Home | Lista RSU | Guida Sindacale | Accordi Importanti | Indici Tematici | Storico | Contattaci | Iscriviti | Sindacati | Ricerca |
Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1999 n. 505 e le conseguenti modifiche al Testo Unico delle Imposte (D.P.R. n.917 del 22 Dicembre 1986). In particolare, in riferimento al reddito da lavoro dipendente, le modifiche riguardano l’art. 48 lettera g comma 2 e lettera g bis) comma 2 e per le plusvalenze l’art. 82 comma 5.
Definizione
in ambito Relazioni Industriali.
La discussione (o la mancata discussione) su
politiche di Stock Option non è riconducibile in alcun modo al dibattito in
corso su metodologie di azionariato popolare e diffuso o azionariato ai
dipendenti in quanto per definizione non
sono azioni e non intaccano la proprietà dell’azienda.
La tesi qui sostenuta è che si tratta di salario o
stipendio differito di breve periodo.
Le operazioni dovrebbero essere verificate piuttosto in ambito di una seconda area di
sviluppo delle Relazioni Industriali, secondo solo da un punto di vista
cronologico, ai Fondi Pensione, in quanto la definizione di Stock Option
(soprattutto per qualifiche Impiegati e Operai in cui la propensione al
risparmio è strutturalmente bassa) può essere definita come sopra cioè salario o stipendio differito di breve
periodo, mentre i Fondi Pensioni Complementari come salario o stipendio
differito di lungo periodo.
L’oggettiva complessità sia normativa che
operativa con situazioni non definite
rendono l’applicazione in ambito fiscale, aziendale e sindacale di difficile
attuazione.
1) Il Prezzo del “Valore
Normale” delle azioni, prezzo oggettivo definito dall‘azienda a norma dell’art.9 comma 4 lettera a) T.U.I.R.
2) Il Prezzo di Offerta viene
definito dall’azienda all’atto della stipula del contratto.
3) Il Prezzo dell’assegnazione:
all’atto dell’opzione da parte del dipendente, il prezzo in quel giorno.
4) Il Prezzo di Realizzo, il
corrispettivo al momento della vendita da parte del dipendente.
1)
Per
il comma 2 lettera g l’operazione DEVE essere rivolta alla generalità dei
dipendenti, qualifiche Operai, Impiegati, Quadri, e dal 2001 alle
Collaborazioni Coordinate (Amministratori).
2)
Non
concorre a formare reddito da lavoro dipendente e in riferimento al D.L.
314/1997 anche non concorre a formare imponibile previdenziale per un importo
che nell’anno fiscale non deve superare i 4.000.000.
3)
L’agevolazione
è applicata a condizione non vengono collocate nel mercato per un periodo
minimo di tre anni. In questo periodo non è possibile riacquistare le
Stocks-Azioni dalla società di emissione. In caso di allocazione nel mercato
prima dei 3 anni il reddito dovrà essere tassato (anche se in riferimento al
sostituto d’imposta mancano le istruzioni ).
Le operazioni di Stock
Option sono possibili sia per la società di emissione sia per le società
consociate e controllate.
Per coloro che si dimettono
dalla società entro tre anni rimangono in vigore le esenzioni se le date vengono rispettate. Se la
cessione avviene prima dei tre anni il corrispettivo viene tassato (anche qui mancano le istruzioni in
riferimento alla normativa fiscale Mod.
730 o Unico ).
( Art. 48 comma 2 lettera b bis T.U.I.R.)
La questione è molto meno interessante in quanto non rientra nelle Relazione Industriali perchè la contrattazione è di natura individuale. Dal punto di vista fiscale le agevolazioni sono nettamente minori. In sintesi il dipendente deve acquistare le future azioni e il “prezzo di offerta” stabilito dall’azienda deve essere uguale al prezzo oggettivo “valore normale”; l’eventuale differenza entra nell’imponibile fiscale e previdenziale.
