi previsti per la categoria di arrivo. Identica disciplina vale per i passaggi nell’ambito della 5a categoria professionale (passaggio dal 1° al 2° parametro) e dalla 6a alla 7a.

Norme transitorie

1)    Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 già appartenenti alla presente Parte terza

I lavoratori di cui alla presente Parte terza, già in forza alla data 16 luglio 1979, proseguono nella maturazione dei dodici aumenti periodici di anzianità.

Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi previsti nelle tabelle di cui al precedente primo comma. Per quelli già maturati vale quanto previsto alle successive lettere a), b) e c).

a)             Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono fissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31 dicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:

 

     Categorie     Incrementi unitari dal 1°  gennaio 2001

                                       Lire        Euro

    2a                               1.175    0,61
    3a                               1.450    0,75
    4a                               1.500    0,77
    5a                               1.700    0,88
    Livello superiore          1.850    0,96
    6a                               2.075    1,07
    7a                               2.275    1,17

Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino al 31 dicembre 1979, della somma dì L. 3.000 (pari a 1,55 euro) che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.

b)   Gli importi maturati dopo il 1°  gennaio 1980 e rispettivamente fino al:

- 31 dicembre 1990, per la 2a categoria;

- 28 febbraio 1989, per la 3a categoria;

- 29 febbraio 1988, per la 4a categoria;

- 31 gennaio 1987, per la 5a, livello superiore della 5a e 6a categoria;

- 31 dicembre 1984, per la 7a categoria,

continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.

c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alle tabelle contenute nel primo comma del presente articolo.

2) Per i lavoratori assunti precedentemente al 1° gennaio 1990 e con età inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all’articolo 9, Disciplina speciale, Parte terza del C.c.n.l. 14 dicembre 1990.

Art. 10 - Indennità maneggio denaro - Cauzione

Il   lavoratore di cui alla presente Parte terza, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.

Art. 11 - Corresponsione della retribuzione

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui alla presente Parte terza non oltre la fine di ogni mese.

All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore di cui alla presente Parte terza una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale della azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione, ecc.) e l’elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore di cui alla presente Parte terza la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore di cui alla presente Parte terza oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 12 - Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Peraltro - salvo sempre quanto previsto dalla successiva norma transitoria n. 1 - i lavoratori di cui alla presente Parte terza che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente e i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi.

Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno.

Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.

I giorni festivi di cui all’art. 6 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al 12° comma del presente articolo.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.

Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

L’indennità dovuta al lavoratore di cui alla presente Parte terza per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima - nella ipotesi prevista dall’art. 2 - sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte seconda - nella ipotesi prevista dall’art. 3 - sarà considerata utile nella misura del 100 per cento agli effetti del presente articolo.

Norme transitorie

1) I lavoratori che hanno maturato un’anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti conservano il diritto, oltre le 4 settimane, ad un giorno di ferie, fermi restando i citati criteri di computo di cui al terzo comma del presente articolo.

I lavoratori che hanno maturato un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti conservano il diritto, oltre le 4 settimane, a sei giorni di ferie, fermi restando i già citati criteri di computo di cui al terzo comma del presente articolo.

2) Soltanto per i lavoratori di cui al presente articolo che abbiano maturato, nel periodo di vigenza del C.c.n.l. 19 aprile 1973, una anzianità di servizio oltre i 10 anni od oltre i 18 anni, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, l’applicazione della normativa di cui al terzo comma del presente articolo avverrà senza perdite rispetto ai criteri di computo e di godimento in atto a livello aziendale.

Note a verbale

1)   Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono esser goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi.

2) Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.

12-bis - Aspettativa

I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza dell’anzianità per nessun istituto.

Nel caso di richiesta motivata dall’esigenza di svolgere attività di volontariato, lavori di cura o studio, la suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni, mentre nel caso di cura dei figli fino a sette anni di età, l’anzianità di servizio è ridotta a 4 anni.

I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.

In tali casi è consentita, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di lucro.

Art. 13 - Tredicesima mensilità

L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore di cui alla presente Parte terza, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all’intera retribuzione di fatto percepita. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore di cui alla presente Parte terza non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Dichiarazione a verbale

Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni difterite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte ditale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio

In caso di malattia il lavoratore di cui alla presente Parte terza deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla azienda stessa entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia.

L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.

L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore di cui alla presente Parte terza nel rispetto dell’art. 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e successivamente documentati.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo Comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla sua gravità.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore di cui alla presente Parte terza non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti;

c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Il lavoratore di cui alla presente Parte terza ha inoltre diritto al seguente trattamento:

per le anzianità di cui al punto a):

- intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;

- metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto b):

- intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;

- metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto c):

- intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;

- metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore di cui alla presente Parte terza, ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma nono, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, ed il relativo trattamento saranno:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;

b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 compiuti: mesi 9 + 4 1/2 -13 1/2 di cui mesi 4 1/2 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;

c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

Il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento economico di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.

A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato e relativo trattamento economico viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti periodi di conservazione del posto, definiti comporto breve e comporto prolungato, e dei conseguenti trattamenti economici, si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:

a)       i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

    60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

    75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;

        90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

    60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

    75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;

        90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al sesto comma dell’art. 12, Disciplina speciale, Parte terza, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

a)     malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;

b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.

