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[Ricorso per condotta antisindacale]


Da:
La questione degli assorbimenti
Documentazione giuridica


Nell'interesse della Federazione sindacale territoriale FIOM-CGIL di Milano, in persona del segretario pro tempore signor Pierfranco ARRIGONI, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Cosimo FRANCIOSO e dal dott. Giovanni SOZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, largo Richini, 4, il tutto in forza di procura a margine del pre sente atto;

CONTRO

IBM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Tolmezzo, 15.

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OGGETTO: condotta antisindacale (in fattispecie di aumenti retributivi individuali con funzione sostitutiva - in via preventiva - degli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali).

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PREMESSO

  1. che la convenuta - società di diritto italiano facente capo al notissimo Gruppo americano, leader mondiale del settore informatico - applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria metalmeccanica privata;
  2. la convenuta occupa nelle due unità produttive milanesi oltre 2.500 dipendenti, di cui circa 1.900 in quella di Segrate (MI) e circa 650 in quella di Milano (via Tolmezzo, 15);
  3. che la maggioranza degli addetti delle unità produttive milanesi è inquadrata ai livelli 6ø e 7ø del CCNL di categoria (i livelli più alti);
  4. che come risulta dal verbale d'accordo 4 febbraio 1997 tra Federmeccanica e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL (rinnovo della parte economica del CCNL), la scadenza del CCNL di categoria era stata fissata al 31 dicembre 1998 (v. doc. 1);
  5. che alla fine del mese di ottobre 1998, le OO.SS. di categoria avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del CCNL, che conteneva - tra le altre - le seguenti richieste di aumento dei minimi contrattuali: lire 104.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 6ø livello; lire 116.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 7ø livello (v. doc. 2);
  6. che l'aumento medio rivendicato, considerando tutti gli inquadramenti (dal 1ø al 7ø livello) risultava pari a circa 87.000 lire (cfr. sempre doc. 2);
  7. che nel corso dei quattro mesi di "tregua" (v. sub doc. 3, l'art. 37, Disc. Gen., sez. terza, del CCNL), le parti non raggiungevano alcuna intes a e così, a partire dalla fine di febbraio 1999, le OO.SS. del settore metalmeccanico iniziavano gli scioperi;
  8. che in data 8 giugno 1999, le parti hanno infine aderito alla mediazione del Ministro del lavoro;
  9. che per quanto riguarda l'aumento dei minimi contrattuali, il recentissimo rinnovo del CCNL prevede un aumento medio mensile di lire 85.000, di cui lire 43.000 a decorrere dal 1ø luglio 1999 e altre lire 42.000 dal 1ø aprile 2000 (v. doc. 4);
  10. che nel corso del mese di maggio 1999, i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria di Milano e di Segrate erano venuti a conoscenza del fatto che, nelle settimane immediatamente p recedenti, numerosi colleghi delle predette unità produttive avevano ricevuto tutti una lettera, datata 1/4/99 (cfr. sub doc. 5, la lettera-tipo), con la quale IBM gli aveva spontaneamente comunicato un a umento della retribuzione mensile, che sarebbe stato corrisposto in due rate (aprile 1999 e ottobre 1999);
  11. che sulla base delle informazioni pervenute alla RSU, gli aumenti erogati dall'azienda risultavano di entità compresa tra le 200.000 e le 350.000 lire complessive, a seconda del livello di inquadramento (vedi sub doc. 6, la lettera indirizzata ad un lavoratore inquadrato al 6ø livello);
  12. che tali lettere contenevano tuttavia tutte la seguente testuale dichiarazione: "questi miglioramenti retributivi le vengono corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti stabili ti dalle fonti normative applicabili al suo rapporto di lavoro e sono integralmente destinati ad assorbirli, salvo diversa espressa comunicazione per iscritto da parte di IBM" (cfr. sempre docc. 5 e 6);
  13. che in base al gran numero di colleghi che nel mese di maggio hanno chiesto delucidazioni circa la c.d. assorbibilità, i componenti della RSU di Milano e Segrate hanno stimato che siffatti aumenti assorbibili dovevano essere stati accordati ad oltre il 50 % del totale degli addetti;
  14. che con raccomandata a mano in data 31 maggio 1999, indirizzata per conoscenza anche alla ricorrente Federazione sindacale (v. doc. 7), la RSU d i Milano e Segrate ha chiesto allora alla Direzione aziendale di poter conoscere l'esatto numero dei dipendenti delle predette unità produttive destinatari degli aumenti individuali "assorbibili";
