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Vedere: La questione degli assorbimenti

TRIBUNALE DI MILANO

GIUDICE UNICO DEL LAVORO

RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28 S. L.

Promosso dalla Federazione sindacale:

FIOM-CGIL di Milano, in persona del segretario territoriale in carica signor Pierfranco ARRIGONI, rappresentato, assistito e difeso per delega a margine del ricorso ex art. 28 S.L. dall'avvocato Cosimo Francioso e dal dott. Giovanni Sozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, largo Richini, 4;

CONTRO

IBM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Tolmezzo, 15.

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OGGETTO: condotta antisindacale (in fattispecie di aumenti collettivi "parametrati", unilateralmente erogati dal datore di lavoro, con funzione sostitutiva degli aumenti derivanti dalla contrattazione sindacale, sia nazionale che aziendale).

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A) Con ricorso ex art. 28 S.L. depositato il giorno 15/6/1999 (R.G.L. n. 3802/99), la FIOM-CGIL di Milano deduceva testualmente quanto segue:

"1) la convenuta -società di diritto italiano facente capo al notissimo Gruppo americano, leader mondiale del settore informatico- applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’industria metalmeccanica privata;

2) la convenuta occupa nelle due unità produttive milanesi oltre 2.500 dipendenti, di cui circa 1.900 in quella di Segrate (MI) e circa 650 in quella di Milano (via Tolmezzo, 15);

3) la maggioranza degli addetti delle unità produttive milanesi è inquadrata ai livelli 6° e 7° del CCNL di categoria (i livelli più alti);

4) come risulta dal verbale d’accordo 4 febbraio 1997 tra Federmeccanica e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL (rinnovo della parte economica del CCNL), la scadenza del CCNL di categoria era stata fissata al 31 dicembre 1998 (v. doc. 1);

5) alla fine del mese di ottobre 1998, le OO.SS. di categoria avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del CCNL, che conteneva –tra le altre- le seguenti richieste di aumento dei minimi contrattuali: lire 104.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 6° livello; lire 116.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 7° livello (v. doc. 2);

6) l’aumento medio rivendicato, considerando tutti gli inquadramenti (dal 1° al 7° livello) risultava pari a circa 87.000 lire (cfr. sempre doc. 2);

7) nel corso dei quattro mesi di "tregua" (v. sub doc. 3, l’art. 37, Disc. Gen., sez. terza, del CCNL), le parti non raggiungevano alcuna intesa e così, a partire dalla fine di febbraio 1999, le OO.SS. del settore metalmeccanico iniziavano gli scioperi;

8) in data 8 giugno 1999, le parti hanno infine aderito alla mediazione del Ministro del lavoro;

9) per quanto riguarda l’aumento dei minimi contrattuali, il recentissimo rinnovo del CCNL prevede un aumento medio mensile di lire 85.000, di cui lire 43.000 a decorrere dal 1° luglio 1999 e altre lire 42.000 dal 1° aprile 2000 (v. doc. 4);

10) nel corso del mese di maggio 1999, i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria di Milano e di Segrate erano venuti a conoscenza del fatto che, nelle settimane immediatamente precedenti, numerosi colleghi delle predette unità produttive avevano ricevuto tutti una lettera, datata 1/4/99 (cfr. sub doc. 5, la lettera-tipo), con la quale IBM gli aveva spontaneamente comunicato un aumento della retribuzione mensile, che sarebbe stato corrisposto in due rate (aprile 1999 e ottobre 1999);

11) sulla base delle informazioni pervenute alla RSU, gli aumenti erogati dall’azienda risultavano di entità compresa tra le 200.000 e le 350.000 lire complessive, a seconda del livello di inquadramento (vedi sub doc. 6, la lettera indirizzata ad un lavoratore inquadrato al 6° livello);

12) tali lettere contenevano tuttavia tutte la seguente testuale dichiarazione: "questi miglioramenti retributivi le vengono corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti stabiliti dalle fonti normative applicabili al suo rapporto di lavoro e sono integralmente destinati ad assorbirli, salvo diversa espressa comunicazione per iscritto da parte di IBM" (cfr. sempre docc. 5 e 6);

13) in base al gran numero di colleghi che nel mese di maggio hanno chiesto delucidazioni circa la c.d. assorbibilità, i componenti della RSU di Milano e Segrate hanno stimato che siffatti aumenti assorbibili dovevano essere stati accordati ad oltre il 50 % del totale degli addetti;

