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I trasferimenti individuali sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dall'Accordo aziendale del 27 giugno 1974 e dalla Legge.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
L'art.16, Disciplina generale, sez. terza del vigente Contratto Nazionale di lavoro, in relazione ai trasferimenti individuali, recita:
"I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale".
E' opportuno aggiungere che, la chiusura di una sede o filiale, costituisce senz'altro un caso eccezionale, ma anche, ad esempio, la scomparsa, per decisione unilaterale dell'azienda, di una attività professionale può costituire eccezionalità.
In questo caso, ripeto che si tratta solo di un esempio, normalmente si discute sulla possibilità di convertire il lavoratore interessato ad altra attività professionale, e comunque, normalmente, si apre un contenzioso prima sindacale e poi legale.
Quanto appena affermato serve esclusivamente a non creare certezze assolute sulla impossibilità di trasferire un lavoratore di età superiore ai 50 anni se uomo e 45 se donna.
Negli altri casi (uomini e donne di età inferiore a quelle sopra indicate), il citato art. 16 prevede: "In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze Sindacali unitarie."
Va ricordato, in ogni caso, che il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso di 20 giorni.
Accordo aziendale del 27 giugno 1974
L'art. 9 dell'accordo aziendale recita: "In linea con la prassi aziendale, i trasferimenti individuali del personale da una località all'altra avvengono su basi consensuali, salvo esame tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Aziendale o, eventualmente, in casi eccezionali, tra le rispettive Organizzazioni Sindacali".
Questa norma introduce una tutela superiore a quella prevista da Contratto Nazionale di Lavoro, ma lascia comunque spazio a decisioni unilaterali dell'azienda nel caso di chiusura della sede e/o filiale.
Legge
Lo statuto dei diritti dei lavoratori (Legge 300 1970) prevede, all'art. 13 che il lavoratore "(...) non può essere trasferito da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo."
Vi è poi l'art. 2103 del Codice Civile che si occupa, a sua volta, delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e consente di concludere, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare:
In estrema sintesi a partire dalla norma contrattuale, soprattutto per i lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, a cui si aggiunge l'accordo aziendale del 1974 come condizione di miglior favore e le motivazioni così come espresso dalla Legge, pare di poter concludere che i trasferimenti individuali non siano consentiti se non esclusivamente in via del tutto consensuale.
a cura di Alfio Riboni