A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nei tempo, consentiranno al lavoratore all’atto dei superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della privacy.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l’azienda, per un massimo di due volte nell’anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia.

Il lavoratore di cui alla presente Parte terza soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali avrà diritto alla conservazione del posto:

1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.

In tali fattispecie il suddetto lavoratore avrà inoltre diritto al trattamento economico previsto ai precedenti commi 10 e 11 non tenendo conto dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale verificatisi precedentemente.

Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui alla presente Parte terza percepirà il normale trattamento assicurativo.

Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto al successivo quintultimo comma e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.

La malattia ovvero l’infortunio sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui alla presente Parte terza il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

Per l’assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori di cui alla presente Parte terza valgono le norme regolanti la materia.

Per i lavoratori di cui alla presente Parte terza coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall’azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il trattamento più favorevole.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l’assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.).

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima - nell’ipotesi prevista dall’art. 2 - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte seconda - nell’ipotesi prevista dall’art. 3 - sarà considerata utile nella misura del 100 per cento, agli effetti del presente articolo.

Norma transitoria

Sono fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul lavoro riconosciuti dalle aziende nel periodo 1 luglio - 31 ottobre 1994.

Note a verbale

1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

2) I due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica e Assistal e Fim-FiomUilm) convengono di studiare entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al consiglio di amministrazione dell’INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.

3) I due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica e Assistal e Fim-FiomUilm) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente in sede legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di sangue (legge 13 luglio 1967, n. 584, e relative norme di attuazione e legge 4 maggio 1990, n. 107) venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli opportuni adattamenti in ragione delle diverse e specifiche caratteristiche delle due fattispecie.

Art. 15 - Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici di cui alla presente Parte terza non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il  congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Il  congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice di cui alla presente Parte terza che si dimetta per contrarre matrimonio.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice di cui alla presente Parte terza, assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice di cui alla presente Parte terza.

Art. 17 -  Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Il    lavoratore di cui alla presente Parte terza chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.

Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell’azienda senza dimettersi.

Se il lavoratore di cui alla presente Parte terza chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Note a verbale

1.     La Federmeccanica e l’Assistal si impegnano affinché le Direzioni aziendali, compatibilmente con le esigenze aziendali, applichino i diritti di cui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino all’estero nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo italiano.

2.     I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Art. 18 - Assenze e permessi

Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.

Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l’azienda consentirà al lavoratore di cui alla presente Parte terza che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.

Dichiarazione a verbale

La formulazione di cui al secondo comma non esclude per l’azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.

Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore di cui alla presente Parte terza.

                                               6a e 7a                            5a                                       2a, 3a, 4a
    ANNI Dl SERVIZIO         categoria                         categoria                         categoria
                                               professionale                   professionale                   professionale

 

    Fino a 5 anni                        2 mesi                             1 mese e 1/2                          1 mese
    Oltre 5 e fino a 10 anni          3 mesi                             2 mesi                                        1 mese e 1/2
    Oltre i 10 anni                      4 mesi                             2 mesi e 1/2                           2 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima - nell’ipotesi prevista dall’art. 2 - sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte seconda - nell’ipotesi prevista dall’art. 3 - sarà considerata utile nella misura del 100 per cento agli effetti del presente articolo.

Art. 20 - Trattamento di fine rapporto

All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r.

Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. 16 luglio 1979.

Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987 - 31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.

È in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.

Norma transitoria

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’ad. 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 21 - Trasferte

Al lavoratore di cui alla presente Parte terza in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione.

Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una diana giornaliera.

Gli importi del suddetto rimborso spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all’art. 12 della presente Parte terza, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti per malattia ed infortunio, permessi, condizioni di miglior favore, vale quanto previsto ai punti V), VIII), XVI) di cui all’art. 27, Disciplina speciale, Parte prima, fermo restando che gli importi dei rimborsi spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

Art. 22 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria

I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di cui alla presente Parte terza sono quelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di decorrenza.

A decorrere dal 1° luglio 1999 nei minimi tabellari sono conglobati gli importi dell’ex indennità di contingenza secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Categorie Importi mensili dell’ex indennità di contingenza

2a                                                          995.300

3a                                                          999.245

4a                                                       1.002.652

5a                                                       1.008.957

    Livello superiore                                             1.013.533

6a                                                       1.020.386

7a                                                       1.027.976

La suddetta operazione di conglobamento non deve comportare né benefici né perdite per le parti anche ai fini legali e contributivi.

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

Dichiarazione comune

Il presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i quali fanno comunque parte del C.c.n.l. 8 giugno 1999 e sono riscontrabili nell’edizione del C.c.n.l. 5 luglio 1994:

-     Allegato n. 4 - Lettera inviata alle parti dal Ministro pro tempore del Lavoro e della Previdenza sociale in occasione della stipulazione del C.c.n.l. 8 gennaio 1970;

-     Allegato n. 5 - Lettera tra le parti;

-     Allegato n. 6;

-     Allegato n. 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al “Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria metalmeccanica”;

-     Allegato n. 9 - Protocollo d’intesa per l’attuazione del settimo comma dell’articolo 29, Disciplina generale, Sezione terza;

-     Dichiarazione comune - Regolamentazione contrattuale viaggiatori e piazzisti.

Disposizione finale

Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalla Federmeccanica o dall’Assistal.

Letto, confermato e sottoscritto.