14) con raccomandata a mano in data 31 maggio 1999, indirizzata per conoscenza anche alla ricorrente Federazione sindacale (v. doc. 7), la RSU di Milano e Segrate ha chiesto allora alla Direzione aziendale di poter conoscere l’esatto numero dei dipendenti delle predette unità produttive destinatari degli aumenti individuali "assorbibili";

15) in data 1° giugno 1999, la Direzione aziendale ha indirizzato alla RSU la seguente, testuale risposta: "Facciamo seguito alla Vostra lettera del 31 maggio u.s. per informarVi di essere spiacenti di non poter aderire alla Vostra richiesta circa il numero dei dipendenti destinatari di lettere concernenti aumenti retributivi individuali" (v. doc. 8);

16) il tenore di tale risposta assume sicuro valore confessorio circa il fatto che devono essere stati davvero "molti" i dipendenti dell’unità produttive di Segrate e di via Tolmezzo che hanno ricevuto l’aumento preventivo (assorbibile) della loro retribuzione mensile;

17) l’erogazione di aumenti retributivi "parametrati" ad un numero rilevante di dipendenti, per di più in coincidenza con la fase di conflitto sindacale legata al rinnovo del contratto nazionale, è oggettivamente idonea a pregiudicare la capacità di mobilitazione del Sindacato, in quanto i lavoratori destinatari degli aumenti non avrebbero motivo di sopportare il sacrificio patrimoniale dell’adesione agli scioperi, senza alcun possibile vantaggio futuro.

Ma soprattutto, la preventiva dichiarazione di assorbibilità di tali aumenti, in relazione ai successivi aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), è ontologicamente lesiva dei risultati della stessa contrattazione collettiva, che costituisce lo scopo fondamentale dell’attività sindacale.

La condotta datoriale, attraverso la quale il risultato dell’attività sindacale (gli aumenti collettivi dei minimi retributivi) viene completamente posto nel nulla (dall’assorbimento degli aumenti individuali, preventivamente ed unilateralmente erogati dall’Azienda), dà luogo ad un’ipotesi di antisindacalità radicale, giacché il ruolo, la funzione, la stessa ragion d’essere del sindacato vengono di fatto vanificati agli occhi dei lavoratori.

Siffatta condotta datoriale, non soltanto azzera gli effetti del recentissimo rinnovo contrattuale, ma appare obiettivamente idonea ad escludere in radice anche la possibilità di una futura contrattazione aziendale, in quanto IBM dichiara, fin d’ora, che qualsiasi risultato della contrattazione collettiva sarà comunque annullato dal superminimo individuale già corrisposto "in anticipo".

In altre parole, in una realtà nella quale i lavoratori vengono preventivamente "separati" dagli esiti dell’attività sindacale, non rimane spazio alcuno per la partecipazione … all’attività sindacale;

18) sul piano delle misure per la rimozione degli effetti, la ricorrente Organizzazione sindacale ritiene idoneo l’ordine di pagare a tutti i dipendenti di Segrate e di Milano, ivi compresi i destinatari degli aumenti individuali di cui alle lettere 1/4/99, gli aumenti collettivi dei minimi retributivi decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste due scadenze di luglio 1999 e aprile 2000, nonché gli eventuali ulteriori aumenti derivanti dai futuri contratti collettivi aziendali e nazionali, senza la facoltà di operarne l’assorbimento (negli importi maggiori erogati a titolo di "anticipazione")".

B) Sulla base di tali premesse, la FIOM-CGIL di Milano rassegnava le seguenti conclusioni:

"1) dichiarare antisindacale l’erogazione degli aumenti retributivi individuali assorbibili, aventi funzione sostitutiva –in via preventiva- degli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;

2) ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

a) ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento negli aumenti individuali precedentemente accordati;

b) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

3) con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

C) Con la propria memoria di costituzione (doc. B), la Società convenuta dichiarava che, nel corso del 1999, alle scadenze di aprile e ottobre, la percentuale dei propri dipendenti destinatari degli aumenti retributivi rilevanti in causa era stata pari al 47,5 % (cfr. sub doc. B, la tabella alle pagine 3/4). La memoria peraltro non specificava se tale percentuale veniva ricavata dalla sola popolazione delle due unità produttive milanesi rilevanti in causa o –come sembra più probabile- dall’intera popolazione lavorativa IBM in Italia.