  15. che in data 1ø giugno 1999, la Direzione aziendale ha indirizzato alla RSU la seguente, testuale risposta: "Facciamo seguito alla Vostra lettera del 31 maggio u.s. per informarVi di essere spiacenti di non poter aderire alla Vostra richiesta circa il numero dei dipendenti destinatari di lettere concernenti aumenti retributivi individuali" (v. doc. 8);
  16. che il tenore di tale risposta assume sicuro valore confessorio circa il fatto che devono essere stati davvero "molti" i dipendenti dell'unità produttive di Segrate e di via Tolmezz o che hanno ricevuto l'aumento preventivo (assorbibile) della loro retribuzione mensile;
  17. che l'erogazione di aumenti retributivi "parametrati" ad un numero rilevante di dipendenti, per di piu' in coincidenza con la fase di conflitto sindacale legata al rinnovo del contratto nazionale, e' oggettivamente idonea a pregiudicare la capacita' di mobilitazione del Sindacato, in quanto i lavoratori destinatari degli aumenti non avrebbero motivo di sopportare il sacrificio patrimoniale dell'adesione agli scioperi, senza alcun possibile vantaggio futuro. Ma soprattutto, la preventiva dichiarazione di assorbibilità di tali aumenti, in relazione ai successivi aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), e' ontologicamente lesiva dei risultati della stessa contrattazione collettiva, che costituisce lo scopo fondamentale dell'attività sindacale. La condotta datoriale, attraverso la quale il risultato dell'attivita' sindacale (gli aumenti collettivi dei minimi retributivi) viene completamente posto nel nulla (dall'assorbimento degli aumenti individuali, preventivamente ed unilateralmente erogati dall'Azienda), dà luogo ad un'ipotesi di antisindacalià radicale, giacché il ruolo, la funzione, la stessa rag ion d'essere del sindacato vengono di fatto vanificati agli occhi dei lavoratori. Siffatta condotta datoriale, non soltanto azzera gli effetti del recentissimo rinnovo contrattuale, ma appare obiettivamente idonea ad escludere in radice anche la possibili tà di una futura contrattazione aziendale, in quanto IBM dichiara, fin d'ora, che qualsiasi risultato della contrattazione collettiva sarà comunque annullato dal superminimo individuale già corrisposto "in anticipo". In altre parole, in una realtà nella quale i lavoratori vengono preventivamente "separati" dagli esiti dell'attività sindacale, non rimane spazio alcuno per la partecipazione … all'attività… sindac ale;
  18. che sul piano delle misure per la rimozione degli effetti, la ricorrente Organizzazione sindacale ritiene idoneo l'ordine di pagare a tutti i dipendenti di Segrate e di Milano, ivi compres i i destinatari degli aumenti individuali di cui alle lettere 1/4/99, gli aumenti collettivi dei minimi retributivi decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste due scadenze di luglio 1999 e aprile 2000, nonché ; gli eventuali ulteriori aumenti derivanti dai futuri contratti collettivi aziendali e nazionali, senza la facoltà di operarne l'assorbimento (negli importi maggiori erogati a titolo di "anticipazione").
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TUTTO CIO' PREMESSO

l'organizzazione sindacale ricorrente FIOM-CGIL di Milano, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 28 S. L., voglia disporre la convocazione delle parti avanti a se' per l'assunzione delle sommarie informazioni ritenute necessarie, a seguito delle quali voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

  1. dichiarare antisindacale l'erogazione degli aumenti retributivi individuali assorbibili, aventi funzione sostitutiva - in via preventiva - degli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;
  2. ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:
    • ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento n egli aumenti individuali precedentemente accordati;
    • emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;
  3. con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
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Si producono:

  1. verbale di accordo 4/2/97;
  2. piattaforma CCNL metalmeccanico 1999 (estratto);
  3. CCNL 5/7/1994 (estratto);
  4. ipotesi di accordo 8/6/99;
  5. lettera-tipo 1/4/99;
  6. lettera IBM/Mastrapasqua 1/4/99;
  7. raccomandata RSU/IBM 31/5/99;
  8. lettera IBM/RSU 1/6/99.

Milano, 14 giugno 1999

avv. Cosimo Francioso

dott. Giovanni Sozzi