( Art. 82 Comma 5 T.U.I.R )
In riferimento
all’Art. 48 comma 2 lettera g
nella ipotesi da noi analizzata riguardante la generalità dei dipendenti. Le
plusvalenze sono date dalla differenza tra prezzo di realizzo o corrispettivo e
il prezzo “Valore Normale”. Su queste plusvalenze viene applicato la tassazione
Capital Gain (aliquota secca 12,50%).
In riferimento all’ Art. 48 comma 2 lettera g bis
nella ipotesi di Stock Option per categorie di dipendenti o di singoli
dipendenti abbiamo due ipotesi per le plusvalenze
Ipotesi 1) Il prezzo “ Valore Normale” è uguale al
“Prezzo Offerta” pagato dal dipendente le plusvalenze per applicare la tassazione Capital Gain è uguale alla
differenza tra prezzo di realizzo e prezzo “Valore Normale”.
Ipotesi 2)
Il prezzo “ Valore Normale” è superiore al “Prezzo Offerta” pagato dal
dipendente. In questo caso l’imponibilità fiscale (tassazione corrente) è costituita dalla differenza tra il prezzo di assegnazione e il prezzo pagato
dal dipendente (che in questo caso è inferiore al prezzo “valore normale”) e la
plusvalenza con tassazione Capital Gain è data SOLO dalla differenza tra prezzo
di realizzo e prezzo di assegnazione.
1)
Computo
dipendenti : Rimangono da chiarire se usufruiscono di piani di Stock Option i Contratti di Formazione
Lavoro, i Contratti a termine, i Contratti di assunzione con legge 223/91, gli assunti dopo la stipula del contratto
collettivo di Stock Option.
2)
Dimissioni
unilaterali del dipendente entro i tre anni, prima della data di assegnazione.
In questo caso dovrebbe essere prevista una norma penalizzante per il
dipendente che non rispetta il contratto. Esempio: tassazione fiscale e
previdenziale dell’importo di Stock Option. Rimane da definire il valore da
assoggettare in quanto in Italia non è possibile anticipare la data di assegnazione, rimane certo il prezzo “Valore
Normale” all’atto di stipula contratto.
3)
Capital
Gain.
In riferimento alle Stock Option riferite alla generalità dei dipendenti (lettera g), si evidenzia una differenziazione tra reddito da lavoro dipendente non soggetto a imposizione fiscale e reddito da capitale soggetto a tassazione Capital Gain, trattandosi di importi massimi annuali di 4 milioni e quindi di bassa capitalizzazione, andrebbe unificato il trattamento di esenzione.
In riferimento a Stock
Option di categorie di dipendenti o a singoli dipendenti (lettera g bis), si
ritiene che la norma attuale (anche se criticata come eccessiva penalizzante)
sia equilibrata in quanto in questo caso le Stock Option sono acquistate dal
dipendente, e ciò presuppone una gestione di portafoglio invece che una
gestione reddituale di breve periodo.
Per una trattazione generale:
Simona Catugno,
L'esperienza contabile internazionale sulle Stock Option. CEDAM 1988
La norma giuridica:
Decreto Legislativo N. 505 del 1999.
Circolare Ministero delle Finanze n.30/E 25 Febbraio 2000.
Circolare Ministero delle Finanze n.247/E 19 Dicembre 1999.
Circolare Assonimine n. 7 22 Febbraio 2000 Pubblicata su Il Sole 24 Ore del 28
e 29 Marzo 2000.
Articoli:
Stock Option: determinazione del reddito imponibile, Gabriele Bonati, Numero 9,
Guida al lavoro.
Un errore vietare... di Franco Toffoletto, Il Sole 24 Ore 24/11/1999.
Lo schema di Decreto Legislativo...di rinforzi, Il Sole 24 Ore 24/11/1999.
L'esborso del dipendente, Il Sole 24 Ore 23/11/1999
Il fisco taglia fuori..., Il Sole 24 Ore 23/11/1999
Cercasi Valore di Partenza, Il Sole 24
Ore
Visco ha deciso niente Irpef , Il Sole 24 Ore 18/12/1999
Prevalgono le modifiche, Il Sole 24 Ore 24/12/1999
Stock Optinon, Il Sole 24 Ore 20/04/2000