La tabella in questione forniva poi due ulteriori "informazioni":

  1. la percentuale di dipendenti destinatari degli aumenti retributivi unilaterali è nel 1999 (l’anno del contratto) più che doppia rispetto a quella dell’anno precedente (47,5% rispetto a 22,9%);
  2. soltanto con gli aumenti retributivi unilaterali del 1999 (meglio di fine 1998, ma quando ormai la fase conflittuale del rinnovo contrattuale era stata avviata), IBM aveva inserito per la prima volta l’esplicita dichiarazione di assorbibilità degli aumenti

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All’udienza del 28/6/1999, in sede di interrogatorio libero, il procuratore speciale di IBM aveva confermato che mai in passato la Società aveva previsto né praticato l’assorbibilità degli aumenti unilaterali a fronte degli aumenti derivanti dalla contrattazione sindacale (nazionale o aziendale). Soltanto in occasione degli aumenti decisi a fine 1998, IBM aveva inserito per la prima volta nelle lettere di comunicazione degli aumenti stessi la dichiarazione esplicita di assorbibilità contenuta nelle lettere in atti (v. docc. D.5/ D.6, nonché doc. E).

Insomma, la Società confessava il fatto che la dichiarata intenzione di procedere all’assorbimento degli aumenti retributivi unilaterali, a fronte degli aumenti derivanti dall’attività sindacale, costituiva una radicale novità della propria condotta.

D) Con decreto 30/6/1999 (doc. A), comunicato il successivo 6/7/99 con la notifica del biglietto di cancelleria (doc. C), il Giudice respingeva il ricorso.

E) Contro tale decreto, la FIOM-CGIL di Milano propone opposizione per i seguenti:

MOTIVI

  1. A CIASCUNO IL SUO (il presente giudizio di antisindacalità non può essere deciso applicando norme che sono relative soltanto al rapporto di lavoro individuale).
  2. Il Giudice della fase sommaria ha colto esattamente la tesi prospettata dal Sindacato, riassumendola efficacemente nei termini seguenti: "il sindacato lamenta che la società convenuta, attraverso la concessione unilaterale di corposi aumenti retributivi a vaste fasce di lavoratori –più o meno il 50% del totale- …… per la prima volta dichiarati espressamente destinati ad assorbire integralmente qualsivoglia aumento futuro, da qualsiasi fonte normativa stabilito (nazionale, decentrata o aziendale), abbia …… posto nel nulla a priori –per un tempo indeterminato- la funzione contrattuale del sindacato e dunque la sua funzione complessiva, tagliandogli l’erba sotto i piedi, in modo difficilmente reversibile: se il sindacato è posto nell’impossibilità di portare ai lavoratori risultati utili per un tempo indeterminato, ciò equivale ad una sua radicale esclusione del gioco (cfr. doc. A, pagg. 1/2).

    E ancora: " ... in questo caso c’è stata la espressa precisazione di un futuro assorbimento (salvo comunicazione contraria) di qualsiasi tipo di futuro aumento, anche se negoziato in sede aziendale; inoltre è stato dato un aumento pressocché generalizzato, articolato per fasce, a somiglianza di quanto fa usualmente un contratto collettivo, che l’azienda avrebbe preteso di sostituire con una propria determinazione unilaterale, quasi a dire: il contratto lo faccio io (con correlativa fine del ruolo del sindacato)" (cfr. pag. 3).

    Tuttavia, con un salto logico privo di argomentazione, il Giudice della fase sommaria ha poi respinto il ricorso, perché la Società non avrebbe violato il divieto di trattamenti discriminatori (art. 15 S.L.), né avrebbe alterato i rapporti tra il contratto collettivo e quello individuale, così come regolati dall’art. 2077 cod. civ.. In altre parole, il Giudice ha deciso la controversia come se questa fosse stata introdotta da un singolo lavoratore che –in ipotesi- avesse affermato di essere stato discriminato o di aver patìto un illegittimo "assorbimento" di trattamenti retributivi.

    Nel presente giudizio, l’attore è invece un’organizzazione sindacale e il rapporto giuridico in gioco è quello tra i poteri dell’imprenditore ed i contropoteri del sindacato.

