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CODICE DISCIPLINARE


Da: Diritti sindacali e dei lavoratori


La pubblicazione da parte di IBM del Codice Disciplinare ha l'indubbio pregio di raccogliere in un testo unico le principali regole provenienti da fonti normative diverse che, proprio per questo, possono risultare di difficile consultazione, conoscenza e comprensione.

Le fonti normative da cui trae origine la disciplina del rapporto di lavoro dipendente sono essenzialmente: il Codice Civile, la Legge 300 del 1970 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli accordi aziendali, gli accordi sindacali in genere e tutte quelle altre norme regolamentari (circolari di servizio, interne, ecc.) che dovessero essere emesse legittimamente dal Datore di Lavoro. Per quanto riguarda in particolare queste ultime, occorre prestare attenzione al fatto che esse, oltre a non poter essere in contrasto con le norme di legge, non possono contenere modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal Contratto di Lavoro e/o dagli accordi sindacali vigenti.

Il Codice Disciplinare, come IBM stessa ammette, non è esauriente per quanto riguarda le norme regolamentari e quelle che vi sono riportate devono ritenersi "a titolo esclusivamente esemplificativo". E' opportuno fare un esempio di norma regolamentare non contenuta nel codice disciplinare e, guarda caso, in contrasto con quanto dichiarato in chiusura del paragrafo precedente: l'obbligo di indossare il badge all'interno delle sedi aziendali.

La legislazione italiana, infatti, riconosce al datore di lavoro alcuni poteri e, tra questi, il potere direttivo e organizzativo. L'esercizio di tale potere è destinato a rendere concretamente possibile e determinato l'oggetto delle singole prestazioni e a fissare le regole tecniche e amministrative che devono presiedere allo svolgimento dell'attività lavorativa: esso è, cioè, esclusivamente connesso alle modalità e al contenuto della prestazione professionale oltre che, ovviamente, alla garanzia di ordine e disciplina nello svolgersi del lavoro.

Quindi quando si prescrive un comportamento o un'attività per fini diversi da quelli suindicati o ai quali il lavoratore non è contrattualmente obbligato, ciò è da ritenersi nullo quando non illegittimo: l'obbligo di indossare costantemente il badge all'interno delle sedi è perciò illecito, mentre, ovviamente, è dovere di ogni lavoratore mostrarlo al personale addetto alla vigilanza e/o sicurezza in particolare all'ingresso delle sedi stesse.

Sarà naturalmente premura delle Rappresentanze Sindacali informare tempestivamente i lavoratori ogni qualvolta siano ravvisati stravolgimenti, forzature o errate interpretazioni delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro dipendente.

Rappresentanze Sindacali Unitarie

IBM Italia S.p.A.

Segrate, settembre 2000