  3. L’ "ETERNO RITORNO" AL REQUISITO DELLA CONDOTTA INTENZIONALMENTE ANTISINDACALE (il Giudice della fase sommaria ha errato nel ritenere necessario tale requisito, non considerando sufficiente l’oggettivo pregiudizio all’attività sindacale della condotta datoriale).

Il Giudice della fase sommaria non accoglie la tesi dell’antisindacalità sulla base, da un lato, di considerazioni non propriamente giuridiche (cfr. pag. 3, dove si afferma l’importanza della "conoscenza certa dei futuri costi") e, dall’altro, dell’evocazione di un vero e proprio spettro, quello della condotta intenzionalmente antisindacale, a lungo aggiratosi per le stanze del diritto sindacale italiano, ma oggi –si sperava- definitivamente esorcizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 5295 del 12/6/1997 (qui sub doc. F). Secondo il Giudice della fase sommaria, infatti, "in un comportamento legittimo ai sensi delle norme civilistiche si può ravvisare l’antisindacalità soltanto ove si riscontri una precisa intenzionalità diretta a limitare o impedire l’agibilità sindacale, non ove i legittimi comportamenti datoriali siano agevolmente spiegabili con motivazioni lecite ed anzi meritevoli di apprezzamento" (cfr. pag. 4). Orbene, al di là del fatto che non è facile comprendere su cosa si basi l’asserita meritevolezza del comportamento datoriale, la distinzione introdotta dal Giudice tra condotte che richiederebbero anche il requisito dell’elemento intenzionale e condotte per le quali invece sarebbe sufficiente l’oggettiva idoneità a ledere i beni tutelati dall’art. 28 S.L., è in realtà priva di fondamento giuridico. Così si esprime la Suprema Corte: "l’esistenza di un elemento intenzionale è certamente irrilevante nelle condotte previste espressamente dalla legge come antisindacali, ossia in tutte quelle condotte del datore di lavoro che contrastano con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta e immediata, l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale: così ad esempio nel caso di diniego del datore di lavoro di consentire lo svolgimento dell’assemblea sindacale ai sensi dell’art. 20 S.L.; del rifiuto di mettere a disposizione delle rsa locali idonei per l’esercizio delle loro funzioni (art. 27 S.L.); del disconoscimento dei permessi previsti dagli artt. 23 e 24 dello Statuto.

L’elemento intenzionale è peraltro irrilevante anche nei casi in cui l’uso di strumenti, in astratto leciti, appare, nelle circostanze concrete, oggettivamente idoneo, nel risultato, a limitare la libertà e l’attività sindacale" (cfr. sub doc. F la citata sentenza delle Sezioni Unite, n. 5295/97, nonché, sub doc. G, il commento di M. Meucci, Irrilevanza dell’intenzionalità nella condotta antisindacale, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998, 293).

  1. I motivi di opposizione svolti nei paragrafi precedenti consentono già di decidere serenamente per la revoca del provvedimento qui opposto. L’inedita fattispecie per cui è causa andrà decisa dal Giudice dell’opposizione, nel senso dell’antisindacalità della condotta denunciata, anche alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni:

  1. l’attività sindacale si estrinseca soprattutto nella determinazione dei trattamenti retributivi. In altre parole, i lavoratori percepiscono l’esistenza di un’attività sindacale in quanto essa dia luogo periodicamente ad un miglioramente della propria condizione economica;
  2. fino alla fine del 1998, in IBM, vi erano due fonti di determinazione del trattamento retributivo globale: la prima –collettiva/sindacale- derivante appunto dall’attività sindacale, la seconda –unilaterale/aziendale- derivante invece dalle scelte "incentivanti" dell’Azienda;
  3. sempre fino alla fine del 1998, queste due fonti erano distinte e separate, in quanto IBM non operava alcun assorbimento dei trattamenti unilaterali in occasione degli aumenti sindacali. In altre parole, vi erano in Azienda due sotto-sistemi retributivi indipendenti, autonomi e paralleli, entrambi percepiti come tali dai lavoratori;
  4. a partire dalla fine del 1998, in coincidenza con l’avvio della fase conflittuale di rinnovo del CCNL, la condotta aziendale descritta in narrativa ha determinato il crearsi di una situazione inedita, quella in cui il sotto-sistema aziendale ingloba e annulla il sotto-sistema sindacale di determinazione dei trattamenti retributivi;
  5. questo effetto di vero e proprio "oscuramento" dell’attività sindacale (di determinazione dei nuovi trattamenti retributivi), si realizza attraverso l’erogazione di aumenti individuali aventi le seguenti caratteristiche: 1) sono destinati ad una percentuale assai elevata della popolazione aziendale; 2) sono parametrati per livelli contrattuali, 3) sono erogati in due rate (esattamente come quelli del CCNL);
  6. questo effetto di annientamento dell’attività sindacale non si limita al rinnovo nazionale appena concluso, ma è destinato ad incidere negativamente sulla contrattazione aziendale, privata anch’essa della possibilità di risultati economicamente "visibili";
  7. l’antisindacalità in questione è radicale, in quanto (per l’appunto) "recide le radici" del sindacato, vale a dire la sua capacità di determinare, attraverso la dinamica conflitto/contratto, i livelli retributivi di una collettività di lavoratori. Nel contempo, l’antisindacalità in questione è anche moderna, in quanto l’effetto di "oscuramento" non si realizza attraverso la demolizione fisica del soggetto sindacale, ma attraverso lo svuotamento della sua funzione. Il sotto-sistema aziendale agisce come una sorta di ameba che ingloba –letteralmente assorbe- il sotto-sistema sindacale, metabolizzandolo al proprio interno, con il risultato che, alla fine del processo, dei due sotto-sistemi salariali ne sopravvive uno solo, il sistema aziendale;
  8. tale condotta datoriale è pertanto oggettivamente idonea ad impedire o limitare seriamente l’esercizio dell’attività sindacale, giacché un sindacato che non è capace di "portare a casa quote aggiuntive di salario" appare assai poco dotato di appeal agli occhi dei lavoratori.

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TUTTO CIO' PREMESSO

l’Organizzazione sindacale opponente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice del Lavoro di Milano così giudicare:

NEL MERITO

  1. revocare l’opposto decreto 30/6/99 (doc. A);
  2. dichiarare antisindacale l’erogazione unilaterale degli aumenti retributivi, nella parte in cui sostituiscono –in via preventiva- gli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;
  3. ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

  1. ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento negli aumenti unilateralmente accordati in precedenza;
  2. emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

4) condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari, anche della precedente fase sommaria;

5) con sentenza esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA, e senza inversione dell'onere della prova, il Giudice del Lavoro voglia, occorrendo:

  1. ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa sub A, da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dall'inciso "vero che", qualora esse fossero oggetto di contestazione. A testi, con riserva di controdedurre e indicare altri testi in relazione al capitolato avversario, i signori: Alfio Riboni, Giovanni Talpone, Valeria Bernardi, Walter Zucchelli, Francesco Mastrapasqua, Umberto Varischio, Marisa Dolci, nonché tutti gli altri dipendenti della Società opposta delle unità produttive di Milano e Segrate, previa esibizione da parte della Società degli elenchi del personale ivi assegnato;

b) disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto opportuno al fine del decidere, ivi compresa la C.T.U., nonché l’ordine alla Società convenuta di produrre in giudizio le buste paga di tutti i dipendenti delle due unità produttive di Segrate e Milano (via Tolmezzo) nonché ogni altra documentazione idonea ad accertare l’effettiva percentuale dei dipendenti che hanno ricevuto gli aumenti unilaterali, l’entità degli stessi e la loro parametrazione in base ai livelli professionali.

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Si producono:

A) copia decreto 3/3/1999;

B) memoria avversaria nella fase sommaria;

C) biglietto di cancelleria notificato il 6/7/99;

D) fascicolo della fase sommaria contenente:

1) verbale di accordo 4/2/97;

2) piattaforma CCNL metalmeccanico 1999 (estratto);

3) CCNL 5/7/1994 (estratto);

4) ipotesi di accordo 8/6/99;

5) lettera-tipo 1/4/99;

6) lettera IBM/Mastrapasqua 1/4/99;

7) raccomandata RSU/IBM 31/5/99;

  1. lettera IBM/RSU 1/6/99;

E) verbale di udienza della fase sommaria;

F) Cass., sez. unite, n. 5925 del 12/6/1997;

G) M. Meucci, Irrilevanza dell’intenzionalità nella condotta antisindacale, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998, 293.

Milano, 16 luglio 1999

avv. Cosimo Francioso

dott. Giovanni Sozzi